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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/02/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg 746 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 746 /2024
TRA
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 31 gennaio 2025, il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 27/11/2024; lette le note conclusive e i fogli di PC depositati dalle parti, da intendersi qui richiamati ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio, visto l'art. 281 sexies c.p.c., decide come da seguente sentenza che viene pubblicata mediante deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 746 /2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 746 /2024 promossa da
DA
(c.f.: ) nata in [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea Massimiliano Boscolo (c.f.: ), presso il cui studio in Alessandria CodiceFiscale_2
(AL), Via Trotti n. 46, è elettivamente domiciliata, Email_1
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ), avente sede in Roma alla Via Ostiense n. Controparte_1 P.IVA_1
131/L, in persona del procuratore speciale dott. , in qualità di procuratrice Parte_2 speciale della rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Vitale Parte_3
( ) presso il cui Studio sito in Salerno alla Via G.V. Quaranta n. 5 elett.te C.F._3
domicilia; pec: ) Email_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: parte opponente: come da note scritte depositate il 21/1/2025 parte opposta: come da note scritte depositate il 30/1/2025
Pagina nr. 2 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. al precetto con cui Link Finanziaria, Parte_1
procuratrice speciale di le ha intimato il pagamento di euro 1.331.115,47, in Parte_3
forza di decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo n. 1130/2014, reso dal Tribunale di
Alessandria a favore di , originaria Controparte_2
titolare del credito.
L'opponente ha, in primo luogo, dedotto la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 654 c.
2 c.p.c. e, in subordine, degli artt. 475 e 479 c.p.c., mancando nel decreto ingiuntivo notificato attestazione di conformità all'originale resa da soggetto abilitato e legittimato.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_3
non essendo provata la intervenuta cessione del credito da
[...] Controparte_2
; ha altresì eccepito il difetto di legittimazione della mandataria
[...] [...]
, in assenza di prova dei relativi poteri di agire per conto della titolare del credito. CP_1
Nel merito parte opponente ha eccepito l'estinzione della fideiussione, in forza della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, per decorso del termine ex art. 1957 c.c., non avendo la creditrice azionato, nel termine semestrale di legge, le proprie pretese verso la debitrice principale Parte_4
[...]
Infine, parte opponente ha eccepito la non debenza dell'IVA calcolata in precetto sui compensi professionali, per euro 721,19, atteso che e , in quanto soggetti titolari di Pt_3 Controparte_1
posizione IVA, portano in detrazione la detta imposta ai sensi del d.p.r. n. 633/1972.
In ragione di tali motivi, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_1
decreto ingiuntivo, dichiararsi la nullità del precetto e quindi l'insussistenza del diritto della creditrice di procedere in via esecutiva.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice speciale di , Controparte_1 Parte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e pretestuosa.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 27/11/2024 la causa è stata rinviata al
30/1/2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In diritto, si osserva quanto segue.
E' provato documentalmente che, il 3/7/2014, il Tribunale di Alessandria, su ricorso dell'allora titolare del credito , ha ingiunto Controparte_2
(tra gli altri) a , fideiussore e debitore solidale, il pagamento di euro 1.326.370,25 Parte_1
oltre interessi e spese, a vario titolo di saldo a debito di conto corrente, saldo conto anticipo fatture e mutuo chirografario residuo sottoscritti dal debitore principale Parte_4
Pagina nr. 3 Il decreto ingiuntivo, munito di attestazione di conformità all'originale rilasciata dal cancelliere, è stato regolarmente notificato e, in assenza di opposizione, è stato dichiarato esecutivo il 5/2/2015, poi munito di formula esecutiva il 11/3/2015. Formula esecutiva in allora richiesta dall'avv. Raffaella
Tealdo, quale difensore della che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo. CP_2
Tenuto conto che il decreto ingiuntivo è del 2015, il creditore ha certamente seguito la procedura all'epoca prevista dalla legge per ottenere la declaratoria di esecutività, il tutto nel rispetto del principio tempus regit actum.
Consegue che le contestazioni di parte opponente in merito all'asserita violazione degli artt. 654 c. 2
e 475 e 479 c.p.c. sono palesemente infondate e giuridicamente decontestualizzate.
Successivamente, in data 19/10/2018, Controparte_2 CP_2
e hanno stipulato un contratto di cessione di crediti in blocco ex legge n. 130/1999
[...] Pt_3
derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari verso debitori classificati in sofferenza, meglio identificati nell'allegato A (cfr. doc. 4 fasc. opposta).
L'operazione è stata pubblicata nella GU n. 130 del 8/11/2018 e poi ulteriormente nella GU 148 del
17/12/2019 in conseguenza di atto integrazione della cessione di crediti avente ad oggetto, più in generale, i crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari sorti tra il 1980 e il
2019, rinviandosi per ogni più dettagliata individuazione all'elenco contenuto nel sito internet specificamente indicato (cfr. doc. 5 e 6 fasc. opposta).
Come noto, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale dispensa la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. 20495/2020).
Posto che il debito di trova fondamento in contratti di finanziamento (mutuo e apertura di Pt_1
credito) stipulati tra il 2005 e il 2012, e già certamente inadempiuti nel 2018 al momento della cessione dei crediti in blocco a fronte di un decreto ingiuntivo già esecutivo da parte di debitori palesemente a sofferenza, deve ritenersi adeguatamente provata (secondo i criteri indicati in giurisprudenza, v. Cass. 4277/2023) l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti a . Pt_3
Anche il fatto che l'odierna opposta sia nella disponibilità del decreto ingiuntivo ottenuto dalla cedente è rilevante elemento di prova dell'intervenuta cessione (cfr. Cass. n. 10200/2021), la quale poi risulta pacificamente nota, e quindi opponibile, al debitore sin dalla notifica dell'atto di precetto
(cfr. Cass. n. 12734/2021).
Né comunque parte opponente ha offerto adeguati elementi di prova contraria atti ad una conclusione diversa da quella risultante dalla documentazione prodotta dalla ed appena esaminata. CP_2
In forza di procura speciale conferita con atto pubblico in data 16/10/2017, risulta Controparte_1 essere procuratrice speciale di;
in particolare l'opposta è munita dei poteri di compiere tutto Pt_3
Pagina nr. 4 quanto necessario e utili per riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti e diritti di cui è titolare (cfr. doc. 7), nonché predisporre e notificare atti di precetto (punto 1) e Pt_3
intrattenere rapporti giudiziali (punto 3).
Alla luce di tale previsione, risultano del tutto inconferenti e svincolate dal tenore letterale della procura speciale le argomentazioni svolte da parte opponente circa l'indeterminatezza della procura in merito ai crediti per cui sussiste la legittimazione ad agire di Link Finanziaria.
Il fatto che la procura speciale sia del 2017, mentre la cessione dei crediti a è del 2018 ed è Pt_3
quindi successiva alla procura stessa, non è dirimente: l'espressione contenuta nella procura speciale
è titolare va contestualizzata alla luce delle ragioni fondanti la procura e della attuale permanenza del rapporto di mandato tra le parti. Inoltre, considerata l'assenza di un termine finale della procura speciale, deve ritenersi che essa legittimi anche alla riscossione dei crediti divenuti Controparte_1
di Crio nel corso dell'espletamento delle attività di cui alla procura da parte di . Controparte_1
Secondo parte opponente, poi, la procura è stata sottoscritta, per , da , Controparte_1 Persona_1
amministratore unico che però, in base allo statuto di , non sarebbe stato titolare del Controparte_1
potere di rilasciare procura, avendo a ciò dovuto procedere il collegio degli amministratori.
In realtà, il passo dello Statuto di citato nell'atto del difensore dell'opponente fa riferimento Pt_3
alle decisioni del CDA da prendere con metodo collegiale in alcune materie (“Le decisioni sulle materie di seguito elencate devono essere assunte in forma collegiale e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori in carica, art. 17), ma non riguarda la possibilità che, una volta assunta la delibera, l'Amministratore Unico, quale soggetto dotato del potere di esternare la volontà sociale (v. al riguardo art. 19), sottoscrivesse la procura speciale per conto della società.
Anche l'affermazione dell'opponente secondo cui, illegittimamente, avrebbe Controparte_1
richiesto in precetto il pagamento in suo favore, e non in favore di , è infondata. Infatti, con il Pt_3
precetto ha intimato il pagamento in qualità di procuratore di : l'espressione Controparte_1 Pt_3
è coerente con il mandato alla riscossione conferito a e non riguarda il pagamento in favore Pt_3 dell'uno o dell'altro.
Sussiste quindi la legittimazione attiva sia di che di . Pt_3 Controparte_1
E' poi appena il caso di ricordare che è legittima l'azione esecutiva promossa dal cessionario in base a titolo esecutivo ottenuto dal cedente atteso che, in caso di successione nel titolo esecutivo ex latere creditoris - da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto inter vivos o mortis causa - verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile una nuova spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta
Pagina nr. 5 indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (cfr. Cass. n. 28303/2020).
Quanto ai motivi di opposizione inerenti alla regolarità formale del precetto si evidenzia quanto segue.
In quanto divenuta nuova titolare del credito , e per lei la procuratrice , ha Pt_3 Controparte_1
proceduto con la notifica di atto di precetto il 14/5/2024, dando atto delle cessioni di credito intervenute nelle more.
La notifica è avvenuta senza contestuale notifica del decreto ingiuntivo, invero già perfezionata anni fa. Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). (cfr. Cass. n. 1928/2020).
E' dunque infondata l'affermazione dell'opponente secondo cui l'opposta avrebbe dovuto procedere a notificare nuovamente il decreto ingiuntivo con dichiarazione di conformità all'originale, senza formula esecutiva, in ragione della disciplina normativa vigente.
Sempre secondo l'opponente, chiaramente controparte obietterà che proprio ai sensi del citato art.
654 c.p.c. il creditore non era onerato di notificare nuovamente il decreto ingiuntivo, ma l'obiezione non sarebbe pertinente, perché si tratta di un evidente difetto di coordinamento tra due norme (e non
è certo il primo del decreto legislativo n. 149/2022) (v. note conclusive pag. 16): tale affermazione è una ricostruzione soggettiva di parte opponente, del tutto priva di supporto normativo oltre che di appigli giurisprudenziali.
Il precetto contiene gli elementi prescritti a pena di nullità dall'art. 480 c.p.c. e 654 c.p.c.;
l'indicazione delle parti, l'indicazione del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 1130/2014 emesso dal Tribunale di Alessandria il 3/7/2014) e la data di relativa notifica (17/10/2014), nonché della data di dichiarazione di esecutività 5/2/2015 e successiva apposizione della formula esecutiva.
Con tali precisioni è stata posta nella condizione di sapere e capire a quale titolo Parte_1
esecutivo fa riferimento il precetto. Del resto, il decreto ingiuntivo è cosa nota alla debitrice, visto che risulta regolarmente notificato.
Tutte le considerazioni svolte da parte opponente circa l'asserita estinzione della fideiussione per decorso del termine ex art. 1957 c.c. sono palesemente tardive, visto che la fideiussione è il contratto azionato in sede monitoria e il decreto ingiuntivo è passato in giudicato ormai da anni.
In ogni caso, poi, i contratti di fideiussione prevedevano la clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., specificamente sottoscritta dal debitore (v. docc. 8 e 9 fasc. convenuto).
Pagina nr. 6 Infine, e a definitiva tacitazione delle infondate contestazioni dell'opponente, la creditrice ha documentato:
- le diffide stragiudiziali notificate il 20/5/2014 con cui è stata comunicata la revoca con effetto immediato degli affidamenti, nonché il recesso da ogni contratto e la decadenza del beneficio del termine del mutuo chirografario (cfr. doc. 10);
- l'azione giudiziale avviata contro il debitore principale con deposito di ricorso per decreto ingiuntivo in data 27/6/2014.
Non si ha evidenza, quindi, di tardività dell'azione del creditore ai fini dell'art. 1957 c.c. e, quindi, dell'estinzione dell'obbligo fideiussorio. L'opponente ha del tutto genericamente e immotivatamente ritenuto che il dies a quo del termine semestrale decorresse al più tardi dall'aprile 2012, a fronte invece di evidenze documentali contrarie, atte a far individuare tale termine dalle comunicazioni di risoluzione contrattuale con effetto immediato. Il carattere dilatorio delle contestazioni emerge poi evidente dal fatto che, nella memoria integrativa e nelle note conclusive, l'opponente si è richiamata all'atto di citazione, senza nulla specificare e argomentare a difesa contraria sulle specifiche allegazioni di parte convenuta.
Quanto, infine, alla pretesa illegittimità della somma azionata in precetto per euro 721,19 a titolo di
Iva, trattandosi (secondo l'opponente) di somma asseritamente detraibile poichè il soggetto passivo o ) è persona giuridica, la contestazione è fondata. Pt_3 Controparte_1
Parte opponente ha motivato circa le ragioni per cui tale IVA non sarebbe dovuta.
Effettivamente, il principio generale è che, ai fini I.V.A., il professionista che abbia prestato la propria opera al cliente è tenuto a corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente (artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633 del 1972). Se il cliente vittorioso è un soggetto privato, per il soccombente l'I.V.A. è equiparata ad una spesa processuale ed il relativo pagamento non avviene a titolo di rivalsa, che attiene al rapporto sinallagmatico che intercorre tra il cliente e l'avvocato, ma a titolo di condanna, ossia in forza di un titolo diverso (la sentenza di condanna) rispetto a quello tributario;
di conseguenza, se il cliente vittorioso non è titolare di partita I.V.A., il soccombente è tenuto a pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal professionista al suo cliente a titolo di I.V.A.
A tale disciplina si deroga nella sola ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa. Ciò si giustifica per il fatto che il cliente vittorioso, titolare di partita I.V.A., ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'I.V.A. addebitata dal proprio difensore, mentre il cliente vittorioso non titolare di partita I.V.A. non ha diritto di detrarre l'imposta addebitatagli dal difensore a titolo di rivalsa, sicché il pagamento dell'I.V.A. in
Pagina nr. 7 tal caso costituisce, per il cliente, un onere di cui ha diritto di pretendere il rimborso dalla parte soccombente.
Infine, occorre ricordare che, in materia fiscale, costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (cfr. Cass. n.
13659/2012).
In ottica processuale di onere della prova, spetta al soccombente (non tanto provare che la parte vittoriosa non abbia versato l'IVA al proprio difensore quanto) addurre elementi in fatto atti a far ritenere che, secondo la disciplina di riferimento, il versamento non è dovuto (cfr. Cass. n.
2818/2024). In particolare, grava sul soccombente l'onere di offrire prova della sussistenza di circostanze che escludano, secondo le previsioni del richiamato d.P.R. n. 633/1972, la concreta rivalsa e, dunque, la debenza dell'imposta. Dimostrazione che non può, tuttavia, consistere nella mera affermazione di non debenza dell'imposta.
Non rileva quindi (come affermato dal convenuto) che il soggetto che addebita l'IVA sia una persona giuridica, ma che sia soggetto che non può poi detrarre tale valore.
La convenuta non ha adeguatamente replicato alle contestazioni specifiche dell'opponente, non essendo specificato perché o , nonostante titolari di partita iva, non possano Pt_3 Controparte_1
comunque esercitare la rivalsa. Ciò, in uno al fatto che la difesa si è rimessa al giudice per la verifica della sussistenza del diritto della parte a ottenere tale voce di credito, porta a ritenere non dovuta la somma di euro 721,19.
Alla luce delle esposte ragioni l'opposizione è fondata per il solo importo di euro 721,19.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, in base al valore della condanna, secondo parametri medi in quanto idonei ad esprimere la difficoltà della causa in rapporto alle numerose infondate eccezioni svolte dall'opponente, nonché a remunerare la difesa dell'opposta per essersi comunque dovuta costituire in una causa avente per lo più natura dilatoria. Nessuna liquidazione per la fase istruttoria in quanto omessa.
Alla luce della non debenza della somma di euro 721,19, benché irrisoria se valutata in rapporto all'ammontare complessivo del precetto, non sussistono comunque i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
Pagina nr.
8 - in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara sussistere il diritto di
[...]
in qualità di procuratrice speciale della di procedere Controparte_1 Parte_3
in via esecutiva per la minor somma di euro 1.330.394,28;
- rigetta per il resto l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna a corrispondere a in qualità di Parte_1 Controparte_1
procuratrice speciale della a titolo di spese di lite, la somma di euro Parte_3
20.300,00 oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Vercelli 31 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 9
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 746 /2024
TRA
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 31 gennaio 2025, il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 27/11/2024; lette le note conclusive e i fogli di PC depositati dalle parti, da intendersi qui richiamati ai fini di udienza;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio, visto l'art. 281 sexies c.p.c., decide come da seguente sentenza che viene pubblicata mediante deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 746 /2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 746 /2024 promossa da
DA
(c.f.: ) nata in [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea Massimiliano Boscolo (c.f.: ), presso il cui studio in Alessandria CodiceFiscale_2
(AL), Via Trotti n. 46, è elettivamente domiciliata, Email_1
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ), avente sede in Roma alla Via Ostiense n. Controparte_1 P.IVA_1
131/L, in persona del procuratore speciale dott. , in qualità di procuratrice Parte_2 speciale della rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Vitale Parte_3
( ) presso il cui Studio sito in Salerno alla Via G.V. Quaranta n. 5 elett.te C.F._3
domicilia; pec: ) Email_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: parte opponente: come da note scritte depositate il 21/1/2025 parte opposta: come da note scritte depositate il 30/1/2025
Pagina nr. 2 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. al precetto con cui Link Finanziaria, Parte_1
procuratrice speciale di le ha intimato il pagamento di euro 1.331.115,47, in Parte_3
forza di decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo n. 1130/2014, reso dal Tribunale di
Alessandria a favore di , originaria Controparte_2
titolare del credito.
L'opponente ha, in primo luogo, dedotto la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 654 c.
2 c.p.c. e, in subordine, degli artt. 475 e 479 c.p.c., mancando nel decreto ingiuntivo notificato attestazione di conformità all'originale resa da soggetto abilitato e legittimato.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_3
non essendo provata la intervenuta cessione del credito da
[...] Controparte_2
; ha altresì eccepito il difetto di legittimazione della mandataria
[...] [...]
, in assenza di prova dei relativi poteri di agire per conto della titolare del credito. CP_1
Nel merito parte opponente ha eccepito l'estinzione della fideiussione, in forza della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, per decorso del termine ex art. 1957 c.c., non avendo la creditrice azionato, nel termine semestrale di legge, le proprie pretese verso la debitrice principale Parte_4
[...]
Infine, parte opponente ha eccepito la non debenza dell'IVA calcolata in precetto sui compensi professionali, per euro 721,19, atteso che e , in quanto soggetti titolari di Pt_3 Controparte_1
posizione IVA, portano in detrazione la detta imposta ai sensi del d.p.r. n. 633/1972.
In ragione di tali motivi, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_1
decreto ingiuntivo, dichiararsi la nullità del precetto e quindi l'insussistenza del diritto della creditrice di procedere in via esecutiva.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice speciale di , Controparte_1 Parte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e pretestuosa.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 27/11/2024 la causa è stata rinviata al
30/1/2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In diritto, si osserva quanto segue.
E' provato documentalmente che, il 3/7/2014, il Tribunale di Alessandria, su ricorso dell'allora titolare del credito , ha ingiunto Controparte_2
(tra gli altri) a , fideiussore e debitore solidale, il pagamento di euro 1.326.370,25 Parte_1
oltre interessi e spese, a vario titolo di saldo a debito di conto corrente, saldo conto anticipo fatture e mutuo chirografario residuo sottoscritti dal debitore principale Parte_4
Pagina nr. 3 Il decreto ingiuntivo, munito di attestazione di conformità all'originale rilasciata dal cancelliere, è stato regolarmente notificato e, in assenza di opposizione, è stato dichiarato esecutivo il 5/2/2015, poi munito di formula esecutiva il 11/3/2015. Formula esecutiva in allora richiesta dall'avv. Raffaella
Tealdo, quale difensore della che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo. CP_2
Tenuto conto che il decreto ingiuntivo è del 2015, il creditore ha certamente seguito la procedura all'epoca prevista dalla legge per ottenere la declaratoria di esecutività, il tutto nel rispetto del principio tempus regit actum.
Consegue che le contestazioni di parte opponente in merito all'asserita violazione degli artt. 654 c. 2
e 475 e 479 c.p.c. sono palesemente infondate e giuridicamente decontestualizzate.
Successivamente, in data 19/10/2018, Controparte_2 CP_2
e hanno stipulato un contratto di cessione di crediti in blocco ex legge n. 130/1999
[...] Pt_3
derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari verso debitori classificati in sofferenza, meglio identificati nell'allegato A (cfr. doc. 4 fasc. opposta).
L'operazione è stata pubblicata nella GU n. 130 del 8/11/2018 e poi ulteriormente nella GU 148 del
17/12/2019 in conseguenza di atto integrazione della cessione di crediti avente ad oggetto, più in generale, i crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari sorti tra il 1980 e il
2019, rinviandosi per ogni più dettagliata individuazione all'elenco contenuto nel sito internet specificamente indicato (cfr. doc. 5 e 6 fasc. opposta).
Come noto, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale dispensa la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. 20495/2020).
Posto che il debito di trova fondamento in contratti di finanziamento (mutuo e apertura di Pt_1
credito) stipulati tra il 2005 e il 2012, e già certamente inadempiuti nel 2018 al momento della cessione dei crediti in blocco a fronte di un decreto ingiuntivo già esecutivo da parte di debitori palesemente a sofferenza, deve ritenersi adeguatamente provata (secondo i criteri indicati in giurisprudenza, v. Cass. 4277/2023) l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti a . Pt_3
Anche il fatto che l'odierna opposta sia nella disponibilità del decreto ingiuntivo ottenuto dalla cedente è rilevante elemento di prova dell'intervenuta cessione (cfr. Cass. n. 10200/2021), la quale poi risulta pacificamente nota, e quindi opponibile, al debitore sin dalla notifica dell'atto di precetto
(cfr. Cass. n. 12734/2021).
Né comunque parte opponente ha offerto adeguati elementi di prova contraria atti ad una conclusione diversa da quella risultante dalla documentazione prodotta dalla ed appena esaminata. CP_2
In forza di procura speciale conferita con atto pubblico in data 16/10/2017, risulta Controparte_1 essere procuratrice speciale di;
in particolare l'opposta è munita dei poteri di compiere tutto Pt_3
Pagina nr. 4 quanto necessario e utili per riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti e diritti di cui è titolare (cfr. doc. 7), nonché predisporre e notificare atti di precetto (punto 1) e Pt_3
intrattenere rapporti giudiziali (punto 3).
Alla luce di tale previsione, risultano del tutto inconferenti e svincolate dal tenore letterale della procura speciale le argomentazioni svolte da parte opponente circa l'indeterminatezza della procura in merito ai crediti per cui sussiste la legittimazione ad agire di Link Finanziaria.
Il fatto che la procura speciale sia del 2017, mentre la cessione dei crediti a è del 2018 ed è Pt_3
quindi successiva alla procura stessa, non è dirimente: l'espressione contenuta nella procura speciale
è titolare va contestualizzata alla luce delle ragioni fondanti la procura e della attuale permanenza del rapporto di mandato tra le parti. Inoltre, considerata l'assenza di un termine finale della procura speciale, deve ritenersi che essa legittimi anche alla riscossione dei crediti divenuti Controparte_1
di Crio nel corso dell'espletamento delle attività di cui alla procura da parte di . Controparte_1
Secondo parte opponente, poi, la procura è stata sottoscritta, per , da , Controparte_1 Persona_1
amministratore unico che però, in base allo statuto di , non sarebbe stato titolare del Controparte_1
potere di rilasciare procura, avendo a ciò dovuto procedere il collegio degli amministratori.
In realtà, il passo dello Statuto di citato nell'atto del difensore dell'opponente fa riferimento Pt_3
alle decisioni del CDA da prendere con metodo collegiale in alcune materie (“Le decisioni sulle materie di seguito elencate devono essere assunte in forma collegiale e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori in carica, art. 17), ma non riguarda la possibilità che, una volta assunta la delibera, l'Amministratore Unico, quale soggetto dotato del potere di esternare la volontà sociale (v. al riguardo art. 19), sottoscrivesse la procura speciale per conto della società.
Anche l'affermazione dell'opponente secondo cui, illegittimamente, avrebbe Controparte_1
richiesto in precetto il pagamento in suo favore, e non in favore di , è infondata. Infatti, con il Pt_3
precetto ha intimato il pagamento in qualità di procuratore di : l'espressione Controparte_1 Pt_3
è coerente con il mandato alla riscossione conferito a e non riguarda il pagamento in favore Pt_3 dell'uno o dell'altro.
Sussiste quindi la legittimazione attiva sia di che di . Pt_3 Controparte_1
E' poi appena il caso di ricordare che è legittima l'azione esecutiva promossa dal cessionario in base a titolo esecutivo ottenuto dal cedente atteso che, in caso di successione nel titolo esecutivo ex latere creditoris - da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto inter vivos o mortis causa - verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile una nuova spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta
Pagina nr. 5 indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (cfr. Cass. n. 28303/2020).
Quanto ai motivi di opposizione inerenti alla regolarità formale del precetto si evidenzia quanto segue.
In quanto divenuta nuova titolare del credito , e per lei la procuratrice , ha Pt_3 Controparte_1
proceduto con la notifica di atto di precetto il 14/5/2024, dando atto delle cessioni di credito intervenute nelle more.
La notifica è avvenuta senza contestuale notifica del decreto ingiuntivo, invero già perfezionata anni fa. Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). (cfr. Cass. n. 1928/2020).
E' dunque infondata l'affermazione dell'opponente secondo cui l'opposta avrebbe dovuto procedere a notificare nuovamente il decreto ingiuntivo con dichiarazione di conformità all'originale, senza formula esecutiva, in ragione della disciplina normativa vigente.
Sempre secondo l'opponente, chiaramente controparte obietterà che proprio ai sensi del citato art.
654 c.p.c. il creditore non era onerato di notificare nuovamente il decreto ingiuntivo, ma l'obiezione non sarebbe pertinente, perché si tratta di un evidente difetto di coordinamento tra due norme (e non
è certo il primo del decreto legislativo n. 149/2022) (v. note conclusive pag. 16): tale affermazione è una ricostruzione soggettiva di parte opponente, del tutto priva di supporto normativo oltre che di appigli giurisprudenziali.
Il precetto contiene gli elementi prescritti a pena di nullità dall'art. 480 c.p.c. e 654 c.p.c.;
l'indicazione delle parti, l'indicazione del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 1130/2014 emesso dal Tribunale di Alessandria il 3/7/2014) e la data di relativa notifica (17/10/2014), nonché della data di dichiarazione di esecutività 5/2/2015 e successiva apposizione della formula esecutiva.
Con tali precisioni è stata posta nella condizione di sapere e capire a quale titolo Parte_1
esecutivo fa riferimento il precetto. Del resto, il decreto ingiuntivo è cosa nota alla debitrice, visto che risulta regolarmente notificato.
Tutte le considerazioni svolte da parte opponente circa l'asserita estinzione della fideiussione per decorso del termine ex art. 1957 c.c. sono palesemente tardive, visto che la fideiussione è il contratto azionato in sede monitoria e il decreto ingiuntivo è passato in giudicato ormai da anni.
In ogni caso, poi, i contratti di fideiussione prevedevano la clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., specificamente sottoscritta dal debitore (v. docc. 8 e 9 fasc. convenuto).
Pagina nr. 6 Infine, e a definitiva tacitazione delle infondate contestazioni dell'opponente, la creditrice ha documentato:
- le diffide stragiudiziali notificate il 20/5/2014 con cui è stata comunicata la revoca con effetto immediato degli affidamenti, nonché il recesso da ogni contratto e la decadenza del beneficio del termine del mutuo chirografario (cfr. doc. 10);
- l'azione giudiziale avviata contro il debitore principale con deposito di ricorso per decreto ingiuntivo in data 27/6/2014.
Non si ha evidenza, quindi, di tardività dell'azione del creditore ai fini dell'art. 1957 c.c. e, quindi, dell'estinzione dell'obbligo fideiussorio. L'opponente ha del tutto genericamente e immotivatamente ritenuto che il dies a quo del termine semestrale decorresse al più tardi dall'aprile 2012, a fronte invece di evidenze documentali contrarie, atte a far individuare tale termine dalle comunicazioni di risoluzione contrattuale con effetto immediato. Il carattere dilatorio delle contestazioni emerge poi evidente dal fatto che, nella memoria integrativa e nelle note conclusive, l'opponente si è richiamata all'atto di citazione, senza nulla specificare e argomentare a difesa contraria sulle specifiche allegazioni di parte convenuta.
Quanto, infine, alla pretesa illegittimità della somma azionata in precetto per euro 721,19 a titolo di
Iva, trattandosi (secondo l'opponente) di somma asseritamente detraibile poichè il soggetto passivo o ) è persona giuridica, la contestazione è fondata. Pt_3 Controparte_1
Parte opponente ha motivato circa le ragioni per cui tale IVA non sarebbe dovuta.
Effettivamente, il principio generale è che, ai fini I.V.A., il professionista che abbia prestato la propria opera al cliente è tenuto a corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente (artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633 del 1972). Se il cliente vittorioso è un soggetto privato, per il soccombente l'I.V.A. è equiparata ad una spesa processuale ed il relativo pagamento non avviene a titolo di rivalsa, che attiene al rapporto sinallagmatico che intercorre tra il cliente e l'avvocato, ma a titolo di condanna, ossia in forza di un titolo diverso (la sentenza di condanna) rispetto a quello tributario;
di conseguenza, se il cliente vittorioso non è titolare di partita I.V.A., il soccombente è tenuto a pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal professionista al suo cliente a titolo di I.V.A.
A tale disciplina si deroga nella sola ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa. Ciò si giustifica per il fatto che il cliente vittorioso, titolare di partita I.V.A., ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'I.V.A. addebitata dal proprio difensore, mentre il cliente vittorioso non titolare di partita I.V.A. non ha diritto di detrarre l'imposta addebitatagli dal difensore a titolo di rivalsa, sicché il pagamento dell'I.V.A. in
Pagina nr. 7 tal caso costituisce, per il cliente, un onere di cui ha diritto di pretendere il rimborso dalla parte soccombente.
Infine, occorre ricordare che, in materia fiscale, costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (cfr. Cass. n.
13659/2012).
In ottica processuale di onere della prova, spetta al soccombente (non tanto provare che la parte vittoriosa non abbia versato l'IVA al proprio difensore quanto) addurre elementi in fatto atti a far ritenere che, secondo la disciplina di riferimento, il versamento non è dovuto (cfr. Cass. n.
2818/2024). In particolare, grava sul soccombente l'onere di offrire prova della sussistenza di circostanze che escludano, secondo le previsioni del richiamato d.P.R. n. 633/1972, la concreta rivalsa e, dunque, la debenza dell'imposta. Dimostrazione che non può, tuttavia, consistere nella mera affermazione di non debenza dell'imposta.
Non rileva quindi (come affermato dal convenuto) che il soggetto che addebita l'IVA sia una persona giuridica, ma che sia soggetto che non può poi detrarre tale valore.
La convenuta non ha adeguatamente replicato alle contestazioni specifiche dell'opponente, non essendo specificato perché o , nonostante titolari di partita iva, non possano Pt_3 Controparte_1
comunque esercitare la rivalsa. Ciò, in uno al fatto che la difesa si è rimessa al giudice per la verifica della sussistenza del diritto della parte a ottenere tale voce di credito, porta a ritenere non dovuta la somma di euro 721,19.
Alla luce delle esposte ragioni l'opposizione è fondata per il solo importo di euro 721,19.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, in base al valore della condanna, secondo parametri medi in quanto idonei ad esprimere la difficoltà della causa in rapporto alle numerose infondate eccezioni svolte dall'opponente, nonché a remunerare la difesa dell'opposta per essersi comunque dovuta costituire in una causa avente per lo più natura dilatoria. Nessuna liquidazione per la fase istruttoria in quanto omessa.
Alla luce della non debenza della somma di euro 721,19, benché irrisoria se valutata in rapporto all'ammontare complessivo del precetto, non sussistono comunque i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
Pagina nr.
8 - in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara sussistere il diritto di
[...]
in qualità di procuratrice speciale della di procedere Controparte_1 Parte_3
in via esecutiva per la minor somma di euro 1.330.394,28;
- rigetta per il resto l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna a corrispondere a in qualità di Parte_1 Controparte_1
procuratrice speciale della a titolo di spese di lite, la somma di euro Parte_3
20.300,00 oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Vercelli 31 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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