Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 1237/2022 R.G.A.C.
TRA
n persona del suo legale rappresentante p. t., Parte_1 con sede a Catanzaro, al Viale Crotone n. 136, P. IVA: , difesa dall'avv. P.IVA_1
Alessandra Rotella;
ricorrente
E
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2
– P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. P.IVA_3
Silvia Parisi;
resistente
E
Controparte_2
– in persona del suo rappresentante pro tempore, difeso
[...] dall'avv. Cristina Folino;
resistente
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, con sede legale a Roma, Via Controparte_3
Giuseppe Grezar n. 14 (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale P.IVA_4 rappresentante p.t., difesa dall'avv. Gianluca Fava;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 03020229002234784000, notificatole a mezzo PEC dall' in data 08.06.2022, Controparte_3
per il pagamento della somma complessiva di € 46.958,24, ha proposto opposizione avverso tale atto, nonché ai sottostanti avvisi di addebito e cartelle esattoriali, di seguito elencati:
1) cartella di pagamento n. 03020160009562500000 relativa a premio CP_2 afferente l'anno 2015 e sanzioni 2016 per un totale di euro 111,28;
2) cartella di pagamento n. 03020190013289519000 relativa a premio CP_2 afferente l'anno 2018 e sanzioni 2019 per un totale di euro 245,98;
3) avviso di addebito n. 33020150001704715000 relativa a contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati afferenti l'anno 2014 per un totale di euro
592,54;
4) avviso di addebito n. 33020150001797513000 relativa a modello DM 10 afferenti gli anni 2014 e 2015 per un totale di euro 10.007,50;
5) avviso di addebito n. 33020180000085042000 relativa a modello DM 10 afferente l'anno 2017 per un totale di euro 918,62;
6) avviso di addebito n. 33020180000996240000 relativa a modello DM 10 afferente l'anno 2017 per un totale di euro 1.671,02;
7) avviso di addebito n. 33020180001927553000 relativa a modello DM 10 afferente l'anno 2018 per un totale di euro 3.167,85;
8) avviso di addebito n. 33020180001985878000 relativa a modello DM 10 afferente gli anni 2015, 2017 e 2018 per un totale di euro 3.146,59;
9) avviso di addebito n. 33020180003230664000 relativa a contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati afferenti l'anno 2017 per un totale di euro
2.348,87;
2 10) avviso di addebito n. 33020190000173068000 relativa a modello DM 10 afferente l'anno 2018 per un totale di euro 777,10;
11) avviso di addebito n. 33020190001018257000 relativa a modello DM 10 afferente l'anno 2018 per un totale di euro 345,28;
12) avviso di addebito n. 33020190001022002000 relativa a modello DM 10 afferente gli anni 2018 e 2019 per un totale di euro 1.906,53;
13) avviso di addebito n. 33020190001022103000 relativa a modello DM 10 afferente gli anni 2017 e 2018 per un totale di euro 1.069,00;
14) avviso di addebito n. 33020190003013818000 relativa a contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati afferenti l'anno 2018 per un totale di euro
5.085,07.
Ha eccepito la illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della stessa e dei titoli presupposti in quanto provenienti da indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri, per sopravvenuta prescrizione del credito, per intervenuta decadenza, per difetto di motivazione dell'intimazione, per illegittimità dei compensi di riscossione, nonché per mancata indicazione nell'intimazione dei termini e dell'autorità dinanzi alla quale impugnare l'atto.
Si sono costituiti in giudizio l' l' e l' , CP_4 CP_2 Controparte_3
contestando l'ammissibilità del ricorso e, nel merito, la fondatezza della domanda.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la causa sulle conclusioni scritte rassegnate in via telematica dalle parti.
L'opposizione è infondata.
Relativamente alla eccezione di omessa o irrituale notifica degli avvisi di addebito presupposti, in quanto proveniente da un indirizzo PEC dell' non censito nei CP_4
Pubblici Registri, si osserva che la Suprema Corte (da ultimo cfr. ord. Cass. n. 982 del 16.01.2023), pronunciando sulla controversa questione delle notifiche a mezzo
PEC provenienti da indirizzi dell' non presenti su Controparte_3 pubblici registri, ha reputato che l'assenza dell'indirizzo dai pubblici elenchi CP_5
3 non vizia in radice il procedimento notificatorio, non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultava provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente. Per i giudici di legittimità, la notifica effettuata dall'ente utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto anche conto che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta solo per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. n. 15979 del 2022). Ha precisato la
Corte che, d'altronde, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 dello Statuto del contribuente, deve essere interpretato, nei confronti di tutte le parti del rapporto, avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost., sicché sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (cfr. Cass. n. 11052 del
2018).
Applicando al caso concreto i principi enunciati, deve ritenersi valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dell'ente previdenziale dal quale è chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri: una diversa conclusione, da un lato, sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost. e, dall'altro, non valorizzerebbe opportunamente la circostanza che l'odierno contribuente non ha addotto alcun motivo per il quale sarebbe stato leso in concreto il suo diritto di difesa.
Infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non deve tutelare l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma deve garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Tale pregiudizio deve essere però in concreto avvenuto e deve essere dimostrato da chi lo invoca, con la conseguenza che
4 è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa, o altro pregiudizio per la decisione di merito.
Nella specie, l'opponente non ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica dell'avviso da parte dell'ente di riscossione proveniente, non dall'indirizzo telematico ufficiale corrispondente al domicilio digitale dell'ente presente nei pubblici registri E ( ), ma da uno diverso Email_1
( t), relativamente al quale però Email_3
appare evidente, ictu oculi, la provenienza dallo stesso ente ( Controparte_3
).
[...]
Analogo discorso vale per le contestazioni inerenti alla notifica degli avvisi di addebito , essendo peraltro fatto notorio che le comunicazioni massive CP_4 CP_4 avvengono dall'indirizzo PEC: t (v. es. msg Email_4
CP_ 2601/2022), così come una semplice consultazione dei più comuni motori di ricerca Web fornisce riscontro della già menzionata circostanza e della riconducibilità all' degli invii di PEC da indirizzi con CP_4 [...]
CP_ gov.it. Email_5
Acclarata la rituale notifica al destinatario degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali in parola, i titoli suddetti sono divenuti definitivi ed irretrattabili, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato, in data 28.06.2022, oltre il termine perentorio di quaranta giorni, ex art. 24, quinto comma, D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notifica dell'ultimo titolo (avviso di addebito n. 33020190003013818000, notificato il 24.12.2019) e ciò determina l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Ne deriva che è precluso all'opponente eccepire nella odierna sede giudiziale fatti modificativi e/o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo, trattandosi di questioni superate dall'esistenza del giudicato che, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti.
5 L'unica opposizione valutabile nell'odierno procedimento è allora quella
(all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.) volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto di credito eccepita dall'interessato.
Ma, contrariamente all'assunto attoreo, la prescrizione non risulta maturata, atteso che il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto mediante la notifica dell'avviso di intimazione n. 03020199001078714000, quanto alla cartella n.
03020160009562500000 ed agli avvisi di addebito n. 33020150001704715000 e n.
33020150001797513000, laddove, per i restanti titoli, il termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica dell'atto di intimazione oggetto della odierna impugnazione.
Relativamente, poi, ai pretesi vizi dell'intimazione ad adempiere, segnatamente riferiti al contenuto di tale atto, va precisato che, per la Suprema Corte, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. ord. Cass. n.
28689 del 09.11.2018). Anche il calcolo dei compensi di riscossione e degli interessi viene effettuato in base alla legge, sicché non ne è necessaria una indicazione dettagliata nell'avviso di intimazione. In realtà, l'intimazione di pagamento costituisce null'altro che un sollecito di pagamento del credito riportato nei sottostanti titoli (nella specie già ritualmente notificati e non opposti), la cui esistenza ed entità non è può controvertibile tra le parti.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata indicazione in esso dei termini e dell'autorità dinanzi alla quale impugnare l'atto. Sul punto, giova osservare che il suddetto atto, contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, ha raggiunto il suo scopo, essendosi l'opponente costituito giudizialmente dinanzi alla competente autorità per far valere le sue difese, sicché alcun concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa è
(stato prospettato, né è) derivato a carico di parte opponente.
6 Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va rigettata, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle somme per contributi e sanzioni riportate nella impugnata intimazione di pagamento, al netto di pagamenti, stralci e sgravi effettuati sino alla data di notifica della intimazione di pagamento stessa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 1.500,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 20.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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