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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14708/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. MANAVELLA ENRICA, presso cui ha eletto Parte_1
domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. MEZZANOGLIO MARCO, presso Controparte_1
cui ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 17.04.2004 con il rito civile in AS (TO) tra il sig. , nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in AS (TO), Via Torino 74, e la sig.ra nata a [...] il 29 Controparte_1
novembre 1952 ( ) residente in [...], il cui atto CodiceFiscale_2
veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio detenuti dal Comune di AS al n. 2, parte I,
pagina 1 di 3 dell'anno 2004, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (TO) di provvedere agli incombenti di legge.
Per parte resistente
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17-04-2004, con rito civile, in AS
(TO), tra il sig. , nato a [...], il [...], residente in [...]
n. 74, cod. fisc. ) e la signora , nata a [...], il C.F._1 Controparte_1
29-11-1952, residente in [...], cod. fisc. , trascritto C.F._3
nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AS al n. 2, parte I, anno 2004, Ufficio I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (TO) di provvedere alla trascrizione della sentenza e ad ogni ulteriore incombente, comunicazione e annotazione di legge;
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
BEINASCO il 17/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AS (atto n. 2, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 482/2024 emessa dal
Tribunale di Torino in data 16/01/2024 e pubblicata il 24/01/2024.
Con ricorso depositato il 20/08/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, revocando a far data dal ricorso il contributo al mantenimento di controparte come statuito da sentenza di separazione. Parte attrice presentava, altresì, istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/02/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso Controparte_1
per mancata produzione della documentazione indicata ex art. 473 bis 48 c.p.c. Parte attrice domandava, altresì, lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, di respingere ogni domanda formulata da controparte e di disporre un assegno divorzile a carico di controparte per la somma di euro 700,00 mensili
All'udienza del 24/03/2025, innanzi al Giudice Relatore, venivano sentite entrambe le parti che, concordemente, richiedevano pronuncia di sentenza di divorzio in punto status. Il G.I., pertanto, precisate le conclusioni sul punto da ambedue le difese, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione in punto status.
pagina 2 di 3 ***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS di provvedere alle incombenze di legge;
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14708/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. MANAVELLA ENRICA, presso cui ha eletto Parte_1
domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. MEZZANOGLIO MARCO, presso Controparte_1
cui ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 17.04.2004 con il rito civile in AS (TO) tra il sig. , nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in AS (TO), Via Torino 74, e la sig.ra nata a [...] il 29 Controparte_1
novembre 1952 ( ) residente in [...], il cui atto CodiceFiscale_2
veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio detenuti dal Comune di AS al n. 2, parte I,
pagina 1 di 3 dell'anno 2004, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (TO) di provvedere agli incombenti di legge.
Per parte resistente
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17-04-2004, con rito civile, in AS
(TO), tra il sig. , nato a [...], il [...], residente in [...]
n. 74, cod. fisc. ) e la signora , nata a [...], il C.F._1 Controparte_1
29-11-1952, residente in [...], cod. fisc. , trascritto C.F._3
nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AS al n. 2, parte I, anno 2004, Ufficio I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (TO) di provvedere alla trascrizione della sentenza e ad ogni ulteriore incombente, comunicazione e annotazione di legge;
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
BEINASCO il 17/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AS (atto n. 2, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 482/2024 emessa dal
Tribunale di Torino in data 16/01/2024 e pubblicata il 24/01/2024.
Con ricorso depositato il 20/08/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, revocando a far data dal ricorso il contributo al mantenimento di controparte come statuito da sentenza di separazione. Parte attrice presentava, altresì, istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/02/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso Controparte_1
per mancata produzione della documentazione indicata ex art. 473 bis 48 c.p.c. Parte attrice domandava, altresì, lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, di respingere ogni domanda formulata da controparte e di disporre un assegno divorzile a carico di controparte per la somma di euro 700,00 mensili
All'udienza del 24/03/2025, innanzi al Giudice Relatore, venivano sentite entrambe le parti che, concordemente, richiedevano pronuncia di sentenza di divorzio in punto status. Il G.I., pertanto, precisate le conclusioni sul punto da ambedue le difese, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione in punto status.
pagina 2 di 3 ***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS di provvedere alle incombenze di legge;
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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