Articolo 16 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 dicembre 1962
Art. 16. Le norme di cui agli articoli precedenti sono inderogabili

Tuttavia, in casi dei tutto eccezionali, allorche' trattasi di edificio pubblico o di uso pubblico, purche' non adibito a lungo di riunione o destinato anche ad abitazione, oppure di edifici industriali, possono essere concesse deroghe riguardo alle altezze degli edifici stessi ed al numero dei piani di cui al precedente articolo 7, sempre quando siano giustificate dalla specifica funzionalita' delle costruzioni. In questo caso deve aversi particolare, riguardo alle fondazioni, in relazione alla natura e morfologia del terreno, ed i calcoli di stabilita' devono essere adeguati alle maggiori altezze, con un congruo aumento del coefficiente sismico.
Puo' altresi' essere consentita una riduzione dei coefficienti sismici indicati nel precedente articolo 12 per il calcolo delle strutture intelaiate degli edifici di altezza e numero dei piani nei limiti fissati dall'articolo 7 della presente legge, qualora le caratteristiche geomorfologiche della zona in cui sono previste le costruzioni risultino particolarmente favorevoli in base ad una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche.
La concessione delle deroghe indicate nei due commi precedenti e' subordinata ad apposita istruttoria da parte dell'Ufficio del genio civile competente ed al parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
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