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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2838/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7735/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJ2TJ2M000201 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1947/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12/04/2025, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 14/03/2025, con il quale Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale Roma III, aveva comunicato l'omesso versamento, nell'anno 2019, di maggiore IRPEF pari a
€ 4.007,00, oltre sanzioni e spese di notifica;
scaturente dalla verifica di un maggiore reddito imputabile all'assegno rinnovabile, corrisposto per causa di servizio, verificatasi durante il servizio militare di leva.
Esponeva che, anteriormente, era stato notificato al ricorrente analogo avviso relativo all'anno 2017, annullato da questa Corte con sentenza del 05/04/2024, della quale richiamava la motivazione;
esponendo, altresì, che analoghi avvisi relativi alle annualità precedenti erano stati annullati in via di autotutela dall'amministrazione finanziaria.
A sostegno del ricorso deduceva quindi: la nullità dell'avviso per inesistenza del presupposto impositivo, trattandosi di assegno non assoggettabile a IRPEF in considerazione della sentenza n.387 del 1989 della
Corte Costituzionale;
esponendo che le pensioni privilegiate ordinarie tabellari, di cui all'art.67, ultimo comma, del d.P.R. 1092 del 1973 erano esenti dall'imposta sul reddito avendo natura risarcitoria;
esponendo che l'assegno era stato erogato proprio per infermità contratta durante il servizio militare di leva;
concludeva per il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma III, depositando memoria contenente controdeduzioni.
Nella stessa, ha dedotto che la prestazione corrisposta al ricorrente aveva natura di pensione privilegiata e, in quanto tale, non esente da imposizione fiscale;
dovendosi ritenere tale conclusione applicabile anche alla pensione privilegiata tabellare conferita per causa di servizio, anche nei confronti dei militari di leva;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come dedotto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, con il decreto di pronunciato in data 1 luglio 2004, registrato in data 18 luglio 2004, gli era stato riconosciuto, sulla base delle disposizioni di cui al T.U. sulle pensioni civili e militari approvato con il D.P.R n. 1092/1973, l'assegno rinnovabile di settima categoria a decorrere dal 01/10/1997, in virtù della domanda di pensione privilegiata dal medesimo presentata, ove era stata riscontrata la seguente infermità: “Gastropatia antrale di grado medio ed esiti deformanti di pregressa ulcera bulbare con attendibile sindrome dispeptica pregressa”.
Tale trattamento economico percepito ha natura di pensione privilegiata tabellare essendo stata erogata a causa di menomazione riportata da causa di servizio militare di leva.
Come si evince dalla documentazione in atti trattasi, infatti, di un assegno rinnovabile corrisposto allo stesso per causa di servizio verificatasi durante il servizio di leva svoltosi dal 01/10/93 al 30/09/1997 sulla base dell'infermità accertata con verbale della Commissione Medica Ospedaliera- C.M.O. del 05/07/2002. Va quindi richiamata la sentenza della Corte Costituzione n. 387 dell'11 luglio 1989, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.
La Corte costituzionale, in motivazione, ha distinto: a) la pensione di guerra, che presuppone l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all'apparato della difesa ed è «commisurata solo all'entità del danno subito» e, quindi, ha carattere squisitamente risarcìtorio e non reddituale, con la conseguenza che è esclusa dalla base dei reddito imponibile;
b) la pensione privilegiata ordinaria che «presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato» ed è «commisurata alla base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico
» e, quindi, non presenta ... carattere risarcitorio, bensì reddituale», donde «la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)»; c) la «pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva
», costituita — osserva la Corte delle leggi — da «un trattamento del tutto peculiare», sia perché «si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione)», sia perché «la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva».
Da qui la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria «militare tabellare» (prevista dall'art. 67, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973); «natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie « comuni», le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria».
Con tale pronuncia è stata, dunque, limitata l'estensione dell'esenzione soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie «tabellari» erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non già al trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione subita (cfr., sul punto, Cass., sez.5, 05/10/2021, n.26912; Cass., sez. 5, 22/04/2016, n. 8129; Cass., sez. 6-5, 11/12/2018,
n. 32038; Cass., sez. 5, 30/12/2009, n. 27938).
Ne consegue che, vertendosi propriamente nella fattispecie esaminata dal giudice delle leggi, ovvero quello dell'assegno rinnovabile per causa di servizio connessa a infermità contratta durante il servizio di leva, difetta il presupposto impositivo.
Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto va annullato l'avviso di accertamento impugnato.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna della resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (secondo scaglione) tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta - sono liquidate come in dispositivo, con esclusione di quelle della fase cautelare in quanto già determinate nella relativa ordinanza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
condanna Direzione Provinciale Roma III al rimborso delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in € 60,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, 18 febbraio 2026 Il Giudice monocratico Attilio Mari
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7735/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJ2TJ2M000201 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1947/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12/04/2025, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 14/03/2025, con il quale Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale Roma III, aveva comunicato l'omesso versamento, nell'anno 2019, di maggiore IRPEF pari a
€ 4.007,00, oltre sanzioni e spese di notifica;
scaturente dalla verifica di un maggiore reddito imputabile all'assegno rinnovabile, corrisposto per causa di servizio, verificatasi durante il servizio militare di leva.
Esponeva che, anteriormente, era stato notificato al ricorrente analogo avviso relativo all'anno 2017, annullato da questa Corte con sentenza del 05/04/2024, della quale richiamava la motivazione;
esponendo, altresì, che analoghi avvisi relativi alle annualità precedenti erano stati annullati in via di autotutela dall'amministrazione finanziaria.
A sostegno del ricorso deduceva quindi: la nullità dell'avviso per inesistenza del presupposto impositivo, trattandosi di assegno non assoggettabile a IRPEF in considerazione della sentenza n.387 del 1989 della
Corte Costituzionale;
esponendo che le pensioni privilegiate ordinarie tabellari, di cui all'art.67, ultimo comma, del d.P.R. 1092 del 1973 erano esenti dall'imposta sul reddito avendo natura risarcitoria;
esponendo che l'assegno era stato erogato proprio per infermità contratta durante il servizio militare di leva;
concludeva per il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma III, depositando memoria contenente controdeduzioni.
Nella stessa, ha dedotto che la prestazione corrisposta al ricorrente aveva natura di pensione privilegiata e, in quanto tale, non esente da imposizione fiscale;
dovendosi ritenere tale conclusione applicabile anche alla pensione privilegiata tabellare conferita per causa di servizio, anche nei confronti dei militari di leva;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come dedotto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, con il decreto di pronunciato in data 1 luglio 2004, registrato in data 18 luglio 2004, gli era stato riconosciuto, sulla base delle disposizioni di cui al T.U. sulle pensioni civili e militari approvato con il D.P.R n. 1092/1973, l'assegno rinnovabile di settima categoria a decorrere dal 01/10/1997, in virtù della domanda di pensione privilegiata dal medesimo presentata, ove era stata riscontrata la seguente infermità: “Gastropatia antrale di grado medio ed esiti deformanti di pregressa ulcera bulbare con attendibile sindrome dispeptica pregressa”.
Tale trattamento economico percepito ha natura di pensione privilegiata tabellare essendo stata erogata a causa di menomazione riportata da causa di servizio militare di leva.
Come si evince dalla documentazione in atti trattasi, infatti, di un assegno rinnovabile corrisposto allo stesso per causa di servizio verificatasi durante il servizio di leva svoltosi dal 01/10/93 al 30/09/1997 sulla base dell'infermità accertata con verbale della Commissione Medica Ospedaliera- C.M.O. del 05/07/2002. Va quindi richiamata la sentenza della Corte Costituzione n. 387 dell'11 luglio 1989, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.
La Corte costituzionale, in motivazione, ha distinto: a) la pensione di guerra, che presuppone l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all'apparato della difesa ed è «commisurata solo all'entità del danno subito» e, quindi, ha carattere squisitamente risarcìtorio e non reddituale, con la conseguenza che è esclusa dalla base dei reddito imponibile;
b) la pensione privilegiata ordinaria che «presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato» ed è «commisurata alla base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico
» e, quindi, non presenta ... carattere risarcitorio, bensì reddituale», donde «la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)»; c) la «pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva
», costituita — osserva la Corte delle leggi — da «un trattamento del tutto peculiare», sia perché «si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione)», sia perché «la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva».
Da qui la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria «militare tabellare» (prevista dall'art. 67, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973); «natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie « comuni», le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria».
Con tale pronuncia è stata, dunque, limitata l'estensione dell'esenzione soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie «tabellari» erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non già al trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione subita (cfr., sul punto, Cass., sez.5, 05/10/2021, n.26912; Cass., sez. 5, 22/04/2016, n. 8129; Cass., sez. 6-5, 11/12/2018,
n. 32038; Cass., sez. 5, 30/12/2009, n. 27938).
Ne consegue che, vertendosi propriamente nella fattispecie esaminata dal giudice delle leggi, ovvero quello dell'assegno rinnovabile per causa di servizio connessa a infermità contratta durante il servizio di leva, difetta il presupposto impositivo.
Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto va annullato l'avviso di accertamento impugnato.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna della resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (secondo scaglione) tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta - sono liquidate come in dispositivo, con esclusione di quelle della fase cautelare in quanto già determinate nella relativa ordinanza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
condanna Direzione Provinciale Roma III al rimborso delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in € 60,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, 18 febbraio 2026 Il Giudice monocratico Attilio Mari