Art. 13.
Gli appuntati che avendo compiuto almeno 22 anni di servizio effettivo nel Corpo si siano segnalati per servizi di speciale importanza e posseggano gli altri requisiti stabiliti dal regolamento possono, sulla base di un'esauriente relazione, essere proposti per l'avanzamento al grado di sottobrigadiere dalle autorita' di grado determinate dal regolamento medesimo.
Il Comandante generale, sentita apposita Commissione di ufficiali del Corpo, ammette i piu' meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un decimo dei posti che si renderanno presumibilmente disponibili per le promozioni nell'anno cui si riferisce l'avanzamento. ((1)) Gli appuntati che a giudizio di una Commissione di ufficiali del Corpo nominata dal Comandante generale abbiano superato l'esperimento sono dichiarati idonei all'avanzamento, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianita' del proprio grado e promossi a norma del precedente art. 9. ((1)) ---------------
Il D.P.R. 11 marzo 1953, n. 453 ha disposto (con l'art. 56) che "la commissione di cui all' art. 13, secondo comma, della legge 18 gennaio 1952, n. 40 , e' nominata dal comandante generale ed e' composta dei seguenti ufficiali della Guardia di finanza:
un colonnello, presidente;
un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore), membro;
un capitano, membro e segretario.
La commissione, sulla base delle proposte delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento di cui agli articoli precedenti, provvede a formulare al comandante generale il proprio parere circa la designazione degli appuntati giudicati meritevoli di essere ammessi all'esperimento di cultura professionale, nel limite massimo di tu decimo dei posti che si renderanno presumibilmente disponibili per le promozioni nello anno cui si riferisce l'avanzamento".
Lo stesso D.P.R. ha disposto (con l'art. 58) che "la commissione di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 , e' nominata dal comandante generale, e' composta da:
un colonnello, presidente;
due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri; un capitano, membro e segretario, e provvede a:
sottoporre all'esperimento gli appuntati ammessivi;
dichiarare quali appuntati abbiano superato l'esperimento".
Gli appuntati che avendo compiuto almeno 22 anni di servizio effettivo nel Corpo si siano segnalati per servizi di speciale importanza e posseggano gli altri requisiti stabiliti dal regolamento possono, sulla base di un'esauriente relazione, essere proposti per l'avanzamento al grado di sottobrigadiere dalle autorita' di grado determinate dal regolamento medesimo.
Il Comandante generale, sentita apposita Commissione di ufficiali del Corpo, ammette i piu' meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un decimo dei posti che si renderanno presumibilmente disponibili per le promozioni nell'anno cui si riferisce l'avanzamento. ((1)) Gli appuntati che a giudizio di una Commissione di ufficiali del Corpo nominata dal Comandante generale abbiano superato l'esperimento sono dichiarati idonei all'avanzamento, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianita' del proprio grado e promossi a norma del precedente art. 9. ((1)) ---------------
Il D.P.R. 11 marzo 1953, n. 453 ha disposto (con l'art. 56) che "la commissione di cui all' art. 13, secondo comma, della legge 18 gennaio 1952, n. 40 , e' nominata dal comandante generale ed e' composta dei seguenti ufficiali della Guardia di finanza:
un colonnello, presidente;
un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore), membro;
un capitano, membro e segretario.
La commissione, sulla base delle proposte delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento di cui agli articoli precedenti, provvede a formulare al comandante generale il proprio parere circa la designazione degli appuntati giudicati meritevoli di essere ammessi all'esperimento di cultura professionale, nel limite massimo di tu decimo dei posti che si renderanno presumibilmente disponibili per le promozioni nello anno cui si riferisce l'avanzamento".
Lo stesso D.P.R. ha disposto (con l'art. 58) che "la commissione di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 , e' nominata dal comandante generale, e' composta da:
un colonnello, presidente;
due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri; un capitano, membro e segretario, e provvede a:
sottoporre all'esperimento gli appuntati ammessivi;
dichiarare quali appuntati abbiano superato l'esperimento".