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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa EL Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1636 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco DOPPIO
e
IE IC, , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana PERTILE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Chiedono al Tribunale l'emanazione della sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
1. Le figlie EL ed rimangono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , con i relativi arredi - salvo quelli che i Pt_2
coniugi hanno già concordato rimanere nella disponibilità del sig. IE -
rimane assegnata alla madre, che la abiterà con le figlie minori;
2. Il padre vedrà e terrà con sé le figlie tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore
17:30 alle 21 :00 ed a fine settimana alternati dalle ore 10:30 del sabato mattina alle ore 20:30 della domenica sera, salvo diversi e migliori accordi da prendersi volta per volta, anche riguardo all'aggiunta del pernotto del venerdì
sera nei fine settimana del padre;
due settimane, anche non consecutive,
durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno in base al calendario feriale dei genitori;
una settimana, comprendenti ad anni alterni il Natale e/o il capodanno, durante la vacanze invernali, da concordare entro il
30.11 di ogni anno;
tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
e/o il lunedì dell'Angelo (dunque dal venerdì alla sera di Pasqua, o dalla sera della domenica sino al ritorno a scuola); vacanze di carnevale e gli altri ponti festivi da concordare volta per volta tra i genitori. Il tutto, in ogni caso, salvo diversi e migliori accordi tra le parti. Il padre potrà inoltre telefonare ogni sera alle figlie;
2 3. A titolo di contributo al mantenimento il padre verserà alla madre la somma mensile di euro 600,00 (300,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 05 di ogni mese, su coordinate bancarie già note alle parti, rivalutabili annualmente secondo il noto indice lstat;
- le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori nella misura del 50%
ciascuno e saranno regolate come da protocollo in uso presso il Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, con la precisazione che le spese per la mensa scolastica delle figlie si intendono, per concorde volontà delle parti, da ricomprendersi appunto tra le straordinarie;
4. Nulla a titolo di mantenimento tra e per i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti e comunque rinunciandovi espressamente;
5. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
- i beni di proprietà esclusiva dei coniugi (autovetture e depositi bancari),
rimarranno nella proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
6. Le somme depositate nei depositi bancari intestati alle figlie minori rimarranno soggette alla gestione di entrambi i genitori, previo accordo per ogni eventuale operazione;
7. I coniugi si rilasciano preventivo assenso ai viaggi all'estero anche con le figlie minori, con impegno a consegnarsi reciprocamente la rispettiva documentazione (carta di identità e/o passaporto delle figlie);
8. I coniugi danno atto di aver raggiunto separato accordo per la definizione di ogni altra questione patrimoniale sorta in costanza di matrimonio e di non
3 avere altro a pretendere reciprocamente, salvo il rispetto degli accordi qui previsti.
9. Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NE TE
(VI) in data 14/09/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori EL ed alla prevalente Per_1
4 collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di quale genitore convivente con le figlie minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di rilasciare preventivo assenso ai viaggi all'estero anche con le figlie minori, con impegno a consegnarsi reciprocamente la rispettiva documentazione (carta di identità e/o passaporto delle figlie);
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate e il Collegio non può che limitarsi a dare atto,
non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
5 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e IE Parte_1
IC, uniti in matrimonio in NE TE (VI) in data 14/09/2013
con atto trascritto al n. 3, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NE TE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
6 Il Presidente estensore
Dott.ssa EL Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa EL Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1636 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco DOPPIO
e
IE IC, , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana PERTILE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Chiedono al Tribunale l'emanazione della sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
1. Le figlie EL ed rimangono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , con i relativi arredi - salvo quelli che i Pt_2
coniugi hanno già concordato rimanere nella disponibilità del sig. IE -
rimane assegnata alla madre, che la abiterà con le figlie minori;
2. Il padre vedrà e terrà con sé le figlie tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore
17:30 alle 21 :00 ed a fine settimana alternati dalle ore 10:30 del sabato mattina alle ore 20:30 della domenica sera, salvo diversi e migliori accordi da prendersi volta per volta, anche riguardo all'aggiunta del pernotto del venerdì
sera nei fine settimana del padre;
due settimane, anche non consecutive,
durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno in base al calendario feriale dei genitori;
una settimana, comprendenti ad anni alterni il Natale e/o il capodanno, durante la vacanze invernali, da concordare entro il
30.11 di ogni anno;
tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
e/o il lunedì dell'Angelo (dunque dal venerdì alla sera di Pasqua, o dalla sera della domenica sino al ritorno a scuola); vacanze di carnevale e gli altri ponti festivi da concordare volta per volta tra i genitori. Il tutto, in ogni caso, salvo diversi e migliori accordi tra le parti. Il padre potrà inoltre telefonare ogni sera alle figlie;
2 3. A titolo di contributo al mantenimento il padre verserà alla madre la somma mensile di euro 600,00 (300,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 05 di ogni mese, su coordinate bancarie già note alle parti, rivalutabili annualmente secondo il noto indice lstat;
- le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori nella misura del 50%
ciascuno e saranno regolate come da protocollo in uso presso il Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, con la precisazione che le spese per la mensa scolastica delle figlie si intendono, per concorde volontà delle parti, da ricomprendersi appunto tra le straordinarie;
4. Nulla a titolo di mantenimento tra e per i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti e comunque rinunciandovi espressamente;
5. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
- i beni di proprietà esclusiva dei coniugi (autovetture e depositi bancari),
rimarranno nella proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
6. Le somme depositate nei depositi bancari intestati alle figlie minori rimarranno soggette alla gestione di entrambi i genitori, previo accordo per ogni eventuale operazione;
7. I coniugi si rilasciano preventivo assenso ai viaggi all'estero anche con le figlie minori, con impegno a consegnarsi reciprocamente la rispettiva documentazione (carta di identità e/o passaporto delle figlie);
8. I coniugi danno atto di aver raggiunto separato accordo per la definizione di ogni altra questione patrimoniale sorta in costanza di matrimonio e di non
3 avere altro a pretendere reciprocamente, salvo il rispetto degli accordi qui previsti.
9. Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NE TE
(VI) in data 14/09/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori EL ed alla prevalente Per_1
4 collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di quale genitore convivente con le figlie minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di rilasciare preventivo assenso ai viaggi all'estero anche con le figlie minori, con impegno a consegnarsi reciprocamente la rispettiva documentazione (carta di identità e/o passaporto delle figlie);
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate e il Collegio non può che limitarsi a dare atto,
non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
5 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e IE Parte_1
IC, uniti in matrimonio in NE TE (VI) in data 14/09/2013
con atto trascritto al n. 3, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NE TE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
6 Il Presidente estensore
Dott.ssa EL Sollazzo
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