Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 11/03/2021, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 01819/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2021, proposto da
GI TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Di Gravio e Alessandro Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Di Gravio in Roma, via Piediluco, 9;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA AR, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera n. 1118 del 16 Dicembre 2020, Fasc. Riservato Anac UWHIB n. 1092/2020, adottata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 16.12.2020, depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 28.12.2020, a firma del Presidente avv. Giuseppe Busia, depositata presso al Segretaria del Consiglio il 28.12.2020, comunicata al dott. GI TT a mezzo pec in data 28.12.2020, recante il seguente oggetto: Comune di Scurcola Marsicana Comunicazione di misure ritorsive ai sensi dell'art.54-bis d.lgs. 165/01- Procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dell'art. 7 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing) (Delibere ANAC 1033/2018 e 31272019); con tale atto è stata dichiarata la natura ritorsiva e la conseguente nullità ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 del provvedimento disciplinare prot. n. 2518 del 15.03.2019 adottato dal Segretario Comunale, dott. TT ed è stata irrogata a quest'ultimo la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a 5.000,00 (cinquemila) in qualità di firmatario del provvedimento disciplinare prot. n. 2518 del 15.03.2019 dichiarato ritorsivo ai sensi dell'art. 54-bis comma 6 primo periodo del d.lgs. 165/2001;
della nota “Fasc. riservato Anac UWHIB n. 2020-1092” del 28.12.2020 a firma del Dirigente dell'ufficio Antonia Magnotti comunicata al Dott. GI TT a mezzo pec in data 28.12.2020 con cui l'ANAC ha comunicato al Dott. TT l'adozione del provvedimento di cui sopra;
di ogni ulteriore atto connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, risultando il provvedimento impugnato, prima facie , adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto della non ingente entità della sanzione irrogata;
Ritenuto che le spese della presente fase possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione controversa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento, in collegamento da remoto in videoconferenza, dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Laura Marzano, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Petrucciani | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO