Articolo 2218 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2186Articolo 2196 bis
Versione
9 ottobre 2010
Art. 2218. Compensazioni organiche per il Corpo delle Capitanerie di porto 1. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attivita' operative, fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto di cui all'articolo 2217, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata in un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nella misura di 5 unita' in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente