Articolo 27 della Legge 24 marzo 1989, n. 122
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 giugno 1989
Art. 27. 1. Per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da nove membri scelti fra il personale civile e militare delo Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico.. 2. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualita' di esperti anche soggetti estranei alla Pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unita'.
Entrata in vigore il 1 giugno 1989