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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631/2023 R.G., promossa
da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Liborio Sciagura
- opponente e attrice in riconvenzione -
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_2
Daniele Scollo
- opposta e convenuta in riconvenzione -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 15.5.2023, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo,
[...]
n. 454/2023 emesso da questo Tribunale in data 24.3.2023, per il pagamento, in favore di della somma di € 30.500,00, a titolo di canoni per la locazione intercorsa Controparte_1 tra le parti, giusta contratto del dì 1.4.2015, avente ad oggetto il capannone industriale sito in Ragusa, Zona Industriale III Fase.
La società opponente, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, nonché la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per difetto di rappresentanza di parte opposta, mancando la certificazione dell'autografia della firma del mandante, da parte del difensore incaricato. In via subordinata, offriva banco iudicis all'opposta la somma di € 11.400,00 a saldo e stralcio, ottenuta dalla “sottrazione alla somma concordata tra le parti con la scrittura privata del 27/5/2022 (come dovuta dalla alla ) dei versamenti Parte_1 CP_1 già effettuati dalla pari ad € 8.600,00”. Parte_1
Nel merito, infine, eccepiva in compensazione il proprio maggior credito, pari ad € 79.530,21, per le migliorie apportate all'immobile locato, autorizzate, a suo dire, dalla pagina 1 di 4 stessa società locatrice e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della differenza, pari ad € 54.660,00. Costituitasi in giudizio, la società deduceva l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, contestando, in particolare, nel merito, l'offerta banco iudicis della somma di € 11.400,00, alla luce della clausola di cui alla pag. 3 dell'accordo transattivo, in virtù della quale “qualora anche un solo pagamento non dovesse essere effettuato entro i termini ed entro le scadenze sopra pattuite.... ovverosia quelle mensili entro il giorno 15 di ogni mese..... la presente transazione si intenderà improduttiva di ogni e qualsiasi effetto giuridico rimanendo salvo il diritto della locatrice di richiedere quanto effettivamente alla stessa ancora dovuto in base al contratto di locazione del 01.04.2015”. Contrastava, inoltre, la sollevata eccezione di compensazione allegando, anche in ossequio all'art. 6 del contratto di locazione, la mancanza del proprio preventivo consenso alle migliorie asseritamente apportate, nonché il difetto di prova circa l'effettiva esistenza delle medesime.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 30.1.2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649
c.p.c. e, ritenuto “che la pretesa creditoria dell'opposto appare trovare legittimo fondamento nel rapporto di locazione originario, non estinto per novazione dalla transazione intervenuta tra le parti, che queste ultime hanno voluto improduttiva di effetti nel caso di mancato rispetto, da parte del conduttore, del concordato piano rateale di pagamento, con reviviscenza del rapporto originario…vertendosi in materia di locazione di immobile”, disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio ex art. 447-bis c.p.c., nonché l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria ex art.5 D.lgs. 28/2018, assegnando alle parti i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Ciò posto, va rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto opposizione avverso decreto ingiuntivo, avente n. 454/2023 e pronunciato in materia locatizia, in quanto emesso in favore della società per il pagamento di canoni non corrisposti, Controparte_1 per la locazione di un capannone industriale, giusta contratto stipulato con
[...] in data 1.4.2015 e regolarmente registrato, contemplante un canone Parte_1 mensile di € 3.000,00. Nel caso di specie, è pacifico che il procedimento di mediazione non è stato introdotto. L'opposta giustifica la mancata proposizione della domanda di mediazione, rappresentando che le parti erano addivenute ad un accordo transattivo che prevedeva, oltre al rilascio dell'immobile da parte della società conduttrice, il pagamento della somma spettante alla locatrice secondo un apposito piano rateale e che, stante il mancato pagamento del dovuto, l'opponente si era reso inadempiente a tale accordo (e non all'originario contratto di locazione).
pagina 2 di 4 Orbene, l'odierno giudicante ritiene che il rapporto di locazione non possa considerarsi estinto per novazione dalla transazione intervenuta tra le parti, posto che, peraltro, queste ultime hanno voluto tale accordo improduttivo di effetti nel caso di mancato rispetto, da parte del conduttore, del concordato piano rateale di pagamento, con reviviscenza del rapporto originario.
A seguito del mutamento del rito, le parti avrebbero dovuto, pertanto, avviare la disposta procedura di mediazione di cui all'art.5 del D. lgs. n.28/2010, obbligatoria nella fattispecie, adempimento invece non assolto.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.19596/2020 del 18 settembre 2020, hanno chiarito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n.28 del 2010, art.5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione
e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del cedreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” e, continuano le Sezioni Unite,
“poiché l'opponente si è attivato promuovendo il giudizio di opposizione che è in concreto l'unico rimedio processuale che la legge gli riconosce in presenza di un provvedimento monitorio, ricollegare alla sua inerzia nel promuovere il procedimento di mediazione un effetto identico, appare un'evidente forzatura, stante la non confrontabilità delle due situazioni” (v. nello stesso senso, Cass. 159/2021). Del resto, a decorrere dal 30.6.2023, è in vigore l'art.
5-bis D.lgs. 28/2010, introdotto dal D.lgs. 149/2022, a mente del quale “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”. Alla stregua delle superiori considerazioni, stante il mancato avveramento della condizione di procedibilità, la domanda monitoria proposta da deve essere Controparte_1 dichiarata improcedibile, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'improcedibilità investe anche la domanda riconvenzionale introdotta dall'opponente posto che il procedimento di mediazione non Parte_2
è stato esperito neppure con riguardo ad essa;
va resa, dunque, conforme daclaratoria sul punto.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, le spese processuali vanno tra le stesse interamente compensate, ex art. 92, co. 2, c.p.c..
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1631/2023 R.G.,
DICHIARA improcedibile la domanda monitoria proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 454/2023. DICHIARA improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
[...]
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, il 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631/2023 R.G., promossa
da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Liborio Sciagura
- opponente e attrice in riconvenzione -
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_2
Daniele Scollo
- opposta e convenuta in riconvenzione -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 15.5.2023, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo,
[...]
n. 454/2023 emesso da questo Tribunale in data 24.3.2023, per il pagamento, in favore di della somma di € 30.500,00, a titolo di canoni per la locazione intercorsa Controparte_1 tra le parti, giusta contratto del dì 1.4.2015, avente ad oggetto il capannone industriale sito in Ragusa, Zona Industriale III Fase.
La società opponente, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, nonché la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per difetto di rappresentanza di parte opposta, mancando la certificazione dell'autografia della firma del mandante, da parte del difensore incaricato. In via subordinata, offriva banco iudicis all'opposta la somma di € 11.400,00 a saldo e stralcio, ottenuta dalla “sottrazione alla somma concordata tra le parti con la scrittura privata del 27/5/2022 (come dovuta dalla alla ) dei versamenti Parte_1 CP_1 già effettuati dalla pari ad € 8.600,00”. Parte_1
Nel merito, infine, eccepiva in compensazione il proprio maggior credito, pari ad € 79.530,21, per le migliorie apportate all'immobile locato, autorizzate, a suo dire, dalla pagina 1 di 4 stessa società locatrice e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della differenza, pari ad € 54.660,00. Costituitasi in giudizio, la società deduceva l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, contestando, in particolare, nel merito, l'offerta banco iudicis della somma di € 11.400,00, alla luce della clausola di cui alla pag. 3 dell'accordo transattivo, in virtù della quale “qualora anche un solo pagamento non dovesse essere effettuato entro i termini ed entro le scadenze sopra pattuite.... ovverosia quelle mensili entro il giorno 15 di ogni mese..... la presente transazione si intenderà improduttiva di ogni e qualsiasi effetto giuridico rimanendo salvo il diritto della locatrice di richiedere quanto effettivamente alla stessa ancora dovuto in base al contratto di locazione del 01.04.2015”. Contrastava, inoltre, la sollevata eccezione di compensazione allegando, anche in ossequio all'art. 6 del contratto di locazione, la mancanza del proprio preventivo consenso alle migliorie asseritamente apportate, nonché il difetto di prova circa l'effettiva esistenza delle medesime.
Chiedeva, dunque, previo rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 30.1.2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649
c.p.c. e, ritenuto “che la pretesa creditoria dell'opposto appare trovare legittimo fondamento nel rapporto di locazione originario, non estinto per novazione dalla transazione intervenuta tra le parti, che queste ultime hanno voluto improduttiva di effetti nel caso di mancato rispetto, da parte del conduttore, del concordato piano rateale di pagamento, con reviviscenza del rapporto originario…vertendosi in materia di locazione di immobile”, disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio ex art. 447-bis c.p.c., nonché l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria ex art.5 D.lgs. 28/2018, assegnando alle parti i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Ciò posto, va rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto opposizione avverso decreto ingiuntivo, avente n. 454/2023 e pronunciato in materia locatizia, in quanto emesso in favore della società per il pagamento di canoni non corrisposti, Controparte_1 per la locazione di un capannone industriale, giusta contratto stipulato con
[...] in data 1.4.2015 e regolarmente registrato, contemplante un canone Parte_1 mensile di € 3.000,00. Nel caso di specie, è pacifico che il procedimento di mediazione non è stato introdotto. L'opposta giustifica la mancata proposizione della domanda di mediazione, rappresentando che le parti erano addivenute ad un accordo transattivo che prevedeva, oltre al rilascio dell'immobile da parte della società conduttrice, il pagamento della somma spettante alla locatrice secondo un apposito piano rateale e che, stante il mancato pagamento del dovuto, l'opponente si era reso inadempiente a tale accordo (e non all'originario contratto di locazione).
pagina 2 di 4 Orbene, l'odierno giudicante ritiene che il rapporto di locazione non possa considerarsi estinto per novazione dalla transazione intervenuta tra le parti, posto che, peraltro, queste ultime hanno voluto tale accordo improduttivo di effetti nel caso di mancato rispetto, da parte del conduttore, del concordato piano rateale di pagamento, con reviviscenza del rapporto originario.
A seguito del mutamento del rito, le parti avrebbero dovuto, pertanto, avviare la disposta procedura di mediazione di cui all'art.5 del D. lgs. n.28/2010, obbligatoria nella fattispecie, adempimento invece non assolto.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.19596/2020 del 18 settembre 2020, hanno chiarito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n.28 del 2010, art.5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione
e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del cedreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” e, continuano le Sezioni Unite,
“poiché l'opponente si è attivato promuovendo il giudizio di opposizione che è in concreto l'unico rimedio processuale che la legge gli riconosce in presenza di un provvedimento monitorio, ricollegare alla sua inerzia nel promuovere il procedimento di mediazione un effetto identico, appare un'evidente forzatura, stante la non confrontabilità delle due situazioni” (v. nello stesso senso, Cass. 159/2021). Del resto, a decorrere dal 30.6.2023, è in vigore l'art.
5-bis D.lgs. 28/2010, introdotto dal D.lgs. 149/2022, a mente del quale “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”. Alla stregua delle superiori considerazioni, stante il mancato avveramento della condizione di procedibilità, la domanda monitoria proposta da deve essere Controparte_1 dichiarata improcedibile, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'improcedibilità investe anche la domanda riconvenzionale introdotta dall'opponente posto che il procedimento di mediazione non Parte_2
è stato esperito neppure con riguardo ad essa;
va resa, dunque, conforme daclaratoria sul punto.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, le spese processuali vanno tra le stesse interamente compensate, ex art. 92, co. 2, c.p.c..
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1631/2023 R.G.,
DICHIARA improcedibile la domanda monitoria proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 454/2023. DICHIARA improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
[...]
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, il 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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