Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2025, proposto dalla prof.ssa IA VO, rappresentato e difeso, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Marone, PEC guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliato per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Lagonegro n. 440 del 6.12.2024;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. AL MA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Sentenza n. 440 del 6.12.2024 la Sezione Lavoro del Tribunale di Lagonegro ha accolto il ricorso della prof.ssa prof.ssa IA VO, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento:
1) in favore della ricorrente, della somma di € 2.000,00 “oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”, cioè dell’importo annuale ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00, destinati all’aggiornamento ed alla formazione continua dei docenti mediante l’acquisto di libri, riviste, hardware, software, corsi e spese culturali (cd. Carta Elettronica del docente), per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 come docente a tempo determinato, in quanto prima il Consiglio di Stato con Sentenza n. 1842 del 16.2.2022 e poi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con Ordinanza del 18.5.2022 nella causa n. 450/2021 avevano statuito che il predetto beneficio economico, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla Direttiva Europea n. 70/1999 sul lavoro a tempo determinato, spettava non solo ai docenti a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato;
2) in favore dell’avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
In data 29.4.2024 la predetta Sentenza è stata notificata presso l’indirizzo di posta elettronica dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, competente a ricevere le Sentenze, di condanna al pagamento, in favore dei docenti a tempo determinato, del bonus annuale ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015.
La prof.ssa prof.ssa IA VO con il presente ricorso, notificato il 25.9.2025 e depositato nella stessa giornata del 25.9.2025, ha chiesto esclusivamente la corresponsione dei suddetti importi annuali ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00, allegando il titolo esecutivo asseverato, munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., e chiedendo anche la condanna del Ministero dell’Istruzione del Merito al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. “per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica con memoria di stile.
In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in esame, in quanto è decorso il termine di 120 giorni, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 2.5.2025.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto l’Amministrazione Scolastica ha riconosciuto, di non aver corrisposto al ricorrente la suddetta somma, indicata nella citata Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Lagonegro n. 440 del 29.4.2024.
Conseguentemente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato al pagamento, in favore della prof.ssa IA Ponetecorvo, della sorte capitale di € 2.000,00, oltre, come previsto dall’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, se superiore agli interessi legali, dalla maturazione del credito fino al saldo.
Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, L. n. 208 del 2015, non è iniqua e va pertanto disposta la corresponsione di una penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto con la presente Sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo.
Pertanto, viene assegnato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere al pagamento delle suddette somme.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari, per l’estinzione dei crediti sopra indicati.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte le spese accessorie, ovverosia le spese ed i compensi professionali relativi agli atti successivi alla Sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto:
-dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, alla Sentenza in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione telematica o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore;
-per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un suo delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della medesima Sentenza;
-determina in € 500,00 (cinquecento), l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico della parte intimata.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA ed il rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a corrispondere al Commissario ad acta il compenso sopra indicato.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza alla parte ricorrente ed all’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST SA, Presidente
AL MA, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL MA | ST SA |
IL SEGRETARIO