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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
253/2025 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 18/12/2025, alle ore 10.28, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per è presenta l'Avv. Simona Alfarone per delega dell'Avv. Irrera Salvatore Parte_1 la quale insiste nell'atto di appello e chiede la decisione della causa
Il Presidente di Sezione il Presidente invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali, quindi il Presidente di Sezione designato decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 15.01.2025 il sig. (C.F.: Parte_1
) proponeva appello per ottenere la riforma parziale della sentenza n. C.F._1 761/2024 emessa dal Giudice di Pace di Messina. Giova premettere che l'odierno appellante aveva formulato domanda giudiziale al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittima pretesa della convenuta società Controparte_1 a quale, con fattura, aveva richiesto il pagamento al sig. della
[...] Parte_1 somma di euro € 3.355,70 per presunti consumi ricostruiti (arco temporale novembre 2014 – giugno 2019); che al pagamento l'attore aveva provveduto con riserva di ripetere la medesima somma perché per tesi indebitamente pretesa dalla compagine sociale testé indicata;
che il Giudice di Pace aveva dichiarato illegittima la richiesta di pagamento e aveva condannato il Controparte_1 alla restituzione di € 1.000,00 (oltre interessi), nonché al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
con l'appello in esame ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella Parte_1 parte in cui parte convenuta è stata condannata alla restituzione della somma di euro 1.000,00 in luogo della somma di € 3.355,70, la stessa indicata in fattura, già versata dall'attore con salvezza del diritto di ripetizione, oggetto della dalla dichiarazione di valore della controversia a fini fiscali;
ha, quindi, chiesto una interpretazione della domanda nel suo contenuto sostanziale e non anche ancorata al dato formale delle conclusioni rassegnate e la condanna della convenuta società alla restituzione della somma di € 3.355,70 e non di € 1.000,00 e al pagamento delle spese di lite secondo il corrispondente scaglione di valore della controversia.
All'udienza dell'8.05.2025 il Presidente designato fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione per l'11.12.2025, poi differita al 18.12.2025. All'udienza del 18.12.2025 la parte presente discuteva e la causa era decisa.
pagina1 di 3 Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che, Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, ha scelto di non costituirsi. L'appello è fondato nel merito e va accolto per i motivi che seguono. Parte appellante, già attrice innanzi al Giudice di prime cure, ha formulato invano istanza di correzione di errore materiale facendo leva sui medesimi argomenti fondanti l'odierno appello;
infatti, il Giudice di Pace ha emesso ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione appena citata richiamando l'art. 287 c.p.c. che consente la correzione solo per errori materiali o di calcolo che non incidono sul contenuto concettuale della decisione. Il Giudice di Pace accogliendo la domanda dell'attore e odierno appellante ha condannato la società convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 1.000,00 basandosi esclusivamente sulle conclusioni rassegnate in calce all'atto introduttivo e trascurando evidentemente il contenuto sostanziale della domanda e la documentazione prodotta a supporto delle allegazioni in fatto (la fattura e la ricevuta di pagamento della somma di € 3.355,70). Orbene, va rammentato che “Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa” (Cass. civ., sez. III, 31630/2023; Cass. civ., sez. I, 118/2016); facendo corretta applicazione del superiore principio il Giudice avrebbe dovuto valorizzare il contenuto delle allegazioni, nonché dei documenti offerti in produzione e, in particolare, della ricevuta di pagamento della fattura contestata. La sentenza impugnata va, allora, riformata nel senso che la società convenuta e odierna appellata va condannata al pagamento (in restituzione) della somma di euro 3.355,70, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, in favore dell'attore e odierno appellante, con la condanna dell'odierna appellata al pagamento in favore dell'appellante odierno e già attore delle spese del giudizio di primo grado da liquidarsi in complessivi euro 1046,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Le superiori considerazioni legittimano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio d'appello
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Messina, Via Trieste 1, presso lo
[...] C.F._2 studio dell'Avv. Salvatore Irrera (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._1 procura in atti, parte appellante, contro in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, parte appellata, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte appellata Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 761/2024 del Giudice di Pace di Messina e condanna il al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 della somma di € 3.355,70, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna il
[...] al pagamento in favore di delle spese di lite del primo Controparte_1 Parte_2 grado liquidate in euro 633,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Irrera;
- dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Messina, il 18.12.2025 Il Presidente di Sezione Ugo Scavuzzo
pagina2 di 3 pagina3 di 3
Il Presidente di Sezione il Presidente invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali, quindi il Presidente di Sezione designato decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato in data 15.01.2025 il sig. (C.F.: Parte_1
) proponeva appello per ottenere la riforma parziale della sentenza n. C.F._1 761/2024 emessa dal Giudice di Pace di Messina. Giova premettere che l'odierno appellante aveva formulato domanda giudiziale al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittima pretesa della convenuta società Controparte_1 a quale, con fattura, aveva richiesto il pagamento al sig. della
[...] Parte_1 somma di euro € 3.355,70 per presunti consumi ricostruiti (arco temporale novembre 2014 – giugno 2019); che al pagamento l'attore aveva provveduto con riserva di ripetere la medesima somma perché per tesi indebitamente pretesa dalla compagine sociale testé indicata;
che il Giudice di Pace aveva dichiarato illegittima la richiesta di pagamento e aveva condannato il Controparte_1 alla restituzione di € 1.000,00 (oltre interessi), nonché al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
con l'appello in esame ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella Parte_1 parte in cui parte convenuta è stata condannata alla restituzione della somma di euro 1.000,00 in luogo della somma di € 3.355,70, la stessa indicata in fattura, già versata dall'attore con salvezza del diritto di ripetizione, oggetto della dalla dichiarazione di valore della controversia a fini fiscali;
ha, quindi, chiesto una interpretazione della domanda nel suo contenuto sostanziale e non anche ancorata al dato formale delle conclusioni rassegnate e la condanna della convenuta società alla restituzione della somma di € 3.355,70 e non di € 1.000,00 e al pagamento delle spese di lite secondo il corrispondente scaglione di valore della controversia.
All'udienza dell'8.05.2025 il Presidente designato fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione per l'11.12.2025, poi differita al 18.12.2025. All'udienza del 18.12.2025 la parte presente discuteva e la causa era decisa.
pagina1 di 3 Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che, Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, ha scelto di non costituirsi. L'appello è fondato nel merito e va accolto per i motivi che seguono. Parte appellante, già attrice innanzi al Giudice di prime cure, ha formulato invano istanza di correzione di errore materiale facendo leva sui medesimi argomenti fondanti l'odierno appello;
infatti, il Giudice di Pace ha emesso ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione appena citata richiamando l'art. 287 c.p.c. che consente la correzione solo per errori materiali o di calcolo che non incidono sul contenuto concettuale della decisione. Il Giudice di Pace accogliendo la domanda dell'attore e odierno appellante ha condannato la società convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 1.000,00 basandosi esclusivamente sulle conclusioni rassegnate in calce all'atto introduttivo e trascurando evidentemente il contenuto sostanziale della domanda e la documentazione prodotta a supporto delle allegazioni in fatto (la fattura e la ricevuta di pagamento della somma di € 3.355,70). Orbene, va rammentato che “Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa” (Cass. civ., sez. III, 31630/2023; Cass. civ., sez. I, 118/2016); facendo corretta applicazione del superiore principio il Giudice avrebbe dovuto valorizzare il contenuto delle allegazioni, nonché dei documenti offerti in produzione e, in particolare, della ricevuta di pagamento della fattura contestata. La sentenza impugnata va, allora, riformata nel senso che la società convenuta e odierna appellata va condannata al pagamento (in restituzione) della somma di euro 3.355,70, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, in favore dell'attore e odierno appellante, con la condanna dell'odierna appellata al pagamento in favore dell'appellante odierno e già attore delle spese del giudizio di primo grado da liquidarsi in complessivi euro 1046,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Le superiori considerazioni legittimano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio d'appello
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Messina, Via Trieste 1, presso lo
[...] C.F._2 studio dell'Avv. Salvatore Irrera (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._1 procura in atti, parte appellante, contro in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, parte appellata, così provvede:
- dichiara la contumacia di parte appellata Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 761/2024 del Giudice di Pace di Messina e condanna il al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 della somma di € 3.355,70, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna il
[...] al pagamento in favore di delle spese di lite del primo Controparte_1 Parte_2 grado liquidate in euro 633,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Irrera;
- dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Messina, il 18.12.2025 Il Presidente di Sezione Ugo Scavuzzo
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