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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3370 r.g.a.c. dell'anno 2021
promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Ruscigno Parte_1
attore nei confronti di
- rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Besio e Raffaele Sellitti Controparte_1 convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 23-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10-5-2021 , premesso che: il 3-4-2009 aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Fortaleza(Brasile) con;
dalla loro unione era nata la figlia Parte_1 [...]
il 24-3-2010; l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione giudiziale, Persona_1 pronunciata con sentenza n.2575 del 18-10-2019 di questo Tribunale;
da quella data non vi era stata alcuna riconciliazione e l'unione non si era ricostituita;
la sentenza aveva disposto l'affido condiviso della figlia collocata presso la madre, assegnato a quest'ultima la casa coniugale di via Persona_1
Canne 54 in Pulsano, disciplinato il diritto di visita ed intrattenimento paterno, posto a carico dell'attore assegno di mantenimento della moglie nella misura di € 300 e della figlia per € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il proprio reddito era successivamente peggiorato, mentre quello della moglie aveva subito una impennata in positivo e comunque nulla la aveva fatto per Pt_1 affrancarsi dalla contribuzione economica di separazione;
vi era stata da parte della moglie violazione dell'art.337 ter c.civ. avendo ostacolato con condotta alienante il rapporto del padre con , al _1 punto che quest'ultima evitava in ogni modo la presenza paterna, mentre egli per tale motivo era stato costretto a sporgere denuncia querela ed a richiedere ascolto presso il Tribunale dei Minorenni di
Taranto. Su tali premesse il chiedeva pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio con affido condiviso della figlia minore da collocare presso il padre, revoca dell'assegno di mantenimento in favore della , previsione di versamento diretto delle somme necessarie al Pt_1 sostentamento della minore a seconda delle modalità e tempistiche di intrattenimento da indicare, condanna ex art.709 ter c.p.c della convenuta al risarcimento del danno ex art. 2059 c.civ. in favore di esso attore da quantificare in via equitativa, ed al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Si costituiva la contestando la richiesta di modifica di collocamento della figlia e di sanzioni in Pt_1 proprio danno, evidenziando che da circa due anni il padre si disinteressava delle esigenze affettive della figlia ,la quale pertanto rifiutava di incontrarlo. La convenuta evidenziava che la frattura dei rapporti tra padre e figlia risaliva all'estate del 2019, allorquando il ,durante il periodo estivo, CP_1 aveva ospitato la propria attuale compagna presso l'abitazione dei nonni paterni facendo credere ad che si trattasse di una sua cugina ed imponendone la presenza alla figlia;
quest'ultima, Persona_1 appresa incidentalmente la verità, si era sentita presa in giro dal padre ed aveva cominciato a rifiutare gli incontri, anche perché la compagna del padre non perdeva occasione per offendere essa convenuta e la figlia;
in seguito la situazione si era aggravata quando il insieme alla compagna _1 CP_1 aveva preso ad abitare al pianterreno dello stesso edificio occupato da essa resistente con la figlia e con la figlia avuta dal primo matrimonio. Aggiungeva la Persona_1 Persona_2 Pt_1 di non avere ostacolato gli incontri tra padre e la figlia avendo ella più volte invitato il _1 CP_1 ad essere più presente con la minore rispettando i tempi di visita stabiliti, ma la mancanza di sensibilità del padre lo aveva portato a non cercare più la figlia senza darle il tempo di metabolizzare la nuova presenza femminile accanto a lui;
inoltre il in occasione delle visite era solito lasciare la CP_1 bambina presso i nonni paterni per uscire e coltivare i propri interessi;
infine nel corso del procedimento iniziato dal presso il Tribunale dei minori era emerso che l'atteggiamento CP_1 oppositivo di era dovuto alla difficoltà di accettare un'altra donna nella vita del padre e _1 doverne accettare costantemente la presenza. Evidenziava la convenuta che per ripicca il CP_1 rifiutava di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di;
era quindi _1 giustificata, stante la manifesta inidoneità educativa del padre e l'omessa contribuzione alle spese straordinarie, la domanda di affido esclusivo alla madre con disciplina dei tempi di vista paterna.
Aggiungeva la convenuta di essere priva di reddito avendo soltanto svolto saltuariamente lavoro di collaboratrice domestica prima della pandemia, senza poi in seguito trovare lavoro, mentre nel corso del matrimonio il coniuge aveva sempre ostacolato la sua attività, chiamandola continuamente sul posto di lavoro di cameriera-lavapiatti e minacciando di fare intervenire i Carabinieri se non si fosse occupata adeguatamente della prole. La resistente chiedeva conferma dei contributi economici previsti in sede di separazione nella misura rivalutata, contestando il peggioramento reddituale del coniuge e rimarcando che quest'ultimo non sopportava oneri locativi abitando in casa di proprietà dei suoi genitori.
Con provvedimento del 3-11-2021 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando quelli della separazione.
Con sentenza parziale depositata il 5-4-2022 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante informative di polizia tributaria e con ascolto della minore . Persona_1
In corso di causa è stata proposta dalla domanda per aggiungere alla figlia il cognome materno Pt_1 rispetto a quello paterno.
La causa è stata quindi riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
Poichè è già intervenuta in corso di causa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario occuparsi in questa sede delle sole questioni accessorie.
Vanno in primo luogo confermati i provvedimenti della separazione relativi all'affido condiviso della figlia con prevalente collocamento presso la madre. Nel corso dell'istruttoria si è Persona_1 accertato un consolidato atteggiamento di rifiuto da parte della figlia , di effettuare gli incontri _1 con il padre come calendarizzati in sede di separazione e confermati in sede di provvedimenti presidenziali. Tale attuale rifiuto è stato effettivamente ammesso da entrambe le parti, confermato da in sede di ascolto dinanzi all'istruttore, nonché in occasione dell'ascolto effettuato dinanzi al _1
Tribunale dei minorenni, e parimenti confermato nelle relazioni dei Servizi Sociali affidatari della minore in forza di provvedimenti del Tribunale minorile (cfr. decreto del 6-9-2021 in atti in cui già si dava atto dell'atteggiamento sfavorevole al rapporto col padre).
Le cause di tale rifiuto sono state diversamente individuate dalle parti. L'attore le imputa a condotta alienante da parte della madre che avrebbe indotto la figlia ad ostacolare ogni rapporto con lui, in specie dopo l'inizio della relazione con una nuova compagna e la fissazione della propria residenza nello stesso fabbricato ove si trova la casa coniugale;
la convenuta imputa tale situazione a sostanziale disinteresse del padre per la figlia, oltre che alla volontà del primo di imporre la presenza della nuova compagna durante gli incontri con . _1
Sotto il primo profilo sebbene perduri conflittualità tra gli ex coniugi non vi è prova specifica di un comportamento alienante della madre volto ad impedire i rapporti del padre con la figlia minore. A riguardo la prova per interpello e testi richiesta con la seconda memoria istruttoria dell'attore e che riguarderebbe tale aspetto ricade su circostanze non contestate (cap.n,s,t) ed appurate anche in sede di ascolto della minore effettuato il 27-4-2023 nel corso del quale ha affermato di non vedere _1 il padre da circa tre anni. L'accertamento mediante consulenza tecnica di ufficio richiesto dall'attore e volto ad acclarare la capacità genitoriale delle parti la veridicità di comportamenti pregiudizievoli in danno della minore, la sua capacità di discernimento e la sua consapevolezza relativamente alla volontà di rifiutare gli incontri con il padre non è ammissibile, dal momento che la minore si è mostrata determinata nel corso dell'ascolto svolto dinanzi all'istruttore a non incontrare il padre
“neppure con l'aiuto di uno psicologo” ,indicandone consapevolmente le ragioni, in maniera sostanzialmente coerente con quanto aveva fatto nel corso di ascolto precedentemente svoltosi dinanzi al Tribunale minorile a dimostrazione di una scelta consolidata.
Tali ragioni sono state indicate nella mancata accettazione della figura della nuova compagna paterna e nella trascuranza imputata al padre in occasione dei pregressi incontri preferendo egli, a parere della ragazza, privilegiare i propri interessi personali (“quando ci vedevamo mi sentivo trascurata da mio padre perché quando ci dovevamo vedere PÀ invece di stare con me mi lasciava sola ed andava in palestra oppure di sera tardi usciva con la sua compagna e mi lasciava da sola”); non vi sono elementi per ritenere la non genuinità di quanto riferito, e la attribuibilità del rifiuto ad opera di convincimento materno (che anzi la minore ha negato affermando che la madre la incoraggerebbe a vedere il padre). Ed anche nel pregresso ascolto dinanzi al Tribunale dei Minorenni era stata evidenziata la contrarietà da parte della minore a conoscere dopo la separazione “nuove fidanzate” del padre tanto che gli aveva chiesto di non presentargliele, richiesta che tuttavia il aveva CP_1 disatteso venendo a vivere al piano di sotto rispetto alla casa coniugale con la nuova compagna(cfr. ascolto del 24-5-2021 dinanzi al T.M. di Taranto). La continuità di un atteggiamento non favorevole agli incontri con il padre appare anche confermata da quanto accertato dai Servizi sociali di Pulsano officiati dal Tribunale minorile i quali avevano riferito al Tribunale dei Minorenni della sofferenza mostrata dalla minore a causa della richiesta di rilascio dell'abitazione già coniugale da parte dei nonni paterni(cfr. relazione del 16-3-2021), ribadendo la persistenza di quell'atteggiamento di rifiuto anche nella successiva relazione del 18-5-2022.
Ne deriva che non vi sono i presupposti per pronunciare a carico della convenuta i provvedimenti sanzionatori e di risarcimento del danno non patrimoniale richiesti ex art.709 ter c.p.c. nell'atto introduttivo del giudizio non essendovi evidenti ragioni per ritenere che la scelta della minore non sia stata autonoma.
Nel contempo non ricorrono ragioni per fare luogo all'affido esclusivo della minore alla madre in luogo dell'attuale affido condiviso.
A questo riguardo occorre ricordare che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
il carattere eccezionale di quest'ultimo si ricava in particolare dalla necessità di motivare il pregiudizio che il minore subirebbe se fosse affidato anche all'altro genitore ai sensi dell'art.337 quater c.civ. (Cassazione civile, sez. I, 6/7/2022, n. 21425). Ne deriva che in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori in caso di separazione coniugale, il giudice deve privilegiare, di regola, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, posto che questo metodo di gestione è quello che si presta alla migliore garanzia degli interessi della prole a mantenere e coltivare un rapporto equilibrato e paritario con entrambi i genitori e che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, rappresentando un'eccezione, dovrà essere sorretta da una congrua e completa motivazione, non solo in positivo - sulla idoneità del genitore affidatario - ma anche in negativo, sulla carenza educativa dell'altro genitore.
In concreto vi è una perdurante conflittualità tra le parti che non facilita la comunicazione tra loro stante la reciproca attribuzione di responsabilità nella attribuzione dell'allontanamento della figlia dal padre, e la permanenza di dissidi relativi alle questioni patrimoniali. Nel contempo nonostante la disciplina dettata in corso di causa che prevede visite e tempi di permanenza del padre con la figlia, non è stato possibile ripristinare un fisiologico rapporto tra loro, giacchè attualmente la minore di fatto non incontra il padre. Ciò tuttavia non giustifica deroga al regime di affido condiviso (al quale in linea di principio non osta la conflittualità tra i genitori:Cassazione civile, sez. I, 28/2/2020, n.
5604), nè la scelta di affidamento esclusivo appare coerente con l'interesse della minore, non essendovi prova di una evidente incapacità del padre di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, o di condotte reiterate di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest' ultima (che non potrebbero essere dimostrate attraverso le prove orali proposte dalla convenuta, di carattere generico, peraltro contrastate dallo scambio di messaggi whatsapp prodotti dal ricorrente e che denotano il suo tentativo di riavvicinare la figlia), al di là di disarmonie derivate dalla situazione di crisi familiare, verosimilmente ascrivibili all'avvio da parte del padre a seguito della separazione di una nuova relazione affettiva non accettata dalla figlia.
Non è in definitiva possibile escludere che l'attuale atteggiamento della figlia sia legato al permanere della crisi coniugale ed ai dissapori che sono insorti (con percezione da parte di di un distacco _1 da parte del padre) aggravati dalla scadente comunicazione tra i genitori, piuttosto che ad azioni del padre francamente pregiudizievoli per il benessere della figlia.
Non è infine dimostrato che l'affido condiviso stabilito in sede di separazione abbia sistematicamente impedito alla madre collocataria l'assunzione delle decisioni più importanti per l'educazione, istruzione, salute e cura della figlia o che il relativo consenso sia stato ingiustamente negato. In definitiva la situazione riassunta se da un lato non comporta deroga al principio di affido condiviso, dall'altro consiglia di ricollegare le modalità di visita ed intrattenimento tra padre e figlia agli accordi che la stessa minore potrà di volta in volta in tal senso assumere con il genitore;
ciò in relazione al fatto che ha compiuto il quindicesimo anno di età ed è in grado presuntivamente di elaborare _1
e maturare con il tempo un processo di riavvicinamento alla figura paterna senza ulteriori interventi(che peraltro la minore non ha mostrato di condividere in sede di ascolto) da parte di strutture di supporto ai quali è stata sottoposta per effetto dei provvedimenti del Tribunale minorile,
e che tuttavia non hanno portato alla risoluzione della crisi. In caso di mancato specifico accordo in ordine ai tempi di visita ed intrattenimento, la minore incontrerà il padre , sempre ove lo desideri, secondo i tempi stabiliti nell'ordinanza presidenziale del
3-11-2021, da intendersi sul punto qui richiamata,la quale a sua volta richiama le previsioni della sentenza di separazione.
In ordine alle questioni accessorie non è contestato che la continui a convivere con la figlia Pt_1 minore presso la casa in Pulsano alla via Canne n.54, di cui va confermata pertanto l'assegnazione alla stessa convenuta.
Circa le condizioni economiche, è pacifico che il continui a svolgere come al tempo della CP_1 separazione attività di lavoro alle dipendenze dello stabilimento siderurgico jonico;
dalle informative di polizia tributaria è risultato che lo stesso è titolare di conto corrente presso il Monte dei Paschi di
Siena, con saldi attivi a fine anno inferiori ai diecimila euro nel 2021-22 ed ai cinquemila nel 2023; ha fruito di accrediti netti su tale conto corrente di € 22.966 nel 2023 (pari ad una media mensile di €
1913), € 27537 nel 2022, € 29923 nel 2021. E' proprietario di un'autovettura Nissan acquistata nel
2020 per € 19400 ed abita un immobile di proprietà paterna, senza spese di locazione. Tali risultanze impediscono di ritenere dimostrato un effettivo peggioramento delle condizioni economiche del già descritte nella sentenza di separazione. CP_1
Quanto alle condizioni patrimoniali della , va rilevata in primo luogo l'irritualità della Pt_1 produzione con la comparsa conclusionale di verbale di accertamento di invalidità parziale trattandosi di documento che poteva essere prodotto in precedenza e non nella fase decisoria destinata alla sola illustrazione delle difese.
Per il resto, dalle informative di polizia tributaria è risultato che la stessa è titolare di un conto corrente n. 0040901 presso Banca PS (indicato come rapporto n.3 nelle informative, acceso il 19-1-2017).
Gli accrediti effettuati su tale conto nel 2023 sono ascesi ad € 11098 con una media mensile di €
924,83; nel 2022 sono ammontati ad € 9337 con una media mensile di € 778,08; nel 2021 sono stati pari ad € 10903,con una media mensile di € 908,58. Sullo stesso conto gli accrediti disponibili dal gennaio 2021 al 2023 sono in maggior parte quelli dati dall'assegno di mantenimento erogato dal
(di € 556 poi aumentato ad € 584, poi progressivamente giunto sino ad € 649 nel 2023) e CP_1 dagli ANF (e poi assegno unico);vi è qualche versamento da ATM di importi variabili sino a 200 e vi è qualche accredito per “spese straordinarie riconosciute” da parte del . Sempre da quanto CP_1 oggetto delle informative si ritrae che la ha acceso un finanziamento Compass a decorrere dal Pt_1
10-1-2024; ha fruito in passato di reddito di cittadinanza con accredito su carta Poste AN (€
442,95 nel 2020,442,82 o poco più nel 2021, 449 e poi 549,20 nel 2022 e nel 2023, con diminuzione nel corso di quell'anno ad € 540,96). Sulla scorta di informative trasmesse dall' INPS il 27-9-2024 si
è accertato che la convenuta è attualmente titolare di assegno di inclusione a partire da gennaio 2024
(di importo compreso di € 80 nel febbraio 2024 ed € 315,50 negli altri mesi successivi, poi ridotto ad
€ 253,67 nel mese di luglio 2024). Non vi è prova che la resistente svolga stabile attività lavorativa e la stessa ha affermato di svolgere solo saltuariamente attività di collaboratrice domestica. Sulla scorta della valutazione globale di questi elementi e dei parametri di cui all'art.337 ter comma
5 c.civ., reputa il collegio che il contributo di € 250 oltre rivalutazione ISTAT con la decorrenza stabilita dalla sentenza di separazione, per concorso paterno nel mantenimento della figlia _1
sia attualmente congruo e debba essere confermato al pari dell'obbligo del di farsi
[...] CP_1 carico nella misura del 50% delle spese straordinarie di mantenimento della figlia, da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo in data 4-7-2022.
Venendo ad esaminare la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio, va ricordato che il riconoscimento di tale prestazione poggia su presupposti diversi dall'assegno di separazione, il quale ha finalità differente rispetto all'assegno divorzile;
mentre il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è diretto a mantenere il medesimo tenore di vita nella prospettiva anche di un possibile ricongiungimento, il secondo si colloca alla fine del rapporto matrimoniale, quando questo vincolo è ormai venuto meno, e si pone come sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l'altro coniuge rimanendone, in qualche modo penalizzato.
Presupposto necessario per il riconoscimento di assegno di divorzio è la prova di un apprezzabile e significativo squilibrio economico tra i coniugi che giustifichi il riconoscimento di tale erogazione.
Tale squilibrio economico tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell'assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa
- del detto assegno (Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n. 11796; Cass.
11/7/2018, n. 18287;Cass. 31/12/2021 n. 42145),esclusa ogni rilevanza del tenore di vita.
In concreto può affermarsi che tra le parti vi sia - come discende dal confronto precedentemente operato - un apprezzabile divario economico,dal momento che le entrate patrimoniali nette conseguite dal negli ultimi anni sono pari a più del doppio rispetto a quelle dell'ex coniuge;
egli gode di CP_1 un reddito stabile dato da contratto di lavoro a tempo indeterminato ,mentre la fruisce di più Pt_1 limitati redditi di carattere assistenziale(attualmente reddito di inclusione), ed in quota limitata di altre entrate. Poichè non è dimostrato che la convenuta abbia compiuto nel corso della convivenza matrimoniale specifiche rinunce ad attività di lavoro produttive di reddito, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto in misura prevalentemente assistenziale allo scopo di permettere all'attrice di fruire di mezzi adeguati per fare fronte, in una alle altre entrate di cui si è detto, alle esigenze di proprio dignitoso mantenimento, tenendo presente che la stessa non sopporta spese di locazione.
Gli elementi di giudizio appena riassunti e globalmente valutati in relazione anche alla durata del matrimonio ed alla situazione salariale dell'obbligato ricorrente, sono tali da giustificare la liquidazione di un assegno di divorzio in favore della convenuta di misura pari ad € 280,00 oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dal giorno cinque del corrente mese di aprile 2025 ,e così dal giorno cinque di ogni mese successivo oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza;
rimanendo confermata per i precedenti mesi la misura stabilita con il provvedimento presidenziale del 3-11-
2021.
In ultimo deve essere accolta la domanda volta ad attribuire alla minore il cognome Persona_1 materno in aggiunta a quello paterno. Si tratta di questione di particolare importanza sulla quale in caso di disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, può ricorrersi al giudice ai sensi dell'art.320 comma 2 e 316 comma 2 c.civ. e con riferimento alle situazioni di crisi della coppia ai sensi degli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma c.civ. . La pronuncia richiesta corrispondente a volontà espressa della minore - che è stata sentita in merito all'udienza del 20 giugno
2024 - non è apparentemente suscettibile di arrecare pregiudizio all'identità personale e sociale dell'interessata ,dato che il cognome materno si aggiunge a quello paterno, già consolidato, e non lo sostituisce – ed è confacente con l'orientamento della sentenza di Corte Cost.131 del 31-5-2022 cit. che ha espresso il favor dell'ordinamento per il principio di pari dignità dei genitori con l'attribuzione automatica al figlio del cognome di entrambi al momento della nascita, salvo diverso accordo tra i genitori.
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 10-5-2021 da nei confronti di ,e dando atto della già Controparte_1 Parte_1 intervenuta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
1. conferma l'affidamento della figlia minore in forma condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori, e la collocazione della figlia presso il domicilio materno;
disciplina le modalità di visita ed intrattenimento del padre con la figlia secondo quanto indicato in motivazione;
2. conferma a carico di l'assegno mensile di concorso nel mantenimento della Controparte_1 figlia nella misura già stabilita dalla sentenza di separazione oltre rivalutazione Istat Persona_1 con la decorrenza ivi prevista ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato di questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
3.in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione , pone a carico di CP_1
ed in favore di assegno di divorzio di € 280, da versare con decorrenza
[...] Parte_1 dal giorno cinque del corrente mese di aprile 2025, e scadenza al giorno cinque di ogni mese successivo, oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza;
conferma per i precedenti mesi dalla domanda al mese di marzo 2025 la misura stabilita con il provvedimento presidenziale del 3-11-2021;
4. dispone che la figlia delle parti aggiunga il cognome materno a quello Persona_1 paterno, assumendo così il nome di;
manda al competente Parte_2 ufficio di stato civile per le annotazioni di competenza al passaggio in giudicato;
5. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 15-4-2025 IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3370 r.g.a.c. dell'anno 2021
promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Ruscigno Parte_1
attore nei confronti di
- rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Besio e Raffaele Sellitti Controparte_1 convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 23-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10-5-2021 , premesso che: il 3-4-2009 aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Fortaleza(Brasile) con;
dalla loro unione era nata la figlia Parte_1 [...]
il 24-3-2010; l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione giudiziale, Persona_1 pronunciata con sentenza n.2575 del 18-10-2019 di questo Tribunale;
da quella data non vi era stata alcuna riconciliazione e l'unione non si era ricostituita;
la sentenza aveva disposto l'affido condiviso della figlia collocata presso la madre, assegnato a quest'ultima la casa coniugale di via Persona_1
Canne 54 in Pulsano, disciplinato il diritto di visita ed intrattenimento paterno, posto a carico dell'attore assegno di mantenimento della moglie nella misura di € 300 e della figlia per € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il proprio reddito era successivamente peggiorato, mentre quello della moglie aveva subito una impennata in positivo e comunque nulla la aveva fatto per Pt_1 affrancarsi dalla contribuzione economica di separazione;
vi era stata da parte della moglie violazione dell'art.337 ter c.civ. avendo ostacolato con condotta alienante il rapporto del padre con , al _1 punto che quest'ultima evitava in ogni modo la presenza paterna, mentre egli per tale motivo era stato costretto a sporgere denuncia querela ed a richiedere ascolto presso il Tribunale dei Minorenni di
Taranto. Su tali premesse il chiedeva pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio con affido condiviso della figlia minore da collocare presso il padre, revoca dell'assegno di mantenimento in favore della , previsione di versamento diretto delle somme necessarie al Pt_1 sostentamento della minore a seconda delle modalità e tempistiche di intrattenimento da indicare, condanna ex art.709 ter c.p.c della convenuta al risarcimento del danno ex art. 2059 c.civ. in favore di esso attore da quantificare in via equitativa, ed al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Si costituiva la contestando la richiesta di modifica di collocamento della figlia e di sanzioni in Pt_1 proprio danno, evidenziando che da circa due anni il padre si disinteressava delle esigenze affettive della figlia ,la quale pertanto rifiutava di incontrarlo. La convenuta evidenziava che la frattura dei rapporti tra padre e figlia risaliva all'estate del 2019, allorquando il ,durante il periodo estivo, CP_1 aveva ospitato la propria attuale compagna presso l'abitazione dei nonni paterni facendo credere ad che si trattasse di una sua cugina ed imponendone la presenza alla figlia;
quest'ultima, Persona_1 appresa incidentalmente la verità, si era sentita presa in giro dal padre ed aveva cominciato a rifiutare gli incontri, anche perché la compagna del padre non perdeva occasione per offendere essa convenuta e la figlia;
in seguito la situazione si era aggravata quando il insieme alla compagna _1 CP_1 aveva preso ad abitare al pianterreno dello stesso edificio occupato da essa resistente con la figlia e con la figlia avuta dal primo matrimonio. Aggiungeva la Persona_1 Persona_2 Pt_1 di non avere ostacolato gli incontri tra padre e la figlia avendo ella più volte invitato il _1 CP_1 ad essere più presente con la minore rispettando i tempi di visita stabiliti, ma la mancanza di sensibilità del padre lo aveva portato a non cercare più la figlia senza darle il tempo di metabolizzare la nuova presenza femminile accanto a lui;
inoltre il in occasione delle visite era solito lasciare la CP_1 bambina presso i nonni paterni per uscire e coltivare i propri interessi;
infine nel corso del procedimento iniziato dal presso il Tribunale dei minori era emerso che l'atteggiamento CP_1 oppositivo di era dovuto alla difficoltà di accettare un'altra donna nella vita del padre e _1 doverne accettare costantemente la presenza. Evidenziava la convenuta che per ripicca il CP_1 rifiutava di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento di;
era quindi _1 giustificata, stante la manifesta inidoneità educativa del padre e l'omessa contribuzione alle spese straordinarie, la domanda di affido esclusivo alla madre con disciplina dei tempi di vista paterna.
Aggiungeva la convenuta di essere priva di reddito avendo soltanto svolto saltuariamente lavoro di collaboratrice domestica prima della pandemia, senza poi in seguito trovare lavoro, mentre nel corso del matrimonio il coniuge aveva sempre ostacolato la sua attività, chiamandola continuamente sul posto di lavoro di cameriera-lavapiatti e minacciando di fare intervenire i Carabinieri se non si fosse occupata adeguatamente della prole. La resistente chiedeva conferma dei contributi economici previsti in sede di separazione nella misura rivalutata, contestando il peggioramento reddituale del coniuge e rimarcando che quest'ultimo non sopportava oneri locativi abitando in casa di proprietà dei suoi genitori.
Con provvedimento del 3-11-2021 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando quelli della separazione.
Con sentenza parziale depositata il 5-4-2022 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante informative di polizia tributaria e con ascolto della minore . Persona_1
In corso di causa è stata proposta dalla domanda per aggiungere alla figlia il cognome materno Pt_1 rispetto a quello paterno.
La causa è stata quindi riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
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Poichè è già intervenuta in corso di causa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario occuparsi in questa sede delle sole questioni accessorie.
Vanno in primo luogo confermati i provvedimenti della separazione relativi all'affido condiviso della figlia con prevalente collocamento presso la madre. Nel corso dell'istruttoria si è Persona_1 accertato un consolidato atteggiamento di rifiuto da parte della figlia , di effettuare gli incontri _1 con il padre come calendarizzati in sede di separazione e confermati in sede di provvedimenti presidenziali. Tale attuale rifiuto è stato effettivamente ammesso da entrambe le parti, confermato da in sede di ascolto dinanzi all'istruttore, nonché in occasione dell'ascolto effettuato dinanzi al _1
Tribunale dei minorenni, e parimenti confermato nelle relazioni dei Servizi Sociali affidatari della minore in forza di provvedimenti del Tribunale minorile (cfr. decreto del 6-9-2021 in atti in cui già si dava atto dell'atteggiamento sfavorevole al rapporto col padre).
Le cause di tale rifiuto sono state diversamente individuate dalle parti. L'attore le imputa a condotta alienante da parte della madre che avrebbe indotto la figlia ad ostacolare ogni rapporto con lui, in specie dopo l'inizio della relazione con una nuova compagna e la fissazione della propria residenza nello stesso fabbricato ove si trova la casa coniugale;
la convenuta imputa tale situazione a sostanziale disinteresse del padre per la figlia, oltre che alla volontà del primo di imporre la presenza della nuova compagna durante gli incontri con . _1
Sotto il primo profilo sebbene perduri conflittualità tra gli ex coniugi non vi è prova specifica di un comportamento alienante della madre volto ad impedire i rapporti del padre con la figlia minore. A riguardo la prova per interpello e testi richiesta con la seconda memoria istruttoria dell'attore e che riguarderebbe tale aspetto ricade su circostanze non contestate (cap.n,s,t) ed appurate anche in sede di ascolto della minore effettuato il 27-4-2023 nel corso del quale ha affermato di non vedere _1 il padre da circa tre anni. L'accertamento mediante consulenza tecnica di ufficio richiesto dall'attore e volto ad acclarare la capacità genitoriale delle parti la veridicità di comportamenti pregiudizievoli in danno della minore, la sua capacità di discernimento e la sua consapevolezza relativamente alla volontà di rifiutare gli incontri con il padre non è ammissibile, dal momento che la minore si è mostrata determinata nel corso dell'ascolto svolto dinanzi all'istruttore a non incontrare il padre
“neppure con l'aiuto di uno psicologo” ,indicandone consapevolmente le ragioni, in maniera sostanzialmente coerente con quanto aveva fatto nel corso di ascolto precedentemente svoltosi dinanzi al Tribunale minorile a dimostrazione di una scelta consolidata.
Tali ragioni sono state indicate nella mancata accettazione della figura della nuova compagna paterna e nella trascuranza imputata al padre in occasione dei pregressi incontri preferendo egli, a parere della ragazza, privilegiare i propri interessi personali (“quando ci vedevamo mi sentivo trascurata da mio padre perché quando ci dovevamo vedere PÀ invece di stare con me mi lasciava sola ed andava in palestra oppure di sera tardi usciva con la sua compagna e mi lasciava da sola”); non vi sono elementi per ritenere la non genuinità di quanto riferito, e la attribuibilità del rifiuto ad opera di convincimento materno (che anzi la minore ha negato affermando che la madre la incoraggerebbe a vedere il padre). Ed anche nel pregresso ascolto dinanzi al Tribunale dei Minorenni era stata evidenziata la contrarietà da parte della minore a conoscere dopo la separazione “nuove fidanzate” del padre tanto che gli aveva chiesto di non presentargliele, richiesta che tuttavia il aveva CP_1 disatteso venendo a vivere al piano di sotto rispetto alla casa coniugale con la nuova compagna(cfr. ascolto del 24-5-2021 dinanzi al T.M. di Taranto). La continuità di un atteggiamento non favorevole agli incontri con il padre appare anche confermata da quanto accertato dai Servizi sociali di Pulsano officiati dal Tribunale minorile i quali avevano riferito al Tribunale dei Minorenni della sofferenza mostrata dalla minore a causa della richiesta di rilascio dell'abitazione già coniugale da parte dei nonni paterni(cfr. relazione del 16-3-2021), ribadendo la persistenza di quell'atteggiamento di rifiuto anche nella successiva relazione del 18-5-2022.
Ne deriva che non vi sono i presupposti per pronunciare a carico della convenuta i provvedimenti sanzionatori e di risarcimento del danno non patrimoniale richiesti ex art.709 ter c.p.c. nell'atto introduttivo del giudizio non essendovi evidenti ragioni per ritenere che la scelta della minore non sia stata autonoma.
Nel contempo non ricorrono ragioni per fare luogo all'affido esclusivo della minore alla madre in luogo dell'attuale affido condiviso.
A questo riguardo occorre ricordare che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
il carattere eccezionale di quest'ultimo si ricava in particolare dalla necessità di motivare il pregiudizio che il minore subirebbe se fosse affidato anche all'altro genitore ai sensi dell'art.337 quater c.civ. (Cassazione civile, sez. I, 6/7/2022, n. 21425). Ne deriva che in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori in caso di separazione coniugale, il giudice deve privilegiare, di regola, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, posto che questo metodo di gestione è quello che si presta alla migliore garanzia degli interessi della prole a mantenere e coltivare un rapporto equilibrato e paritario con entrambi i genitori e che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, rappresentando un'eccezione, dovrà essere sorretta da una congrua e completa motivazione, non solo in positivo - sulla idoneità del genitore affidatario - ma anche in negativo, sulla carenza educativa dell'altro genitore.
In concreto vi è una perdurante conflittualità tra le parti che non facilita la comunicazione tra loro stante la reciproca attribuzione di responsabilità nella attribuzione dell'allontanamento della figlia dal padre, e la permanenza di dissidi relativi alle questioni patrimoniali. Nel contempo nonostante la disciplina dettata in corso di causa che prevede visite e tempi di permanenza del padre con la figlia, non è stato possibile ripristinare un fisiologico rapporto tra loro, giacchè attualmente la minore di fatto non incontra il padre. Ciò tuttavia non giustifica deroga al regime di affido condiviso (al quale in linea di principio non osta la conflittualità tra i genitori:Cassazione civile, sez. I, 28/2/2020, n.
5604), nè la scelta di affidamento esclusivo appare coerente con l'interesse della minore, non essendovi prova di una evidente incapacità del padre di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, o di condotte reiterate di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest' ultima (che non potrebbero essere dimostrate attraverso le prove orali proposte dalla convenuta, di carattere generico, peraltro contrastate dallo scambio di messaggi whatsapp prodotti dal ricorrente e che denotano il suo tentativo di riavvicinare la figlia), al di là di disarmonie derivate dalla situazione di crisi familiare, verosimilmente ascrivibili all'avvio da parte del padre a seguito della separazione di una nuova relazione affettiva non accettata dalla figlia.
Non è in definitiva possibile escludere che l'attuale atteggiamento della figlia sia legato al permanere della crisi coniugale ed ai dissapori che sono insorti (con percezione da parte di di un distacco _1 da parte del padre) aggravati dalla scadente comunicazione tra i genitori, piuttosto che ad azioni del padre francamente pregiudizievoli per il benessere della figlia.
Non è infine dimostrato che l'affido condiviso stabilito in sede di separazione abbia sistematicamente impedito alla madre collocataria l'assunzione delle decisioni più importanti per l'educazione, istruzione, salute e cura della figlia o che il relativo consenso sia stato ingiustamente negato. In definitiva la situazione riassunta se da un lato non comporta deroga al principio di affido condiviso, dall'altro consiglia di ricollegare le modalità di visita ed intrattenimento tra padre e figlia agli accordi che la stessa minore potrà di volta in volta in tal senso assumere con il genitore;
ciò in relazione al fatto che ha compiuto il quindicesimo anno di età ed è in grado presuntivamente di elaborare _1
e maturare con il tempo un processo di riavvicinamento alla figura paterna senza ulteriori interventi(che peraltro la minore non ha mostrato di condividere in sede di ascolto) da parte di strutture di supporto ai quali è stata sottoposta per effetto dei provvedimenti del Tribunale minorile,
e che tuttavia non hanno portato alla risoluzione della crisi. In caso di mancato specifico accordo in ordine ai tempi di visita ed intrattenimento, la minore incontrerà il padre , sempre ove lo desideri, secondo i tempi stabiliti nell'ordinanza presidenziale del
3-11-2021, da intendersi sul punto qui richiamata,la quale a sua volta richiama le previsioni della sentenza di separazione.
In ordine alle questioni accessorie non è contestato che la continui a convivere con la figlia Pt_1 minore presso la casa in Pulsano alla via Canne n.54, di cui va confermata pertanto l'assegnazione alla stessa convenuta.
Circa le condizioni economiche, è pacifico che il continui a svolgere come al tempo della CP_1 separazione attività di lavoro alle dipendenze dello stabilimento siderurgico jonico;
dalle informative di polizia tributaria è risultato che lo stesso è titolare di conto corrente presso il Monte dei Paschi di
Siena, con saldi attivi a fine anno inferiori ai diecimila euro nel 2021-22 ed ai cinquemila nel 2023; ha fruito di accrediti netti su tale conto corrente di € 22.966 nel 2023 (pari ad una media mensile di €
1913), € 27537 nel 2022, € 29923 nel 2021. E' proprietario di un'autovettura Nissan acquistata nel
2020 per € 19400 ed abita un immobile di proprietà paterna, senza spese di locazione. Tali risultanze impediscono di ritenere dimostrato un effettivo peggioramento delle condizioni economiche del già descritte nella sentenza di separazione. CP_1
Quanto alle condizioni patrimoniali della , va rilevata in primo luogo l'irritualità della Pt_1 produzione con la comparsa conclusionale di verbale di accertamento di invalidità parziale trattandosi di documento che poteva essere prodotto in precedenza e non nella fase decisoria destinata alla sola illustrazione delle difese.
Per il resto, dalle informative di polizia tributaria è risultato che la stessa è titolare di un conto corrente n. 0040901 presso Banca PS (indicato come rapporto n.3 nelle informative, acceso il 19-1-2017).
Gli accrediti effettuati su tale conto nel 2023 sono ascesi ad € 11098 con una media mensile di €
924,83; nel 2022 sono ammontati ad € 9337 con una media mensile di € 778,08; nel 2021 sono stati pari ad € 10903,con una media mensile di € 908,58. Sullo stesso conto gli accrediti disponibili dal gennaio 2021 al 2023 sono in maggior parte quelli dati dall'assegno di mantenimento erogato dal
(di € 556 poi aumentato ad € 584, poi progressivamente giunto sino ad € 649 nel 2023) e CP_1 dagli ANF (e poi assegno unico);vi è qualche versamento da ATM di importi variabili sino a 200 e vi è qualche accredito per “spese straordinarie riconosciute” da parte del . Sempre da quanto CP_1 oggetto delle informative si ritrae che la ha acceso un finanziamento Compass a decorrere dal Pt_1
10-1-2024; ha fruito in passato di reddito di cittadinanza con accredito su carta Poste AN (€
442,95 nel 2020,442,82 o poco più nel 2021, 449 e poi 549,20 nel 2022 e nel 2023, con diminuzione nel corso di quell'anno ad € 540,96). Sulla scorta di informative trasmesse dall' INPS il 27-9-2024 si
è accertato che la convenuta è attualmente titolare di assegno di inclusione a partire da gennaio 2024
(di importo compreso di € 80 nel febbraio 2024 ed € 315,50 negli altri mesi successivi, poi ridotto ad
€ 253,67 nel mese di luglio 2024). Non vi è prova che la resistente svolga stabile attività lavorativa e la stessa ha affermato di svolgere solo saltuariamente attività di collaboratrice domestica. Sulla scorta della valutazione globale di questi elementi e dei parametri di cui all'art.337 ter comma
5 c.civ., reputa il collegio che il contributo di € 250 oltre rivalutazione ISTAT con la decorrenza stabilita dalla sentenza di separazione, per concorso paterno nel mantenimento della figlia _1
sia attualmente congruo e debba essere confermato al pari dell'obbligo del di farsi
[...] CP_1 carico nella misura del 50% delle spese straordinarie di mantenimento della figlia, da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo in data 4-7-2022.
Venendo ad esaminare la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio, va ricordato che il riconoscimento di tale prestazione poggia su presupposti diversi dall'assegno di separazione, il quale ha finalità differente rispetto all'assegno divorzile;
mentre il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è diretto a mantenere il medesimo tenore di vita nella prospettiva anche di un possibile ricongiungimento, il secondo si colloca alla fine del rapporto matrimoniale, quando questo vincolo è ormai venuto meno, e si pone come sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l'altro coniuge rimanendone, in qualche modo penalizzato.
Presupposto necessario per il riconoscimento di assegno di divorzio è la prova di un apprezzabile e significativo squilibrio economico tra i coniugi che giustifichi il riconoscimento di tale erogazione.
Tale squilibrio economico tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell'assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa
- del detto assegno (Cassazione civile, sez. I, 11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n. 11796; Cass.
11/7/2018, n. 18287;Cass. 31/12/2021 n. 42145),esclusa ogni rilevanza del tenore di vita.
In concreto può affermarsi che tra le parti vi sia - come discende dal confronto precedentemente operato - un apprezzabile divario economico,dal momento che le entrate patrimoniali nette conseguite dal negli ultimi anni sono pari a più del doppio rispetto a quelle dell'ex coniuge;
egli gode di CP_1 un reddito stabile dato da contratto di lavoro a tempo indeterminato ,mentre la fruisce di più Pt_1 limitati redditi di carattere assistenziale(attualmente reddito di inclusione), ed in quota limitata di altre entrate. Poichè non è dimostrato che la convenuta abbia compiuto nel corso della convivenza matrimoniale specifiche rinunce ad attività di lavoro produttive di reddito, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto in misura prevalentemente assistenziale allo scopo di permettere all'attrice di fruire di mezzi adeguati per fare fronte, in una alle altre entrate di cui si è detto, alle esigenze di proprio dignitoso mantenimento, tenendo presente che la stessa non sopporta spese di locazione.
Gli elementi di giudizio appena riassunti e globalmente valutati in relazione anche alla durata del matrimonio ed alla situazione salariale dell'obbligato ricorrente, sono tali da giustificare la liquidazione di un assegno di divorzio in favore della convenuta di misura pari ad € 280,00 oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dal giorno cinque del corrente mese di aprile 2025 ,e così dal giorno cinque di ogni mese successivo oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza;
rimanendo confermata per i precedenti mesi la misura stabilita con il provvedimento presidenziale del 3-11-
2021.
In ultimo deve essere accolta la domanda volta ad attribuire alla minore il cognome Persona_1 materno in aggiunta a quello paterno. Si tratta di questione di particolare importanza sulla quale in caso di disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, può ricorrersi al giudice ai sensi dell'art.320 comma 2 e 316 comma 2 c.civ. e con riferimento alle situazioni di crisi della coppia ai sensi degli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma c.civ. . La pronuncia richiesta corrispondente a volontà espressa della minore - che è stata sentita in merito all'udienza del 20 giugno
2024 - non è apparentemente suscettibile di arrecare pregiudizio all'identità personale e sociale dell'interessata ,dato che il cognome materno si aggiunge a quello paterno, già consolidato, e non lo sostituisce – ed è confacente con l'orientamento della sentenza di Corte Cost.131 del 31-5-2022 cit. che ha espresso il favor dell'ordinamento per il principio di pari dignità dei genitori con l'attribuzione automatica al figlio del cognome di entrambi al momento della nascita, salvo diverso accordo tra i genitori.
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 10-5-2021 da nei confronti di ,e dando atto della già Controparte_1 Parte_1 intervenuta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
1. conferma l'affidamento della figlia minore in forma condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori, e la collocazione della figlia presso il domicilio materno;
disciplina le modalità di visita ed intrattenimento del padre con la figlia secondo quanto indicato in motivazione;
2. conferma a carico di l'assegno mensile di concorso nel mantenimento della Controparte_1 figlia nella misura già stabilita dalla sentenza di separazione oltre rivalutazione Istat Persona_1 con la decorrenza ivi prevista ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato di questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
3.in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione , pone a carico di CP_1
ed in favore di assegno di divorzio di € 280, da versare con decorrenza
[...] Parte_1 dal giorno cinque del corrente mese di aprile 2025, e scadenza al giorno cinque di ogni mese successivo, oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza;
conferma per i precedenti mesi dalla domanda al mese di marzo 2025 la misura stabilita con il provvedimento presidenziale del 3-11-2021;
4. dispone che la figlia delle parti aggiunga il cognome materno a quello Persona_1 paterno, assumendo così il nome di;
manda al competente Parte_2 ufficio di stato civile per le annotazioni di competenza al passaggio in giudicato;
5. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 15-4-2025 IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)