TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/11/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 6862/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. DI DA AR PRESIDENTE REL/EST.
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
DOTT. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 28/05/2025
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOVATO DAVIDE, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da verbale di udienza del 21.10.2025 da intendersi qui espressamente richiamato per relationem, contenente anche trasferimento immobiliare;
1 CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di due figli minori ( , nata il [...] e Persona_1
nato il [...]) alla data del deposito del ricorso. Persona_2
Le parti all'udienza del 22 ottobre 2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli minori e La decisione appare corretta da Per_1 Per_2 quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Il Tribunale prende atto degli ulteriori e diversi accordi delle parti in ordine al trasferimento immobiliare come meglio descritto nel verbale dell'udienza del 21 ottobre
2025 considerando l'opportunità di assecondare il riassetto patrimoniale così concordato fra le parti quale negozio atipico distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni;
Si dà atto, altresì, che, con nota dep. 05/11/2025, le parti hanno depositato la nota di trascrizione del verbale dell'udienza medesima effettuata presso l'Agenzia delle Entrate
– Direzione provinciale di Verona – Ufficio provinciale – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare, relativa alla richiesta di trascrizione condizionata del verbale di udienza;
2
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe;
2) prende atto degli ulteriori accordi negoziali, inclusi quelli relativi a trasferimenti immobiliari;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cologna Veneta (VR),
(atto nr. 6, Parte II, Serie A, anno 2016) e trascritto anche nel Comune di Orgiano (VI),
(atto n. 1, Parte II, Serie B, Anno 2016) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
La Presidente est.
DI DA AR
3
N. 6862/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. DI DA AR PRESIDENTE REL/EST.
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
DOTT. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 28/05/2025
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOVATO DAVIDE, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da verbale di udienza del 21.10.2025 da intendersi qui espressamente richiamato per relationem, contenente anche trasferimento immobiliare;
1 CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di due figli minori ( , nata il [...] e Persona_1
nato il [...]) alla data del deposito del ricorso. Persona_2
Le parti all'udienza del 22 ottobre 2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli minori e La decisione appare corretta da Per_1 Per_2 quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Il Tribunale prende atto degli ulteriori e diversi accordi delle parti in ordine al trasferimento immobiliare come meglio descritto nel verbale dell'udienza del 21 ottobre
2025 considerando l'opportunità di assecondare il riassetto patrimoniale così concordato fra le parti quale negozio atipico distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni;
Si dà atto, altresì, che, con nota dep. 05/11/2025, le parti hanno depositato la nota di trascrizione del verbale dell'udienza medesima effettuata presso l'Agenzia delle Entrate
– Direzione provinciale di Verona – Ufficio provinciale – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare, relativa alla richiesta di trascrizione condizionata del verbale di udienza;
2
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe;
2) prende atto degli ulteriori accordi negoziali, inclusi quelli relativi a trasferimenti immobiliari;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cologna Veneta (VR),
(atto nr. 6, Parte II, Serie A, anno 2016) e trascritto anche nel Comune di Orgiano (VI),
(atto n. 1, Parte II, Serie B, Anno 2016) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
La Presidente est.
DI DA AR
3