Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBL0 2-8 8 6 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Comodato precario. SEZIONE TERZA CIVILE Azione di rilascio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 6583/01 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron. 6613 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI L Rel. Consigliere Rep. 835 Ud. 11/11/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO UI, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GINO A ANDREINI, con studio in 57125 LIVORNO VIA N MAGENTA, 20 dei LANZI 33, giusta delega in atti;
. ricorrente
contro
AG RI LI ARCANGELA;
- intimata avverso la sentenza n. 891/99 del Tribunale di LIVORNO, sezione I civile emessa il 21/12/1999 depositata il 2002 17/01/00; RG.1402/1997; 2177 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 11/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso previa declaratoria di inammissibilità per difetto di rilevanza nella questione di costituzionalità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso del 28 novembre 1998, OG ZO, per il tramite della procuratrice speciale Maria Gigliola EL Migarelli, nella veste di comodante, conveni- va in giudizio OG GU, nella veste di comodatario, ed agiva per il rilascio dei locali siti in Livorno via Corsica 5 piano primo. Il convenuto restava contumace e la lite era istruita con prove orali e documentali. Con sentenza n. 252/97 il RE accoglieva la domanda di rilascio, accertando la esistenza del comodato preca- rio. Contro la decisione ricorreva OG GU, eccepen- do la invalidità della dichiarazione di contumacia e la nullità della procedura e nel merito il diritto di fare uso dell'immobile per solidarietà familiare.Resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza de l 17 gennaio 2000 il Tribunale di Livorno rigettava l'appello e compensava tra le parti 2 le spese del grado.Contro la decisione ricorre OG GU, deducendo due motivi di censura;
la controparte non ha svolto difese. Con nota del 31 luglio 2002 il difensore del OG GU ha allegato un esposto (24 dicembre 2001) ed un atto di querela (18 aprile 2002) del proprio assistito, a sostegno dei motivi di gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi. Preliminarmente deve dichiararsi inammis- sibile il deposito della nota del 31 luglio 2002 e dei due documenti allegati (esposto ed atto di querela) ai sensi dell'art.372 c.p.c.; la nota non costituisce me- moria in senso tecnico né i documenti allegati attengo- no alla nullità della sentenza impugnata o alla ammis- sibilità del ricorso. Tanto premesso il ricorso si articola in due moti- vi: nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando, sul punto relativo alla qualificazione giuridica del rapporto di detenzione dell'immobile come comodato pre- cario. La tesi è che il ricorrente aveva il diritto di abitare nell'alloggio utilizzato dal nucleo familiare di cui egli era parte;
e che tale unità del nucleo era stata, nel marzo del 1997 arbitrariamente modificata su 3 iniziativa del fratello , sostenuta dai genitori , con un provvedimento di variazione anagrafica. Invocava pertan- to la esistenza di un diritto di abitazione, ai sensi degli artt.144 e 147 del codice civile, incompatibile con la esistenza di un comodato precario. NEL SECONDO MOTIVO si deduce l'error in procedendo e la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi, per la violazione delle norme sulla contu- macia , sulla sospensione necessaria e sul gratuito pa- (artt. 82,295 c.p.c. e R.D. 30 DICEMBRE 1923trocinio N. 3282 ). Tale motivo viene esaminato per pri- mo, attenendo a questione preliminare di rito ed alla pretesa nullità del giudizio. ESAME DEL MOTIVO CHE DENUNCIA ERROR IN PROCEDENDO. Il motivo è infondato;
ed in vero la dichiarazione di contumacia è stata dichiarata dal RE dopo il controllo della ritualità della notifica e preso atto della mancata costituzione della parte convenuta (art.291 c.p.c.) e della tempestività della costituzio- ne dell'attore. Il rapporto processuale risulta pertanto regolarmente incardinato. Deduce il ricorrente che egli aveva chiesto di fruire del gratuito patrocinio, subito dopo la notifica del ricorso, e che aveva chiesto al RE la sospensione del giudizio in attesa della concessione di tale provvidenza;
ma il RE non } 4 aveva accolto tale istanza ed il patrocinio era stato concesSO il giorno successivo alla deliberazione della prima sentenza. Secondo il ricorrente risulta violato l'art.24 della Costituzione in relazione alla effetti- vità dell'esercizio del diritto di difesa sostanziale e processuale mentare il giudizio andava necessariamente sospeso sino al tempo della concessione о della nega- zione del chiesto gratuito patrocinio. Era inoltre vio- Costituzione, poiché il non lato anche l'art. 3 della tempestivamente del gratuito patroci- aver fruito nio, aveva pregiudicato i diritti di difesa di una parte debole, la parte non abbiente. IN SENSO CONTRARIO si osserva che pur essendo il ricorso al gratuito patrocinio un rimedio considera- to idoneo dallo stesso sistema costituzionale ad elimi- nare la diversità delle situazioni processuali in cui vengono a trovarsi abbienti e non abbienti (cfr.art 24 comma terzo Cost, e le sentenze della Corte Costitu- zionale 4 luglio 1978 n. 48, e 8 giugno 1983 n.149), era onere della parte interessata attivarsi tempestiva- mente, producendo la documentazione idonea a dimostrare lo stato di indigenza. Sul punto il motivo del ricorso difetta di specificità e neppure risulta prodotto il citato documento della Commissione, restando così pre- cluso a questa Corte l'esame di un documento rilevante per le tesi prospettate. Né può accogliersi la questione di costituzionalità non risultando documentata la rile- vanza della questione. Pertanto nessuna delle nullità denunciate risulta verificata e nessuna sospensione necessaria doveva es- sere provveduta dal RE. ESAME DEL MOTIVO DI MERITO PRIMO MOTIVO DEDOTTO) Il motivo sviluppa due tesi : a. la prima attiene al diritto di abitazione del figlio allorché faccia parte di un unico nucleo fa- miliare;
b. la seconda attiene alla qualificazione giu- ridica del rapporto, come diritto di abitazione, anzic- chè come diritto di utilizzazione a titolo di comodato. La prima questione non è stata dedotta nell'atto di appello ed è dedotta per la prima volta in questa se- de. Si tratta di questione nuova , inammissibile , perché rappresentazione dei fatti in ordine ai contiene una quali non si è svolto il contraddittorio tra le parti. La seconda questione, pur ammissibile, è invece infon- data. Ed in vero il giudice del riesame ha qualificato il rapporto di detenzione nell'ambito di un comodato precario, tenendo conto delle prove orali raccolte e della legittimazione attiva del fratello, proprietario del bene posto a disposizione del ricorrente. La motiva- 6 zione attiene alla ricostruzione di una quaestio volun- tatis negoziale ed è insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivata. Il ricorso deve essere pertanto rigettato;
sussi- stono giusti motivi per compensare tra le parti le spe- se del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 11 novembre 2002 Il relatore G.B. Petti Il Presidente G. Nicastro Bellich Ih витьи И ия IL CANCELLIERE 01 ista D DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 FEB. 2003 HERE C1 Innocenze Battista 7