Sentenza 23 aprile 2014
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Sono utilizzabili le dichiarazioni rese dall'indagato, detenuto per altra causa, nel corso dell'interrogatorio delegato dal P.M. alla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2014, n. 31819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31819 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 23/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 1277
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 1875/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA EO ALIAS... N. IL 13/07/1977;
avverso la sentenza n. 2809/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. STABILE Carmine, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza resa in data 14 gennaio 2009, confermata dalla Corte d'appello di Milano il 14 maggio 2012, il G.U.P. del Tribunale di Milano, in esito a rito abbreviato, condannava TS OR alla pena di giustizia per i delitti di furto in abitazione di opere d'arte, trasferimento all'estero di cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Le opere d'arte furono ritrovate dalla polizia giudiziaria francese in una stanza d'albergo di Parigi, occupata da tale NI AN, nominativo che l'odierno imputato utilizzava insieme ad altri indicati nella decisione impugnata.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Gironda Aurelio, con il quale deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione agli artt. 178 e 370 c.p.p., poiché l'imputato è stato interrogato da parte di ufficiali di polizia giudiziaria e non del pubblico ministero di Roma, in violazione della norma processuale che disciplina gli atti diretti e gli atti delegati del pubblico ministero. In particolare si censura la motivazione della decisione, laddove la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie il divieto di delega dell'interrogatorio, allorché l'imputato sia detenuto per altra causa.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 9 del 25/03/1998, D'Abramo, Rv. 210803), secondo la quale la garanzia prevista dalla norma processuale si applica anche al caso in cui l'indagato sia detenuto per un diverso procedimento. Inoltre si deduce l'assenza di un atto formale di delega da parte dell'organo inquirente di Milano, indirizzato a quello di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dato atto dell'istanza di rinvio depositata in data 22 aprile 2014 unitamente all'atto di nomina dall'avv. MENNELLA Vittorio, per concomitante impegno professionale. Tale istanza, su conforme parere del pubblico ministero di udienza, è stata disattesa, considerata da una parte la tardività, essendo stata presentata solamente 1^ giorno prima dell'udienza e dall'altra la presenza di altro difensore di fiducia, l'avv. GIRONDA Aurelio, autore del ricorso, non revocato con la nuova nomina.
2. Passando alla disamina del ricorso, lo stesso va rigettato. Il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio presso la casa circondariale di Rebibbia, poiché reso alla polizia giudiziaria delegata, anziché personalmente al magistrato inquirente, come imposto dall'art. 370 c.p.p., in assenza di una delega del pubblico ministero di Milano, titolare del procedimento, a quello di Roma.
2.1 Come è noto la categoria dell'inutilizzabilità è disciplinata dall'art. 191 c.p.p., norma che sancisce il divieto di utilizzazione delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e la rilevabilità del vizio anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Come è stato autorevolmente osservato in dottrina il concetto di inutilizzabilità dell'atto si collega al principio di legalità della prova, con il quale si indica che l'esercizio del potere conoscitivo del giudice è sottoposto ai limiti fissati dalla legge, nel senso che sono previste regole legali probatorie in grado di selezionare i dati utilizzabili determinando, in anticipo, i modi in cui il giudice deve conoscere i fatti. Si è anche sottolineato che tale precetto esprime la reazione negativa dell'ordinamento di fronte al fenomeno delle prove illegittime, perché acquisite contra legem, sia con riferimento al momento dell'acquisizione, sia, ancor prima, della loro ammissione.
Pur non essendo codificato un principio di tassatività, si ritiene che non ogni violazione di legge determini l'inutilizzabilità del risultato probatorio, dovendosi avere riguardo più che al dato letterale che lo espliciti, al fine che una certa modalità di prova vuole tutelare: in altri termini solo la violazione di un bene giuridico fondamentale comporta l'inutilizzabilità della prova. In questa prospettiva si afferma comunemente che sono inutilizzabili le prove c.d. c.d. incostituzionali o, più in generale, illecite, cioè, quelle ottenute attraverso modalità, metodi e comportamenti realizzati in violazione di fondamentali diritti dell'individuo.
2.2 In giurisprudenza si è ritenuto che rientrano nella categoria delle prove sanzionate dall'inutilizzabilità le "prove oggettivamente vietate" e le prove formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati dalla "legge", ed a maggior ragione, quindi, quelle acquisite in violazione dei diritti tutelati in modo specifico dalla Costituzione (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998 - dep. 24/09/1998, Gallieri, Rv. 211196).
Ipotesi quest'ultima sussumibile nella previsione dell'art. 191 c.p.p., proprio perché l'antigiuridicità di prove così formate od acquisite attiene alla lesione di diritti fondamentali, riconosciuti cioè come intangibili dalla Costituzione;
ciò significa anche che l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dell'art. 191 c.p.p., comma 1. Quest'ultima norma, se ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova - vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti - la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva (si pensi ai casi disciplinati dagli artt. 407, 430 e 240 c.p.p.), ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale, poiché incide negativamente sui diritti fondamentali del cittadino (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996 - dep. 16/05/1996, Sala, Rv. 204644).
2.3 Applicando questi principi al caso di specie, occorre innanzi rilevare tutto che dal verbale di interrogatorio del 13 dicembre 2007 risulta espressamente la delega specifica all'esecuzione dell'atto da parte del pubblico ministero di Milano, per la cui la doglianza sul punto del ricorrente è manifestamente infondata. Inoltre risulta espressamente la presenza del difensore, per cui l'unico profilo astrattamente patologico che viene in rilievo è quello attinente allo status libertatis del soggetto interrogato, poiché l'imputato (individuato, oltre che come TS OR, con gli alias BY AR, AN KI e ANi IA), risulta detenuto per altro.
Il ricorrente sostiene che l'atto debba ritenersi inutilizzabile, sulla scorta della previsione dell'art. 370 c.p.p., che, nel prevedere la possibilità di delegare alla polizia giudiziaria l'interrogatorio dell'indagato qualora questi "si trovi in stato di libertà" e sia assistito dal difensore, ne impone l'esecuzione personale da parte dell'organo inquirente, in ossequio alla previsione generale della medesima disposizione processuale ("il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine"). Ciò a prescindere dalla circostanza che la privazione della libertà personale tragga la sua origine nel procedimento penale in cui viene assunto l'atto oppure in altro procedimento;
si richiama, in proposito, l'analoga conclusione cui sono prevenute le Sezioni Unite di questa Corte in relazione al diverso tema della documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis c.p.p., (Sez. U, n. 9 del 25/03/1998, D'Abramo, Rv. 210803), poiché in quel caso si è ritenuto che, quale che sia il titolo detentivo (anche se relativo a fatti privi di connessione o di collegamento con quelli per cui l'interrogatorio è stato disposto), l'interrogatorio deve essere documentato con le formalità previste dall'art. 141 bis c.p.p. a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti eventuali responsabilità penali.
2.4 La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
In primo luogo va dato atto della differenza, sul piano letterale, delle due disposizioni processuali: l'art. 141 bis prevede espressamente sia la sanzione (l'inutilizzabilità) sia l'ambito dell'obbligo di documentazione dell'interrogatorio, quando riguardi una "persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione"; l'art. 370 non prevede ne' la sanzione, ne' l'estensione ad ogni forma di titolo custodiale, limitandosi a facoltizzare la delega dell'atto, allorché partecipi un soggetto che si trovi in stato di libertà e sia contestualmente assistito dal difensore. L'eventuale inutilizzabilità, allora, dovrebbe essere ricondotta al vizio del procedimento acquisitivo della prova, poiché la prova non è certamente vietata in sè, essendone espressamente prevista anche la delegabilità, sia pure a determinate condizioni. Ed il vizio dovrebbe essere di tale gravita, da rendere certamente l'atto al di fuori del sistema processuale, incidendo negativamente sui diritti fondamentali del cittadino;
evenienza che può senza dubbio escludersi con riferimento allo status libertatis della persona interrogata, soprattutto avuto riguardo alla presenza del difensore di fiducia.
2.5 Va poi considerato che, stando al tenore della norma, come affermato dalla decisione della Corte d'appello di Milano, l'interrogatorio in concreto fu eseguito con il rispetto dell'art. 370 c.p.p., poiché avvenne nei confronti di soggetto a piede libero
(in quello specifico procedimento) ed assistito dal difensore, per cui può escludersi anche la sussistenza di una nullità (a regime intermedio) per violazione del diritto di difesa, che comunque sarebbe sanata, atteso che per consolidata giurisprudenza nel giudizio abbreviato (come è quello oggetto di questo procedimento) sono deducibili e rilevabili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche (Sez. 2^, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256038; Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246).
3. In conclusione il ricorso dell'imputato va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2014