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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2026/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2026/2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. LOREDANA Parte_1 C.F._1
STACCOLI del Foro di Rimini, elettivamente domiciliato in VIA A. VESPUCCI N. 23 47841
CATTOLICA (RN) presso lo studio dell'avv. LOREDANA STACCOLI
ATTORE
Contro
AVV. ENRICO CANEPA (C.F.: ) C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avvocato Enrico Canepa nella gestione della causa iscritta al n. 4331/2016 RG presso il Tribunale di Forlì e, conseguentemente, la responsabilità professionale del ridetto avvocato Enrico Canepa e per l'effetto
pagina 1 di 6 - condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal signor Pt_1
quantificati in euro 62.889,92 - di cui euro 19.787,62 per danno patrimoniale - euro 5.000,00 per
[...]
danno non patrimoniale - euro 38.102,30 per danno da perdita di chance - oltre alle spese di registrazione della sentenza n. 1322/2021 del Tribunale di Forlì - nonché oltre le ulteriori spese per gli atti esecutivi delle controparti, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva innanzi all'Intestato Parte_1
Tribunale l'Avv. Enrico Canepa chiedendo che il medesimo fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito all'inadempimento posto in essere dal predetto professionista, quantificati in complessivi €. 62.889,92, di cui €. 19.787,62 per danno patrimoniale, €. 5.000,00 per danno non patrimoniale ed €. 38.102,30 per danno da perdita di chance, oltre alle spese di registrazione della sentenza n. 1322/2021 del Tribunale di Forlì, nonché alle ulteriori spese per gli atti esecutivi delle controparti.
L'attore deduceva di essersi rivolto all'Avv. Enrico Canepa a seguito del sinistro occorsogli il giorno 8/12/2015 presso la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in Forlì (FC), Piazza Aurelio
Saffi nel quale aveva riportato le seguenti lesioni personali: “frattura spiroide scomposta metadiafisiria distale della tibia e diafisi prossimale perone dx” con prognosi iniziale di 30 giorni e, comunque, con ripresa della propria attività lavorativa solo il 22/05/2016 a seguito di assenza in tutela CP_1
certificata dal medico di base, per complessivi 166 giorni.
Fallito in via stragiudiziale ogni tentativo bonario di ottenere dall'impresa individuale CP_2
che gestiva la suddetta pista di pattinaggio un congruo risarcimento del danno, il sig.
[...]
instaurava contro la medesima una causa civile innanzi al Tribunale di Forlì con il Pt_1
patrocinio dell'Avv. Canepa (n. 4331/2016 RG) ravvisando a carico della predetta impresa una responsabilità ex art. 2050 c.c. o comunque ex art. 2051 c.c.. Tuttavia l'esito del citato giudizio non si rivelava quello sperato, essendosi il tribunale così pronunciatosi: “rigetta la domanda proposta da
, con citazione notificata il 18/10/2016, nei confronti di e con Parte_1 CP_3
pagina 2 di 6 la chiamata in causa del terzo Condanna l'attore alla rifusione delle spese sostenute dal CP_4
convenuto e dal terzo chiamato per il presente giudizio che si liquidano, per ciascuno, in € 5.900,00 per compenso professionale (di cui € 1.620,00 per fase di studio, € 1.447,00 per fase introduttiva, € 860,00 per fase istruttoria e
€ 1.973,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Segnatamente, il giudice riteneva non applicabile al caso di specie l'invocata responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2050 c.c., non essendo qualificabile come pericolosa l'attività di gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio, evidenziando inoltre un difetto di prova del nesso causale a carico del danneggiato in relazione all'asserita responsabilità ex art. 2051 c.c. “stante l'assoluta genericità dei capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 20/11/218 che, del tutto condivisibilmente, non sono stati ammessi, contenendo peraltro anche l'indicazione di circostanze fattuali non tempestivamente dedotte in atto di citazione né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. … in atto di citazione non è stata tuttavia fornita alcuna precisa indicazione sulle modalità della caduta né, soprattutto, sull'esatta posizione della pista in cui questa caduta sarebbe avvenuta (…). Solo nella memoria istruttoria, l'attore ha per la prima volta indicato che in alcuni punti la pista avrebbe presentato fenditure e accumuli di neve non spianati (nel cap. 4) e che una parte della pista sarebbe stata chiusa, con interdizione all'accesso, per eseguire interventi di manutenzione”.
Conseguentemente l'attore adduceva nell'operato dell'Avv. Canepa una responsabilità professionale in merito al cattivo esito della causa di risarcimento per aver erroneamente inquadrato la responsabilità della ditta che gestiva la pista di pattinaggio nell'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., per non aver fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subìto ex art. 2051 c.c. oltre ad aver completamente omesso il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
La parte convenuta non si costituiva e quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice.
Sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 3 di 6 1- Risulta ampiamente documentato che l'Avv. Canepa abbia curato sia la fase stragiudiziale di richiesta di risarcimento danni nell'interesse dell'odierno attore che il giudizio civile n. 4331/2016
RG promosso avanti all'intestato Tribunale, come si evince dai docc. 2, 3, 6, 14, 15 e 17 prodotti in questo giudizio.
Il sig. contesta al professionista convenuto diverse inadempienze, ovvero di aver Pt_1
erroneamente inquadrato la responsabilità della ditta che gestiva la pista di pattinaggio nell'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., di non aver fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subìto ex art. 2051 c.c. oltre ad aver completamente omesso il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., alla luce della sentenza n. 1322 emessa dal Tribunale di Forlì in data 28/12/2021, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
2- Per verificare se sussistano profili di responsabilità in capo al professionista convenuto occorre soffermarsi anzitutto sulla copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi nel tempo in tema di responsabilità professionale dell'avvocato. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il seguente principio: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare: se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
se un danno vi sia stato effettivamente;
infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni” (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/05/2016, n.10698). Ancora ha sostenuto: “non è sufficiente provare il non corretto adempimento degli oneri professionali del legale per ottenere un risarcimento in quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, se il legale non avesse commesso errori il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte” (cfr. Cassazione civile sez. III,
11/02/2021, n.3566).
Del medesimo tenore alcune pronunce dei giudici di merito che di seguito si riportano: “nel contenzioso vertente la responsabilità professionale dell'avvocato, per verificare l'esistenza del nesso di causalità tra
l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente, è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi: si tratta di eseguire una valutazione prognostica positiva sul probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, sulla scorta delle prove attoree” (cfr. Tribunale Napoli sez. VIII,
pagina 4 di 6 10/01/2023, n.221), “in tema di responsabilità dell'avvocato, per affermare che dalla condotta colposa del professionista sia derivato un danno per la parte assistita andrà provato da quest'ultima in base a criteri probabilistici che in mancanza di tale condotta avrebbe conseguito un risultato diverso e più favorevole. Il giudizio controfattuale va operato facendo riferimento al criterio civilistico del 'più probabile che non' che va applicato all'accertamento del nesso di causa non solo tra l'omissione colposa e il danno ma anche tra il danno stesso e le conseguenze risarcibili. Infatti si tratta di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione e quindi lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Tribunale Ravenna sez. I, 10/11/2022, n.584).
Da tali pronunce si evince chiaramente che non è sufficiente per sostenere la responsabilità del professionista indicare gli errori e le omissioni commesse (nel caso di specie l'avere erroneamente invocato l'art. 2050 c.c. per sostenere la responsabilità dell'impresa individuale che gestiva la pista di pattinaggio, l'avere omesso di fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito e l'avere omesso il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di re0lica ex art. 190 c.p.c., come si evince dalla sentenza di rigetto della domanda sopra indicata), ma è necessario effettuare anche il c.d. “giudizio controfattuale”, ossia allegare prima e dimostrare poi quale condotta avrebbe dovuto tenere il professionista per giungere, secondo il criterio del “più probabile che non” ad un esito favorevole del giudizio.
Senonché, nel caso in esame questo onere di allegazione non è stato correttamente adempiuto in quanto non è stata indicata quale specifica diversa condotta avrebbe dovuto osservare l'avv. Canepa per ottenere, secondo una valutazione prognostica, un esito favorevole per il cliente (l'attore avrebbe dovuto allegare che qualora l'avv. Canepa avesse offerto prova della dinamica del sinistro, dell'esatto punto in cui era avvenuta la caduta nonché della presenza di disconnessioni pericolose nella pavimentazione della pista di pattinaggio, secondo il criterio del “più probabile che non” la domanda di risarcimento sarebbe stata accolta). In realtà, neppure le prove orali formulate in questa sede offrono elementi utili in tal senso, in quanto volte a provare soltanto l'attività professionale svolta dall'Avv. Canepa (peraltro già documentata), e non quella che l'avvocato avrebbe dovuto prestare e che avrebbe determinato un esito a lui favorevole della causa, ovvero il pagina 5 di 6 turbamento emotivo del conseguente all'esito negativo della causa, del tutto irrilevante ai Pt_1
fini della decisione.
Le considerazioni svolte giustificano il rigetto della domanda.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- RIGETTA le domande proposte dal Sig. ; Parte_1
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Forlì, il 30 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2026/2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. LOREDANA Parte_1 C.F._1
STACCOLI del Foro di Rimini, elettivamente domiciliato in VIA A. VESPUCCI N. 23 47841
CATTOLICA (RN) presso lo studio dell'avv. LOREDANA STACCOLI
ATTORE
Contro
AVV. ENRICO CANEPA (C.F.: ) C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avvocato Enrico Canepa nella gestione della causa iscritta al n. 4331/2016 RG presso il Tribunale di Forlì e, conseguentemente, la responsabilità professionale del ridetto avvocato Enrico Canepa e per l'effetto
pagina 1 di 6 - condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal signor Pt_1
quantificati in euro 62.889,92 - di cui euro 19.787,62 per danno patrimoniale - euro 5.000,00 per
[...]
danno non patrimoniale - euro 38.102,30 per danno da perdita di chance - oltre alle spese di registrazione della sentenza n. 1322/2021 del Tribunale di Forlì - nonché oltre le ulteriori spese per gli atti esecutivi delle controparti, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva innanzi all'Intestato Parte_1
Tribunale l'Avv. Enrico Canepa chiedendo che il medesimo fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito all'inadempimento posto in essere dal predetto professionista, quantificati in complessivi €. 62.889,92, di cui €. 19.787,62 per danno patrimoniale, €. 5.000,00 per danno non patrimoniale ed €. 38.102,30 per danno da perdita di chance, oltre alle spese di registrazione della sentenza n. 1322/2021 del Tribunale di Forlì, nonché alle ulteriori spese per gli atti esecutivi delle controparti.
L'attore deduceva di essersi rivolto all'Avv. Enrico Canepa a seguito del sinistro occorsogli il giorno 8/12/2015 presso la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in Forlì (FC), Piazza Aurelio
Saffi nel quale aveva riportato le seguenti lesioni personali: “frattura spiroide scomposta metadiafisiria distale della tibia e diafisi prossimale perone dx” con prognosi iniziale di 30 giorni e, comunque, con ripresa della propria attività lavorativa solo il 22/05/2016 a seguito di assenza in tutela CP_1
certificata dal medico di base, per complessivi 166 giorni.
Fallito in via stragiudiziale ogni tentativo bonario di ottenere dall'impresa individuale CP_2
che gestiva la suddetta pista di pattinaggio un congruo risarcimento del danno, il sig.
[...]
instaurava contro la medesima una causa civile innanzi al Tribunale di Forlì con il Pt_1
patrocinio dell'Avv. Canepa (n. 4331/2016 RG) ravvisando a carico della predetta impresa una responsabilità ex art. 2050 c.c. o comunque ex art. 2051 c.c.. Tuttavia l'esito del citato giudizio non si rivelava quello sperato, essendosi il tribunale così pronunciatosi: “rigetta la domanda proposta da
, con citazione notificata il 18/10/2016, nei confronti di e con Parte_1 CP_3
pagina 2 di 6 la chiamata in causa del terzo Condanna l'attore alla rifusione delle spese sostenute dal CP_4
convenuto e dal terzo chiamato per il presente giudizio che si liquidano, per ciascuno, in € 5.900,00 per compenso professionale (di cui € 1.620,00 per fase di studio, € 1.447,00 per fase introduttiva, € 860,00 per fase istruttoria e
€ 1.973,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Segnatamente, il giudice riteneva non applicabile al caso di specie l'invocata responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2050 c.c., non essendo qualificabile come pericolosa l'attività di gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio, evidenziando inoltre un difetto di prova del nesso causale a carico del danneggiato in relazione all'asserita responsabilità ex art. 2051 c.c. “stante l'assoluta genericità dei capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 20/11/218 che, del tutto condivisibilmente, non sono stati ammessi, contenendo peraltro anche l'indicazione di circostanze fattuali non tempestivamente dedotte in atto di citazione né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. … in atto di citazione non è stata tuttavia fornita alcuna precisa indicazione sulle modalità della caduta né, soprattutto, sull'esatta posizione della pista in cui questa caduta sarebbe avvenuta (…). Solo nella memoria istruttoria, l'attore ha per la prima volta indicato che in alcuni punti la pista avrebbe presentato fenditure e accumuli di neve non spianati (nel cap. 4) e che una parte della pista sarebbe stata chiusa, con interdizione all'accesso, per eseguire interventi di manutenzione”.
Conseguentemente l'attore adduceva nell'operato dell'Avv. Canepa una responsabilità professionale in merito al cattivo esito della causa di risarcimento per aver erroneamente inquadrato la responsabilità della ditta che gestiva la pista di pattinaggio nell'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., per non aver fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subìto ex art. 2051 c.c. oltre ad aver completamente omesso il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
La parte convenuta non si costituiva e quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice.
Sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 3 di 6 1- Risulta ampiamente documentato che l'Avv. Canepa abbia curato sia la fase stragiudiziale di richiesta di risarcimento danni nell'interesse dell'odierno attore che il giudizio civile n. 4331/2016
RG promosso avanti all'intestato Tribunale, come si evince dai docc. 2, 3, 6, 14, 15 e 17 prodotti in questo giudizio.
Il sig. contesta al professionista convenuto diverse inadempienze, ovvero di aver Pt_1
erroneamente inquadrato la responsabilità della ditta che gestiva la pista di pattinaggio nell'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., di non aver fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subìto ex art. 2051 c.c. oltre ad aver completamente omesso il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., alla luce della sentenza n. 1322 emessa dal Tribunale di Forlì in data 28/12/2021, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
2- Per verificare se sussistano profili di responsabilità in capo al professionista convenuto occorre soffermarsi anzitutto sulla copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi nel tempo in tema di responsabilità professionale dell'avvocato. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il seguente principio: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare: se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
se un danno vi sia stato effettivamente;
infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni” (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/05/2016, n.10698). Ancora ha sostenuto: “non è sufficiente provare il non corretto adempimento degli oneri professionali del legale per ottenere un risarcimento in quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, se il legale non avesse commesso errori il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte” (cfr. Cassazione civile sez. III,
11/02/2021, n.3566).
Del medesimo tenore alcune pronunce dei giudici di merito che di seguito si riportano: “nel contenzioso vertente la responsabilità professionale dell'avvocato, per verificare l'esistenza del nesso di causalità tra
l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente, è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi: si tratta di eseguire una valutazione prognostica positiva sul probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, sulla scorta delle prove attoree” (cfr. Tribunale Napoli sez. VIII,
pagina 4 di 6 10/01/2023, n.221), “in tema di responsabilità dell'avvocato, per affermare che dalla condotta colposa del professionista sia derivato un danno per la parte assistita andrà provato da quest'ultima in base a criteri probabilistici che in mancanza di tale condotta avrebbe conseguito un risultato diverso e più favorevole. Il giudizio controfattuale va operato facendo riferimento al criterio civilistico del 'più probabile che non' che va applicato all'accertamento del nesso di causa non solo tra l'omissione colposa e il danno ma anche tra il danno stesso e le conseguenze risarcibili. Infatti si tratta di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione e quindi lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Tribunale Ravenna sez. I, 10/11/2022, n.584).
Da tali pronunce si evince chiaramente che non è sufficiente per sostenere la responsabilità del professionista indicare gli errori e le omissioni commesse (nel caso di specie l'avere erroneamente invocato l'art. 2050 c.c. per sostenere la responsabilità dell'impresa individuale che gestiva la pista di pattinaggio, l'avere omesso di fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito e l'avere omesso il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di re0lica ex art. 190 c.p.c., come si evince dalla sentenza di rigetto della domanda sopra indicata), ma è necessario effettuare anche il c.d. “giudizio controfattuale”, ossia allegare prima e dimostrare poi quale condotta avrebbe dovuto tenere il professionista per giungere, secondo il criterio del “più probabile che non” ad un esito favorevole del giudizio.
Senonché, nel caso in esame questo onere di allegazione non è stato correttamente adempiuto in quanto non è stata indicata quale specifica diversa condotta avrebbe dovuto osservare l'avv. Canepa per ottenere, secondo una valutazione prognostica, un esito favorevole per il cliente (l'attore avrebbe dovuto allegare che qualora l'avv. Canepa avesse offerto prova della dinamica del sinistro, dell'esatto punto in cui era avvenuta la caduta nonché della presenza di disconnessioni pericolose nella pavimentazione della pista di pattinaggio, secondo il criterio del “più probabile che non” la domanda di risarcimento sarebbe stata accolta). In realtà, neppure le prove orali formulate in questa sede offrono elementi utili in tal senso, in quanto volte a provare soltanto l'attività professionale svolta dall'Avv. Canepa (peraltro già documentata), e non quella che l'avvocato avrebbe dovuto prestare e che avrebbe determinato un esito a lui favorevole della causa, ovvero il pagina 5 di 6 turbamento emotivo del conseguente all'esito negativo della causa, del tutto irrilevante ai Pt_1
fini della decisione.
Le considerazioni svolte giustificano il rigetto della domanda.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- RIGETTA le domande proposte dal Sig. ; Parte_1
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Forlì, il 30 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
pagina 6 di 6