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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 738 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. CARLITRIA BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1) Pronunciare separazione giudiziale fra i coniugi senza addebito di colpa reciproca;
2) Dare atto che le parti sono economicamente autonome e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento;
3) dare atto che è autonomo economicamente e che nulla è dovuto per il suo CP_2
mantenimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/02/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Carloforte il 30/06/1996, e che dall'unione matrimoniale Controparte_1
era nato in data [...] il figlio , ormai economicamente indipendente;
che i coniugi erano CP_2
di fatto separati da oltre 20 anni, e avevano sempre collaborato nella gestione del figlio;
che esso ricorrente, imbarcato in navi da crociera e da diporto per sei mesi all'anno per una società, la Carnival
Cruise Line con sede all'estero, aveva un reddito di circa 3.000 euro al mese gravato dal mutuo per l'acquisto della abitazione e il mantenimento della famiglia costituita con la attuale compagna da cui aveva avuto due figlie;
che il figlio aveva iniziato un percorso lavorativo analogo al proprio, CP_2
ed era altresì titolare di un fondo assicurativo di euro 20.000,00 che esso ricorrente in accordo con la moglie aveva stipulato per lui;
che la moglie, impiegata in una attività di ristorazione, aveva sempre lavorato garantendosi un reddito adeguato;
tanto premesso, ha chiesto che fosse Parte_1
pronunciata la separazione dei coniugi, senza nulla prevedere in ordine al mantenimento dei coniugi e del figlio CP_2
La convenuta, regolarmente chiamata in giudizio, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
Sentito il ricorrente, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal disinteresse mostrato dalla convenuta, non comparsa ai fini del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
. CP_1
In assenza di domanda, null'altro deve disporsi in ordine ai rapporti fra i coniugi.
Tenuto conto della natura costitutiva della domanda, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...], il [...], e Parte_1
nata a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello Controparte_1
stato Civile per l'annotazione della presente sentenza.
2. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 22/05/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti