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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 5387/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 5387 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte Parte_1 difesa e rappresentata congiuntamente dagli Avv.ti Raffaele Menichini e Valentina Pedata, come da procura in atti;
ricorrente
nato in [...] il [...], Parte_2 parte difesa e rappresentata dall'Avv. De Filippo Umberto, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione coniugale e la conferma delle domande formulate con ricorso introduttivo. Parte convenuta, invece, ha chiesto pronunciarsi la separazione coniugale a conferma delle condizioni pronunciate con provvedimento n.277/2025 del 10/02/2025 in modifica dell'ordinanza presidenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 12/09/2022 parte ricorrente premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 12/03/2007 in FQ BE SA Parte_2 (Marocco), certificato dall'ufficio anagrafe presso il Comune di Pomigliano D'Arco (NA), dalla cui unione nascevano tre figli ( nata il [...] ad [...] Persona_1 Per_ (NA), nata il [...] ad [...] e nato il [...] a [...] Per_3 Somma (NA))- chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della prole, regolamentando il relativo regime di frequentazione del genitore non collocatario;
- assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
-determinarsi in € 900,00 l'assegno di mantenimento della prole a carico di parte convenuta, oltre la contribuzione in pari misura fra i coniugi alle spese extra-assegno. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì: -disporsi l'affido condiviso della
1 prole, con collocazione prevalente presso la madre ed accogliersi il regime di frequentazione prospettato;
-assegnarsi la casa coniugale in favore della ricorrente;
- determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento della prole da porsi a suo carico, oltre la contribuzione in pari misura fra i coniugi alle spese extra-assegno. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti e la figlia minore nonché assunte le ulteriori informazioni con l'ausilio dei SS di Persona_1 Pomigliano D'Arco (NA)), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori, che risiederanno presso la madre, ad entrambi i genitori;
dispone che, salvo diverso accordo, nel rispetto delle loro esigenze e dei loro desideri , compatibilmente con eventuali sopravvenuti impegni lavorativi dei genitori, il padre tenga con sé i figli per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, per esempio) , dalle 18,30 fino alle ore 21,00 (21,30 nel periodo di vacanza scolastica ), provvedendo alla loro cena;
per due fine settimana al mese , dall'uscita da scuola del sabato (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) sino alle ore 20,00 (21,30 durante le vacanze scolastiche); nelle festività e nei ponti scolastici, alternandoli con la madre, dalle 10,00 alle 21,30; per venti giorni , anche da spezzettare, nelle vacanze estive , da concordare , possibilmente , entro il mese di maggio di ogni anno;
assegna la casa coniugale in Pomigliano d'Arco, via Roma 110, alla ricorrente;
dispone che il marito versi alla moglie entro il dieci di ogni mese la somma di euro 400,00 per il mantenimento della prole, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat;
contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli […]; dispone che a cura del Servizio Sociale del comune di Pomigliano d'Arco si monitorino la condotta dei genitori, l'andamento dei rapporti genitori-figli e si indirizzi la coppia genitoriale, se consenziente, presso le ASL di competenza o centri convenzionati specializzati per una valutazione delle capacità genitoriali e per i percorsi terapeutici o di mediazione ritenuti utili dagli osservatori, con onere di riferire al giudice istruttore di seguito nominato”. Ritenute parzialmente ammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, co.VI c.p.c., all'udienza del 27/01/2025 veniva acquisita la prova testimoniale. In corso di causa veniva instaurato un sub-procedimento, all'esito del quale il Giudice istruttore pronunciava il seguente provvedimento: “a modifica dell'ordinanza del Per_ 06/04/2023, accoglie il ricorso ed affida i minori , e in via super Per_1 Per_3 esclusiva al padre Le decisioni di maggiore interesse per i minori Parte_2 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere prese dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Delega ai SS di Pomigliano d'Arco il compito di regolamentare gli incontri madre-figli, previa attivazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità mai Pa frequentati dalla e previa valutazione psicologica […]. Pone a carico di Pt_1 Sayar di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento a Pt_1 entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, dell'importo di € Parte_2 300,00 (importo annualmente rivalutabile con indice ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie […]”. L'ultima relazione dei Servizi Sociali preposti, di aggiornamento sul nucleo familiare in esame, trasmessa in data 07/08/2025, rendeva noti l'avvenuto trasferimento a Genova della parte convenuta unitamente alla prole e il rientro in Marocco della parte rico rrente.
2 Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Occorre premettere che la rinuncia al mandato dei procuratori costituiti di Parte_1 non costituisce ostacolo processuale alla pronunzia della sentenza atteso che, ai
[...] sensi dell'art. 85, co. II c.p.c., è inefficace la rinuncia fino alla sostituzione del difensore. Tanto premesso, si rileva che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'allontanamento affettivo dei coniugi a far data dal mese di ottobre 2021, l'attuale rientro in Marocco della parte ricorrente ed il trasferimento nella città di Genova della parte convenuta unitamente alla prole sono la prova di come tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente. Il giudice ai fini dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Occorre valutare se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenersi ininfluenti i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione. Nel caso di specie, si adducono come motivi di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art.143 c.c. e gli atteggiamenti violenti tenuti da Parte_2 L'unico elemento probatorio fornito dalla parte ricorrente a sostegno della propria domanda corrisponde alla denuncia-querela verbalizzata in data 12/08/2022 (ad integrazione di quanto già riferito in data 06/05/2022) dal Comando Stazione dei Carabinieri di Pomigliano D'Arco (NA). L'istruttoria svolta non ha dato riscontro della sussistenza di tali condotte, della loro gravità e della loro efficienza causale rispetto al verificarsi dell'intollerabilità della convivenza. In particolare, l'insufficiente supporto probatorio fornito dalla parte ricorrente va comminato con il dato temporale corrispondente all'allontanamento dal tetto coniugale di parte convenuta avvenuto nell'ottobre 2021: le condotte addebitabili sono estranee verosimilmente al periodo che concerne la convivenza, non influendo, dunque, sulla causazione della crisi coniugale. Ne consegue che la domanda deve essere respinta.
*** 4. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della prole, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., occorre specificare che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad entrambi i genitori si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo ad uno di essi. Nel caso in esame, dal monitoraggio del nucleo familiare espletato a cura dei Servizi Sociali di Pomigliano D'Arco, si è evinto il rientro in Marocco di Parte_1 allontanatasi, di fatto, fisicamente dalla prole, interrompendone i relativi rapporti. Il disinteresse della madre è stato rappresentato a più riprese dai Servizi Sociali incaricati. Significativo è l'episodio riportato nella relazione del 10/08/2022, in cui viene descritto il tentativo infruttuoso di effettuare un sopralluogo, con l'ausilio della polizia locale,
3 presso l'abitazione della ricorrente;
ciò in quanto notiziati delle condizioni inidonee in cui viveva il nucleo a seguito dell'interruzione delle utenze domestiche da parte del locatore. All'esito di tale procedura, i servizi sociali ordinavano l'immediato trasferimento dei minori presso il padre. Inoltre, la ricorrente, invitata a prendere contatti con gli Assistenti sociali, mai si è sottoposta al percorso di valutazione psicologica richiesto con l'ordinanza del 06/04/2023. Esaustiva è la relazione elaborata dagli assistenti sociali e trasmessa in data 24/01/2025, dalla quale si evince che il padre rappresenti l'unica figura genitoriale “presente e tutelante nei confronti dei minori […] mentre, la madre, ormai da tempo, mostra un'assenza emotiva e morale oltre che fisica, conducendo una vita nella quale non chiede di vedere i figli”. In tale situazione, quindi, il regime di affido condiviso contrasterebbe con l'interesse dei minori (cfr. per tutte Cass. 26587/09, espressione di un principio incontrastato: “La regola dell'affidamento condiviso … è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”). La disposizione dell'affido esclusivo appare, infatti, l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura dei minori, nonché il relativo equilibrio esistenziale. All'esito di quanto è emerso dall'istruttoria espletata, specialmente quanto evinto dal monitoraggio svolto e relazionato dai servizi sociali demandati, il Tribunale ritiene sussistano circostanze tali da giustificare la deroga al regime della bigenitorialità, dovendosi disporre l'affido super-esclusivo dei minori al padre, nonché la relativa collocazione, nell'esclusivo e prioritario interesse dei medesimi ed in continuità con le statuizioni presidenziali. Pertanto, le decisioni di maggior interesse per la prole- ossia quelle riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, e più ampiamente tutte le questioni che possono riguardarvi – possano essere adottate dal padre anche senza il consenso preventivo dell'altro genitore e prescindendo dalla sua consultazione. Quanto al regime di frequentazione del genitore non collocatario, appresa la lontananza territoriale e geografica di parte ricorrente (trasferitasi in Marocco) rispetto alla prole, si ritiene opportuno delegare ai Servizi Sociali di competenza (che si individuano ancora in quelli di Pomigliano D'Arco, essendo immutata la residenza anagrafica del nucleo familiare e non essendo conosciuto il domicilio effettivo in Genova) la regolamentazione degli incontri madre-figli, in caso di rientro in Italia della stessa, previa attivazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità e valutazione psicologica di parte ricorrente.
*** 5. In ordine alla domanda di mantenimento in favore della prole l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, è emerso che parte ricorrente all'attualità abbia fatto rientro in Marocco. In merito alle capacità patrimoniali, la situazione occupazionale di parte ricorrente non risulta aggiornata all'attualità. Dalle ultime informazioni prodotte agli atti-risalenti al mese di novembre 2023- ella risulterebbe priva di occupazione, sebbene in costanza di matrimonio abbia svolto lavori saltuari. Mentre, parte convenuta,
4 trasferitasi a Genova, congiuntamente alla prole, appare aver trovato un'adeguata occupazione lavorativa. Ebbene, tenuto conto delle esigenze di vita della prole e dei relativi fabbisogni quotidiani, connessi specialmente alla rispettiva tenera età, si ritiene congruo - a conferma delle disposizioni assunte con provvedimento n.277/2025- fissare il contributo materno al mantenimento della prole in euro 300,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a
[...]
entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura del Pt_2 50% fra i coniugi del contributo alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
***
6. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla parte ricorrente, si rileva che l'originario habitat domestico era costituito da un'immobile locato e successivamente rilasciato da entrambe le parti del giudizio. Inoltre, allo stato attuale, la prole risulta collocata presso un nuovo immobile locato dal padre e situato nella città di Genova, in cui il nucleo familiare si è recentemente trasferito. Pertanto, il Tribunale nulla dispone in merito.
*** 7. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5387/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 12/03/2007 in FQ BE SA (Marocco), certificato dall'ufficio anagrafe presso il Comune di Pomigliano D'Arco (NA);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
Pt_2 3) dispone l'affido esclusivo rafforzato - ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma c.c. Per_
-dei minori e al padre, presso il quale resteranno collocati;
Persona_1 Per_3
4) dispone che gli incontri madre-figli avvengano quanto la madre farà rientro in Italia con il coinvolgimento dei Servizi sociali di competenza (quelli Pomigliano D'Arco, cui è demandato il monitoraggio del nucleo familiare, nonché la predisposizione all'occorrenza del calendario degli incontri) senza costrizioni o forzature dei minori e previa attivazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità e valutazione psicologica di parte ricorrente;
5)dispone che versi a per il mantenimento della prole, Parte_1 Parte_2 la somma di €300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat);
6) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla prole (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) compensa le spese di lite;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R.
5 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza ai Servizi sociali di Pomigliano D'Arco. Così deciso in Nola in data 03/10/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 5387 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte Parte_1 difesa e rappresentata congiuntamente dagli Avv.ti Raffaele Menichini e Valentina Pedata, come da procura in atti;
ricorrente
nato in [...] il [...], Parte_2 parte difesa e rappresentata dall'Avv. De Filippo Umberto, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione coniugale e la conferma delle domande formulate con ricorso introduttivo. Parte convenuta, invece, ha chiesto pronunciarsi la separazione coniugale a conferma delle condizioni pronunciate con provvedimento n.277/2025 del 10/02/2025 in modifica dell'ordinanza presidenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 12/09/2022 parte ricorrente premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 12/03/2007 in FQ BE SA Parte_2 (Marocco), certificato dall'ufficio anagrafe presso il Comune di Pomigliano D'Arco (NA), dalla cui unione nascevano tre figli ( nata il [...] ad [...] Persona_1 Per_ (NA), nata il [...] ad [...] e nato il [...] a [...] Per_3 Somma (NA))- chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della prole, regolamentando il relativo regime di frequentazione del genitore non collocatario;
- assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
-determinarsi in € 900,00 l'assegno di mantenimento della prole a carico di parte convenuta, oltre la contribuzione in pari misura fra i coniugi alle spese extra-assegno. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì: -disporsi l'affido condiviso della
1 prole, con collocazione prevalente presso la madre ed accogliersi il regime di frequentazione prospettato;
-assegnarsi la casa coniugale in favore della ricorrente;
- determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento della prole da porsi a suo carico, oltre la contribuzione in pari misura fra i coniugi alle spese extra-assegno. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti e la figlia minore nonché assunte le ulteriori informazioni con l'ausilio dei SS di Persona_1 Pomigliano D'Arco (NA)), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori, che risiederanno presso la madre, ad entrambi i genitori;
dispone che, salvo diverso accordo, nel rispetto delle loro esigenze e dei loro desideri , compatibilmente con eventuali sopravvenuti impegni lavorativi dei genitori, il padre tenga con sé i figli per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, per esempio) , dalle 18,30 fino alle ore 21,00 (21,30 nel periodo di vacanza scolastica ), provvedendo alla loro cena;
per due fine settimana al mese , dall'uscita da scuola del sabato (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) sino alle ore 20,00 (21,30 durante le vacanze scolastiche); nelle festività e nei ponti scolastici, alternandoli con la madre, dalle 10,00 alle 21,30; per venti giorni , anche da spezzettare, nelle vacanze estive , da concordare , possibilmente , entro il mese di maggio di ogni anno;
assegna la casa coniugale in Pomigliano d'Arco, via Roma 110, alla ricorrente;
dispone che il marito versi alla moglie entro il dieci di ogni mese la somma di euro 400,00 per il mantenimento della prole, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat;
contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli […]; dispone che a cura del Servizio Sociale del comune di Pomigliano d'Arco si monitorino la condotta dei genitori, l'andamento dei rapporti genitori-figli e si indirizzi la coppia genitoriale, se consenziente, presso le ASL di competenza o centri convenzionati specializzati per una valutazione delle capacità genitoriali e per i percorsi terapeutici o di mediazione ritenuti utili dagli osservatori, con onere di riferire al giudice istruttore di seguito nominato”. Ritenute parzialmente ammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, co.VI c.p.c., all'udienza del 27/01/2025 veniva acquisita la prova testimoniale. In corso di causa veniva instaurato un sub-procedimento, all'esito del quale il Giudice istruttore pronunciava il seguente provvedimento: “a modifica dell'ordinanza del Per_ 06/04/2023, accoglie il ricorso ed affida i minori , e in via super Per_1 Per_3 esclusiva al padre Le decisioni di maggiore interesse per i minori Parte_2 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere prese dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Delega ai SS di Pomigliano d'Arco il compito di regolamentare gli incontri madre-figli, previa attivazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità mai Pa frequentati dalla e previa valutazione psicologica […]. Pone a carico di Pt_1 Sayar di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento a Pt_1 entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, dell'importo di € Parte_2 300,00 (importo annualmente rivalutabile con indice ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie […]”. L'ultima relazione dei Servizi Sociali preposti, di aggiornamento sul nucleo familiare in esame, trasmessa in data 07/08/2025, rendeva noti l'avvenuto trasferimento a Genova della parte convenuta unitamente alla prole e il rientro in Marocco della parte rico rrente.
2 Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Occorre premettere che la rinuncia al mandato dei procuratori costituiti di Parte_1 non costituisce ostacolo processuale alla pronunzia della sentenza atteso che, ai
[...] sensi dell'art. 85, co. II c.p.c., è inefficace la rinuncia fino alla sostituzione del difensore. Tanto premesso, si rileva che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'allontanamento affettivo dei coniugi a far data dal mese di ottobre 2021, l'attuale rientro in Marocco della parte ricorrente ed il trasferimento nella città di Genova della parte convenuta unitamente alla prole sono la prova di come tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente. Il giudice ai fini dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Occorre valutare se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenersi ininfluenti i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione. Nel caso di specie, si adducono come motivi di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art.143 c.c. e gli atteggiamenti violenti tenuti da Parte_2 L'unico elemento probatorio fornito dalla parte ricorrente a sostegno della propria domanda corrisponde alla denuncia-querela verbalizzata in data 12/08/2022 (ad integrazione di quanto già riferito in data 06/05/2022) dal Comando Stazione dei Carabinieri di Pomigliano D'Arco (NA). L'istruttoria svolta non ha dato riscontro della sussistenza di tali condotte, della loro gravità e della loro efficienza causale rispetto al verificarsi dell'intollerabilità della convivenza. In particolare, l'insufficiente supporto probatorio fornito dalla parte ricorrente va comminato con il dato temporale corrispondente all'allontanamento dal tetto coniugale di parte convenuta avvenuto nell'ottobre 2021: le condotte addebitabili sono estranee verosimilmente al periodo che concerne la convivenza, non influendo, dunque, sulla causazione della crisi coniugale. Ne consegue che la domanda deve essere respinta.
*** 4. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della prole, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., occorre specificare che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad entrambi i genitori si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo ad uno di essi. Nel caso in esame, dal monitoraggio del nucleo familiare espletato a cura dei Servizi Sociali di Pomigliano D'Arco, si è evinto il rientro in Marocco di Parte_1 allontanatasi, di fatto, fisicamente dalla prole, interrompendone i relativi rapporti. Il disinteresse della madre è stato rappresentato a più riprese dai Servizi Sociali incaricati. Significativo è l'episodio riportato nella relazione del 10/08/2022, in cui viene descritto il tentativo infruttuoso di effettuare un sopralluogo, con l'ausilio della polizia locale,
3 presso l'abitazione della ricorrente;
ciò in quanto notiziati delle condizioni inidonee in cui viveva il nucleo a seguito dell'interruzione delle utenze domestiche da parte del locatore. All'esito di tale procedura, i servizi sociali ordinavano l'immediato trasferimento dei minori presso il padre. Inoltre, la ricorrente, invitata a prendere contatti con gli Assistenti sociali, mai si è sottoposta al percorso di valutazione psicologica richiesto con l'ordinanza del 06/04/2023. Esaustiva è la relazione elaborata dagli assistenti sociali e trasmessa in data 24/01/2025, dalla quale si evince che il padre rappresenti l'unica figura genitoriale “presente e tutelante nei confronti dei minori […] mentre, la madre, ormai da tempo, mostra un'assenza emotiva e morale oltre che fisica, conducendo una vita nella quale non chiede di vedere i figli”. In tale situazione, quindi, il regime di affido condiviso contrasterebbe con l'interesse dei minori (cfr. per tutte Cass. 26587/09, espressione di un principio incontrastato: “La regola dell'affidamento condiviso … è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”). La disposizione dell'affido esclusivo appare, infatti, l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura dei minori, nonché il relativo equilibrio esistenziale. All'esito di quanto è emerso dall'istruttoria espletata, specialmente quanto evinto dal monitoraggio svolto e relazionato dai servizi sociali demandati, il Tribunale ritiene sussistano circostanze tali da giustificare la deroga al regime della bigenitorialità, dovendosi disporre l'affido super-esclusivo dei minori al padre, nonché la relativa collocazione, nell'esclusivo e prioritario interesse dei medesimi ed in continuità con le statuizioni presidenziali. Pertanto, le decisioni di maggior interesse per la prole- ossia quelle riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, e più ampiamente tutte le questioni che possono riguardarvi – possano essere adottate dal padre anche senza il consenso preventivo dell'altro genitore e prescindendo dalla sua consultazione. Quanto al regime di frequentazione del genitore non collocatario, appresa la lontananza territoriale e geografica di parte ricorrente (trasferitasi in Marocco) rispetto alla prole, si ritiene opportuno delegare ai Servizi Sociali di competenza (che si individuano ancora in quelli di Pomigliano D'Arco, essendo immutata la residenza anagrafica del nucleo familiare e non essendo conosciuto il domicilio effettivo in Genova) la regolamentazione degli incontri madre-figli, in caso di rientro in Italia della stessa, previa attivazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità e valutazione psicologica di parte ricorrente.
*** 5. In ordine alla domanda di mantenimento in favore della prole l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, è emerso che parte ricorrente all'attualità abbia fatto rientro in Marocco. In merito alle capacità patrimoniali, la situazione occupazionale di parte ricorrente non risulta aggiornata all'attualità. Dalle ultime informazioni prodotte agli atti-risalenti al mese di novembre 2023- ella risulterebbe priva di occupazione, sebbene in costanza di matrimonio abbia svolto lavori saltuari. Mentre, parte convenuta,
4 trasferitasi a Genova, congiuntamente alla prole, appare aver trovato un'adeguata occupazione lavorativa. Ebbene, tenuto conto delle esigenze di vita della prole e dei relativi fabbisogni quotidiani, connessi specialmente alla rispettiva tenera età, si ritiene congruo - a conferma delle disposizioni assunte con provvedimento n.277/2025- fissare il contributo materno al mantenimento della prole in euro 300,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a
[...]
entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura del Pt_2 50% fra i coniugi del contributo alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
***
6. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla parte ricorrente, si rileva che l'originario habitat domestico era costituito da un'immobile locato e successivamente rilasciato da entrambe le parti del giudizio. Inoltre, allo stato attuale, la prole risulta collocata presso un nuovo immobile locato dal padre e situato nella città di Genova, in cui il nucleo familiare si è recentemente trasferito. Pertanto, il Tribunale nulla dispone in merito.
*** 7. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5387/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 12/03/2007 in FQ BE SA (Marocco), certificato dall'ufficio anagrafe presso il Comune di Pomigliano D'Arco (NA);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
Pt_2 3) dispone l'affido esclusivo rafforzato - ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma c.c. Per_
-dei minori e al padre, presso il quale resteranno collocati;
Persona_1 Per_3
4) dispone che gli incontri madre-figli avvengano quanto la madre farà rientro in Italia con il coinvolgimento dei Servizi sociali di competenza (quelli Pomigliano D'Arco, cui è demandato il monitoraggio del nucleo familiare, nonché la predisposizione all'occorrenza del calendario degli incontri) senza costrizioni o forzature dei minori e previa attivazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità e valutazione psicologica di parte ricorrente;
5)dispone che versi a per il mantenimento della prole, Parte_1 Parte_2 la somma di €300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat);
6) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla prole (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) compensa le spese di lite;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R.
5 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza ai Servizi sociali di Pomigliano D'Arco. Così deciso in Nola in data 03/10/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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