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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/11/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4671, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to FIORENTINO DARIA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore e difensore fiduciario dei ricorrenti, di cui al verbale di udienza dell'11.07.2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in LECCE, il 22.01.2001 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LECCE
(LE), al n. 14, P.II, serie A, anno 2001).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, il 21.07.2004, Persona_1 Per_2
, il 23.09.2005, , il 14.03.2007, il
[...] Persona_3 Persona_4
20.01.2009, , il 11.07.2011, , il 14.10.2014, Persona_5 Persona_6 [...]
il 20.09.2017, e, infine, il 23.11.2018. Per_7 Per_8
Con ricorso depositato il 06/11/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto succede perché la moglie si è trasferita in un alloggio popolare insieme ai figli minorenni, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale di proprietà del sig. viene assegnata al marito Parte_1 con i beni e gli arredi ivi contenuti dove il Sig. continuerà a vivere Pt_1 unitamente ai primi due primi figli ( e ) entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni, che hanno deciso autonomamente di mantenere la propria dimora e residenza presso l'abitazione del padre;
3) I figli minori Per_3
, , , e
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
, sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_8 abitazione e residenza principale presso la madre;
4) Il padre terrà con sé i figli minori il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola alla sera e, dopo cena, provvederà a riportarli a casa della madre;
terrà i figli con sé anche nei fine settimana alternati dal sabato dopo la scuola alla domenica dopo cena;
Ferma restando per il padre la possibilità di vederli ogni volta che lo desidera previo accordo organizzativo con la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Le festività
NA e QU in genere saranno trascorse insieme per la serenità dei figli ma in caso contrario i coniugi gestiranno la prole in maniera alternata e comunque con senso di responsabilità e tenendo conto del preminente interesse degli stessi figli;
per i mesi estivi i coniugi i-concordano che i figli minorenni trascorreranno 15 giorni al mese in base alle esigenze lavorative che si verificano, (per i mesi luglio e agosto), presso l'abitazione del padre;
5)
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, verserà all'altro genitore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €. 700,00
(settecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate. 6) la prima figlia maggiorenne ha Persona_1 concluso il percorso scolastico e in attesa di una occupazione stabile svolge lavori occasionali;
il secondo invece pur frequentando Persona_2
l'ultimo anno di scuola lavora stabilmente. Attualmente entrambi sono indipendenti ed economicamente autosufficienti. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento;
in particolare si precisa che la sig.ra Pt_2 principalmente si occupa della crescita dei figli e svolge lavori occasionali.
Il sig. è di mestiere commerciante e svolge lavoro dipendente con Pt_1 contratto a chiamata. Attualmente il nucleo familiare percepisce assegno unico di circa €. 2.000,00 al mese. 7) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli”).
All'udienza dell'11.07.2025, i ricorrenti ribadivano la loro concorde volontà di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come concordemente integrate, modificate e precisate, nei termini ivi di seguito specificati: “1) L'assegno paterno periodico di concorso al mantenimento ordinario dei sei figli, cioè di quelli, allo stato, ancora minorenni (con esclusione, quindi, di nata 21 luglio Persona_1
2004, e di , nato il [...]), tutti collocati in via Persona_2 prevalente presso la genitrice, viene consensualmente innalzato dall'originario importo, di cui al ricorso introduttivo, di complessivi €
700,00 (euro settecento/00) al maggior importo di complessivi € 720,00 (euro settecentoventi/00), in ragione di € 120,00 (euro centoventi/00), per ciascun figlio, fermo restando il distinto obbligo, posto a carico del medesimo padre, di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, concernenti la stessa prole minore, con l'espressa precisazione che gli esborsi de quibus dovranno essere identificati e rimborsati, in ossequio alle previsioni di cui al pertinente e vigente Protocollo di intesa, adottato dal Tribunale ordinario civile di Lecce;
2) I due suddetti figli maggiorenni, rispettivamente primogenita e secondogenito, che, attualmente, convivono con il padre, cioè
(21 luglio 2004) e (23 settembre 2005), sono, Persona_1 Persona_2 allo stato, in conseguenza di sopravvenienze modificative, verificatesi nelle more dell'odierna udienza, solo parzialmente autonomi, dal punto di vista economico, posto che, oggi, costoro svolgono soltanto dei lavori saltuari e usufruiscono, in ogni caso, del sostegno economico, con funzione integrativa, finora loro ininterrottamente assicurato dal padre;
3) l'Assegno Unico e
Universale, oggi percepito per gli otto figli, nati all'interno del matrimonio, pari, complessivamente, a circa € 2.000,00, verrà ripartito, al 50% tra i genitori, unitamente alla formulazione di un'espressa e concorde richiesta di emissione di una statuizione giudiziale ad hoc, con la quale si ordini all'Ente erogatore di versare direttamente, a ciascuno dei due genitori separandi, il
50%, di spettanza individuale, del beneficio economico de quo. I ricorrenti, in quanto patrocinati e rappresentati dal loro comune difensore fiduciario, cioè dall'Avv. Daria Fiorentino, come da procura in atti, il cui contenuto viene oggi integralmente richiamato, dichiarano di voler reciprocamente rinunciare all'impugnazione della sentenza, che verrà emessa dal Collegio di Tribunale, al fine di far dichiarare la loro separazione personale consensuale, alle condizioni, come originariamente concordate in ricorso e oggi modificate, integrate e precisate, nei termini di cui innanzi, così prestando espressa e congiunta acquiescenza alla suddetta sentenza”.
Alla medesima udienza, poi, il comune procuratore dei ricorrenti chiedeva, quindi, l'emissione di una sentenza che recepisse, integralmente, le condizioni separative, di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse erano state consensualmente precisate, modificate e integrate, nel corpo del relativo verbale.
Il Giudice delegato riservava la causa in decisione collegiale.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e moglie, atteso il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale consensuale, pertanto, così come congiuntamente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento, nella presente sede, la loro concorde richiesta di ratifica delle condizioni separative, di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le medesime condizioni sono state successivamente modificate, precisate e integrate, con il verbale di udienza dell'11.07.2025: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore interesse, morale e materiale, della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il P.M. non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al
4671/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
06.11.2024, da
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], così provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state parzialmente modificate, precisate e integrate, con il verbale di udienza dell'11.07.2025;
ORDINA, quindi, all' quale ente erogatore del beneficio economico CP_1 de quo, la corresponsione diretta, in favore di ciascuno dei due genitori, del
50% dell'assegno unico e universale, spettante ex lege per i sette figli, Per_2
, nato il [...], , nato il [...],
[...] Persona_3 Per_4
nato il [...], , nata il [...], , nato
[...] Persona_5 Persona_6 il 14.10.2014, , nata il [...], e, infine, nata Persona_7 Per_8 il 23.11.2018 (con espressa esclusione, tuttavia, della figlia primogenita,
[...]
nata il [...], in [...] alla quale, infatti, a seguito del Per_1 compimento del ventunesimo anno di età, è ormai sopraggiunta la perdita del diritto al beneficio).
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4671, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to FIORENTINO DARIA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore e difensore fiduciario dei ricorrenti, di cui al verbale di udienza dell'11.07.2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in LECCE, il 22.01.2001 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LECCE
(LE), al n. 14, P.II, serie A, anno 2001).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, il 21.07.2004, Persona_1 Per_2
, il 23.09.2005, , il 14.03.2007, il
[...] Persona_3 Persona_4
20.01.2009, , il 11.07.2011, , il 14.10.2014, Persona_5 Persona_6 [...]
il 20.09.2017, e, infine, il 23.11.2018. Per_7 Per_8
Con ricorso depositato il 06/11/2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto succede perché la moglie si è trasferita in un alloggio popolare insieme ai figli minorenni, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale di proprietà del sig. viene assegnata al marito Parte_1 con i beni e gli arredi ivi contenuti dove il Sig. continuerà a vivere Pt_1 unitamente ai primi due primi figli ( e ) entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni, che hanno deciso autonomamente di mantenere la propria dimora e residenza presso l'abitazione del padre;
3) I figli minori Per_3
, , , e
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
, sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_8 abitazione e residenza principale presso la madre;
4) Il padre terrà con sé i figli minori il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola alla sera e, dopo cena, provvederà a riportarli a casa della madre;
terrà i figli con sé anche nei fine settimana alternati dal sabato dopo la scuola alla domenica dopo cena;
Ferma restando per il padre la possibilità di vederli ogni volta che lo desidera previo accordo organizzativo con la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Le festività
NA e QU in genere saranno trascorse insieme per la serenità dei figli ma in caso contrario i coniugi gestiranno la prole in maniera alternata e comunque con senso di responsabilità e tenendo conto del preminente interesse degli stessi figli;
per i mesi estivi i coniugi i-concordano che i figli minorenni trascorreranno 15 giorni al mese in base alle esigenze lavorative che si verificano, (per i mesi luglio e agosto), presso l'abitazione del padre;
5)
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, verserà all'altro genitore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €. 700,00
(settecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate. 6) la prima figlia maggiorenne ha Persona_1 concluso il percorso scolastico e in attesa di una occupazione stabile svolge lavori occasionali;
il secondo invece pur frequentando Persona_2
l'ultimo anno di scuola lavora stabilmente. Attualmente entrambi sono indipendenti ed economicamente autosufficienti. I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento;
in particolare si precisa che la sig.ra Pt_2 principalmente si occupa della crescita dei figli e svolge lavori occasionali.
Il sig. è di mestiere commerciante e svolge lavoro dipendente con Pt_1 contratto a chiamata. Attualmente il nucleo familiare percepisce assegno unico di circa €. 2.000,00 al mese. 7) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli”).
All'udienza dell'11.07.2025, i ricorrenti ribadivano la loro concorde volontà di separarsi, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come concordemente integrate, modificate e precisate, nei termini ivi di seguito specificati: “1) L'assegno paterno periodico di concorso al mantenimento ordinario dei sei figli, cioè di quelli, allo stato, ancora minorenni (con esclusione, quindi, di nata 21 luglio Persona_1
2004, e di , nato il [...]), tutti collocati in via Persona_2 prevalente presso la genitrice, viene consensualmente innalzato dall'originario importo, di cui al ricorso introduttivo, di complessivi €
700,00 (euro settecento/00) al maggior importo di complessivi € 720,00 (euro settecentoventi/00), in ragione di € 120,00 (euro centoventi/00), per ciascun figlio, fermo restando il distinto obbligo, posto a carico del medesimo padre, di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, concernenti la stessa prole minore, con l'espressa precisazione che gli esborsi de quibus dovranno essere identificati e rimborsati, in ossequio alle previsioni di cui al pertinente e vigente Protocollo di intesa, adottato dal Tribunale ordinario civile di Lecce;
2) I due suddetti figli maggiorenni, rispettivamente primogenita e secondogenito, che, attualmente, convivono con il padre, cioè
(21 luglio 2004) e (23 settembre 2005), sono, Persona_1 Persona_2 allo stato, in conseguenza di sopravvenienze modificative, verificatesi nelle more dell'odierna udienza, solo parzialmente autonomi, dal punto di vista economico, posto che, oggi, costoro svolgono soltanto dei lavori saltuari e usufruiscono, in ogni caso, del sostegno economico, con funzione integrativa, finora loro ininterrottamente assicurato dal padre;
3) l'Assegno Unico e
Universale, oggi percepito per gli otto figli, nati all'interno del matrimonio, pari, complessivamente, a circa € 2.000,00, verrà ripartito, al 50% tra i genitori, unitamente alla formulazione di un'espressa e concorde richiesta di emissione di una statuizione giudiziale ad hoc, con la quale si ordini all'Ente erogatore di versare direttamente, a ciascuno dei due genitori separandi, il
50%, di spettanza individuale, del beneficio economico de quo. I ricorrenti, in quanto patrocinati e rappresentati dal loro comune difensore fiduciario, cioè dall'Avv. Daria Fiorentino, come da procura in atti, il cui contenuto viene oggi integralmente richiamato, dichiarano di voler reciprocamente rinunciare all'impugnazione della sentenza, che verrà emessa dal Collegio di Tribunale, al fine di far dichiarare la loro separazione personale consensuale, alle condizioni, come originariamente concordate in ricorso e oggi modificate, integrate e precisate, nei termini di cui innanzi, così prestando espressa e congiunta acquiescenza alla suddetta sentenza”.
Alla medesima udienza, poi, il comune procuratore dei ricorrenti chiedeva, quindi, l'emissione di una sentenza che recepisse, integralmente, le condizioni separative, di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse erano state consensualmente precisate, modificate e integrate, nel corpo del relativo verbale.
Il Giudice delegato riservava la causa in decisione collegiale.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e moglie, atteso il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e spirituale.
La separazione personale consensuale, pertanto, così come congiuntamente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento, nella presente sede, la loro concorde richiesta di ratifica delle condizioni separative, di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le medesime condizioni sono state successivamente modificate, precisate e integrate, con il verbale di udienza dell'11.07.2025: si ponga mente, da un lato, alla conformità delle condizioni de quibus al superiore interesse, morale e materiale, della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il P.M. non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al
4671/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
06.11.2024, da
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], così provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni così come riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nei termini in cui le stesse sono state parzialmente modificate, precisate e integrate, con il verbale di udienza dell'11.07.2025;
ORDINA, quindi, all' quale ente erogatore del beneficio economico CP_1 de quo, la corresponsione diretta, in favore di ciascuno dei due genitori, del
50% dell'assegno unico e universale, spettante ex lege per i sette figli, Per_2
, nato il [...], , nato il [...],
[...] Persona_3 Per_4
nato il [...], , nata il [...], , nato
[...] Persona_5 Persona_6 il 14.10.2014, , nata il [...], e, infine, nata Persona_7 Per_8 il 23.11.2018 (con espressa esclusione, tuttavia, della figlia primogenita,
[...]
nata il [...], in [...] alla quale, infatti, a seguito del Per_1 compimento del ventunesimo anno di età, è ormai sopraggiunta la perdita del diritto al beneficio).
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore