Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6151/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6151/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 13.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA TRIESTE N.53 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. DI SOMMA
FRANCESCO ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA _1 C.F._3
G.B. NICCOLINI, 9 84131 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. DEL GROSSO
GIOVANNI (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
RESISTENTE
E
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ragione delle suesposte considerazioni, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto attiene alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."
In via generale, la S.C. ha affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
18074 del 20/08/2014).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 14162 del 14/11/2001).
Pagina 2 di 6 L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso causale, integra comunque un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che ne suffragano l'esistenza e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio comunque acquisito al processo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di coabitazione, questa Corte ha ritenuto che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per di per sé tutti i requisiti per configurare l'addebito della separazione personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più possibile, fermo restando che l'addebito deve essere escluso, ove risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che, anzi, l'allontanamento del coniuge costituisca una conseguenza di tale intollerabilità (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 648 del
15/01/2020).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa dal Collegio, l'abbandono del tetto coniugale, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr., fra tante, Cass.11793/2021, 12241/2020,1451/2018, 2539/2014, 1696/2014, 27923/2013 e 10719/
2013).
Nel caso di specie, risulta circostanza pacifica, in quanto non contestata dal resistente nella comparsa di costituzione e risposta del 7.5.2015, che quest'ultimo abbia abbandonato il tetto coniugale, salvo giustificare il suo comportamento in considerazione delle continue intemperanze della moglie e della suocera che avevano reso impossibile, a suo dire, la prosecuzione della convivenza.
Il resistente (che ne aveva l'onere, in base alla giurisprudenza citata) non ha tuttavia dimostrato:
- che l'abbandono della casa coniugale sia stato determinato dal comportamento della ricorrente;
- che l'abbandono della casa coniugale sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, atteso che: a) il
Pagina 3 di 6 resistente non ha depositato documenti rilevanti sotto questo profilo, né ha articolato richiesta di prova orale sul punto.
Ne segue che la responsabilità della separazione deve essere addebitata al resistente.
In riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n.
3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass.
S.U. 18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un
Pagina 4 di 6 livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, dall'esame delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza si evince che entrambi i coniugi lavorano;
che la ricorrente risulta intestataria di numerose unità immobiliari;
che il reddito percepito dalla ricorrente è leggermente inferiore a quello percepito dal resistente.
Ne discende che non sussistono i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale, alla luce della documentazione agli atti, non può essere considerata il coniuge più debole.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento per la figlia , maggiorenne Persona_1
ma non economicamente autosufficiente, la mancata acquisizione di elementi probatori tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale impone di confermare il provvedimento ossia l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, somma da adeguare automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat;
oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del resistente e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 _1
, nato a [...] il [...], con addebito a carico di quest'ultimo;
[...]
2) Rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé medesima;
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a _1 Parte_1
, il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00, a titolo di contributo
[...]
per il mantenimento della figlia . Detta somma sarà annualmente ed Per_1
automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella _1
misura del 50%;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cava DE' Tirreni per
Pagina 5 di 6 l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 94, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005);
6) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che _1
si liquidano in euro 98,00 per spese vive ed euro 5.431,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 03/06/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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