CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/10/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai consiglieri:
dott. NE OR AM Presidente rel. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale iscritto al n.1204/2025 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 50 del c.c.i.i; promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Rossella Pappalardo come da procura in atti;
Reclamante contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NF EO come da procura in atti;
Reclamata
All'udienza del 26.9.2025 la Corte riservava la decisione previa discussione dei difensori delle parti.
Con ricorso depositato il 26.8.2025, il proponeva reclamo ex Parte_1 art.50 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza avverso il decreto emesso il 25.7.2025 dal
Tribunale di Catania, comunicato il giorno 28 seguente, con cui aveva rigettato il ricorso presentato dalla reclamante per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
, che censurava per le ragioni ivi esposte.
[...]
1 Fissata con decreto del 4.9.2025, l'udienza del 17.10.2025, a seguito di istanza di anticipazione depositata dalla reclamante, la predetta udienza, con decreto del 9.9.2025, veniva anticipata al
26.9.2025.
Si costituiva la reclamata chiedendo rigettarsi il reclamo poiché Controparte_1 infondato, con vittoria delle spese.
1) Va premesso che il Tribunale di Catania, con il decreto reclamato, ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della in quanto proposta oltre Controparte_1
l'anno dalla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese a causa del mancato deposito dei bilanci per un triennio, escludendo che la prosecuzione di un giudizio, nel quale la predetta debitrice era stata convenuta, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, costituisse prova della prosecuzione dell'attività d'impresa.
Motiva il tribunale che la prosecuzione del giudizio è avvenuta in forza del principio di ultrattività del mandato del difensore e che non costituisce attività d'impresa resistere passivamente ad un giudizio, occorrendo invece il compimento di operazioni corrispondenti a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa.
2) Assume la reclamante che il tribunale non avrebbe considerato che la debitrice prima di essere cancellata dal registro delle imprese d'ufficio era già in liquidazione sicchè era mutato lo scopo sociale.
Di conseguenza l'attività d'impresa da considerare, al fine di provare la prosecuzione dell'attività anche dopo la cancellazione, non era l'attività di produzione di beni o servizi, ma l'attività liquidatoria, dovendo anche tenersi conto che, secondo la giurisprudenza, il concetto di prosecuzione dell'attività d'impresa va inteso in senso ampio comprendendo anche l'attività liquidatoria.
La censura è infondata.
3) L'art. 33 comma 3 del c.c.i.i. dispone che, in caso di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese degli imprenditori collettivi “è fatta salva comunque la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine di cui al comma 1”, ovvero entro l'anno dalla cessazione dell'attività, termine entro il quale può essere aperta la liquidazione giudiziale del debitore.
La giurisprudenza della Suprema Corte che nella vigenza dell'abrogato art.10 della vecchia legge fallimentare si era già interrogata in ordine alla prova che il creditore istante o il pubblico ministero debba fornire riguardo al momento dell'effettiva cessazione dell'attività di impresa del debitore, qualora dopo la cancellazione dal registro della imprese il debitore abbia continuato ad esercitare la propria attività, ha affermato che ciò che rileva è il compimento dopo la cancellazione “di
2 operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa” (Cassazione civile sez. I, 07/07/2023, n.19280), operazioni che dimostrino che, nonostante la cancellazione, l'imprenditore non si sia ritirato in modo completo e assoluto dall'attività economica.
La prova della prosecuzione dell'attività può darsi “anche con il compimento di operazioni di tipo meramente liquidatorio, purché tali da rivelarsi come manifestazioni di detta attività” (Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, n.33349) richiedendosi in tal caso la prova del compimento di “una attività anche di tipo meramente liquidatorio, purché qualificabile lato sensu economica” (Cass. n. 15716 del 2000).
Ciò posto, le attività indicate dalla reclamante non possono intendersi quali attività di tipo economico e nemmeno di tipo meramente liquidatorie, idonee a dimostrare che decorso l'anno dalla disposta cancellazione, la società cancellata abbia proseguiti l'attività, compiendo atti che siano manifestazione dell'attività d'impresa anche se di tipo meramente liquidatorio.
Ora, la prosecuzione di un giudizio nel quale la società reclamata era stata convenuta e che si era costituita prima che venisse cancellata dal registro dell'impresa, non può costituire prova del compimento di una attività economica, né può rientrare fra le attività liquidatorie.
Le sezioni unite con la sentenza del 12/03/2013, n.6070 (e di recente Cassazione civile sez. III,
29/04/2024, n.11411; ibidem sez. I, 28/02/2024, n.5237) hanno chiarito che: "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".
"La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo
3 non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta."
Ne consegue che la prosecuzione del giudizio di primo grado dopo la cancellazione dal registro delle imprese della da parte del difensore costituito che non ha Controparte_1 fatto constare l'evento interruttivo, ha solo determinato la prosecuzione del giudizio in virtù del principio di ultrattività del mandato (cfr. Cass. sez. un. n.15295 del 2014).
Tale circostanza non è certamente attività dinamica che testimoni il compimento di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, da cui desumere che l'attività d'impresa fosse proseguita dopo la cancellazione.
4) Del pari non costituisce elemento favorevole alla tesi della reclamante la presentazione ad aprile
2024 della dichiarazione IVA la quale si riferisce all'anno 2023 quando la società reclamata non era stata cancellata d'ufficio, cancellazione avvenuta il 9.10.2023, costituendo piuttosto un obbligo fiscale cui assolvere.
5) Nè l'inerzia per non avere il liquidatore richiesto la cancellazione della Partita IVA della società cancellata è idonea allo scopo trattandosi piuttosto di condotta omissiva che certamente non prova il compimento di atti positivi da cui desumere la prosecuzione dell'attività.
6) Ancora irrilevante è che la dichiarazione IVA esponga un credito d'imposta del quale non sia stato chiesto il rimborso ma sia stato portato in compensazione per l'anno successivo sebbene la società era già estinta.
Ora, se è vero che qualora il contribuente in relazione al vantato credito d'imposta abbia formulato richiesta in termini di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, l'istanza non può essere intesa quale inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, tuttavia tale principio non si applica nelle ipotesi in cui la compensazione non può più essere effettuata come ad esempio per cessazione dell'attività del contribuente (Cassazione civile sez. trib., 10/08/2022, n.24655).
7) Infine la costituzione nel giudizio di apertura della liquidazione giudiziale della società cancellata in persona del liquidatore non è certo elemento dal quale desumere la prosecuzione dell'attività
d'impresa ma risponde alla "fictio iuris", operata dal nostro ordinamento, che prevede l'apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese dell'imprenditore o entro l'anno dalla cessazione dell'attività proseguita dopo la cancellazione di un soggetto benché estinto, per cui esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale, il soggetto estinto non perde la propria capacità processuale (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/08/2021,
n.22449).
4 In conclusione, le censure sopra riportate non essendo idonee, a parere del collegio, a provare che la società anche dopo l'anno dalla cancellazione d'ufficio dal Controparte_1 registro delle imprese, avvenuta il 9.10.2023, abbia proseguito l'attività d'impresa, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è inammissibile.
In ordine alle spese, trovando applicazione il principio di soccombenza, vanno liquidate in favore della reclamata nella misura indicata in dispositivo, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett.
c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del reclamo, posteriore al 30 gennaio 2013, la
Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R.30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17).
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, rigetta il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Catania del 25.7.2025 avanzato da Parte_1 condanna la reclamante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore di quali compensi in €.6.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Controparte_1 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 01/10/2025.
Il Presidente estensore
NE OR AM
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai consiglieri:
dott. NE OR AM Presidente rel. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale iscritto al n.1204/2025 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 50 del c.c.i.i; promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Rossella Pappalardo come da procura in atti;
Reclamante contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NF EO come da procura in atti;
Reclamata
All'udienza del 26.9.2025 la Corte riservava la decisione previa discussione dei difensori delle parti.
Con ricorso depositato il 26.8.2025, il proponeva reclamo ex Parte_1 art.50 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza avverso il decreto emesso il 25.7.2025 dal
Tribunale di Catania, comunicato il giorno 28 seguente, con cui aveva rigettato il ricorso presentato dalla reclamante per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
, che censurava per le ragioni ivi esposte.
[...]
1 Fissata con decreto del 4.9.2025, l'udienza del 17.10.2025, a seguito di istanza di anticipazione depositata dalla reclamante, la predetta udienza, con decreto del 9.9.2025, veniva anticipata al
26.9.2025.
Si costituiva la reclamata chiedendo rigettarsi il reclamo poiché Controparte_1 infondato, con vittoria delle spese.
1) Va premesso che il Tribunale di Catania, con il decreto reclamato, ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della in quanto proposta oltre Controparte_1
l'anno dalla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese a causa del mancato deposito dei bilanci per un triennio, escludendo che la prosecuzione di un giudizio, nel quale la predetta debitrice era stata convenuta, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, costituisse prova della prosecuzione dell'attività d'impresa.
Motiva il tribunale che la prosecuzione del giudizio è avvenuta in forza del principio di ultrattività del mandato del difensore e che non costituisce attività d'impresa resistere passivamente ad un giudizio, occorrendo invece il compimento di operazioni corrispondenti a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa.
2) Assume la reclamante che il tribunale non avrebbe considerato che la debitrice prima di essere cancellata dal registro delle imprese d'ufficio era già in liquidazione sicchè era mutato lo scopo sociale.
Di conseguenza l'attività d'impresa da considerare, al fine di provare la prosecuzione dell'attività anche dopo la cancellazione, non era l'attività di produzione di beni o servizi, ma l'attività liquidatoria, dovendo anche tenersi conto che, secondo la giurisprudenza, il concetto di prosecuzione dell'attività d'impresa va inteso in senso ampio comprendendo anche l'attività liquidatoria.
La censura è infondata.
3) L'art. 33 comma 3 del c.c.i.i. dispone che, in caso di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese degli imprenditori collettivi “è fatta salva comunque la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine di cui al comma 1”, ovvero entro l'anno dalla cessazione dell'attività, termine entro il quale può essere aperta la liquidazione giudiziale del debitore.
La giurisprudenza della Suprema Corte che nella vigenza dell'abrogato art.10 della vecchia legge fallimentare si era già interrogata in ordine alla prova che il creditore istante o il pubblico ministero debba fornire riguardo al momento dell'effettiva cessazione dell'attività di impresa del debitore, qualora dopo la cancellazione dal registro della imprese il debitore abbia continuato ad esercitare la propria attività, ha affermato che ciò che rileva è il compimento dopo la cancellazione “di
2 operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa” (Cassazione civile sez. I, 07/07/2023, n.19280), operazioni che dimostrino che, nonostante la cancellazione, l'imprenditore non si sia ritirato in modo completo e assoluto dall'attività economica.
La prova della prosecuzione dell'attività può darsi “anche con il compimento di operazioni di tipo meramente liquidatorio, purché tali da rivelarsi come manifestazioni di detta attività” (Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, n.33349) richiedendosi in tal caso la prova del compimento di “una attività anche di tipo meramente liquidatorio, purché qualificabile lato sensu economica” (Cass. n. 15716 del 2000).
Ciò posto, le attività indicate dalla reclamante non possono intendersi quali attività di tipo economico e nemmeno di tipo meramente liquidatorie, idonee a dimostrare che decorso l'anno dalla disposta cancellazione, la società cancellata abbia proseguiti l'attività, compiendo atti che siano manifestazione dell'attività d'impresa anche se di tipo meramente liquidatorio.
Ora, la prosecuzione di un giudizio nel quale la società reclamata era stata convenuta e che si era costituita prima che venisse cancellata dal registro dell'impresa, non può costituire prova del compimento di una attività economica, né può rientrare fra le attività liquidatorie.
Le sezioni unite con la sentenza del 12/03/2013, n.6070 (e di recente Cassazione civile sez. III,
29/04/2024, n.11411; ibidem sez. I, 28/02/2024, n.5237) hanno chiarito che: "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".
"La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo
3 non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta."
Ne consegue che la prosecuzione del giudizio di primo grado dopo la cancellazione dal registro delle imprese della da parte del difensore costituito che non ha Controparte_1 fatto constare l'evento interruttivo, ha solo determinato la prosecuzione del giudizio in virtù del principio di ultrattività del mandato (cfr. Cass. sez. un. n.15295 del 2014).
Tale circostanza non è certamente attività dinamica che testimoni il compimento di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, da cui desumere che l'attività d'impresa fosse proseguita dopo la cancellazione.
4) Del pari non costituisce elemento favorevole alla tesi della reclamante la presentazione ad aprile
2024 della dichiarazione IVA la quale si riferisce all'anno 2023 quando la società reclamata non era stata cancellata d'ufficio, cancellazione avvenuta il 9.10.2023, costituendo piuttosto un obbligo fiscale cui assolvere.
5) Nè l'inerzia per non avere il liquidatore richiesto la cancellazione della Partita IVA della società cancellata è idonea allo scopo trattandosi piuttosto di condotta omissiva che certamente non prova il compimento di atti positivi da cui desumere la prosecuzione dell'attività.
6) Ancora irrilevante è che la dichiarazione IVA esponga un credito d'imposta del quale non sia stato chiesto il rimborso ma sia stato portato in compensazione per l'anno successivo sebbene la società era già estinta.
Ora, se è vero che qualora il contribuente in relazione al vantato credito d'imposta abbia formulato richiesta in termini di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, l'istanza non può essere intesa quale inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, tuttavia tale principio non si applica nelle ipotesi in cui la compensazione non può più essere effettuata come ad esempio per cessazione dell'attività del contribuente (Cassazione civile sez. trib., 10/08/2022, n.24655).
7) Infine la costituzione nel giudizio di apertura della liquidazione giudiziale della società cancellata in persona del liquidatore non è certo elemento dal quale desumere la prosecuzione dell'attività
d'impresa ma risponde alla "fictio iuris", operata dal nostro ordinamento, che prevede l'apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese dell'imprenditore o entro l'anno dalla cessazione dell'attività proseguita dopo la cancellazione di un soggetto benché estinto, per cui esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale, il soggetto estinto non perde la propria capacità processuale (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/08/2021,
n.22449).
4 In conclusione, le censure sopra riportate non essendo idonee, a parere del collegio, a provare che la società anche dopo l'anno dalla cancellazione d'ufficio dal Controparte_1 registro delle imprese, avvenuta il 9.10.2023, abbia proseguito l'attività d'impresa, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è inammissibile.
In ordine alle spese, trovando applicazione il principio di soccombenza, vanno liquidate in favore della reclamata nella misura indicata in dispositivo, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett.
c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del reclamo, posteriore al 30 gennaio 2013, la
Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R.30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17).
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, rigetta il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Catania del 25.7.2025 avanzato da Parte_1 condanna la reclamante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore di quali compensi in €.6.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Controparte_1 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 01/10/2025.
Il Presidente estensore
NE OR AM
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5