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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2635 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Azzarone
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario d'Istituto, dott.ssa
Raffaela Conti
PARTE RESISTENTE
avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2025, – premesso di essere già Parte_1 stato riconosciuto invalido al 90% con verbale di visita del 15.11.2021 – adiva l'intestato
Tribunale, esponendo di aver chiesto, con domanda del 15.3.2024, l'aggravamento delle proprie condizioni di salute e deducendo che, sottoposto a visita in data 6.7.2024, era stato dichiarato dalla competente Commissione Medica quale “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509///
L124/98) medio-grave 67%-99%- Percentuale 90% - Data di decorrenza 15/03/2024”. Non condividendo gli esiti della predetta visita, il ricorrente invocava la nomina di un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., al fine di “verificare le condizioni di salute del ricorrente e accertata la sussistenza in capo allo stesso dello stato di “INVALIDO nella misura del 100% e, comunque superiore al 90%”, al fine di usufruire dei benefici socio- sanitari previsti per legge di cui all'art. 6, comma 1, lett. D del D.M.
1.2.1991 con decorrenza dalla data della domanda avvenuta in data 15.03.2024”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo l'inammissibilità CP_1 della domanda, siccome genericamente formulata.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Va opportunamente premesso che il Giudice adito ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. ha il potere-dovere di accertare la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di un apprezzabile interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (così, Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n.
2587 del 2020; Cass. nn. 14629 e 36382 del 2021).
Il suddetto interesse deve essere, com'è noto, concreto e attuale e va valutato in stretta correlazione con l'utilità che l'accertamento medico richiesto ha rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare;
esso potrà difettare ove siano “manifestamente carenti”, con valutazione prima facie, gli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico.
Ne consegue che, se è vero che l'ambito della cognizione del Giudice adito ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie, “strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale” (Cass. Sez. Un. n. 12903 del
2021, che richiama, al riguardo, Cass. n. 9755 del 2019); ciò legittima, ai fini della verifica dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e nei limitati termini di cui si è detto, anche l'accertamento degli altri presupposti della prestazione cui il requisito sanitario risulta funzionale (Cass. Sez. Lav. n. 29275 del 2022).
2.2. Nella specie, l'odierno ricorrente è stato riconosciuto quale “invalido ultrasessantacinquenne” in misura pari al 90%, come si evince dalle risultanze del verbale
2 sanitario redatto all'esito della visita eseguita in data 6.7.2024, ed ha in questa sede invocato l'accertamento di un totale stato di inabilità.
Sennonchè, un simile accertamento non potrebbe apportare all'assistibile alcun risultato CP_ giuridicamente apprezzabile, posto che – come correttamente eccepito dall' – egli risulta pacificamente sprovvisto del requisito anagrafico utile al fine della fruizione delle prestazioni assistenziali collegate all'invalidità civile (siccome nato il [...]).
2.3. Nelle note di trattazione depositate in vista dell'odierna udienza ha, tuttavia, Parte_1 dedotto che “l'interesse ad agire nell'ATP ex art. 6 DM 1/2/1991 (relativo all'accertamento dei requisiti per l'invalidità civile, cecità e sordità) consiste nella necessità di ottenere una certificazione ufficiale e provvisoria dello stato di invalidità, cecità o sordità, per poter accedere a specifici benefici previsti dalla legge (es. esenzione ticket sanitari, benefici economici, etc.)”.
Orbene, a mente dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.M. 1.2.1991, “
1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: (…) d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi”.
Com'è evidente, il ricorrente è già in possesso del requisito sanitario sotteso al beneficio dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, essendogli stata riconosciuta – come detto – una percentuale invalidante del 90%, ovvero una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.
In assenza di ulteriori allegazioni, non si ravvisa, pertanto, un interesse giuridico, attuale e concreto, di per sé idoneo a sorreggere l'iniziativa processuale intrapresa dall'assistibile.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la domanda s'appalesa inammissibile, non potendo darsi corso all'accertamento tecnico preventivo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con la riduzione del 20% ex art. 152-bis disp. att. c.p.c. – seguono la soccombenza del ricorrente, in difetto di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. (rinvenendosi agli atti soltanto l'autocertificazione utile ai fini dell'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo);
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2635/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 a) dichiara inammissibile il ricorso;
CP_ b) condanna alla refusione, in favore dell' delle spese di lite, Parte_1 liquidate in euro 511,20, oltre accessori, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2635 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Azzarone
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario d'Istituto, dott.ssa
Raffaela Conti
PARTE RESISTENTE
avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2025, – premesso di essere già Parte_1 stato riconosciuto invalido al 90% con verbale di visita del 15.11.2021 – adiva l'intestato
Tribunale, esponendo di aver chiesto, con domanda del 15.3.2024, l'aggravamento delle proprie condizioni di salute e deducendo che, sottoposto a visita in data 6.7.2024, era stato dichiarato dalla competente Commissione Medica quale “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509///
L124/98) medio-grave 67%-99%- Percentuale 90% - Data di decorrenza 15/03/2024”. Non condividendo gli esiti della predetta visita, il ricorrente invocava la nomina di un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., al fine di “verificare le condizioni di salute del ricorrente e accertata la sussistenza in capo allo stesso dello stato di “INVALIDO nella misura del 100% e, comunque superiore al 90%”, al fine di usufruire dei benefici socio- sanitari previsti per legge di cui all'art. 6, comma 1, lett. D del D.M.
1.2.1991 con decorrenza dalla data della domanda avvenuta in data 15.03.2024”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo l'inammissibilità CP_1 della domanda, siccome genericamente formulata.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Va opportunamente premesso che il Giudice adito ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. ha il potere-dovere di accertare la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di un apprezzabile interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (così, Cass. n. 9876 del 2019; Cass. n.
2587 del 2020; Cass. nn. 14629 e 36382 del 2021).
Il suddetto interesse deve essere, com'è noto, concreto e attuale e va valutato in stretta correlazione con l'utilità che l'accertamento medico richiesto ha rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare;
esso potrà difettare ove siano “manifestamente carenti”, con valutazione prima facie, gli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico.
Ne consegue che, se è vero che l'ambito della cognizione del Giudice adito ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie, “strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale” (Cass. Sez. Un. n. 12903 del
2021, che richiama, al riguardo, Cass. n. 9755 del 2019); ciò legittima, ai fini della verifica dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e nei limitati termini di cui si è detto, anche l'accertamento degli altri presupposti della prestazione cui il requisito sanitario risulta funzionale (Cass. Sez. Lav. n. 29275 del 2022).
2.2. Nella specie, l'odierno ricorrente è stato riconosciuto quale “invalido ultrasessantacinquenne” in misura pari al 90%, come si evince dalle risultanze del verbale
2 sanitario redatto all'esito della visita eseguita in data 6.7.2024, ed ha in questa sede invocato l'accertamento di un totale stato di inabilità.
Sennonchè, un simile accertamento non potrebbe apportare all'assistibile alcun risultato CP_ giuridicamente apprezzabile, posto che – come correttamente eccepito dall' – egli risulta pacificamente sprovvisto del requisito anagrafico utile al fine della fruizione delle prestazioni assistenziali collegate all'invalidità civile (siccome nato il [...]).
2.3. Nelle note di trattazione depositate in vista dell'odierna udienza ha, tuttavia, Parte_1 dedotto che “l'interesse ad agire nell'ATP ex art. 6 DM 1/2/1991 (relativo all'accertamento dei requisiti per l'invalidità civile, cecità e sordità) consiste nella necessità di ottenere una certificazione ufficiale e provvisoria dello stato di invalidità, cecità o sordità, per poter accedere a specifici benefici previsti dalla legge (es. esenzione ticket sanitari, benefici economici, etc.)”.
Orbene, a mente dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.M. 1.2.1991, “
1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: (…) d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi”.
Com'è evidente, il ricorrente è già in possesso del requisito sanitario sotteso al beneficio dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, essendogli stata riconosciuta – come detto – una percentuale invalidante del 90%, ovvero una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.
In assenza di ulteriori allegazioni, non si ravvisa, pertanto, un interesse giuridico, attuale e concreto, di per sé idoneo a sorreggere l'iniziativa processuale intrapresa dall'assistibile.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la domanda s'appalesa inammissibile, non potendo darsi corso all'accertamento tecnico preventivo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con la riduzione del 20% ex art. 152-bis disp. att. c.p.c. – seguono la soccombenza del ricorrente, in difetto di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. (rinvenendosi agli atti soltanto l'autocertificazione utile ai fini dell'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo);
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2635/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 a) dichiara inammissibile il ricorso;
CP_ b) condanna alla refusione, in favore dell' delle spese di lite, Parte_1 liquidate in euro 511,20, oltre accessori, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
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