Sentenza breve 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 22/05/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 01622/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2025, proposto da
CO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Carmelo Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di NI, non costituita in giudizio;
Comune di NI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio eletto presso il suo studio in NI, via Umberto 151;
per l'annullamento, previa sospensione
- del Verbale di Deliberazione n.15 del 20.01.2025 della Commissione Straordinaria di Liquidazione, comunicato il 23.01.2025;
- della Nota prot. N.278012 del 20.06.2024 della Direzione Lavori Pubblici del Comune di NI; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, allo stato sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 28 ottobre 2020, il ricorrente - creditore del Comune di NI a favore del quale avrebbe reso prestazioni professionali senza ottenere la liquidazione del compenso - chiedeva l’ammissione alla massa passiva del proprio credito per la complessiva somma di €58.531,65 di cui alla fattura n. 2 del 7 novembre 2009.
Con nota prot. n. 204158 del 6 maggio 2024, il responsabile pro tempore della Direzione Lavori Pubblici - Nuove Opere Pubbliche - Riqualificazione Spazio Urbano Gare e Appalti, dichiarava l’impossibilità di certificazione del debito in assenza di documentazione “ attestante l'espletamento dell'incarico e/o la prova del credito...”.
Con nota prot. n. 218255 del 15 maggio 2024, la Commissione Straordinaria di Liquidazione comunicava il preavviso di diniego di ammissione alla massa passiva.
Il ricorrente presentava osservazioni, indicando gli atti conferimento dell’incarico e le numerose richieste di liquidazione inoltrate al Comune di NI.
Con nota prot. n. 250515 del 4 giugno 2024 la Commissione Straordinaria di Liquidazione chiedeva alla Direzione Lavori Pubblici di far conoscere eventuali nuove e diverse determinazioni in ordine alle controdeduzioni presentate dal ricorrente.
Con nota prot. n. 278012 del 20 giungo 2024, la Direzione Lavori Pubblici confermava le determinazioni già rese con la precedente nota del 6 maggio, evidenziando la mancanza di atti interruttivi della prescrizione e ribadendo l’assenza di formale incarico del professionista.
Quindi, la Commissione, con il verbale di deliberazione n. 15 del 20 gennaio 2025 dichiarava l’inammissibilità del presunto credito vantato dal creditore.
2. Con il ricorso in esame, notificato il 19 marzo 2025, l’interessato ha chiesto l’annullamento del verbale della CSL e della presupposta nota del Comune di NI, insistendo per la liquidazione del compenso e contestando la prescrizione diritto di credito opposta dall’ente. Parte ricorrente ha, inoltre, formulato istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati sostenendo che “ l’esclusione dalla massa passiva e l’inserimento nell’elenco dei crediti non ammessi da allegare al piano di estinzione da inviare al Ministero determinerà un danno grave ed irreparabile .”
3. Il Comune di NI si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In via subordinata ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, ravvisando anche l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della misura cautelare.
4. All’udienza camerale del 6 maggio 2025, il ricorrente ha chiesto un termine per replicare all’eccezione di rito formulata dal Comune di NI.
5. Quindi, con memoria depositata il 12 maggio 2025, la difesa di parte ricorrente ha aderito all’eccezione della parte resistente e ha chiesto la compensazione delle spese anche in considerazione delle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato circa l’autorità cui proporre ricorso.
6. All’udienza camerale del 20 maggio 2025, il ricorso è stato posto in decisione, ai sensi dell’art. 60, c.p.a. previo avviso alle parti.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
6.1 E’ noto che la giurisdizione si determina in base alla domanda, a prescindere dal vaglio della sua fondatezza, e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
6.2 Nel caso in esame - nel quale parte ricorrente mira all’accertamento della sussistenza del proprio credito a fronte del diniego di riconoscimento opposto dall’ente e della successiva declaratoria di inammissibilità della Commissione Straordinaria di Liquidazione - la controversia verte su una posizione di diritto soggettivo (di credito), dinanzi alla quale l’Amministrazione non dispone di poteri di natura discrezionale ma ha solo poteri vincolati di accertamento e sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2022, n. 6238 che richiama il consolidato principio in base al quale “ spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie intercorrenti fra soggetti privati e soggetti pubblici che agiscono iure privatorum e concernenti la liquidazione di crediti pecuniari derivanti dall’esercizio di contratti d’opera professionale, atteso che dette controversie, pur facendo riferimento a lamentate inadempienze di soggetti pubblici, coinvolgono esclusivamente posizioni di diritto soggettivo collegate a rapporti di tipo paritetico, senza la possibilità di alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione, e ciò a prescindere dall’adozione di atti amministrativi ”; cfr. anche, T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 15 ottobre 2024, n. 5415; sez. VI, 9 gennaio 2024, n. 235; T.A.R. Sicilia - NI, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 590; 30 luglio 2024, n. 2744; 11 ottobre 2023, n. 2975; Palermo, sez. I, 26 aprile 2024, n. 1417; sez. III, 27 dicembre 2018).
6.3 Pertanto, la controversia va devoluta alla cognizione del Giudice ordinario innanzi al quale la ricorrente potrà riassumere il giudizio entro i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm., con gli effetti previsti dalla suddetta norma.
7. L’esito in rito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO