Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6518 2020
REPUBBLICA IT ALIANA
I N NOME DEL POPOL O ITAL IANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv. Gaetano
Grillo, ha pronunciato - ex art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. n. 69 del 18.6.2009 - la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a causa civil e i scritt a nel Ruolo General e degli affari ci vil i cont enziosi sotto il numero d'ordine 6518 dell'anno 2020
TRA
e el etti vam ent e domi cili at e i n S ant eram o i n C oll e Parte_1 Parte_2
presso lo studio de ll'avv. Gi us eppe B itet ti, che l e rappresent a e difend e in vi rtù di mandat o a m argine dell 'at to di cit azione
- ATTRI CI -
E
e el ettivam ente domi cili at i in B ari Controparte_1 Controparte_2
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di m andato all egato all a com pars a di cost ituzi one e rispost a
- CONVENUT I -
Oggetto: p rop ri età
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proprietarie di un Parte_1 Parte_2
immobile in Santeramo in Colle alla via Adriatico n. 57/Q, assumendo che i proprietari dell'immobile confinante, e , avessero eretto una tettoia in violazione delle Controparte_1 Controparte_2
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la domanda, concludendo per il suo rigetto, e spiegavano domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto delle difformità poste in essere dagli stessi attori.
In corso di istruttoria venivano escussi i testi addotti dalle attrici e veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Nell'udienza del 19.11.2024 - erroneamente indicata, nel relativo verbale, come “Udienza del
19/11/2019” - il difensore delle attrici dava atto del deposito, da parte del C.T.U., “del processo verbale di conciliazione ex art. 199 cpc”, chiedendo, nell'udienza dell'11.2.2025, l'emissione di decreto di attribuzione di efficacia esecutiva del verbale stesso, istanza alla quale si associava il difensore dei convenuti.
Con ordinanza del 6 marzo 2025, il giudicante, “ritenuto che l'accordo intervenuto tra le parti e
verbalizzato dal C.T.U., pur rivestendo la forma prevista dall'art. 199 c.p.c., non integri una
conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, trattandosi, nella fattispecie, di verbale non
rientrante nell'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.c.”, e “ritenuto, comunque, che il verbale stesso possa
costituire un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere,
ovvero a condurre ad una statuizione che prenda atto dell'accordo stesso”, rinviava la causa all'udienza dell'11 marzo 2025, per la precisazione delle conclusioni.
In detta udienza, il difensore dei convenuti chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, mentre il difensore delle attrici chiedeva emettersi sentenza di presa d'atto della conciliazione giudiziale, con compensazione delle spese tra le parti, per cui il giudice si riservava per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
Il giudicante ritiene che, nella presente fattispecie, non ricorrano le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che “la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando nel corso del processo sopraggiungano fatti, ammessi da tutte le parti, che,
avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità
della pronuncia del giudice” (Cass., n. 16764/2020).
In questo caso, invece, parte attrice ha chiesto l'emissione di “sentenza che prenda atto e riporti
i termini essenziali della conciliazione giudiziale” (cfr. verbale di udienza dell'11.3.2025), per cui occorre prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti, idoneo a definire in via transattiva la controversia e, di conseguenza, provvedere in conformità di quanto tra le stesse concordato.
Difatti, nel corso delle operazioni peritali, le parti, su proposta del C.T.U., hanno raggiunto un accordo, giusta il “Processo verbale di conciliazione ex art. 199 cpc” del 10.6.2024, redatto dal consulente e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con il quale hanno analiticamente precisato le modalità di conseguimento dell'accordo stesso.
Ritiene, quindi, il giudicante che l'accordo intervenuto tra le parti e verbalizzato dal C.T.U.,
sebbene non possa ricondursi nell'alveo dell'art. 199 c.p.c., non essendo riferito ad una consulenza
“contabile”, e non possa, quindi, essergli attribuita efficacia di titolo esecutivo, come previsto dalla stessa norma, possa configurarsi alla stregua di un negozio transattivo, idoneo a definire il giudizio.
Ed invero, “L'accordo stipulato tra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente
tecnico d'ufficio… pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del
giudizio, trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.c., può tuttavia
costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a
determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove
obbligazioni” (Cass., n. 13578/2008).
Difatti, la determinazione delle parti di addivenire ad un accordo, peraltro espressamente richiamato e, quindi, confermato dinanzi al giudicante nell'udienza dell'11 marzo 2025, induce ad adottare statuizioni in linea con le clausole dell'accordo stesso, senza alcuna disamina del merito della controversia. Le spese e competenze tutte del giudizio vanno compensate tra le parti, giusta gli accordi di cui al richiamato processo verbale di conciliazione.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Prima Sezione Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dispone che i convenuti, e , provvedano, a loro cura Controparte_1 Controparte_2
e spese, al distanziamento della tettoia dal muro di confine della proprietà delle attrici, Pt_1
e per una larghezza di metri tre per tutta la lunghezza della tettoia stessa,
[...] Parte_2
nonché alla riduzione dell'altezza del muro da essi eretto sul confine ad un'altezza massima di metri due dal piano di calpestio, il tutto come meglio precisato, anche con riferimento al termine di esecuzione delle opere ed alla opponibilità delle clausole ivi contenute, nel
“Processo verbale di conciliazione” e relativa planimetria, redatto dal C.T.U., ing. Per_1
in data 10.6.2024 ed in pari data sottoscritto dalle parti e dai loro difensori,
[...]
depositato agli atti del giudizio il 28 giugno 2024.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti spese e competenze tutte del presente giudizio.
Bari, lì 28 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo