Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 2030
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico, effettuata a mezzo posta tramite società privata, e perfezionatasi per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto prodromico nel 2022 abbia interrotto il termine triennale di prescrizione per l'imposta del 2019. Successivamente, un ulteriore termine triennale sarebbe stato interrotto dalla notifica della cartella impugnata.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale

    La Corte ha ritenuto la questione di illegittimità costituzionale manifestamente infondata e inconferente, alla luce delle argomentazioni già esposte sulla regolarità delle notifiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 2030
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2030
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo