CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2030/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16001/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione NI - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062959568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2174/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...], C.F. CF_Ricorrente_1, ivi residente alla Indirizzo_1, elettivamente domiciliato in Napoli alla Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
AD e Regione NI in persona rispettivi legali rappr.tanti avente per oggetto impugnativa per annullamento di cartella di pagamento n.07120250062959568000 notificata in data 15.9.2025 correlata ad avviso di accertamento n.
964259887681 per pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 asserito notificato il
20.07.2022.
I motivi della impugnativa erano mancata notifica atto prodromico e prescrizione della pretesa tributaria .
Si costituiva Regione NI che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie del 21.1.2026 parte ricorrente chiedeva che l'adita Corte valutasse di sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale specifica questione di legittimità dell'art. 14 della Legge n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 20 della Legge n. 146 del 1998 nella parte in cui dispone che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente e nella parte in cui non è vietata espressamente la notifica in via diretta anche mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento degli atti impositivi destinati ai contribuenti .
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del ricorso ai sensi degli artt 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt
21, 22 dlgs 546/1992) : invero a fronte della notifica dell'atto impugnato in data 15.9.2025 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 22.9.2025 , quindi depositato in data 22.9.2025 presso la Segreteria della Corte in data con formalizzazione della costituzione del ricorrente .
Quanto ai motivi di impugnativa la Corte prende atto che parte ricorrente lamenta la mancata notifica al contribuente di atti prodromici a quello notificato e quindi la prescrizione della pretesa tributaria consistente in tassa auto annualità 2019
Sul punto la Corte evidenzia che il decreto legge n. 953 del 1982 ha disposto la trasformazione della tassa automobilistica in tassa di possesso dei veicoli, stabilendo che al pagamento della stessa sono tenuti coloro che ne risultano proprietari dal pubblico registro automobilistico.
L'art. 5 del citato decreto 953/1982 prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per quanto precede deve intendersi, più precisamente , atteso il silenzio della legge, che l'Amministrazione Finanziaria può esercitare l'azione di recupero (rectius: accertamento, iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale) in un arco di tempo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento .
Entro tale termine, dunque l'Amm.ne è tenuta a notificare al contribuente altresì l'avviso di pagamento .
La procedura della notifica della cartella di pagamento è regolamentata dall'art. 26 dpr 29.9.1973 n. 602 con le modifiche ex art. 38 comma 4 lett. B dl 31.5.2010 n. 78 : in particolare ai fini della regolarità della notifica vanno verificate le prescrizioni ex art. 137 ss cpc nonché art. 3 ss l. 890/1982 , con le specifiche modifiche dell'art. 60 dpr n. 600/1973.
Specificamente anche si sensi dell'art. 149 II comma cpc la notifica si perfeziona per il destinatario nel momento stesso in cui questi ha conoscenza legale dell'atto secondo i principi generali della recettizietà ex art. 1335 cc.
Ebbene stando alle risultanze documentali in atti per la annualità di riferimento il termine sia decadenziale che prescrizionale non sono decorsi ai sensi della citata normativa
Invero la Regione costituita ha prodotto copia relate attestanti notifica di avviso di accertamento n.964259887681 per tassa auto annualità 2019 relativa a veicolo targato Targa_1 inoltrato 22.7.2022, pervenuto 11.8.2022 perfezionatosi con avviso di giacenza il 20.9.2022.
La notifica è stata effettuata all'indirizzo del ricorrente , come tra l'altro indicato dallo stesso anche in ricorso, tramite società privata di poste , la RC;
la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza .
Sul punto la Corte osserva che La L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4.
Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società AN ., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al C.d.S. ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.
Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come la norma di cui alla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma
57, abbia un contenuto più ampio e debba essere letta in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.
Il comma 1 dell'art. 57 succitato prevede che al D. Lgs. n. n. 261 del 1999,art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”, stabilendo ancora il successivo comma
58 che: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità nazionale di regolamentazione di cui al D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2,1ett. u-quater) determina, ai sensi del predetto D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4 e successive modificazioni, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi del medesimo D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 26,art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo;
con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.
E' evidente che fino a quando non venivano rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, doveva trovare conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887).
Peraltro, appare necessario precisare che a seguito della citata abrogazione dell'articolo 4 del d. Lgs. n.
261/1999, con delibera n. 77/ 18/CONS del 20 febbraio 2018 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d. lgs. 3o aprile 1992, n. 285)”.
In data 19 luglio 2018 il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada. Il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 7 settembre 2018.
Da quest'ultima data gli operatori postali privati in possesso dei requisiti previsti dalla delibera dell'AGCOM hanno la facoltà di richiedere la licenza individuale speciale mediante invio della Ministero dello Sviluppo
Economico che entro quarantacinque giorni (decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero) rilascia o rifiuta la domanda.
Con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a AN italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Procedendo all'esame del caso concreto, parte ricorrente non ha svolto alcun precipuo rilievo in merito alla ritualità delle notifiche effettuate dalla società privata menzionate .
Preme evidenziare altresì sempre in merito alla constatata regolarità della notifica effettuata a mezzo posta la Suprema Corte con decisione n. 16183 del 9/6/2021, ha confermato il proprio orientamento secondo cui «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973.
In sostanza la Suprema Corte ha ribadito il principio giuridico della legittimità della notifica, a mezzo semplice raccomandata AR, sia delle cartelle di pagamento che di tutti gli altri atti impositivi (cfr. Corte Cost. ord. n. 2/2020, ord. n. 104/2019 e sent. n. 175/2018) .
Ha, inoltre, evidenziato che la notifica diretta a mezzo posta è disciplinata esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (DM 1/10/2008) e non da quelle della Legge n. 890/1982 riguardante gli atti giudiziari (Cass. 22086/2020, Cass. 10245/2017, Cass. 2047/2016, Cass. 3254/2016).
Pertanto, deve ritenersi che la compiuta giacenza attestata nella raccomandata sia idonea a perfezionare la notifica, senza che sia necessario ricorrere alla ulteriore raccomandata informativa come per atti giudiziari ex L. 890/82 La regolare notifica dell'atto prodromico nel 2022 è stata idonea ad interrompere il decorso triennale del termine prescrizionale per imposta tassa auto del 2019 . Da tale data cioè dal 2022 è decorso un ulteriore termine prescrizioanle triennale adeguaatamente interrotto dalla notifica dell'atto oggetto della impugnativa
Infine la Corte evidenzia che per le ragioni appena esposte risulta manifestamente infondata ed inconferente la proposta questione di illegittimità istituzionale della invocata norma .
Il ricorso va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE SPESE DI LITE CHE SI
LIQUIDANO NELLA COMPLESSIVA MISURA DI EURO 320,00 OLTRE ONERI COME PER LEGGE IN
FAVORE DI REGIONE NI .
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16001/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione NI - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062959568000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2174/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...], C.F. CF_Ricorrente_1, ivi residente alla Indirizzo_1, elettivamente domiciliato in Napoli alla Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
AD e Regione NI in persona rispettivi legali rappr.tanti avente per oggetto impugnativa per annullamento di cartella di pagamento n.07120250062959568000 notificata in data 15.9.2025 correlata ad avviso di accertamento n.
964259887681 per pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 asserito notificato il
20.07.2022.
I motivi della impugnativa erano mancata notifica atto prodromico e prescrizione della pretesa tributaria .
Si costituiva Regione NI che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie del 21.1.2026 parte ricorrente chiedeva che l'adita Corte valutasse di sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale specifica questione di legittimità dell'art. 14 della Legge n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 20 della Legge n. 146 del 1998 nella parte in cui dispone che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente e nella parte in cui non è vietata espressamente la notifica in via diretta anche mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento degli atti impositivi destinati ai contribuenti .
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del ricorso ai sensi degli artt 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt
21, 22 dlgs 546/1992) : invero a fronte della notifica dell'atto impugnato in data 15.9.2025 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 22.9.2025 , quindi depositato in data 22.9.2025 presso la Segreteria della Corte in data con formalizzazione della costituzione del ricorrente .
Quanto ai motivi di impugnativa la Corte prende atto che parte ricorrente lamenta la mancata notifica al contribuente di atti prodromici a quello notificato e quindi la prescrizione della pretesa tributaria consistente in tassa auto annualità 2019
Sul punto la Corte evidenzia che il decreto legge n. 953 del 1982 ha disposto la trasformazione della tassa automobilistica in tassa di possesso dei veicoli, stabilendo che al pagamento della stessa sono tenuti coloro che ne risultano proprietari dal pubblico registro automobilistico.
L'art. 5 del citato decreto 953/1982 prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per quanto precede deve intendersi, più precisamente , atteso il silenzio della legge, che l'Amministrazione Finanziaria può esercitare l'azione di recupero (rectius: accertamento, iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale) in un arco di tempo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento .
Entro tale termine, dunque l'Amm.ne è tenuta a notificare al contribuente altresì l'avviso di pagamento .
La procedura della notifica della cartella di pagamento è regolamentata dall'art. 26 dpr 29.9.1973 n. 602 con le modifiche ex art. 38 comma 4 lett. B dl 31.5.2010 n. 78 : in particolare ai fini della regolarità della notifica vanno verificate le prescrizioni ex art. 137 ss cpc nonché art. 3 ss l. 890/1982 , con le specifiche modifiche dell'art. 60 dpr n. 600/1973.
Specificamente anche si sensi dell'art. 149 II comma cpc la notifica si perfeziona per il destinatario nel momento stesso in cui questi ha conoscenza legale dell'atto secondo i principi generali della recettizietà ex art. 1335 cc.
Ebbene stando alle risultanze documentali in atti per la annualità di riferimento il termine sia decadenziale che prescrizionale non sono decorsi ai sensi della citata normativa
Invero la Regione costituita ha prodotto copia relate attestanti notifica di avviso di accertamento n.964259887681 per tassa auto annualità 2019 relativa a veicolo targato Targa_1 inoltrato 22.7.2022, pervenuto 11.8.2022 perfezionatosi con avviso di giacenza il 20.9.2022.
La notifica è stata effettuata all'indirizzo del ricorrente , come tra l'altro indicato dallo stesso anche in ricorso, tramite società privata di poste , la RC;
la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza .
Sul punto la Corte osserva che La L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4.
Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società AN ., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al C.d.S. ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.
Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come la norma di cui alla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma
57, abbia un contenuto più ampio e debba essere letta in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.
Il comma 1 dell'art. 57 succitato prevede che al D. Lgs. n. n. 261 del 1999,art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”, stabilendo ancora il successivo comma
58 che: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità nazionale di regolamentazione di cui al D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2,1ett. u-quater) determina, ai sensi del predetto D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4 e successive modificazioni, sentito il Ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi del medesimo D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 26,art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo;
con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.
E' evidente che fino a quando non venivano rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, doveva trovare conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887).
Peraltro, appare necessario precisare che a seguito della citata abrogazione dell'articolo 4 del d. Lgs. n.
261/1999, con delibera n. 77/ 18/CONS del 20 febbraio 2018 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d. lgs. 3o aprile 1992, n. 285)”.
In data 19 luglio 2018 il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada. Il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 7 settembre 2018.
Da quest'ultima data gli operatori postali privati in possesso dei requisiti previsti dalla delibera dell'AGCOM hanno la facoltà di richiedere la licenza individuale speciale mediante invio della Ministero dello Sviluppo
Economico che entro quarantacinque giorni (decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero) rilascia o rifiuta la domanda.
Con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a AN italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
Procedendo all'esame del caso concreto, parte ricorrente non ha svolto alcun precipuo rilievo in merito alla ritualità delle notifiche effettuate dalla società privata menzionate .
Preme evidenziare altresì sempre in merito alla constatata regolarità della notifica effettuata a mezzo posta la Suprema Corte con decisione n. 16183 del 9/6/2021, ha confermato il proprio orientamento secondo cui «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973.
In sostanza la Suprema Corte ha ribadito il principio giuridico della legittimità della notifica, a mezzo semplice raccomandata AR, sia delle cartelle di pagamento che di tutti gli altri atti impositivi (cfr. Corte Cost. ord. n. 2/2020, ord. n. 104/2019 e sent. n. 175/2018) .
Ha, inoltre, evidenziato che la notifica diretta a mezzo posta è disciplinata esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (DM 1/10/2008) e non da quelle della Legge n. 890/1982 riguardante gli atti giudiziari (Cass. 22086/2020, Cass. 10245/2017, Cass. 2047/2016, Cass. 3254/2016).
Pertanto, deve ritenersi che la compiuta giacenza attestata nella raccomandata sia idonea a perfezionare la notifica, senza che sia necessario ricorrere alla ulteriore raccomandata informativa come per atti giudiziari ex L. 890/82 La regolare notifica dell'atto prodromico nel 2022 è stata idonea ad interrompere il decorso triennale del termine prescrizionale per imposta tassa auto del 2019 . Da tale data cioè dal 2022 è decorso un ulteriore termine prescrizioanle triennale adeguaatamente interrotto dalla notifica dell'atto oggetto della impugnativa
Infine la Corte evidenzia che per le ragioni appena esposte risulta manifestamente infondata ed inconferente la proposta questione di illegittimità istituzionale della invocata norma .
Il ricorso va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE SPESE DI LITE CHE SI
LIQUIDANO NELLA COMPLESSIVA MISURA DI EURO 320,00 OLTRE ONERI COME PER LEGGE IN
FAVORE DI REGIONE NI .