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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/08/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1708 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona di:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025
da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]
e
(C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 23.05.1978 e residente in [...],
entrambi, rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Rustia (C.F. ), C.F._3
presso il cui studio in Trieste, Via del Coroneo n. 32, eleggono domicilio
Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI DELLE PARTI: RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto (in cui hanno contestualmente presentato anche domanda di scioglimento di matrimonio) depositato in data 12 giugno 2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le seguenti
condizioni
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Avendo la signora espresso il desiderio di ritornare in Brasile entro Pt_2 gennaio 2026 (tale data anche al fine di registrare il divorzio presso le autorità consolari brasiliane in Italia), la stessa rimarrà nella casa coniugale sino a questa data assieme alle figlie.
3. Il sig. , sino al gennaio 2026, o si sistemerà in un'ala della casa coniugale Pt_1
o si troverà un alloggio in locazione. Egli manterrà la residenza nella casa coniugale e avrà diritto di accedervi, previo preavviso alla signora nel caso Pt_2 decidesse di andare in un altro alloggio.
4. Affido condiviso della minore e collocamento prevalente della Persona_1 stessa presso la madre sino a gennaio 2026 (rif. punto 3); successivamente, potrà scegliere autonomamente se risiedere con la madre o con il padre.
5. Il sig. , nell'eventualità che le figlie decidessero di trasferirsi con la madre Pt_1 in Brasile, avrà diritto di vederle e tenerle con sé a piacimento in Brasile, previo congruo preavviso, e a Trieste durante le vacanze scolastiche della minore.
6. Ove le figlie decidessero di non partire insieme alla madre, la stessa avrà diritto di vedere le figlie e tenerle con sé a piacimento a Trieste, previo congruo preavviso,
e potrà tenerle con sé in Brasile durante le vacanze scolastiche della figlia minore.
7. Le spese del viaggio Trieste-Brasile, e viceversa, verranno ripartite al 50% tra i genitori. Per i primi due anni successivi alla firma del presente atto, le spese saranno interamente a carico del sig. . Pt_1
8. Il sig. verserà alla signora nel momento della sottoscrizione del Pt_1 Pt_2 presente atto, una prima tranche di € 50.000,00 (cinquantamila/00) quale importo forfetizzato per il contributo al mantenimento delle figlie ordinario e straordinario. Il sig. verserà alla signora ulteriori € 50.000,00 (cinquantamila/00) Pt_1 Pt_2 nei due mesi successivi in due tranche da € 25.000,00 (venticinquemila/00), sempre per il mantenimento delle figlie ordinario e straordinario. 9. L'autovettura aziendale in uso alla signora (Mercedes classe A, targata Pt_2
AFB473LD) verrà restituita dalla stessa entro gennaio 2026.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio.
11. La signora dichiara, con il ricevimento dei 100.000,00 Euro e fatto salvo Pt_2 quanto previsto al punto 2 delle condizioni di divorzio, di non aver più nulla a pretendere dal sig. . Pt_1
A tal fine i coniugi hanno esposto e documentato di aver contratto matrimonio a Trieste con rito civile in data 04.06.2005 in regime di separazione dei beni (matrimonio trascritto al n. 162, parte 1^ anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste); che dalla loro unione erano nate a Trieste la figlia in data Per_2
07.12.2006 (ora maggiorenne ma non ancora autosufficiente) e la figlia , Persona_1
in data 11.08.2012; che la convivenza tra i coniugi era divenuta ormai intollerabile, essendo venuta definitivamente meno la necessaria unione spirituale e materiale degli stessi.
2. All'udienza del 15 luglio 2025 le parti, personalmente comparse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare;
il giudice ravvisando la necessità di sentire anche le figlie, in particolare la minore, e preso atto all'udienza del 21 luglio
2025 della decisione assunta di trasferirsi in Brasile con la madre, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione
3. Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, rileva che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritiene che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente le figlie, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 147 cod.civ.), il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonostante la distanza geografica;
considera, quanto ai profili economici, che la signora vuole Pt_2
cercare un lavoro in Brasile dove ritiene di poter essere sostenuta dalla rete dei propri familiari, mentre le figlie (che sono molto legate come sorelle), che già parlano portoghese e conoscono la città dove andranno a vivere (all'inizio abiteranno nella casa della nonna materna) sono state libere di poter scegliere di lasciare l'Italia e proseguire gli studi all'estero mentre il contributo previsto a carico del padre, anche considerando il minor costo della vita in Brasile, rassicura sul loro mantenimento a lungo termine.
Il Collegio ritiene dunque di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
omologa le condizioni concordate dagli stessi da aversi qui integralmente trascritte ordina
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con separata ordinanza verrà fissata l'udienza per la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di legge.
Così deciso in Trieste, 08/08/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso
Il Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona di:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025
da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]
e
(C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 23.05.1978 e residente in [...],
entrambi, rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Rustia (C.F. ), C.F._3
presso il cui studio in Trieste, Via del Coroneo n. 32, eleggono domicilio
Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI DELLE PARTI: RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto (in cui hanno contestualmente presentato anche domanda di scioglimento di matrimonio) depositato in data 12 giugno 2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le seguenti
condizioni
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Avendo la signora espresso il desiderio di ritornare in Brasile entro Pt_2 gennaio 2026 (tale data anche al fine di registrare il divorzio presso le autorità consolari brasiliane in Italia), la stessa rimarrà nella casa coniugale sino a questa data assieme alle figlie.
3. Il sig. , sino al gennaio 2026, o si sistemerà in un'ala della casa coniugale Pt_1
o si troverà un alloggio in locazione. Egli manterrà la residenza nella casa coniugale e avrà diritto di accedervi, previo preavviso alla signora nel caso Pt_2 decidesse di andare in un altro alloggio.
4. Affido condiviso della minore e collocamento prevalente della Persona_1 stessa presso la madre sino a gennaio 2026 (rif. punto 3); successivamente, potrà scegliere autonomamente se risiedere con la madre o con il padre.
5. Il sig. , nell'eventualità che le figlie decidessero di trasferirsi con la madre Pt_1 in Brasile, avrà diritto di vederle e tenerle con sé a piacimento in Brasile, previo congruo preavviso, e a Trieste durante le vacanze scolastiche della minore.
6. Ove le figlie decidessero di non partire insieme alla madre, la stessa avrà diritto di vedere le figlie e tenerle con sé a piacimento a Trieste, previo congruo preavviso,
e potrà tenerle con sé in Brasile durante le vacanze scolastiche della figlia minore.
7. Le spese del viaggio Trieste-Brasile, e viceversa, verranno ripartite al 50% tra i genitori. Per i primi due anni successivi alla firma del presente atto, le spese saranno interamente a carico del sig. . Pt_1
8. Il sig. verserà alla signora nel momento della sottoscrizione del Pt_1 Pt_2 presente atto, una prima tranche di € 50.000,00 (cinquantamila/00) quale importo forfetizzato per il contributo al mantenimento delle figlie ordinario e straordinario. Il sig. verserà alla signora ulteriori € 50.000,00 (cinquantamila/00) Pt_1 Pt_2 nei due mesi successivi in due tranche da € 25.000,00 (venticinquemila/00), sempre per il mantenimento delle figlie ordinario e straordinario. 9. L'autovettura aziendale in uso alla signora (Mercedes classe A, targata Pt_2
AFB473LD) verrà restituita dalla stessa entro gennaio 2026.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio.
11. La signora dichiara, con il ricevimento dei 100.000,00 Euro e fatto salvo Pt_2 quanto previsto al punto 2 delle condizioni di divorzio, di non aver più nulla a pretendere dal sig. . Pt_1
A tal fine i coniugi hanno esposto e documentato di aver contratto matrimonio a Trieste con rito civile in data 04.06.2005 in regime di separazione dei beni (matrimonio trascritto al n. 162, parte 1^ anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste); che dalla loro unione erano nate a Trieste la figlia in data Per_2
07.12.2006 (ora maggiorenne ma non ancora autosufficiente) e la figlia , Persona_1
in data 11.08.2012; che la convivenza tra i coniugi era divenuta ormai intollerabile, essendo venuta definitivamente meno la necessaria unione spirituale e materiale degli stessi.
2. All'udienza del 15 luglio 2025 le parti, personalmente comparse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare;
il giudice ravvisando la necessità di sentire anche le figlie, in particolare la minore, e preso atto all'udienza del 21 luglio
2025 della decisione assunta di trasferirsi in Brasile con la madre, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione
3. Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, rileva che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritiene che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente le figlie, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 147 cod.civ.), il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonostante la distanza geografica;
considera, quanto ai profili economici, che la signora vuole Pt_2
cercare un lavoro in Brasile dove ritiene di poter essere sostenuta dalla rete dei propri familiari, mentre le figlie (che sono molto legate come sorelle), che già parlano portoghese e conoscono la città dove andranno a vivere (all'inizio abiteranno nella casa della nonna materna) sono state libere di poter scegliere di lasciare l'Italia e proseguire gli studi all'estero mentre il contributo previsto a carico del padre, anche considerando il minor costo della vita in Brasile, rassicura sul loro mantenimento a lungo termine.
Il Collegio ritiene dunque di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
omologa le condizioni concordate dagli stessi da aversi qui integralmente trascritte ordina
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con separata ordinanza verrà fissata l'udienza per la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di legge.
Così deciso in Trieste, 08/08/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso
Il Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli