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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/09/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1229/2018 del ruolo generale affari contenziosi in data 19/4/2018 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 29/4/2025, tenutasi in modalità cartolare, vertente tra
, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Nicola Blasi , come da mandato in atti
parte opponente contro
nella persona del suo titolare sig. , rappresentata e Controparte_1 CP_1 difesa dall'avv. Antonio Matteucci, come da mandato in atti
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, il nella persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 293 reso in data
17/2/2018 dal Tribunale di Potenza su istanza del sig. , titolare dell'omonima CP_1 impresa, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 49.410,38, dovuta in forza della
1 fattura n. 34/2016, oltre interessi moratori al tasso legale dall'11/5/2016 al soddisfo e spese del procedimento.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia probatoria della fattura in relazione al credito ivi portato, essendo la stessa di formazione unilaterale;
eccepiva la illegittima formazione di un nuovo titolo giudiziale, atteso che per l'identica causale era stato richiesto in precedenza altro decreto ingiuntivo, regolarmente opposto da esso ed il relativo giudizio era stato estinto per intervenuta Pt_1 transazione tra le parti in forza della quale veniva versata la somma di € 39.460,30, oltre IVA a saldo della fattura n. 220/2002.Riteneva l'opponente che la transazione intervenuta in data
13/2/2013 doveva considerarsi novativa e tanto impediva il ripristino della situazione giuridica preesistente alla transazione stessa.
Chiedeva pertanto che fosse revocato il decreto ingiuntivo in quanto nulla era dovuto al creditore opposto, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa depositata il 28/9/2018 si costituiva l'impresa , in persona del suo CP_1 titolare, chiedendo il rigetto della opposizione per la sua infondatezza atteso che la transazione intervenuta tra le parti non poteva considerarsi novativa atteso che, a fronte di un credito maturato sin dall'11/7/2002 per l'importo di € 39.460,30, oltre interessi moratori, il Parte_1 con tale atto si impegnava a versare quest'ultima somma, comprensiva di IVA, entro il
[...]
30/6/2014 a saldo della fattura n.220/2002, ed € 12.039,70 a titolo di interessi moratori maturati previo espletamento delle procedure amministrative e adozione di provvedimento deliberativo in ordine alle modalità e termini di pagamento;
tale accordo non era stato completamente adempiuto dal che aveva provveduto al pagamento, oltre il termine concordato, della sola somma Pt_1 dovuta a titolo di sorte capitale e non anche della somma concordata a titolo di interessi moratori, per cui la precedente obbligazione riprendeva quanto agli interessi non essendo stata manifestata nell'atto di transazione, sottoscritto da entrambe le parti, la volontà concreto di sostituire il rapporto obbligatorio preesistente con un nuovo rapporto. In subordine, ove considerata novativa la transazione, in ogni caso esso opponente era debitore quanto meno della somma di € 12.039,30 a titolo di interessi per cui se ne chiedeva la condanna al pagamento, oltre interessi moratori ex art. 35 e 36 Cap. Spec. OO.PP., come per legge, e spese di giudizio.
Con ordinanza emessa il 6/11/2018 veniva rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; con ordinanza del 19/6/2019 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
la causa subiva diversi rinvii d'ufficio e, assegnata alla scrivente, all'udienza del 9/4/2025, tenutasi in
2 modalità cartolare, veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr.
Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione
3 del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, la controversia in esame, come esposto in premessa, ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto dall'impresa , per CP_1 interessi moratori maturati a fronte del ritardato pagamento da parte del Parte_1 della fattura n. n. 220/2002.
[...]
L'opponente ha sostenuto l'illegittima formazione di un nuovo titolo giudiziale atteso che, a seguito di rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in forza della fattura n. 220/2002, promosso da esso opponente, tra le medesime parti interveniva in data 13/2/2013 atto di transazione con cui il si obbligava a cancellare il giudizio di opposizione ad avvenuto pagamento da CP_1 parte del della somma di € 39.460,30, quale saldo della fattura n. Parte_1
220/2002; in tale atto il dichiarava di “non avere null'altro a pretendere dal per CP_1 Pt_1 qualsiasi titolo, ragione o diritto in riferimento a tutti i rapporti esistenti e a tacitazione di ogni pretesa”.
Ritenendo l'opponente tale transazione novativa, non era possibile il ripristino della situazione giuridica preesistente e quindi la sopravvivenza del vecchio rapporto contrattuale.
Di contro parte opposta sottolinea la natura non novativa della transazione atteso che, a fronte di un credito maturato sin dall'11/7/2002 per l'importo di € 39.460,30, oltre interessi moratori, il
[...]
si impegnava a versare quest'ultima somma, comprensiva di IVA, entro il Parte_1
30/6/2014 a saldo della fattura n.220/2002, ed € 12.039,70 a titolo di interessi moratori maturati previo espletamento delle procedure amministrative e adozione di provvedimento deliberativo in ordine alle modalità e termini di pagamento;
tale accordo non era stato completamente adempiuto dal che aveva provveduto al pagamento, oltre il termine concordato, della sola somma Pt_1 dovuta a titolo di sorte capitale e non anche della somma concordata a titolo di interessi moratori, per cui la precedente obbligazione riprendeva quanto agli interessi non essendo stata manifestata nell'atto di transazione, sottoscritto da entrambe le parti, la volontà concreto di sostituire il rapporto obbligatorio preesistente con un nuovo rapporto.
Appare evidente che, alla luce delle prospettazioni delle parti, la definizione della controversia in esame presuppone da parte di questo giudice l'accertamento della natura novativa o meno dell'accordo transattivo sottoscritto nel febbraio 2013.
4 In punto di diritto, non appare superfluo rammentare che il primo comma dell'art. 1965 c.c. definisce la transazione come quel "contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro".
Dalla lettura della norma, si evince che i presupposti della transazione sono: 1) l'esistenza di una controversia tra le parti, quantunque non ancora instaurata in sede giurisdizionale;
2) lo stato di incertezza che caratterizza la situazione oggetto di lite fra le parti;
3) le reciproche concessioni.
A seconda del suo contenuto, la transazione si differenzia in "pura", qualora abbia esclusivamente ad oggetto la situazione controversa tra le parti, o "mista", laddove con essa le parti - mediante le vicendevoli concessioni - creano, modificano o estinguono rapporti anche diversi da quello che ha formato oggetto di pretesa e contestazione (art. 1965, comma 2, c.c.).
La transazione, inoltre, si distingue in "conservativa" e "novativa".
Come ben chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, "Deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente”. È qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali. Il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13717 del 14/06/2006).
In altri termini, ricorre la fattispecie della transazione novativa allorquando il rapporto giuridico che da essa ne deriva risulta oggettivamente incompatibile con quello preesistente tra le parti oggetto di controversia e, a questa, le parti attribuiscono la funzione di estinguere definitivamente il precedente rapporto giuridico sostituendolo con nuove ed autonome obbligazioni.
Ciò spiega perché, ai sensi dell'art. 1976 c.c., la transazione novativa non è suscettibile di risoluzione per inadempimento, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato dalle parti.
Venendo alla vicenda che qui ci occupa, devesi rilevare che dalla documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, da un'attenta disamina della transazione che entrambe le parti pongono a sostegno delle rispettive domande, si evince chiaramente che l'accordo da esse sottoscritto il
13/2/2013 debba essere qualificato in termini di transazione novativa, atteso che - con esso - le parti
5 hanno inteso sostituire al precedente rapporto un nuovo assetto di interessi che andava a sostituirsi integralmente al primo, estinguendolo.
Tanto emerge dal tenore dell'atto in questione, ove appare palese la volontà manifestata dalle parti in tal senso;
invero con la clausola n. 2 dell'atto di transazione le parti hanno così convenuto: “Il
nella persona del Sindaco pro-tempore , con la Parte_1 Persona_1 presente transazione concorda di corrispondere al sig. titolare dell'omonima CP_1
Impresa la somma di € 51.500,00 (Cinquantunomilacinquecento/00), importo da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi somma dovuta per capitale, spese, spese legali, interessi maturati
e maturandi e, quindi, a totale soddisfo per l'esecuzione dei “lavori…. e senza null'altro a pretendere dal stesso per nessun titolo, ragione o diritto in riferimento a tutti i rapporti Pt_1 esistenti e a tacitazione di ogni pretesa”.
Con la clausola n. 3 del citato accordo le parti convengono: “Il Parte_1 Parte_1 conviene di corrispondere a favore del sig. titolare dell'omonima impresa la CP_1 somma di € 39.460,30 IVA compresa al 10% entro il termine del 30 Giugno 2014 a saldo della fattura n. 220 dell'11/07/2002 …”, e con la clausola n. 5, convengono: “Il sig. CP_1 titolare dell'omonima impresa, tramite i suoi legali difensori si obbliga alla cancellazione della causa dal ruolo ad avvenuto pagamento della somma di € 39.460,30 compresa IVA al 10% a saldo della fattura n. 220 dell'11/07/2002”.
Eseguito il pagamento della somma prevista nella suddette clausole, seppure oltre il termine concordato, il provvedeva alla cancellazione dal ruolo del giudizio di opposizione che, CP_1 pertanto, veniva dichiarato estinto.
Con la clausola n. 4 dell'atto di transazione, le parti convenivano che la somma di € 12.039,70, quale residuo dare da parte del dell'importo concordato di € Parte_1
51.500,00, sarebbe stato versato previo espletamento delle procedure amministrative e adozione di provvedimento deliberativo che stabilisca modalità e termini di pagamento.
Orbene da tali clausole emerge di tutta evidenza l'intenzione comune di entrambe le parti di voler estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con quella nuova consistente nel pagamento della somma di € 51.500,00 “comprensiva di ogni e qualsiasi somma dovuta per sorte capitale, spese, spese legali , interessi maturati e maturandi… e senza null'altro a pretendere…per nessun titolo, ragione o diritto..”.
Tra l'altro le parti non solo non hanno espressamente convenuto che la transazione non costituiva novazione della precedente obbligazione o comunque non aveva effetto novativo, quand'anche non
è stato fissato un termine entro cui il avrebbe dovuto eseguire il pagamento della somma Pt_1
6 di € 12.039,70, né tanto meno è stata prevista la sanzione in caso di mancato rispetto del termine o di mancato pagamento di tale importo;
quest'ultima previsione non può sicuramente ravvisarsi nella previsione, alquanto aleatoria, di “espletamento delle procedure amministrative e adozione di provvedimento deliberativo…”.
In altri termini, per far “redivivere” il precedente rapporto transatto occorre che nella transazione novativa sia espressamente inserita la clausola per cui, in caso di inadempimento ai nuovi obblighi, l'accordo si annulla e torna ad applicarsi la precedente situazione giuridica;
tale clausola non è stata prevista nell'atto di transazione intercorso tra le odierne parti del giudizio.
La natura novativa della transazione, invocata dalle parti, comporta che il creditore,
[...]
, ha diritto a percepire solo la somma non ancora versata dal Comune di CP_1 Pt_1
(circostanza quest'ultima rimasta non contestata) e cioè € 12.039,70, somma comprensiva di interessi maturati e maturandi, come previsto nella clausola n. 2 dell'atto di transazione.
Ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente e tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione, va rideterminata la somma dovuta dal in favore del sig. Parte_1 CP_1 nella misura di € 12.039,70 e per l'effetto l'opponente va condannato al pagamento di detta somma, oltre interessi legali che devono farsi decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, atteso che la predetta somma, come convenuto dalle parti nell'atto di transazione alla clausola n. 2, è comprensiva degli interessi maturati e maturandi.
L'assunto dell'opponente secondo cui la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto sarebbe inammissibile non avendo egli proposto con l'opposizione domanda riconvenzionale o altra domanda è privo di fondamento alla luce del recente principio di diritto affermato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 26727/2024) secondo cui “nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che... rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria", ovvero, domande "aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse"; continuano ancora le SS.UU. con tale arresto affermando che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.
Alla luce delle considerazioni sopra formulate, va parzialmente accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda
7 riconvenzionale spiegata dall'opposto il nella persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, va condannato al pagamento della somma come sopra rideterminata.
Attesa la sostanziale reciproca soccombenza tra le parti in causa, anche in considerazione della revoca del decreto ingiuntivo, le spese di giudizio vengono compensate ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 293/2018 - R.G. n. 222/2018-, emesso dal Tribunale di Potenza in data 17/2/2018, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal nella persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, nei confronti della , nella persona del suo titolare, sig. Controparte_1 [...]
, , così provvede: CP_1
1)revoca il decreto ingiuntivo n. 293/2018, emesso dal Tribunale di Potenza in data 17/2/2018, per quanto esposto nella parte motiva;
2)in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto, condanna il
[...]
nella persona del pro tempore, al pagamento in favore del creditore Parte_1 CP_2 opposto della somma di € 12.030,70, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza, li 10/9/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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