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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/07/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore -
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 220/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Vice sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 avv. rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in data 11.12.2024 autenticata Parte_2 dal Vice Segretario, dagli Avv.ti Maria Laura Allasia ), Giorgio Saccone CodiceFiscale_1
(C.F.: ) e ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi;
Pt_1
-Appellante-
-contro-
), nato a [...]3.1982, residente in [...]CP_1 C.F._4 Pt_1
(GE), Via Pegli n. 67/5 e (C.F. Controparte_2
), nata a [...]è (Costa Rica) il 3.10.2000, dimorante in Genova (GE), C.F._5
Via Pegli n. 67/5, rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'Avv. Fabio Batini (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._6 Pt_1
Via Isonzo 38/16; -Appellati-
-nonché
contro
-
, in persona del pro – tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_3 CP_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in Viale delle Pt_1 Pt_1
Brigate Partigiane, n. 2 è legalmente domiciliato
-Appellato-
-per la riforma-
della sentenza n. 157/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 20.1.2025 e notificata in pari data.
Conclusioni delle parti:
Per l'Appellante:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 157/2025, pronunciata dal Tribunale di Genova, IV Sezione civile, in data 4.10.2024, depositata in cancelleria in data il 22.1.2025, resa nella causa iscritta al n 8900/2023 R.G., previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, e ogni più utile declaratoria del caso o di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva ed alle spiegate difese, in entrambi i gradi di giudizio: in riforma della sentenza appellata, respingere siccome inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto e non provato il ricorso proposto dai sig.ri e CP_1 [...]
, per le ragioni tutte di cui in atti di causa e/o comunque per le meglio Controparte_2 viste ragioni, e per l'effetto rigettare tutte le domande in esso contenute;
conseguentemente, assolvere il da qualsiasi responsabilità, domanda ed istanza;
in ogni caso, accertare la Parte_1 legittimità dell'operato dell'Ufficiale di anagrafe;
in ogni caso, con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, di spese e competenze professionali, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,45% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA).”
Per gli Appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, respingere per le motivazioni di cui in narrativa l'appello proposto dal in persona del sindaco e Parte_1 legale rappresentate in carica pro tempore e conseguentemente confermare la sentenza 157/2025 del
Tribunale di Genova depositata in data 20/1/2025. Vinte le spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : Controparte_3
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in via preliminare, estromettere il dal presente giudizio di appello, stante la carenza di legittimità passiva in Controparte_3 capo allo stesso;
nel merito, in accoglimento dell'appello promosso dal riformare la Pt_1 sentenza n. 157/2025 emessa dal Tribunale ordinario di Genova, emessa in data 04.10.2024, per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso, spese compensate nei confronti del , Controparte_3 per entrambi i gradi di giudizio.”
***
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 737 c.p.c., e convenivano in CP_1 Controparte_2 giudizio il ed il davanti al Tribunale di Genova proponendo Controparte_3 Parte_1 opposizione avverso il diniego dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di alla trascrizione Pt_1 del contratto di convivenza fra gli stessi stipulato ai sensi della Legge n. 76/2016, chiedendo quindi che venisse iscritta la signora nell'anagrafe della popolazione Controparte_2 residente e al suo inserimento nello stato di famiglia del Sig. quale convivente di CP_1 fatto.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti allegavano di essersi conosciuti nel 2019 in Costa Rica
e di aver intrapreso una stabile relazione sentimentale, fino alla decisione di stipulare, in data
02/08/2023, un contratto di convivenza fissando la loro dimora comune nella casa del Sig. CP_1 in Pt_1
L'Ufficiale di anagrafe del Comune di richiesto della trascrizione di tale contratto di Pt_1 convivenza nei registri dello Stato Civile del Comune di la negava sostenendo che per Pt_1 procedere occorresse il certificato di residenza o il permesso di soggiorno della signora
[...]
, la quale tuttavia per ottenere la carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione CP_2
Europea necessitava proprio della trascrizione del patto di convivenza.
1.1. Si costituiva in giudizio il il quale in via preliminare eccepiva il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva, in quanto avrebbe dovuto essere citato il Sindaco quale Ufficiale di
Governo a cui competeva sovraintendere le funzioni di anagrafe e stato civile e non come rappresentante dell'Ente.
Nel merito rilevava innanzitutto che il contratto di convivenza costituiva un'evoluzione eventuale del rapporto e non l'elemento costitutivo e indicativo di questo. Al contrario, l'elemento costitutivo, che era anche presupposto della registrazione del patto di convivenza, era la convivenza stessa attestata dalla dichiarazione anagrafica ex artt. 4 e 13 c.1 lett. b) del D.P.R. 223/1989.
1.2. Il Comune, quindi, evidenziava che il requisito per la registrazione del contratto di convivenza,
e cioè che entrambi i conviventi fossero regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e avessero effettiva residenza comune, non era soddisfatto, in particolare non essendo la signora
[...]
residente nel Comune di Controparte_2 Pt_1
2. Si costituiva altresì il , affermando la legittimità della condotta dell'Ufficiale Controparte_3 di Stato Civile in base alla Legge n. 76/2016 al cui comma 37 prevede la necessità di una residenza comune dei conviventi ai fini della trascrizione del patto di convivenza, e chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda.
3. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 157/2025, considerando sussistente la legittimazione passiva del riteneva il ricorso meritevole di accoglimento, in breve sulla base del Parte_1 fatto che il contratto di convivenza costituisse idonea "documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione" ai sensi del D.lgs. 30/2007.
4. Proponeva appello avverso la suddetta sentenza il il quale: Parte_1
4.1. In via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Sosteneva infatti che essendo stato il rifiuto alla trascrizione del patto di convivenza opposto dall'Ufficiale di anagrafe che per l'esercizio dei suoi incombenti istituzionali, si trovava in una particolare posizione di dipendenza funzionale dall'Amministrazione statale e non dal quale Ente territoriale, il ricorso dovesse Pt_1 essere rivolto al Sindaco quale Ufficiale di Governo e non quale rappresentante pro tempore dell'Ente territoriale.
Ancora affermava che le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di popolazione erano state delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 comma 3, D. Lgs. n.
267/2000 e tale delega di funzioni comportava l'immediata riferibilità allo Stato italiano.
Citava poi una recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 12193/2019) secondo cui il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, agiva, ai sensi dell'art. l del
D.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della
Amministrazione statale, dalla quale dipendeva e alla quale dovevano pertanto essere imputati gli atti compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati.
4.2. Sempre in via preliminare lamentava poi la mancata nullità della notifica del ricorso e quindi la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Infatti, la notifica del ricorso introduttivo veniva effettuata nei confronti del "in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore" e quindi sarebbe stata nulla per erronea indicazione e/o incertezza assoluta circa il destinatario.
4.3. Nel merito:
4.3.1. Sosteneva innanzitutto che il Tribunale avesse fornito un'errata interpretazione della Direttiva europea n. 38/2004/CE, in quanto il contratto di convivenza non poteva costituire attestazione della convivenza stessa perché tale contratto non sarebbe stato altro che mera dichiarazione delle parti, neanche resa ex D.P.R. 445/2000, e che quindi non avrebbe provato nulla, alla stregua di qualsiasi scrittura privata e/o dichiarazione resa da privato cittadino su fatti che vadano a proprio vantaggio.
A prova di ciò rilevava che l'Italia aveva recepito la Direttiva con il D.lgs. 30/2007, che, all'art. 9, richiedeva la produzione di documentazione ufficiale per attestare la relazione stabile in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 D.P.R.
28/12/2000, n. 445.
Il patto di convivenza per cui era causa non era stato stipulato con riferimento al suddetto D.P.R. e quindi non avrebbe potuto costituire "documentazione ufficiale" di cui al d.lgs. sopra citato.
L'obbligo di riferirsi alla dichiarazione anagrafica derivava secondo l'appellante anche da un parere di legittimità del oltre che dalla legge 76/2007, art. 1 c. 37, che richiama Controparte_3
l'osservanza del Regolamento Anagrafico.
4.3.2. Rilevava che la Direttiva n. 38/2004/CE e gli artt. 2, 3 e 9 del D.lgs. 30/2007 di recepimento, non avrebbero potuto trovare applicazione in questo caso, in quanto l'art. 3 della stessa direttiva e l'articolo 3 del d.lgs. recitavano “La presente direttiva/decreto si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo”.
Affermava comunque che ove fosse stata ritenuta applicabile, comunque, la Direttiva trattava in maniera diversa le situazioni del familiare e quella del partner con cui il cittadino dell'unione avesse una relazione stabile debitamente attestata, chiedendo per quest'ultimo, ai fini dell'agevolazione dell'ingresso e del soggiorno, "un'analisi approfondita della situazione personale".
In ogni caso, sosteneva il le anagrafi non avevano l'autorità né la competenza per applicare Pt_1 autonomamente l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30/2007, registrando un partner straniero come "altro familiare" senza indicazioni ministeriali specifiche. Si sarebbe trattato, viceversa, di una registrazione anagrafica di uno straniero senza permesso di soggiorno, illegittima, perché vietata all'Ufficiale di anagrafe e di Stato civile.
4.3.3. Faceva presente che il partner di un cittadino dell'Unione Europea, che avesse una relazione stabile debitamente attestata, aveva diritto all'iscrizione anagrafica nel diverso paese U.E. di residenza se soddisfaceva due condizioni:
1) presentare documentazione ufficiale che attesti la relazione stabile con il cittadino dell'Unione;
2) ottenere la carta di soggiorno
L'articolo 1 al comma 37 della legge 76/2016 affermava che per l'accertamento della stabile convivenza si doveva necessariamente fare riferimento alla dichiarazione anagrafica relativa alla residenza comune e la dichiarazione anagrafica a sua volta presupponeva il regolare soggiorno sul territorio nazionale.
Ma anche ammesso che fosse possibile accertare le condizioni sostanziali e documentali necessarie alla trascrizione del contratto di convivenza, prescindendo da una “documentazione ufficiale”, nel senso proprio del termine, rilevava parte appellante che avrebbe continuato a mancare l'altro presupposto dell'iscrizione anagrafica del partner, cioè la carta di soggiorno.
L'iscrizione anagrafica, poi, era presupposto della possibilità di trascrizione del contratto di convivenza.
4.3.4. il Comune inoltre sosteneva che in ogni caso l'Ufficiale di anagrafe non poteva svolgere gli accertamenti necessari per verificare la stabile convivenza in mancanza di dichiarazione anagrafica;
quindi, ci sarebbe stata erronea statuizione sulla regolazione delle spese di lite e violazione art. 113
c.p.c.
Il fatto che la decisione del Tribunale derivasse anche da un accertamento effettuato direttamente dal giudice, in sede di istruttoria, circa la sussistenza di una stabile relazione tra gli odierni ricorrenti - attività che non poteva essere compiuta direttamente dall' - nonché l'obiettiva Controparte_5 complessità e la relativa novità della materia, la presenza di contrastanti orientamenti in sede di giurisprudenza di merito e l'assenza di pronunce nomofilattiche della Suprema Corte, costituivano motivazione necessaria e sufficiente per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'appellante ribadiva che la regolare presenza sul territorio nazionale costituiva uno dei presupposti essenziali previsti dal legislatore perché un rapporto potesse legalmente definirsi convivenza.
In sintesi, il Comune affermava che la signora non aveva valido e regolare permesso Controparte_2 di soggiorno, e quindi era irrilevante che di fatto convivesse con il signor Ciò comportava CP_1 che la stessa non potesse avere legale residenza nel territorio nazionale e quindi non potesse definirsi legalmente convivente del signor con l'ulteriore conseguenza che il patto di convivenza, CP_1 che la convivenza naturalmente logicamente presuppone, non poteva essere trascritto.
4.3.5. In ogni caso ci sarebbe stata l'erronea applicazione dell'art. 4 c. 2 D.M. 55/2014 in quanto la parte della sentenza che aveva disposto che la somma liquidata fosse determinata "applicato l'aumento del 20% per difesa di più parti", era stata emessa senza corrispondente domanda avversaria e in carenza di motivazione.
Ci sarebbe stata violazione poi del c.4 dell'articolo citato che recitava: “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Infatti, nel caso di specie i ricorrenti rivestono la medesima posizione processuale e l'attività difensiva non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
Formulava, infine, richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
5. Si costituivano circa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado gli appellati, evidenziando che il rifiuto da parte del Comune alla trascrizione del contratti di convivenza avrebbe comportato un serio e tangibile pregiudizio per l'integrità del nucleo familiare considerando che la signora si trovava a rischio di espulsione dal territorio italiano, Controparte_2 sottolineando tra l'altro come fosse circostanza attuale siccome a seguito di una caduta su un mezzo pubblico la stessa aveva riportato lesioni ed era stata oggetto di un controllo da parte della polizia locale che l'aveva trovata priva del permesso di soggiorno e le aveva contestato un avviso di avvio di procedimento ex art 10 bis d lgs. 286/1998.
6. Si costituiva altresì il relativamente all'istanza di sospensiva, sostenendo che Controparte_3 la sentenza impugnata avesse correttamente individuato la carenza di legittimazione passiva in capo all'amministrazione statale e chiedendo di venire estromesso dal procedimento.
7. Questa Corte, con Ordinanza in data 21.5.2025, accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione con riguardo alla parte relativa alla condanna del e del Ministero degli RN , Parte_1 in solido tra loro, al pagamento in favore dei signori e CP_1 Controparte_2
delle spese di lite così come ivi liquidate in complessivi Euro 4.570,80 per compensi, oltre
[...] oneri ed accessori di legge mentre confermava per il resto l'immediata esecutività della sentenza appellata.
8. Si costituivano nel merito i signori e sostenendo: CP_1 Controparte_2 - che la sentenza di primo grado è corretta ove ritiene l'operato del Sindaco debba sempre ritenersi riferibile e imputabile all'Ente di appartenenza per principio di immedesimazione organica e che in ogni caso il rifiuto alla trascrizione dell'accordo e dell'iscrizione anagrafica sia provenuto dall'Ufficiale di Anagrafe sig. così qualificatosi dunque non Ufficiale di Stato Parte_4 civile né f.f. del Sindaco nella sua funzione di Ufficiale del Governo;
- che la presunta nullità della notifica è sanata dalla costituzione del e stesso discorso vale Pt_1 per il riguardo al tema dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
CP_3
- che, sull'interpretazione della direttiva 38/2004/CE, la prova della stabile convivenza è stata già fornita in primo grado e sarebbe stata accertabile dal tramite lil personale di polizia locale, Pt_1 che ha anche compiti di pubblica sicurezza ex art. 5 d.l. 5/2012 e degli artt. 71 e 72 dpr 445/2000. Gli appellanti quindi sostengono che sia indubbio il fatto che l'Ufficiale di Anagrafe possa fare accertamenti sulla dimora abituale di chi richiede la registrazione del patto di convivenza (l'art 19 del
D.P.R. 223/1989 afferma che "l'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato"). Inoltre sottolineano che ai fini della configurabilità della convivenza di fatto, la legge 76/2016 non imponga nessun adempimento formale ma sono la sussistenza di fatti. In ogni caso la norma non menziona la necessità del possesso del permesso di soggiorno.
Afferma infine la correttezza della statuizione del Tribunale relativamente alle spese.
9. Si costituisce altresì il , il quale innanzitutto condivide la statuizione di primo Controparte_3 grado circa la carenza di legittimazione passiva del stesso e la sussistenza di quella del CP_3
evidenziando che quando il Sindaco agisce quale Ufficiale di Governo, il rapporto giuridico Pt_1 si instaura esclusivamente tra i destinatari dell'atto ed il quale soggetto giuridico titolare Pt_1 della funzione esercitata per conto dello Stato. Chiede di conseguenza l'estromissione dal giudizio.
Nel merito sostiene l'erronea applicazione della direttiva 2004/38/CE in quanto non sarebbe applicabile al caso in esame, essendo il suo ambito applicativo limitato ai cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione, recandosi o soggiornando in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. In ogni caso, anche ove venisse considerata applicabile, la signora non sarebbe qualificabile quale "familiare" ex art. 3 c.2 lett.a); quanto poi Controparte_2 relativamente a ciò che prescrive la lettera b), e cioè "partner con cui il cittadino UE abbia una relazione stabile debitamente attestata", non sarebbe confacente al caso di specie in quanto mancherebbero tutti i presupposti sostanziali richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza unionale.
A parere del il contratto stipulato dagli appellati costituisce uno strumento giuridico CP_3 utilizzato in modo strumentale con il solo fine di accedere ai benefici derivanti dal diritto eurocomunitario
Il chiede quindi in via preliminare di essere estromesso dal giudizio e, nel merito, riformare CP_3 la sentenza appellata.
10. Fissata l'udienza di discussione al 10.7.2025, udienza sempre svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. Occorre innanzitutto prendere in esame le questioni preliminari, cominciando dall'eccepito difetto di legittimazione da parte del nonché da parte del , Pt_1 Controparte_3 costituenti oggetto del motivo di impugnazione sub A), che questa Corte ritiene di rigettare.
Tenuto conto che:
- l'articolo 54 del d.lgs. 267/2000, al comma 3, prevede che il sindaco, quale Ufficiale di
Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”;
- che, come riportato da Cass. SS.UU. “Nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce poi, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 1, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonchè la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass.,
Sez. I, 25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599).
Com'è noto, la competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al , ai sensi del R.D. n. 1238 del 1939, art. 13, è stata in seguito Controparte_6 trasferita al , al quale il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 9 attribuisce il Controparte_3 potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonchè la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano espressione di un rapporto di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al
di annullare gli atti compiuti dagli ufficiali di stato civile (cfr. le contrastanti CP_3 pronunce del Giudice amministrativo: Cons. Stato, Sez. III, 1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043; 26/10/2015, nn. 4897 e 4899), è pacifico che le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l'obbligo di uniformarvisi, e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l'unità
d'indirizzo nell'interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali [..]”;
- che va considerato che l'articolo 14 del d.lgs. 267/200 dispone che “Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo.
Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.”
risulta come nel caso di specie debba concludersi che sia il che il debbano CP_3 Pt_1 partecipare entrambi alla causa, sussistendo una legittimazione concorrente degli stessi. Infatti, da una parte, come visto, il Sindaco, in materia di registri dello stato civile, agisce come organo periferico dell'Amministrazione statale, ma dall'altra, come risulta dalla normativa sopra riportata, è in ogni caso il Comune a gestire i relativi servizi di anagrafe, trattandosi di funzione amministrativa di competenza statale che viene affidata al Comune stesso, che perciò è l'ente in rappresentanza del quale si agisce in tale ambito.
11.1. Quanto sopra incide altresì sull'eccezione di nullità della notifica sollevata dall'appellante, la quale viene assorbita, costituente oggetto del motivo di impugnazione sub B).
12. Venendo ora all'esame dei motivi di impugnazione di merito, così come articolati sub C) ulteriore aspetto che è necessario in via preliminare affrontare riguarda l'eccezione sollevata circa la non applicabilità della direttiva 2004/38/CE al caso in esame, in quanto come visto, secondo parte appellante, dal tenore letterale dell'articolo 3 della stessa direttiva - recepita in Italia con il d.lgs.
30/2007 - che recita “Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo”, si evince che non sarebbe applicabile rispetto al cittadino italiano che soggiorni in Italia, ma solo rispetto al cittadino italiano allorché si rechi o soggiorni in altro stato UE.
Anche tale eccezione appare infondata, risultando quella compiuta dal un'interpretazione Pt_1 eccessivamente formalistica. Sul punto si evidenzia innanzitutto che si tratta peraltro di motivo nuovo, non avendo l'appellante in primo grado sollevato il problema dell'astratta applicabilità della suddetta direttiva al caso in esame, avendola anzi data per presupposta nell'esposizione dei propri ragionamenti. Inoltre, si ritiene che la normativa citata sia applicabile anche al caso di specie, seguendo un principio di conformità ed omogeneità di tutela, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione stessa. Non si comprende, infatti, come la possibilità di ricongiungimento familiare possa essere consentita al cittadino UE che si sposti in paese diverso da quello di cittadinanza, e non a quello che invece rimanga nel paese di cui è cittadino.
12.1. Quanto poi alla doglianza relativa all'errata valutazione del parere di legittimità reso in data
25.5.2021 dal , il quale afferma che la richiesta di iscrizione anagrafica si può fare solo se CP_3 si è già in possesso del permesso di soggiorno, deve ritenersi che tale parere, trattandosi di atto non avente forza di legge e senza alcun potere vincolante, sia destinato a soccombere e a rimanere senza alcun valore a fronte delle norme di rango superiore, quali decreti legislativi e fonti del diritto internazionale.
13. Entrando ancora più nel merito, si deve evidenziare innanzitutto che:
- l'art. 3, par. 2 della Direttiva 38/2004/CE prevede che lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevoli l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata;
- il combinato disposto degli artt. 3, c. 3, lett. b), 9, c. 5, lett. c bis) e 10, c. 3, lett. d bis) del d.lgs.
30/2007 dispone che, ai fini dell'iscrizione anagrafica ed ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per i familiari del cittadino dell'Unione Europea, che non abbiano un autonomo diritto di soggiorno, sia necessario presentare “documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione”.
- la Commissione Europea, con Comunicazione del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 38/2004/CE, al punto ha rilevato che “il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'art. 3, paragrafo 2, lettera b).
Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino le loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo.”. 13.1. Occorre quindi stabilire se nel caso di specie possa dirsi assolto dalle parti, tramite un “mezzo idoneo” come richiesto dalla norma sopra riportata, l'onere probatorio circa la sussistenza di una relazione stabile e la configurabilità in capo al soggetto straniero – nella fattispecie la signora
[...]
– della qualità di partner, requisito per ottenere la tutela garantita dalla direttiva europea CP_2
e dal relativo d.lgs. che l'ha ratificata all'interno dello Stato italiano.
In primo grado, sul punto, è stata compiuta attività istruttoria tramite l'audizione di vari testi, e precisamente dei signori e , i quali Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 sono stati ascoltati sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che a decorrere dall'anno 2019 il sig. ha intrapreso a recarsi in Costa CP_1
Rica per periodi di tre 3 o più mesi nei quali viveva presso l'abitazione della sig.ra
[...]
” CP_2
2) “Vero che nel marzo 2023 la sig.ra ha raggiunto il sig. in Italia e Controparte_2 CP_1 che da allora la coppia convive nell'appartamento sito in Via Pegli 67/5 ove vive anche la madre del ricorrente sig.ra ” Testimone_1
Tutti i suddetti testimoni hanno confermato senza esitazione la veridicità delle circostanze dedotte.
Questa Corte, sulla scorta di quanto richiesto dalla normativa riportata, ritiene che le suddette testimonianze siano un mezzo idoneo a fornire la prova della qualità di partner della signora e siano sufficienti al fine di poter confermare l'esistenza di una stabile relazione tra CP_2 quest'ultima e il signor con conseguente rigetto delle argomentazioni dedotte da parte CP_1 appellante.
14. Da ultimo, si ritiene che il motivo relativo alle spese meriti parziale accoglimento - considerato il livello di difficoltà e l'astratta controvertibilità della questione affrontata nella presente controversia sicchè si ritiene sussistano i giusti motivi per la compensazione integrale delle stesse, e ciò sia per il primo grado – ed in tal senso si riforma la sentenza appellata - sia per il presente grado di appello.
Da qui la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto dal e per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza appellata,
- Compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio;
- Conferma per il resto la sentenza appellata, n. 157/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
20.1.2025;
- Compensa integralmente tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Genova, il 11.7.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Laura Casale Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni