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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA N. R.G. 2053/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2053/2024
tra
Oggi 26 febbraio 2025innanzi al dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. Luca Grossi CP_ Per l l'avv. Del Sordo fa presente che l'ordinanza ingiunzione è stata sgravata e chiede pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite L'Avv. Grossi si associa alla richiesta.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 2053/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento riservato all'udienza del 26.02.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Pescara, al c.so Umberto I n. 103 presso lo studio dell'Avv. Luca Parte_1
Grossi, che la rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O CP_
elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv.
R. Del Sordo, in virtù di procura alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2 aprile 2024, la ricorrente in epigrafe, quale Curatore del Fallimento della ha CP_2 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I/002573348 del 16.10.2024 notificato il successivo 22.10-
9.11.2024 per omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti della società della quale era la curatrice nell'anno 2020. CP_2
Ha dedotto l'illegittimità della pretesa per difetto di legittimazione passiva essendo responsabile dell'omissione non il curatore ma il legale rappresentante della società fallita, ove non dichiarato fallito personalmente. Ha altresì dedotto che nel periodo oggetto di contestazione (gennaio 2020) l'unica dipendente della società per la quale è stata emessa la relativa busta-paga è stata poi licenziata immediatamente dopo il fallimento ed ha presentato domanda di ammissione al passivo per gli importi portati dalla busta paga ed è stata ammessa per gli stessi al passivo fallimentare, pertanto la curatela non ha versato neppure la retribuzione. CP
L' costituitasi in giudizio ha dichiarato di aver provveduto, a seguito di riesame, ad annullare il provvedimento opposto avendo constatato che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa per errore a nome di in Parte_1 qualità di curatore fallimentare della ditta CP_2
Devesi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio sono compensate come concordemente richiesto dalle parti.
P. Q. M.
Il GOP così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 26.02.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA N. R.G. 2053/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2053/2024
tra
Oggi 26 febbraio 2025innanzi al dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. Luca Grossi CP_ Per l l'avv. Del Sordo fa presente che l'ordinanza ingiunzione è stata sgravata e chiede pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite L'Avv. Grossi si associa alla richiesta.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 2053/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento riservato all'udienza del 26.02.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Pescara, al c.so Umberto I n. 103 presso lo studio dell'Avv. Luca Parte_1
Grossi, che la rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O CP_
elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv.
R. Del Sordo, in virtù di procura alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 26.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2 aprile 2024, la ricorrente in epigrafe, quale Curatore del Fallimento della ha CP_2 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I/002573348 del 16.10.2024 notificato il successivo 22.10-
9.11.2024 per omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti della società della quale era la curatrice nell'anno 2020. CP_2
Ha dedotto l'illegittimità della pretesa per difetto di legittimazione passiva essendo responsabile dell'omissione non il curatore ma il legale rappresentante della società fallita, ove non dichiarato fallito personalmente. Ha altresì dedotto che nel periodo oggetto di contestazione (gennaio 2020) l'unica dipendente della società per la quale è stata emessa la relativa busta-paga è stata poi licenziata immediatamente dopo il fallimento ed ha presentato domanda di ammissione al passivo per gli importi portati dalla busta paga ed è stata ammessa per gli stessi al passivo fallimentare, pertanto la curatela non ha versato neppure la retribuzione. CP
L' costituitasi in giudizio ha dichiarato di aver provveduto, a seguito di riesame, ad annullare il provvedimento opposto avendo constatato che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa per errore a nome di in Parte_1 qualità di curatore fallimentare della ditta CP_2
Devesi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio sono compensate come concordemente richiesto dalle parti.
P. Q. M.
Il GOP così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 26.02.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)