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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6891 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4617/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da: dott.ssa IA D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro di San Bonifacio Parte_1
(C.F. e RA LD (C.F. ), ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio di questi in Roma, Via Bruxelles, n. 59, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante contro (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
GR ( ) ed elettivamente domiciliata ai fini del CodiceFiscale_3
presente giudizio presso il suo studio in Roma, Via Piemonte, n. 39, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
nonché nei confronti di
in Concordato preventivo, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marco
US (C.F. ) e con lo stesso elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo Studio dell'avv. Matteo Nuzzo in Roma, Via
Cassiodoro, n. 9, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terza chiamata/Appellata
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
11892/2019 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data
05.06.2019.
FATTO E IN DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
§1- Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio la al fine di sentir accogliere Pt_1 Controparte_1
dal Tribunale di Roma le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: I - Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cc della società Controparte_1 per aver, in relazione ai fatti descritti in premessa, illecitamente sottratto beni di proprietà dell'attrice per un quantitativo stimato di mc. 300.000 di inerti per edilizia ed aver altresì illecitamente occupato e scavato in profondità terreni agricoli di sua proprietà per una superficie di Ha. 6,5 senza aver completato le opere di rimessione in pristino dei medesimi;
Il -
Per l'effetto condannare la convenuta all'integrale risarcimento del danno subito dalla IG.ra n conseguenza delle condotte lesive illustrate Parte_1
in premessa e ad oggi quantificato nella somma di Euro 5.172.057,00, ovvero nella maggiore o minor somma che apparirà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda. III. Con vittoria di onorari e spese”.
A sostegno della pretesa l'attrice deduceva che la Controparte_1
inoltrava alla Regione Marche apposita istanza ai fini dell'attivazione di detta Cava di Prestito, allegando anche il contratto di compravendita del
20/01/2010 a rogito Notaio di Pesaro con il quale e la Per_1 Persona_2
madre cedevano la propria quota indivisa pari a 2/3 Controparte_3
della proprietà dei terreni in questione;
- che l'Ente Regionale autorizzava, insieme al Comune di , con decreto del 17/06/2010, l'esercizio della CP_2
Cava di Prestito, solo in parte insistente sulla proprietà della sig.ra Pt_1
- che nessuna delle parti interessate le notificava, quale
[...]
comproprietaria, né l'avvio del procedimento autorizzativo, né tantomeno l'inizio delle attività estrattive, circostanza che, per tanto, era stata appresa aliunde dall'attrice, solo nell'autunno dell'anno 2010; - che, con racc.ta a/r del 15/12/2010, comunicava alla Regione Marche la propria opposizione all'estrazione illegittimamente disposta, chiedendo la revoca della concessione rilasciata alla - che in data 26/05/2011 la Controparte_1
Regione Marche, non ritenendo sufficienti i chiarimenti all'uopo fornitigli dalla sospendeva temporaneamente l'autorizzazione Controparte_1
all'escavazione della Cava di Prestito;
- che il successivo 11/07/2011 la stessa rinunciava formalmente all'esercizio Controparte_4 dell'escavazione, quando ormai l'estrazione di inerti era comunque definitivamente conclusa;
- che, dalla comunicazione della suddetta rinuncia, il cantiere di scavo sarebbe stato completamente abbandonato e solo in parte ricoperto di terra.
1.1- Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_2
per essere garantita e manlevata in caso di condanna.
1.2- Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale ordinario di
Roma sulla base di una clausola di elezione del foro di Pesaro. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
1.3- Il primo Giudice, all'esito della prima udienza, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando il procedimento al 15.06.2017 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del
22.06.2017, ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale, fissava l'udienza del 12.12.2018 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Roma ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda dell'attrice, ritenendo che dall'esame complessivo della vicenda emergesse “l'estraneità della società convenuta all'acquisto del diritto di proprietà sul terreno, che ha costituito il titolo giuridico per il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione poi contestata è revocata”. In altri termini, “l'acquisto della proprietà del terreno, poi valutato illegittimo nell'ambito della revoca del provvedimento autorizzativo, è stato un presupposto per l'attività eseguita dalla
alla cui formazione, tuttavia, la stessa è risultata estranea, CP_1 in quanto il presupposto di cui trattasi è stato posto in essere dalla soc.
. Pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la CP_2 avesse agito sulla base di un'autorizzazione Controparte_1 amministrativa rilasciata sul presupposto di un titolo di acquisto del terreno ottenuto da una terza società, ovvero la In tale Controparte_2 contesto, a fronte dell'evento lesivo lamentato dall'attrice, il Tribunale non ha ritenuto possibile ravvisabile, ai fini della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., un profilo di colpa rispetto alla condotta tenuta dalla CP_1
[...]
§2- Il giudizio di appello
La citata sentenza è stata impugnata da on atto di appello alla Parte_1 cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “PRIMO MOTIVO D'APPELLO — ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. PER OMESSA OD ERRATA VALUTAZIONE DI ALCUNE RILEVANTI CIRCOSTANZE E PROVE OFFERTE DALL'ATTRICE Al FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLA PAVIMENTAL S.P.A. NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO LAMENTATO DALL'ATTRICE”. Il Tribunale ha omesso di valutare taluni illuminanti elementi e fatti, riportati e provati dall'odierna appellante, idonei ad accertare la responsabilità extracontrattuale art. 2043 c.c., ovvero ne ha errato e travisato il significato e la rilevanza. In particolare, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la fosse estranea sia all'atto di vendita Controparte_1 notarile, con il quale la aveva acquistato sui 2/3 della Controparte_2 proprietà indivisa del terreno il diritto di estrazione, sia al successivo procedimento autorizzativo regionale. Invero, detti atti qualificati non potrebbero essere assistititi dalla presunzione di legalità richiamata dal Tribunale nell'escludere la sussistenza di qualsivoglia profilo colposo di in relazione alla vicenda. Controparte_1
“SECONDO MOTIVO DI APPELLO — ERRONEA STATUIZIONE SULLE SPESE IN RAGIONE DELLA SOCCOMBENZA”.
L'appellante ha poi richiamato tutte le difese illustrate in relazione alle questioni dichiarate assorbite dal primo giudice ed ha cosi concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed emesse le più opportune declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30.05.2019 e pubblicata in data 05.06.2019 nel procedimento di primo grado rubricato al n. 25134/2016 di R.G., ed in accoglimento del primo motivo di appello:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c della società Controparte_1 per aver, in relazione ai fatti descritti in premessa e nel giudizio di primo grado, illecitamente sottratto beni di proprietà dell'attrice per un quantitativo stimato di mc. 300.000 di inerti per edilizia ed aver altresì illecitamente occupato e scavato in profondità terreni agricoli di sua proprietà per una superficie di Ha. 6,5 senza aver completato le opere di rimessione in pristino dei medesimi;
2. Per l'effetto condannare la convenuta all'integrale risarcimento del danno subito dalla IG.ra Pt_1 in conseguenza delle condotte lesive illustrate in atti e ad oggi
[...] quantificato nella somma di Euro 5.172.057,00, ovvero nella maggiore o minor somma che apparirà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda fino al saldo;
3. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio d'appello e, in accoglimento del secondo motivo d'appello, condannare all'integrale rimborso alla IG.ra CP_1 Pt_1 di quanto sarà versato dalla IG.ra .
[...] Pt_1
2.1- Si è costituita la contestando nel merito i motivi di Controparte_1 appello in quanto infondati in fatto e in diritto. Inoltre, ha chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 comma 1, c.p.c. 2.2- Si è costiuita la in Concordato Preventivo, Controparte_2 riproponendo, in via preliminare, le eccezioni ritenute assorbite in seguito al rigetto della domanda attrice ex art. 346 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia e manleva sollevata dalla in quando infondata. Controparte_1
2.3- All'udienza del 12.06.2025 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§3- La decisione della Corte
L'appello è infondato. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la fosse estranea tanto all'atto di vendita Controparte_1 notarile, con il quale la aveva acquistato dai proprietari Controparte_2 dei 2/3 indivisi del terreno descritto in atti la proprietà e i diritti di escavazione, quanto al successivo procedimento autorizzativo regionale.
In particolare, secondo la prospettazione dell'odierna appellante, la responsabilità solidale della deriverebbe dal fatto di Controparte_1 aver presentato alla Regione Marche una domanda per l'attivazione di una 'cava di prestito' all'interno del polo estrattivo interessato dai lavori di realizzazione della nuova corsia dell'autostrada A14. Tale istanza sarebbe stata presentata sulla base di documentazione irregolare, quale l'atto notarile rogato dal Notaio di Pesaro il 20 gennaio 2010, con il quale Per_1 la aveva acquistato dai fratelli dell'odierna appellante il Controparte_2 diritto di estrazione sui due terzi indivisi del terreno oggetto di causa. Parte appellante sostiene che la fosse pienamente Controparte_1 consapevole dell'irregolarità del titolo di provenienza dei diritti vantati dalla o che, quantomeno, non avesse colpevolmente Controparte_2 verificato la validità degli atti in forza dei quali quest'ultima si era dichiarata proprietaria dei due terzi del terreno. Da ciò deriverebbe la responsabilità della la quale, pur avendo ottenuto Controparte_1 regolare autorizzazione dalla Regione Marche per l'attivazione della cava, avrebbe dovuto sapere che tale attività non poteva essere legittimamente intrapresa senza il consenso della odierna appellante, in qualità di comproprietaria.
Tale ricostruzione, sostenuta con il primo motivo di appello, è infondata.
In primo luogo, non vi sono elementi a sostegno della asserita consapevolezza della circa l'irregolarità del titolo di Controparte_1 provenienza, consistente nell'atto di vendita, dei diritti vantati dalla
[...]
Parte_2
, il Giudice di prime cure ha condivisibilmente evidenziato
[...]
l'estraneità al dedotto rapporto della che si è limitata Controparte_1 allo svolgimento delle attività necessarie ad ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative per le censurate attività estrattive, in virtù di mandato in tal senso ricevuto dalla che a sua volta si Controparte_2 era resa acquirente dei due terzi indivisi del diritto di proprietà inerenti il terreno descritto in atti dai comproprietari e Persona_2 Controparte_3
.
[...]
E, dunque, sebbene il tribunale non abbia meglio chiarito il contenuto e la valenza del ridetto atto di vendita del diritto di proprietà, ciò che preme anche in questa sede evidenziare è l'assoluta estraneità della CP_5
a qualsivoglia ipotesi di responsabilità nei confronti dell'appellante, potendo questa dolersi nei confronti dei suoi coeredi per la cessione dei loro diritti di proprietà e/o nei confronti della società che poi CP_2 ha svolto materialmente le attività estrattive, in ragione di ulteriore atto di cessione del diritto ottenuto dalla con le prescritte CP_1 autorizzazioni amministrative, per averle attuate al di fuori del dirirtto di proprietà acquistato nei limiti dei predetti due terzi, ma non acerto nei confronti della che, come detto, è intervenuta solo per la CP_1 gestione della fase amministrativa del rilascio delle autorizzazioni.
Altrimenti chiarito, la non risulta aver mai avuto Controparte_1 relazioni di affari intercorrenti con la famiglia né tantomeno che Pt_1 fosse a conoscenza dei componenti della stessa, almeno sino a quando, tempo dopo l'autorizzazione a escavare la cava e l'avvenuta stipulazione del contratto con la è stata avvisata della lite in corso tra Controparte_2 gli eredi Dunque, l'odierna appellata ha negoziato esclusivamente Pt_1 con la legittimamente acquisendo dalla stessa il diritto di Controparte_2 escavazione dei terreni di cava individuati al catasto terreni del Comune di
, al foglio n. 95 particelle 5, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 40, 47, 52, 53, 85, CP_2
160, e 163. Nel caso di specie, la affermava e dimostrava Controparte_2 documentalmente alla di essere diventata legittima Controparte_1 titolare dei due terzi delle aree in questione e offriva a quest'ultima, quale affidataria della realizzazione dell'opera pubblica per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A14 Senigallia e dunque unica CP_2 legittimata ad ottenere l'autorizzazione regionale all'escavazione di inerti dalla Cava di Prestito, tali diritti di escavazione con contestuale affidamento da parte della stessa in favore della Controparte_1 [...]
del servizio di estrazione degli inerti. CP_2 Occorre inoltre sottolineare che tale atto di cessione del diritto di escavazione fosse valido e legittimo, atteso che quale Controparte_2 titolare dei due terzi dellaproprietà indivisa della cava in questione, era legittimata alla cessione dei diritti di escavazione, ai sensi dell'art. 1108 c.c., il quale dispone che con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa;
nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. Nel caso di specie, dunque, la era Controparte_2 legittimata a cedere alla stessa il diritto di escavazione Controparte_1 con riferimento alla proprietà immobiliare in questione, la cui proprietà, come riferito, era della quanto ai due terzi della stessa ed alla CP_2
IG.ra uanto ad un terzo. Inoltre, l'alienazione alla Parte_1 CP_1 dei diritti di escavazione non è qualificabile né come cessione della
[...] proprietà né come costituzione di un diritto reale, non necessitando pertanto della volontà di tutti i comproprietari;
parimenti, la cessione dei diritti di escavazione non violava il principio in virtù del quale le innovazioni non devono risultare pregiudizievoli rispetto all'interesse di alcuno dei partecipanti, come stabilito dal riportato art. 1108 c.c., in quanto non vi erano elementi nell'atto di cessione che lasciassero presumere un pregiudizio dei diritti dell'odierna appellante.
Come si legge nella sentenza di primo grado, l'acquisto della proprietà del terreno da parte di poi valutato illegittimo in sede di revoca del CP_2 provvedimento autorizzativo, è stato “un presupposto per l'attività eseguita dalla alla cui formazione, tuttavia, la stessa è CP_1 risultata estranea, in quanto il presupposto di cui trattasi è stato posto in essere dalla soc. Inoltre, tale titolo giuridico è stato ponderato CP_2 dalla stessa amministrazione competente che, sulla base dello stesso, ha poi rilasciato il titolo autorizzativo. Pertanto, la società convenuta ha agito sulla base di un'autorizzazione amministrativa rilasciata sul presupposto di un titolo di acquisto del terreno ottenuto da una terza società. In tale contesto, non è possibile ravvisare un coinvolgimento colposo della società convenuta nella condotta che ha leso la proprietà dell'attrice, invece astrattamente riconducibile a due diversi profili: da una parte, la stipulazione di un atto di acquisto della proprietà del terreno sulla quale effettuare l'escavazione, poi risultato inefficace;
dall'altra parte, il rilascio di un provvedimento autorizzativo sulla base di un presupposto (l'avvenuto acquisto della proprietà del terreno) risultato inesistente”.
In altri termini, non è possibile, come sostiene l'appellante, riconoscere un coinvolgimento colposo della nell'atto di vendita Controparte_1 notarile e nel successivo procedimento autorizzativo regionale, posta la totale autonomia delle due società coinvolte con conseguente impossibilità di ritenere sussistente un unico centro di imputazione e, dunque, di attribuire alla condotte ascrivibili Controparte_1 esclusivamente alla Per tali motivi, la circostanza che vi Controparte_2 fossero atti qualificati, come l'atto di vendita notarile e il provvedimento autorizzativo della competente amministrazione, faceva presumere la liceità dell'attività posta in essere. Ne deriva l'insussistenza di una responsabilità colposa ex art. 2043 c.c., come sostenuto da parte appellante, addebitabile alla Controparte_6
l più, la può essere considerata quale parte lesa
[...] Controparte_1 dalla carenza di legittimazione/titolarità della circostanza Controparte_2 pregiudizievole del diritto di escavazione acquisito da quest'ultima.
Il secondo motivo di appello, relativo alla statuizione sulle spese, rimane assorbito dalla pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e conferma della sentenza di primo grado.
Dal rigetto dell'impugnazione discende altresì l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della Controparte_1
Controparte_2
Infine, con riferimento alla domanda sollevata dalla parte appellata con richiesta di condanna per “lite temeraria”, questa Corte rileva che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. U -, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, più di recente: Sez. 1 - , Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024), particolarmente considerando che “la figura dell'art. 96 c.p.c è eccezionale o meglio residuale, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cfr. Cass. Civ., III sez., ord. n.19948/23).
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante e vanno liquidate come da Parte_1 dispositivo, in misura corrispondente ai minimi tariffari vigenti, con espunzione della fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 11892/2019 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 05.06.2019:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali e le liquida in € 20.335,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Dott.ssa IA D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da: dott.ssa IA D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro di San Bonifacio Parte_1
(C.F. e RA LD (C.F. ), ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio di questi in Roma, Via Bruxelles, n. 59, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello.
Appellante contro (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
GR ( ) ed elettivamente domiciliata ai fini del CodiceFiscale_3
presente giudizio presso il suo studio in Roma, Via Piemonte, n. 39, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
nonché nei confronti di
in Concordato preventivo, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marco
US (C.F. ) e con lo stesso elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo Studio dell'avv. Matteo Nuzzo in Roma, Via
Cassiodoro, n. 9, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terza chiamata/Appellata
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
11892/2019 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data
05.06.2019.
FATTO E IN DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
§1- Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio la al fine di sentir accogliere Pt_1 Controparte_1
dal Tribunale di Roma le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: I - Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cc della società Controparte_1 per aver, in relazione ai fatti descritti in premessa, illecitamente sottratto beni di proprietà dell'attrice per un quantitativo stimato di mc. 300.000 di inerti per edilizia ed aver altresì illecitamente occupato e scavato in profondità terreni agricoli di sua proprietà per una superficie di Ha. 6,5 senza aver completato le opere di rimessione in pristino dei medesimi;
Il -
Per l'effetto condannare la convenuta all'integrale risarcimento del danno subito dalla IG.ra n conseguenza delle condotte lesive illustrate Parte_1
in premessa e ad oggi quantificato nella somma di Euro 5.172.057,00, ovvero nella maggiore o minor somma che apparirà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda. III. Con vittoria di onorari e spese”.
A sostegno della pretesa l'attrice deduceva che la Controparte_1
inoltrava alla Regione Marche apposita istanza ai fini dell'attivazione di detta Cava di Prestito, allegando anche il contratto di compravendita del
20/01/2010 a rogito Notaio di Pesaro con il quale e la Per_1 Persona_2
madre cedevano la propria quota indivisa pari a 2/3 Controparte_3
della proprietà dei terreni in questione;
- che l'Ente Regionale autorizzava, insieme al Comune di , con decreto del 17/06/2010, l'esercizio della CP_2
Cava di Prestito, solo in parte insistente sulla proprietà della sig.ra Pt_1
- che nessuna delle parti interessate le notificava, quale
[...]
comproprietaria, né l'avvio del procedimento autorizzativo, né tantomeno l'inizio delle attività estrattive, circostanza che, per tanto, era stata appresa aliunde dall'attrice, solo nell'autunno dell'anno 2010; - che, con racc.ta a/r del 15/12/2010, comunicava alla Regione Marche la propria opposizione all'estrazione illegittimamente disposta, chiedendo la revoca della concessione rilasciata alla - che in data 26/05/2011 la Controparte_1
Regione Marche, non ritenendo sufficienti i chiarimenti all'uopo fornitigli dalla sospendeva temporaneamente l'autorizzazione Controparte_1
all'escavazione della Cava di Prestito;
- che il successivo 11/07/2011 la stessa rinunciava formalmente all'esercizio Controparte_4 dell'escavazione, quando ormai l'estrazione di inerti era comunque definitivamente conclusa;
- che, dalla comunicazione della suddetta rinuncia, il cantiere di scavo sarebbe stato completamente abbandonato e solo in parte ricoperto di terra.
1.1- Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_2
per essere garantita e manlevata in caso di condanna.
1.2- Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale ordinario di
Roma sulla base di una clausola di elezione del foro di Pesaro. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
1.3- Il primo Giudice, all'esito della prima udienza, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando il procedimento al 15.06.2017 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del
22.06.2017, ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale, fissava l'udienza del 12.12.2018 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Roma ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda dell'attrice, ritenendo che dall'esame complessivo della vicenda emergesse “l'estraneità della società convenuta all'acquisto del diritto di proprietà sul terreno, che ha costituito il titolo giuridico per il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione poi contestata è revocata”. In altri termini, “l'acquisto della proprietà del terreno, poi valutato illegittimo nell'ambito della revoca del provvedimento autorizzativo, è stato un presupposto per l'attività eseguita dalla
alla cui formazione, tuttavia, la stessa è risultata estranea, CP_1 in quanto il presupposto di cui trattasi è stato posto in essere dalla soc.
. Pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la CP_2 avesse agito sulla base di un'autorizzazione Controparte_1 amministrativa rilasciata sul presupposto di un titolo di acquisto del terreno ottenuto da una terza società, ovvero la In tale Controparte_2 contesto, a fronte dell'evento lesivo lamentato dall'attrice, il Tribunale non ha ritenuto possibile ravvisabile, ai fini della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., un profilo di colpa rispetto alla condotta tenuta dalla CP_1
[...]
§2- Il giudizio di appello
La citata sentenza è stata impugnata da on atto di appello alla Parte_1 cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “PRIMO MOTIVO D'APPELLO — ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. PER OMESSA OD ERRATA VALUTAZIONE DI ALCUNE RILEVANTI CIRCOSTANZE E PROVE OFFERTE DALL'ATTRICE Al FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLA PAVIMENTAL S.P.A. NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO LAMENTATO DALL'ATTRICE”. Il Tribunale ha omesso di valutare taluni illuminanti elementi e fatti, riportati e provati dall'odierna appellante, idonei ad accertare la responsabilità extracontrattuale art. 2043 c.c., ovvero ne ha errato e travisato il significato e la rilevanza. In particolare, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la fosse estranea sia all'atto di vendita Controparte_1 notarile, con il quale la aveva acquistato sui 2/3 della Controparte_2 proprietà indivisa del terreno il diritto di estrazione, sia al successivo procedimento autorizzativo regionale. Invero, detti atti qualificati non potrebbero essere assistititi dalla presunzione di legalità richiamata dal Tribunale nell'escludere la sussistenza di qualsivoglia profilo colposo di in relazione alla vicenda. Controparte_1
“SECONDO MOTIVO DI APPELLO — ERRONEA STATUIZIONE SULLE SPESE IN RAGIONE DELLA SOCCOMBENZA”.
L'appellante ha poi richiamato tutte le difese illustrate in relazione alle questioni dichiarate assorbite dal primo giudice ed ha cosi concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed emesse le più opportune declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30.05.2019 e pubblicata in data 05.06.2019 nel procedimento di primo grado rubricato al n. 25134/2016 di R.G., ed in accoglimento del primo motivo di appello:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c della società Controparte_1 per aver, in relazione ai fatti descritti in premessa e nel giudizio di primo grado, illecitamente sottratto beni di proprietà dell'attrice per un quantitativo stimato di mc. 300.000 di inerti per edilizia ed aver altresì illecitamente occupato e scavato in profondità terreni agricoli di sua proprietà per una superficie di Ha. 6,5 senza aver completato le opere di rimessione in pristino dei medesimi;
2. Per l'effetto condannare la convenuta all'integrale risarcimento del danno subito dalla IG.ra Pt_1 in conseguenza delle condotte lesive illustrate in atti e ad oggi
[...] quantificato nella somma di Euro 5.172.057,00, ovvero nella maggiore o minor somma che apparirà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda fino al saldo;
3. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio d'appello e, in accoglimento del secondo motivo d'appello, condannare all'integrale rimborso alla IG.ra CP_1 Pt_1 di quanto sarà versato dalla IG.ra .
[...] Pt_1
2.1- Si è costituita la contestando nel merito i motivi di Controparte_1 appello in quanto infondati in fatto e in diritto. Inoltre, ha chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 comma 1, c.p.c. 2.2- Si è costiuita la in Concordato Preventivo, Controparte_2 riproponendo, in via preliminare, le eccezioni ritenute assorbite in seguito al rigetto della domanda attrice ex art. 346 c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia e manleva sollevata dalla in quando infondata. Controparte_1
2.3- All'udienza del 12.06.2025 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§3- La decisione della Corte
L'appello è infondato. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la fosse estranea tanto all'atto di vendita Controparte_1 notarile, con il quale la aveva acquistato dai proprietari Controparte_2 dei 2/3 indivisi del terreno descritto in atti la proprietà e i diritti di escavazione, quanto al successivo procedimento autorizzativo regionale.
In particolare, secondo la prospettazione dell'odierna appellante, la responsabilità solidale della deriverebbe dal fatto di Controparte_1 aver presentato alla Regione Marche una domanda per l'attivazione di una 'cava di prestito' all'interno del polo estrattivo interessato dai lavori di realizzazione della nuova corsia dell'autostrada A14. Tale istanza sarebbe stata presentata sulla base di documentazione irregolare, quale l'atto notarile rogato dal Notaio di Pesaro il 20 gennaio 2010, con il quale Per_1 la aveva acquistato dai fratelli dell'odierna appellante il Controparte_2 diritto di estrazione sui due terzi indivisi del terreno oggetto di causa. Parte appellante sostiene che la fosse pienamente Controparte_1 consapevole dell'irregolarità del titolo di provenienza dei diritti vantati dalla o che, quantomeno, non avesse colpevolmente Controparte_2 verificato la validità degli atti in forza dei quali quest'ultima si era dichiarata proprietaria dei due terzi del terreno. Da ciò deriverebbe la responsabilità della la quale, pur avendo ottenuto Controparte_1 regolare autorizzazione dalla Regione Marche per l'attivazione della cava, avrebbe dovuto sapere che tale attività non poteva essere legittimamente intrapresa senza il consenso della odierna appellante, in qualità di comproprietaria.
Tale ricostruzione, sostenuta con il primo motivo di appello, è infondata.
In primo luogo, non vi sono elementi a sostegno della asserita consapevolezza della circa l'irregolarità del titolo di Controparte_1 provenienza, consistente nell'atto di vendita, dei diritti vantati dalla
[...]
Parte_2
, il Giudice di prime cure ha condivisibilmente evidenziato
[...]
l'estraneità al dedotto rapporto della che si è limitata Controparte_1 allo svolgimento delle attività necessarie ad ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative per le censurate attività estrattive, in virtù di mandato in tal senso ricevuto dalla che a sua volta si Controparte_2 era resa acquirente dei due terzi indivisi del diritto di proprietà inerenti il terreno descritto in atti dai comproprietari e Persona_2 Controparte_3
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[...]
E, dunque, sebbene il tribunale non abbia meglio chiarito il contenuto e la valenza del ridetto atto di vendita del diritto di proprietà, ciò che preme anche in questa sede evidenziare è l'assoluta estraneità della CP_5
a qualsivoglia ipotesi di responsabilità nei confronti dell'appellante, potendo questa dolersi nei confronti dei suoi coeredi per la cessione dei loro diritti di proprietà e/o nei confronti della società che poi CP_2 ha svolto materialmente le attività estrattive, in ragione di ulteriore atto di cessione del diritto ottenuto dalla con le prescritte CP_1 autorizzazioni amministrative, per averle attuate al di fuori del dirirtto di proprietà acquistato nei limiti dei predetti due terzi, ma non acerto nei confronti della che, come detto, è intervenuta solo per la CP_1 gestione della fase amministrativa del rilascio delle autorizzazioni.
Altrimenti chiarito, la non risulta aver mai avuto Controparte_1 relazioni di affari intercorrenti con la famiglia né tantomeno che Pt_1 fosse a conoscenza dei componenti della stessa, almeno sino a quando, tempo dopo l'autorizzazione a escavare la cava e l'avvenuta stipulazione del contratto con la è stata avvisata della lite in corso tra Controparte_2 gli eredi Dunque, l'odierna appellata ha negoziato esclusivamente Pt_1 con la legittimamente acquisendo dalla stessa il diritto di Controparte_2 escavazione dei terreni di cava individuati al catasto terreni del Comune di
, al foglio n. 95 particelle 5, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 40, 47, 52, 53, 85, CP_2
160, e 163. Nel caso di specie, la affermava e dimostrava Controparte_2 documentalmente alla di essere diventata legittima Controparte_1 titolare dei due terzi delle aree in questione e offriva a quest'ultima, quale affidataria della realizzazione dell'opera pubblica per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A14 Senigallia e dunque unica CP_2 legittimata ad ottenere l'autorizzazione regionale all'escavazione di inerti dalla Cava di Prestito, tali diritti di escavazione con contestuale affidamento da parte della stessa in favore della Controparte_1 [...]
del servizio di estrazione degli inerti. CP_2 Occorre inoltre sottolineare che tale atto di cessione del diritto di escavazione fosse valido e legittimo, atteso che quale Controparte_2 titolare dei due terzi dellaproprietà indivisa della cava in questione, era legittimata alla cessione dei diritti di escavazione, ai sensi dell'art. 1108 c.c., il quale dispone che con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa;
nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. Nel caso di specie, dunque, la era Controparte_2 legittimata a cedere alla stessa il diritto di escavazione Controparte_1 con riferimento alla proprietà immobiliare in questione, la cui proprietà, come riferito, era della quanto ai due terzi della stessa ed alla CP_2
IG.ra uanto ad un terzo. Inoltre, l'alienazione alla Parte_1 CP_1 dei diritti di escavazione non è qualificabile né come cessione della
[...] proprietà né come costituzione di un diritto reale, non necessitando pertanto della volontà di tutti i comproprietari;
parimenti, la cessione dei diritti di escavazione non violava il principio in virtù del quale le innovazioni non devono risultare pregiudizievoli rispetto all'interesse di alcuno dei partecipanti, come stabilito dal riportato art. 1108 c.c., in quanto non vi erano elementi nell'atto di cessione che lasciassero presumere un pregiudizio dei diritti dell'odierna appellante.
Come si legge nella sentenza di primo grado, l'acquisto della proprietà del terreno da parte di poi valutato illegittimo in sede di revoca del CP_2 provvedimento autorizzativo, è stato “un presupposto per l'attività eseguita dalla alla cui formazione, tuttavia, la stessa è CP_1 risultata estranea, in quanto il presupposto di cui trattasi è stato posto in essere dalla soc. Inoltre, tale titolo giuridico è stato ponderato CP_2 dalla stessa amministrazione competente che, sulla base dello stesso, ha poi rilasciato il titolo autorizzativo. Pertanto, la società convenuta ha agito sulla base di un'autorizzazione amministrativa rilasciata sul presupposto di un titolo di acquisto del terreno ottenuto da una terza società. In tale contesto, non è possibile ravvisare un coinvolgimento colposo della società convenuta nella condotta che ha leso la proprietà dell'attrice, invece astrattamente riconducibile a due diversi profili: da una parte, la stipulazione di un atto di acquisto della proprietà del terreno sulla quale effettuare l'escavazione, poi risultato inefficace;
dall'altra parte, il rilascio di un provvedimento autorizzativo sulla base di un presupposto (l'avvenuto acquisto della proprietà del terreno) risultato inesistente”.
In altri termini, non è possibile, come sostiene l'appellante, riconoscere un coinvolgimento colposo della nell'atto di vendita Controparte_1 notarile e nel successivo procedimento autorizzativo regionale, posta la totale autonomia delle due società coinvolte con conseguente impossibilità di ritenere sussistente un unico centro di imputazione e, dunque, di attribuire alla condotte ascrivibili Controparte_1 esclusivamente alla Per tali motivi, la circostanza che vi Controparte_2 fossero atti qualificati, come l'atto di vendita notarile e il provvedimento autorizzativo della competente amministrazione, faceva presumere la liceità dell'attività posta in essere. Ne deriva l'insussistenza di una responsabilità colposa ex art. 2043 c.c., come sostenuto da parte appellante, addebitabile alla Controparte_6
l più, la può essere considerata quale parte lesa
[...] Controparte_1 dalla carenza di legittimazione/titolarità della circostanza Controparte_2 pregiudizievole del diritto di escavazione acquisito da quest'ultima.
Il secondo motivo di appello, relativo alla statuizione sulle spese, rimane assorbito dalla pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e conferma della sentenza di primo grado.
Dal rigetto dell'impugnazione discende altresì l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della Controparte_1
Controparte_2
Infine, con riferimento alla domanda sollevata dalla parte appellata con richiesta di condanna per “lite temeraria”, questa Corte rileva che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. U -, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, più di recente: Sez. 1 - , Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024), particolarmente considerando che “la figura dell'art. 96 c.p.c è eccezionale o meglio residuale, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cfr. Cass. Civ., III sez., ord. n.19948/23).
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante e vanno liquidate come da Parte_1 dispositivo, in misura corrispondente ai minimi tariffari vigenti, con espunzione della fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 11892/2019 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 05.06.2019:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali e le liquida in € 20.335,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Dott.ssa IA D'Avino