Art. 3.
L' articolo 4 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , e' modificato come segue:
"Le indennita' previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennita' parlamentari".
L' articolo 4 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , e' modificato come segue:
"Le indennita' previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennita' parlamentari".