TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 13/05/2025 N. 12268/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SANDRI MAURO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. SERAFINO Controparte_1
FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.10.24, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato;
3) 3) condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, da quantificarsi, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge, in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà opportuna.
4) Con condanna del al rimborso del contributo unificato e delle Controparte_2 competenze di giudizio, oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, in favore dei legali antistatari ex art. 93 c.p.c.. Il , si è regolarmente costituito in Controparte_2 giudizio, in via preliminare eccependo la prescrizione di ogni pretesa anteriore al 01/09/2014, essendo stato notificato il ricorso all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano solo in data 29/10/2024, nonché contestando in fatto ed in diritto le domande avversarie. Alla udienza del 13.5.25, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata discussa e decisa ad esito della camera di consiglio. Tanto premesso si ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi che si vanno di seguito ad illustrare. Il tema oggetto della presente controversia attiene, in sintesi, al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n. 297/1994 e L. 183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico) e le regole eurounitarie che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali. Sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2022, C- 282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi. Anche la nota sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non CP_3 può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"."Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"."I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a CP_2 termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
2 La Suprema Corte, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo, che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso l'inserimento in ruolo (soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 159/2019 art. 1 bis); rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al lontano 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il , CP_2 attraverso l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe impedito il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro. La Suprema Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente, per effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno, rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale. L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova dell'effettiva sussistenza della CP_2 casuale. Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. (ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso. Ebbene, nel caso in esame, è pacifico e documentale che la ricorrente, docente precaria di religione, da anni opera alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale in virtù di incarichi di supplenza annuale. Del pari documentale il fatto che docente abbia stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi (anche solo dal 2000/01 al 2012/13 presso L'Istituto Comprensivo Duca d'Aosta, dal 2013/14 sino al 2017/18 presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II e Via Palestro;
dal 2017/18 al 2021/22 presso L'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II e presso l'Istituto Comprensivo Terzani come da elencazione di cui alle pagine 3 e 4 del ricorso e come comprovato dalla cospicua documentazione offerta in produzione- certificati di servizio e cedolini), tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo e che tale situazione integri, pertanto, un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro. La amministrazione convenuta, nulla ha dedotto in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità, evidenziando circostanze del tutto neutre ai fini della decisione (come il fatto che la ricorrente, in alcuni dei suddetti periodi, non avrebbe prestato servizio su orario completo settimanale, ma soltanto per 18 ore). Spetta, pertanto, alla ricorrente il risarcimento del danno richiesto.
3 Sulla quantificazione del danno, tenuto conto che la ricorrente ha prestato servizio Parte_1 per oltre 30 anni come docente di religione precaria e che prima delle tre annualità scolastiche non può configurarsi alcun illecito e quindi alcun danno;
il pregiudizio potrà comunque apprezzarsi per il quarto anno scolastico (essendo con ciò priva di pregio anche la eccezione di prescrizione svolta da parte resistente). Riprendendo lo stato matricolare della docente, in uno alla certificazione di servizio ed ai cedolini prodotti, emerge la reiterazione di contratti a termine di durata annuale quasi per la intera carriera scolastica della ricorrente. Avuto riguardo all'art. 12 comma 1 del decreto legge n. 131/2024 che ha novellato l'art. 36 comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”, nel caso di specie, appare congruo quantificare l'indennità – tenuto conto del numero di contratti conclusi e della durata del precariato - nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come richiesto in ricorso. Il tutto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto,
2) condanna l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno pari ad una indennità omnicomprensiva, liquidata ex 'art. 36 comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dall'art. 12 comma 1 del decreto legge n. 131/2024 in 12 mensilità della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto oltre alla maggior somma tra interessi o rivalutazione dal deposito del ricorso al saldo;
3) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 1500 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Milano, 13.5.25 Il Giudice Claudia Tosoni
4