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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12031 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6323/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Romano, con cui elettivamente domicilia in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254;
-APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
EL AR, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci n. 12;
- APPELLATA -
UTG- in persona dei Prefetti p.t.; Controparte_2
Contr
– , in persona dei Prefetti p.t.; Controparte_4
- APPELLATE contumaci –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 22363/2024 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 14 novembre 2024
Conclusioni: all'udienza cartolare del 3 dicembre 2025 le parti hanno concluso chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello l' ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata, nella contumacia degli enti impositori, ha accolto l'opposizione spiegata da avverso la cartella esattoriale n. CP_1
10020210007359722000, emessa a suo carico per contravvenzioni al codice della strada elevate dalla e dalla . La pronuncia ha Controparte_2 Controparte_4 qualificato la domanda in termini di opposizione recuperatoria e l'ha accolta, stante l'insussistenza di prova della notifica dei verbali presupposti. Ha quindi annullato la cartella e la sanzione presupposta con condanna degli enti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, la sentenza sarebbe viziata innanzitutto per omessa pronuncia rispetto alla sollevata eccezione di nullità dell'atto introduttivo redatto nella forma del ricorso per dolersi al contempo di motivi recuperatori e di motivi ascrivibili all'opposizione all'esecuzione, ovvero di un cumulo di domande asseritamente inammissibile anche per ragioni di competenza per territorio. La parte si duole, inoltre, dell'erronea qualificazione della domanda in termini recuperatori ritenendo che l'eccezione di omessa notifica dei titoli presupposti sia sussumibile nell'opposizione ex art 615 c.p.c. Ancora, lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata sin dal primo grado in favore del giudice di pace di Salerno, ove qualificata l'azione come recuperatoria, ovvero in favore del giudice di pace di Agropoli se ritenuta ascrivibile all'opposizione all'esecuzione. Infine, sostiene l'ingiustizia della decisione anche in punto di spese in quanto il giudice di pace, pur avendo riconosciuto l'esclusiva responsabilità degli enti impositori in ordine agli accertati vizi del procedimento sanzionatorio, ha poi indebitamente impartito la condanna alle spese in via solidale anche all'agente della riscossione. Su tali premesse, ha richiesto la riforma della pronuncia con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ovvero, in subordine, con compensazione nei suoi confronti e, in via ancor più gradata, con riduzione nei valori minimi.
Con decreto del 23 aprile 2025 è stata fissata l'udienza di comparizione per la data dell'1 ottobre 2025, con onere per l'appellante di notifica del ricorso e del decreto entro il 19 maggio 2025. Assolto tempestivamente l'onere suddetto, si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha eccepito l'infondatezza, CP_1 stante l'esatta qualificazione della domanda da parte del giudice adito, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale individuata alla stregua del criterio del luogo dell'infrazione e la correttezza della condanna alle spese impartita anche al
- 2 - concessionario perché rispondente al criterio di causalità. Su tali premesse ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
La e la , benché ritualmente evocate in Controparte_2 Controparte_4 giudizio, non si sono costituite.
Il giudizio è pervenuto all'udienza cartolare di discussione del 3 dicembre 2025, allorquando è stato riservato in decisione.
MOTIVAZIONE
L'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia della e Controparte_2 della , non costituite. Controparte_4
Sempre in via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'appello in virtù del principio dell'apparenza, atteso che nella specie la domanda è stata qualificata come opposizione recuperatoria nella pronuncia impugnata.
Difatti, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 22390/2015).
Venendo all'esame dei motivi di appello, va rilevato che l'odierno giudizio origina dall'impugnazione della cartella esattoriale n. 10020210007359722000 notificata ad istanza di in data 30.09.2023, Controparte_5 affidata principalmente alla doglianza prospettante l'omessa notifica del verbale presupposto nonché ad altre censure relative a vizi formali e difetto di motivazione.
L'opponente ha dunque proposto un cumulo di domande riconducibili all'opposizione recuperatoria (omessa notifica del verbale) ed all'opposizione agli atti esecutivi.
Invero, riguardo alla cartella esattoriale o all'avviso di mora, a più riprese e in maniera unanime, la Suprema Corte di Cassazione ha indicato quali siano i rimedi esperibili: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di
- 3 - tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Il principio è stato cristallizzato nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, n. 22080 del 2017, con cui è stato anche precisato che la medesima opposizione può assolvere a plurime funzioni ovvero, accanto a quella recuperatoria, anche quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. civ., ord. n. 21905/2022, Cass. civ., ord. n. 16333/2020; cfr. anche Cass. civ, n. 13300/2024 e n. 13304/2024) cosicché per tali censure risulta comunque ammissibile il ricorso al rito ordinario ed alla forma della citazione per l'atto introduttivo del giudizio.
Nello specifico la giurisprudenza di legittimità, a corredo del principio posto dalle S.U. con la richiamata decisione n. 22080/2017, hanno affermato il seguente ulteriore principio di diritto: “qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione
– soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., ord. n. 22094/2019).
Ne discende che non risulta erroneo nel caso concreto, corrispondente ad un cumulo di domande, l'impiego della forma del ricorso richiesta per la domanda avente funzione recuperatoria, tenuto conto, vieppiù, che l'azione è stata introdotta allorquando era già entrata in vigore la cd. riforma Cartabia che ha disposto che le domande giudiziali innanzi al Giudice di Pace vanno proposte nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, quindi con ricorso ex art. 316, co. 1 c.p.c., e
- 4 - che l'opposizione agli atti avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché riservata alla competenza funzionale del Tribunale.
Quanto precede induce a disattendere il primo motivo di gravame atteso che, alla luce dei principi e delle norme innanzi richiamati, l'azione è stata correttamente introdotta nella forma del ricorso senza che trovi fondamento, in astratto, l'asserito divieto di cumulo delle domande, né il necessario utilizzo della forma della citazione. Non è pertanto ravvisabile la nullità dell'atto introduttivo così come prospettata da parte appellante.
Allo stesso modo è destituita di fondamento l'eccezione di incompetenza per territorio.
Il giudice di pace ha correttamente interpretato e ritenuto ammissibile la domanda, qualificata come opposizione recuperatoria, validamente incardinata dinanzi al giudice di pace per dolersi dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in assenza di previa notifica del titolo esecutivo, conosciuto per la prima volta proprio in ragione della notifica della cartella sullo stesso fondata.
Difatti, l'operatività della disciplina di cui all'art. 7 D. lgs. n. 150/2011 in relazione alla delineata funzione “recuperatoria” dell'opposizione determina il radicamento della competenza in virtù della medesima disposizione e della garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
Pertanto, coerentemente con i principi passati in rassegna, la Corte di Cassazione aveva già affermato che “le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione”(Cass. civ., ord. n. 5803/2015).
Deve, quindi, ritenersi sussistente la competenza dell'ufficio del giudice di pace di Napoli, specificamente adito, atteso che la cartella originava da ruoli formati dalla ovvero da quella di per infrazioni al codice della strada e Controparte_2 CP_4 che in ossequio al principio di ragionevole durata del processo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile l'impugnazione con un unico ricorso di più multe anche elevate in luoghi diversi (cfr. Cass. civ., ord. n. 23881/2011).
D'altra parte va rilevato che sebbene formulata sin dalla costituzione in primo grado, la relativa eccezione risulta incompleta ed erronea perché faceva riferimento, quale ufficio giudiziario munito di competenza, al Giudice di pace di Salerno, ove l'azione fosse intesa quale recuperatoria, sul presupposto che la cartella proveniva dal
- 5 - concessionario della riscossione per la provincia di Salerno, laddove, per quanto innanzi, il giudice di pace territorialmente competente andava individuato secondo il criterio del luogo della commessa infrazione.
Sul punto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta” (da ultimo Cass. civ., ord. n. 2548/2022).
Infine, è priva di pregio anche l'eccepita illegittimità della statuizione relativa alle spese di lite.
Va osservato che nella materia dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
Ne consegue che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. civ., sez. 6, sent. n. 2570/2017; Cass. civ., sent. 24678/2018; cfr. anche Cass. civ., sent. n. 3105/2017; Cass. civ., sent. 15390/2018).
Ne discende che la condanna impartita in via solidale in capo agli enti impositori ed al concessionario risulta del tutto legittima e conforme al principio di soccombenza su richiamato.
In definitiva, incontestata l'accertata omessa notifica dei verbali presupposti, i motivi di appello vanno rigettati perché infondati, con conferma della sentenza impugnata.
Quanto al governo delle spese di lite, va ravvisata la soccombenza nei rapporti con l'appellato, opponente in primo grado, con condanna dell'agente della riscossione al
- 6 - pagamento in suo favore delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (€ 1.101 -
€ 5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), nei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, con attribuzione all'Avv. EL AR dichiaratasi antistatario.
Nulla per le spese nei rapporti con la e di non costituite. Controparte_2 CP_4
Deve darsi atto, infine, della astratta ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , della e Parte_1 CP_1 Controparte_2 della , iscritta al n. 6323/2025 R.G., così provvede: Controparte_4
1. dichiara la contumacia della e della;
Controparte_2 Controparte_4
2. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3. condanna l' al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in favore di in CP_1 complessivi € 852,00 per compenso professionale, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. EL AR dichiaratosi antistatario.
4. nulla per le spese nei rapporti con la e la Controparte_2 CP_4
contumaci;
[...]
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6323/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Romano, con cui elettivamente domicilia in Portici (NA), al Corso Garibaldi n. 254;
-APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
EL AR, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci n. 12;
- APPELLATA -
UTG- in persona dei Prefetti p.t.; Controparte_2
Contr
– , in persona dei Prefetti p.t.; Controparte_4
- APPELLATE contumaci –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 22363/2024 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 14 novembre 2024
Conclusioni: all'udienza cartolare del 3 dicembre 2025 le parti hanno concluso chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello l' ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata, nella contumacia degli enti impositori, ha accolto l'opposizione spiegata da avverso la cartella esattoriale n. CP_1
10020210007359722000, emessa a suo carico per contravvenzioni al codice della strada elevate dalla e dalla . La pronuncia ha Controparte_2 Controparte_4 qualificato la domanda in termini di opposizione recuperatoria e l'ha accolta, stante l'insussistenza di prova della notifica dei verbali presupposti. Ha quindi annullato la cartella e la sanzione presupposta con condanna degli enti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'appellante, la sentenza sarebbe viziata innanzitutto per omessa pronuncia rispetto alla sollevata eccezione di nullità dell'atto introduttivo redatto nella forma del ricorso per dolersi al contempo di motivi recuperatori e di motivi ascrivibili all'opposizione all'esecuzione, ovvero di un cumulo di domande asseritamente inammissibile anche per ragioni di competenza per territorio. La parte si duole, inoltre, dell'erronea qualificazione della domanda in termini recuperatori ritenendo che l'eccezione di omessa notifica dei titoli presupposti sia sussumibile nell'opposizione ex art 615 c.p.c. Ancora, lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata sin dal primo grado in favore del giudice di pace di Salerno, ove qualificata l'azione come recuperatoria, ovvero in favore del giudice di pace di Agropoli se ritenuta ascrivibile all'opposizione all'esecuzione. Infine, sostiene l'ingiustizia della decisione anche in punto di spese in quanto il giudice di pace, pur avendo riconosciuto l'esclusiva responsabilità degli enti impositori in ordine agli accertati vizi del procedimento sanzionatorio, ha poi indebitamente impartito la condanna alle spese in via solidale anche all'agente della riscossione. Su tali premesse, ha richiesto la riforma della pronuncia con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ovvero, in subordine, con compensazione nei suoi confronti e, in via ancor più gradata, con riduzione nei valori minimi.
Con decreto del 23 aprile 2025 è stata fissata l'udienza di comparizione per la data dell'1 ottobre 2025, con onere per l'appellante di notifica del ricorso e del decreto entro il 19 maggio 2025. Assolto tempestivamente l'onere suddetto, si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha eccepito l'infondatezza, CP_1 stante l'esatta qualificazione della domanda da parte del giudice adito, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale individuata alla stregua del criterio del luogo dell'infrazione e la correttezza della condanna alle spese impartita anche al
- 2 - concessionario perché rispondente al criterio di causalità. Su tali premesse ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
La e la , benché ritualmente evocate in Controparte_2 Controparte_4 giudizio, non si sono costituite.
Il giudizio è pervenuto all'udienza cartolare di discussione del 3 dicembre 2025, allorquando è stato riservato in decisione.
MOTIVAZIONE
L'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia della e Controparte_2 della , non costituite. Controparte_4
Sempre in via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'appello in virtù del principio dell'apparenza, atteso che nella specie la domanda è stata qualificata come opposizione recuperatoria nella pronuncia impugnata.
Difatti, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 22390/2015).
Venendo all'esame dei motivi di appello, va rilevato che l'odierno giudizio origina dall'impugnazione della cartella esattoriale n. 10020210007359722000 notificata ad istanza di in data 30.09.2023, Controparte_5 affidata principalmente alla doglianza prospettante l'omessa notifica del verbale presupposto nonché ad altre censure relative a vizi formali e difetto di motivazione.
L'opponente ha dunque proposto un cumulo di domande riconducibili all'opposizione recuperatoria (omessa notifica del verbale) ed all'opposizione agli atti esecutivi.
Invero, riguardo alla cartella esattoriale o all'avviso di mora, a più riprese e in maniera unanime, la Suprema Corte di Cassazione ha indicato quali siano i rimedi esperibili: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23, L. 24.11.1981, n. 689, nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di
- 3 - tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass. civ, sent. n. 4018/2007; Cass. civ., sent. n. 2217/2007; Cass. civ., sent. n. 2214/2007; Cass. civ, sent. n. 4891/2006; Cass. civ, sent. n. 2819/2006; Cass. civ, sent. n. 15149/2005).
Il principio è stato cristallizzato nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, n. 22080 del 2017, con cui è stato anche precisato che la medesima opposizione può assolvere a plurime funzioni ovvero, accanto a quella recuperatoria, anche quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. civ., ord. n. 21905/2022, Cass. civ., ord. n. 16333/2020; cfr. anche Cass. civ, n. 13300/2024 e n. 13304/2024) cosicché per tali censure risulta comunque ammissibile il ricorso al rito ordinario ed alla forma della citazione per l'atto introduttivo del giudizio.
Nello specifico la giurisprudenza di legittimità, a corredo del principio posto dalle S.U. con la richiamata decisione n. 22080/2017, hanno affermato il seguente ulteriore principio di diritto: “qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione
– soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., ord. n. 22094/2019).
Ne discende che non risulta erroneo nel caso concreto, corrispondente ad un cumulo di domande, l'impiego della forma del ricorso richiesta per la domanda avente funzione recuperatoria, tenuto conto, vieppiù, che l'azione è stata introdotta allorquando era già entrata in vigore la cd. riforma Cartabia che ha disposto che le domande giudiziali innanzi al Giudice di Pace vanno proposte nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, quindi con ricorso ex art. 316, co. 1 c.p.c., e
- 4 - che l'opposizione agli atti avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché riservata alla competenza funzionale del Tribunale.
Quanto precede induce a disattendere il primo motivo di gravame atteso che, alla luce dei principi e delle norme innanzi richiamati, l'azione è stata correttamente introdotta nella forma del ricorso senza che trovi fondamento, in astratto, l'asserito divieto di cumulo delle domande, né il necessario utilizzo della forma della citazione. Non è pertanto ravvisabile la nullità dell'atto introduttivo così come prospettata da parte appellante.
Allo stesso modo è destituita di fondamento l'eccezione di incompetenza per territorio.
Il giudice di pace ha correttamente interpretato e ritenuto ammissibile la domanda, qualificata come opposizione recuperatoria, validamente incardinata dinanzi al giudice di pace per dolersi dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in assenza di previa notifica del titolo esecutivo, conosciuto per la prima volta proprio in ragione della notifica della cartella sullo stesso fondata.
Difatti, l'operatività della disciplina di cui all'art. 7 D. lgs. n. 150/2011 in relazione alla delineata funzione “recuperatoria” dell'opposizione determina il radicamento della competenza in virtù della medesima disposizione e della garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
Pertanto, coerentemente con i principi passati in rassegna, la Corte di Cassazione aveva già affermato che “le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione”(Cass. civ., ord. n. 5803/2015).
Deve, quindi, ritenersi sussistente la competenza dell'ufficio del giudice di pace di Napoli, specificamente adito, atteso che la cartella originava da ruoli formati dalla ovvero da quella di per infrazioni al codice della strada e Controparte_2 CP_4 che in ossequio al principio di ragionevole durata del processo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile l'impugnazione con un unico ricorso di più multe anche elevate in luoghi diversi (cfr. Cass. civ., ord. n. 23881/2011).
D'altra parte va rilevato che sebbene formulata sin dalla costituzione in primo grado, la relativa eccezione risulta incompleta ed erronea perché faceva riferimento, quale ufficio giudiziario munito di competenza, al Giudice di pace di Salerno, ove l'azione fosse intesa quale recuperatoria, sul presupposto che la cartella proveniva dal
- 5 - concessionario della riscossione per la provincia di Salerno, laddove, per quanto innanzi, il giudice di pace territorialmente competente andava individuato secondo il criterio del luogo della commessa infrazione.
Sul punto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta” (da ultimo Cass. civ., ord. n. 2548/2022).
Infine, è priva di pregio anche l'eccepita illegittimità della statuizione relativa alle spese di lite.
Va osservato che nella materia dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
Ne consegue che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. civ., sez. 6, sent. n. 2570/2017; Cass. civ., sent. 24678/2018; cfr. anche Cass. civ., sent. n. 3105/2017; Cass. civ., sent. 15390/2018).
Ne discende che la condanna impartita in via solidale in capo agli enti impositori ed al concessionario risulta del tutto legittima e conforme al principio di soccombenza su richiamato.
In definitiva, incontestata l'accertata omessa notifica dei verbali presupposti, i motivi di appello vanno rigettati perché infondati, con conferma della sentenza impugnata.
Quanto al governo delle spese di lite, va ravvisata la soccombenza nei rapporti con l'appellato, opponente in primo grado, con condanna dell'agente della riscossione al
- 6 - pagamento in suo favore delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (€ 1.101 -
€ 5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), nei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, con attribuzione all'Avv. EL AR dichiaratasi antistatario.
Nulla per le spese nei rapporti con la e di non costituite. Controparte_2 CP_4
Deve darsi atto, infine, della astratta ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , della e Parte_1 CP_1 Controparte_2 della , iscritta al n. 6323/2025 R.G., così provvede: Controparte_4
1. dichiara la contumacia della e della;
Controparte_2 Controparte_4
2. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3. condanna l' al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in favore di in CP_1 complessivi € 852,00 per compenso professionale, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. EL AR dichiaratosi antistatario.
4. nulla per le spese nei rapporti con la e la Controparte_2 CP_4
contumaci;
[...]
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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