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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Rg. 42-1//2025 RICORSO PER AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Sezione civile
Settore procedure concorsuali
Il Tribunale composto dai magistrati:
dott. Elio Bongrazio Presidente dott. Federica Colantonio Giudice relatore dott. Daniela Angelozzi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di omologa del concordato preventivo formulata da:
con sede legale in Loreto Aprutino (PE), C.da Paterno n. 17, Controparte_1
codice fiscale e partita IVA (PEC in persona del legale P.IVA_1 Email_1 rappresentante p.t. e Presidente del C.d'A. , nato a [...], il Controparte_2
21.09.1940, C.F. , residente in [...], C.F._1
- rappresentata e difesa dall'Avv. Duilio Manella (C.F. pec. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, alla Via Email_2
Venezia, n.4, in virtù di mandato in calce alla presente domanda
- assistita nella predisposizione di piano e proposta dagli advisor finanziari Dott. Controparte_3
(C.F. ) Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di Chieti e dalla Dott.ssa C.F._3
(C.F. ), iscritta all'ODCEC di Controparte_4 C.F._4 Parte_1
Pescara, con studio in Pescara (PE), alla Piazza Alessandrini n.25; con l'opposizione di:
(d'ora Controparte_5
Contr innanzi nel presente atto indicata anche con gli acronimi ” e “ ” o come Controparte_6
), con sede in Castiglione Messer AI (TE), al Viale Umberto I n. 13, C.F. CP_5
, indirizzo PEC: in persona del Presidente del C.d.A. in P.IVA_2 Email_3
Pag. 1 a 12 carica dott. rappresentata e difesa - in virtù di procura alle liti in calce al presente atto Parte_2
– dall'avv. Andrea Mode-sti, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata per il CodiceFiscale_5
presente giudizio presso lo studio del medesimo legale in Pescara (PE) al Viale L. Muzii n. 19, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comuni-cazioni e le notificazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: - -creditore Email_4
Oggetto: Procedura di concordato preventivo ex artt. 40 ss. CCI
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbale d'udienza del 11/11/2025.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1) Sullo svolgimento della procedura:
Con ricorso depositato in data 10/4/2025 la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., con sede legale in Loreto Aprutino (PE), ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 ss. CCII.
Il piano proposto è di natura liquidatoria (art. 84 CCII), prevedendo la dismissione dei beni aziendali, la riscossione dei crediti, l'apporto di euro 80.000,00 a titolo di finanza terza e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 34-36% (superiore al minimo di legge del
20%).
Il Tribunale di Pescara, operato un controllo di legittimità e valutata la ritualità della domanda, con decreto del 24/04/2025, nominava Commissario Giudiziale la Dott.ssa e dichiarava Persona_1
aperta la procedura di concordato preventivo, previa verifica in ordine:
alla propria competenza per territorio;
alla completezza della documentazione;
alla sussistenza della condizione di crisi della società; al contenuto del piano ed alla sua idoneità alla soddisfazione dei creditori;
alla corretta formazione delle classi ex art 85 CCII.
La proposta, previo parere acquisizione della relazione particolareggiata del Commissario ex art.105
CCII, è stata sottoposta al voto dei creditori con inizio l'1/08/2025 e con fine l'1/09/2025 nei termini e con le modalità stabilite dal decreto di apertura della procedura, ai sensi dell'art. 107 CCII.
Con decreto del 23/09/2025 il Tribunale, vista la relazione definitiva sull'esito delle votazioni depositata dal Commissario Giudiziale in data 16/09/2025, ai sensi degli artt. 109 e 110 CCII, dava atto che, rideterminando l'importo del credito spettante alla
[...] alla luce dell'escussione della garanzia statale, come da conferma Parte_3
del MedioCredito Centrale, per un importo residuo di euro 33.957,84, le maggioranze richieste dall'art. 109, comma 1, CCII per l'approvazione della proposta dovevano ritenersi raggiunte.
È stata acquisita la relazione finale del Commissario Giudiziale.
Pag. 2 a 12 E' stata presentata tempestiva opposizione da parte di Parte_3
[...]
All'udienza del 11/11/2025 la ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di omologa, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione di Parte_3 ai sensi dell'art. 108 Comma 2 CCII, mentre quest'ultima si è riportata alle
[...]
conclusioni rassegnate nella propria memoria di costituzione.
2) Sull'omologa del concordato:
Il Tribunale, ai sensi dell'art. 112 CCII, deve verificare:
a) Regolarità della procedura.
b) Maggioranze.
c) Ammissibilità della proposta.
d) Formazione delle classi e parità di trattamento.
e) Fattibilità del piano.
3) Sulla regolarità della procedura:
Sussiste, in primo luogo, il presupposto della “regolarità della procedura” in quanto va constatato che essa si è correttamente snodata attraverso le cadenze procedurali delineate dalla legge, mediante atti anche contenutisticamente conformi alle previsioni legali, portati a conoscenza dei soggetti normativamente destinatari degli stessi. Al riguardo si osserva che:
- la ricorrente ha sede principale nel circondario del Tribunale di Pescara, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCII;
- svolge attività commerciale (in particolare attività di molitura delle olive sia per conto proprio che per conto terzi ed il commercio dei suoi prodotti;
la molitura dei cereali sia per conto proprio che per conto terzi);
- supera i limiti di cui all'art. 2 CCII e co. 1 lett. d) CCII e versa in stato -quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 3 e segg. del ricorso) e nella proposta concordataria ed è suscettibile di essere sottoposta alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI, così come confermato anche dalle verifiche effettuate dal Commissario
Giudiziale;
- la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e di insolvenza è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'art. 120 bis, co. 1 CCII (all. 1 al ricorso);
- la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 39 CCII, è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
Pag. 3 a 12 -il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dal dott.
[...]
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, let. o), CCII, che attesta la Per_2
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- la Dott.ssa nella qualità di commissario giudiziale, ha provveduto ad illustrare Persona_1 la propria relazione particolareggiata ai sensi dell'art.107 co.3 CCII e la proposta definitiva del debitore con comunicazione appositamente inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nel fascicolo informatico;
- con la relazione sugli esiti della votazione depositata il 04/09/2025 il Commissario richiedeva un congruo termine per il deposito della relazione finale sull'esito della votazione al fine di determinare la corretta percentuale di voto in riferimento all'importo da assegnare al voto (negativo) espresso dalla Infatti, come rappresentato Parte_3
nella richiamata relazione del 04/09/2025, la Parte_3
con la dichiarazione di voto del 01/09/2025 aveva espresso parere contrario al
[...] concordato “limitatamente al proprio credito considerato chirografario ed altresì limitatamente alla parte incapiente del proprio credito privilegiato” senza precisare se il voto espresso fosse riferito all'intero credito ammesso al voto o solo alla quota chirografaria non coperta dalla garanzia statale. Contr Per tale ragione il Commissario aveva ritenuto opportuno chiedere alla banca (con pec in data
02.09.2025 – All.5) di precisare se vi fosse stata l'escussione della garanzia nei confronti del
Mediocredito e, in caso, affermativo per quale importo. Medesima richiesta veniva inoltrata anche al
MedioCredito Centrale.
La , con PEC in data 04.09.2025, confermava di avere già escusso tale garanzia ma di Parte_3
non avere ancora ricevuto il pagamento dal Controparte_7
Ed anche il MediCredito Centrale con PEC in data 14.09.2025 confermava l'avvenuta escussione della garanzia per le due posizioni, (la n.738546 per Euro 92.004,32 con richiesta pervenuta in data
08.07.2025 e la n.172724 per Euro 45.885,15 con richiesta pervenuta in data 06.05.2025) precisando, altresì, di aver avviato anche l'iter di liquidazione per la posizione n.172724 con pagamento in atto per Euro 45.885,15.
Con la relazione finale sui voti il Commissario Giudiziale rappresentava dunque che il voto
Contr contrario ricevuto dalla “limitatamente al proprio credito considerato chirografario ed altresì limitatamente alla parte incapiente del proprio credito privilegiato” dovesse intendersi per la parte chirografa residua al netto dell'escussione della garanzia e, quindi, per l'importo di Euro 33.957,84, con la conseguenza che le maggioranze di legge dovevano intendersi raggiunte.
4) Sulle maggioranze.
Pag. 4 a 12 Contr
All'esito dei suddetti accertamenti, il credito della , per effetto dell'avvenuta escussione della garanzia, è stato quindi quantificato in Euro 33.957,84 e, di conseguenza, i crediti ammessi al voto sono stati rideterminati in Euro 211.615,54; con i voti favorevoli pari ad Euro 156.932,60 (pari cioè al 74,16%) sono state quindi raggiunte le maggioranze richieste dall'art.109 co.1 CCII per l'approvazione della proposta, come da tabella che segue:
5) Sull'ammissibilità della proposta.
La società ha presentato domanda di concordato preventivo con Controparte_1 piano meramente liquidatorio, ai sensi degli artt. 84 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Il piano prevede la cessione integrale del complesso aziendale, costituito da fabbricato e impianto produttivo, stimato in € 584.638,00, la riscossione di crediti per € 34.543,18 e l'apporto di finanza esterna pari a € 80.000,00, già versato sul conto della procedura. Tale apporto rispetta il requisito di incremento minimo del 10% dell'attivo, imposto dall'art. 84, comma 4, CCII.
Il piano assicura la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e la parziale soddisfazione dei chirografari, con percentuale non inferiore al 20%, come richiesto dalla norma da ultimo citata. Le simulazioni effettuate dal Commissario indicano una percentuale compresa tra il
23% e il 36%, a seconda dell'esito della vendita del compendio aziendale.
La distribuzione delle risorse avverrà secondo la Absolute Priority Rule (APR), principio inderogabile che si ricava dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e dalle norme del CCII sulla graduazione dei crediti (artt. 84 e 87 CCII).
In concreto:
- Prededuzioni: pagamento integrale delle spese di procedura (art. 6 CCII).
- Creditori privilegiati e ipotecari: soddisfazione integrale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca.
- Creditori chirografari: riparto proporzionale delle risorse residue (più finanza esterna liberamente distribuibile), secondo le percentuali previste dal piano.
Pag. 5 a 12 Nessun creditore di rango inferiore riceverà utilità finché quelli di rango superiore non sono stati pagati integralmente.
L'art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII richiede che il piano indichi, “laddove necessario, fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia”.
Nel caso in esame, è stato pertanto previsto un fondo di € 81.844,28 (poi rettificato a € 90.538,00) per coprire il rischio che il Mediocredito Centrale, escusso dalla banca, eserciti rivalsa sulla società.
Questo fondo è considerato credito privilegiato e serve a garantire che, se la garanzia pubblica viene attivata (come avvenuto nel caso in esame), ci siano risorse per soddisfare il credito nelle percentuali previste dal piano.
6) Sulla formazione delle classi e parità di trattamento.
Le classi di creditori previste dal piano sono tre e sono state costituite nel rispetto dell'art. 85 CCII, che impone la suddivisione in classi quando vi sono creditori titolari di garanzie prestate da terzi o quando le posizioni giuridiche e gli interessi economici non sono omogenei.
La prima classe comprende le banche titolari di crediti chirografari derivanti da mutui e finanziamenti, accomunate dalla presenza di garanzie personali dei soci e dalla garanzia pubblica del
Fondo MC. La seconda classe raggruppa i fornitori chirografari, creditori di natura commerciale, privi di garanzie reali o personali, omogenei per tipologia di credito e rischio. La terza classe è costituita da un unico creditore ( oggi il cui credito è assistito da CP_8 Controparte_9
garanzia reale (ipoteca) su bene di terzo, circostanza che lo rende strutturalmente diverso dagli altri.
La formazione delle classi rispetta la ratio della norma: ciascuna classe riunisce creditori con interessi economici omogenei e posizione giuridica simile, evitando discriminazioni arbitrarie. In tal modo, il piano garantisce trasparenza nella votazione e conformità ai principi di par condicio creditorum.
7) Sulla fattibilità del piano.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il tribunale deve verificare la fattibilità giuridica (assenza di incompatibilità con norme inderogabili) e la fattibilità economica, intesa come assenza di manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi (Cass. Sez. Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. 15 giugno 2020, n. 11522; Cass. 17 dicembre 2020, n. 28891).
Il controllo non riguarda la convenienza, riservata ai creditori, ma la realizzabilità concreta del piano.
Nel caso in esame, il Commissario ha svolto approfondite verifiche sulla possibilità di realizzo del compendio aziendale: ha nominato un CTU (Geom. ) per una nuova stima del fabbricato Persona_3
e dell'impianto produttivo e per accertare la libera commerciabilità dei beni. La perizia ha confermato
Pag. 6 a 12 il valore indicato dalla società (€ 584.638,00) e ha escluso vincoli o difformità ostative alla vendita.
Il Commissario ha considerato anche l'ipotesi di secondo esperimento di vendita, con riduzione del prezzo del 20%, per valutare la percentuale minima di soddisfazione dei creditori (circa 23% ai chirografari). Queste verifiche confermano la congruità della stima e la fattibilità della liquidazione.
Il Commissario ha svolto poi un'analisi puntuale delle posizioni creditorie. I crediti verso clienti, inizialmente indicati dalla società in € 462.074,00, sono stati rideterminati in € 34.543,18, con una riduzione del 92,52%, sulla base di verifiche di esigibilità. Tale importo è stato confermato dal
Commissario come realisticamente incassabile e inserito nel calcolo dell'attivo disponibile.
Le disponibilità liquide indicate nel ricorso (€ 6.225,00) sono state azzerate, poiché il conto corrente risultava negativo.
Il Commissario ha poi rettificato il fabbisogno concordatario a € 972.066,10, sulla base delle dichiarazioni di credito e dei riscontri documentali ed ha comunque confermato che il piano consente il pagamento integrale di prededuzioni e privilegi e una soddisfazione parziale dei chirografari superiore al minimo di legge.
8) Sull'opposizione di Controparte_5
[...]
Con ricorso depositato il 10/10/2025 la Controparte_5
(d'ora innanzi nel presente atto indicata anche con l'acronimo
[...]
Contr
”) ha proposto opposizione all'omologazione del concordato preventivo in esame sostenendo che, alla data di chiusura delle votazioni (1/09/2025), la garanzia MC era stata escussa, ma non ancora pagata, di conseguenza, la banca era ancora titolare dell'intero credito chirografario, e il
Commissario Giudiziale avrebbe errato nel ridurre il credito ai fini del voto. Ciò in quanto la surroga del garante pubblico (MC) può avvenire solo a seguito del pagamento, non per effetto della sola escussione (che è una richiesta di pagamento, non un adempimento, e può anche essere infruttuosa).
La banca contesta anche la valenza della conferma di MC circa l'avvenuta escussione, sostenendo che solo il pagamento può determinare la surroga e la riduzione del credito.
Nel presente procedimento di concordato preventivo, si pone dunque la questione della legittimazione al voto della banca creditrice per la parte di credito assistita da garanzia pubblica rilasciata da a seguito dell'escussione della garanzia da parte Controparte_10 dell'istituto di credito, ma in assenza del pagamento effettivo da parte del garante.
La difesa della ricorrente ritiene che, in conformità all'orientamento giurisprudenziale più recente e autorevole, la banca debba essere esclusa dal voto per la porzione di credito garantita, in quanto la titolarità del credito, per effetto della surroga legale, deve ritenersi trasferita al garante pubblico già al momento dell'escussione, indipendentemente dal perfezionamento del pagamento.
Pag. 7 a 12 A sostegno di tale tesi si richiama, in primo luogo, la sentenza n. 18148/2023 della Corte di
Cassazione, che ha affermato il principio secondo cui il credito del garante pubblico sorge al momento del rilascio della garanzia, rimanendo sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore garantito. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta verificatosi l'inadempimento — condizione che si realizza con la crisi conclamata del debitore, come nel caso di accesso alla procedura di concordato preventivo — il credito del garante diviene attuale e operativo, con conseguente surroga nella posizione del creditore originario.
Tale impostazione è stata ulteriormente rafforzata dalla sentenza n. 9678 del 13 aprile 2025 della
Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la natura pubblicistica e privilegiata del credito sorto in capo a MC a seguito dell'escussione della garanzia, attribuendo al fondo pubblico la legittimazione alla riscossione coattiva tramite procedura esattoriale, senza necessità di titolo giudiziale.
In linea con tali principi, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 3/2024, ha omologato un concordato preventivo escludendo la banca dal voto per la parte di credito garantita da MC, ritenendo del tutto assimilabili le garanzie rilasciate da SACE e MC e applicando integralmente l'orientamento espresso dalla Cassazione. Il Tribunale ha motivato l'esclusione della banca dal voto sulla base della natura pubblicistica del credito garantito e della certezza del pagamento da parte del fondo, ritenendo non plausibile che il garante non adempia all'obbligazione assunta a fronte dell'escussione.
Tale impostazione, del resto, è coerente con la natura pubblicistica della garanzia, che non può essere assimilata alla fideiussione, né soggiacere alla disciplina della solidarietà passiva. La garanzia pubblica è infatti finalizzata a favorire l'accesso al credito delle PMI, e il suo funzionamento si basa su un meccanismo di trasferimento del rischio economico dal creditore al garante, che si attiva al momento dell'escussione.
Ne consegue che, una volta escussa la garanzia (a prima richiesta), il credito originario della banca si estingue pro quota, e il diritto di voto per la parte garantita deve spettare al garante pubblico, anche se il pagamento non è ancora stato effettuato, in quanto il rischio è già stato trasferito e il credito è già sorto.
Ammettere la legittimazione al voto della banca per l'intero credito, anche per la parte garantita, comporterebbe una duplicazione della titolarità e una distorsione della rappresentanza degli interessi nel procedimento concordatario, in contrasto con la ratio pubblicistica della garanzia e con il principio di correttezza nella formazione delle classi e nel calcolo delle maggioranze.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene che la banca non sia legittimata al voto per la parte di credito garantita da fondo pubblico, in quanto la titolarità del credito è da considerarsi trasferita al garante per effetto della surroga, già al momento dell'escussione e dell'inadempimento
Pag. 8 a 12 del debitore, senza necessità di attendere il pagamento materiale. L'ammissione al voto della banca per l'intero credito comporterebbe, per contro, una duplicazione della legittimazione e una distorsione della rappresentanza degli interessi nel procedimento concordatario, in contrasto con la ratio pubblicistica delle garanzie statali.
Va aggiunto che, come riferito dal Commissario, con Pec in data 14/10/2025 il CP_11
ha trasmesso “la comunicazione di surroga, ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 cc
[...]
e dell'art.2 co.4 del DM20.06.2005” per la posizione MC n.1727247 relativa al finanziamento di
Euro 110.000,00, dichiarando di essere creditore nei confronti della società Controparte_1 dell'importo complessivo di Euro 45.885,15.
[...]
Alla luce di ciò, se anche volessimo tralasciare le valutazioni in merito alla natura pubblicistica del credito e la conseguente surroga ope legis e, quindi, ai fini del diritto di voto, considerare le sole
Contr somme già pagate dal alla , dovremmo confermare il voto per il credito Controparte_11
Contr della determinato quale differenza tra l'importo del credito inizialmente vantato (Euro Contr 171.847,38) e le somme effettivamente pagate alla dal MedioCredito (Euro 45.885,15).
Contr Il credito della da ammettere al voto sarebbe quindi pari ad Euro 125.962,23. Contr Infatti, se considerassimo il solo importo già liquidato alla di Euro 45.885,15 (pagato con valuta 16.09.2025, come comunicato dal Mediocredito Centrale), e andassimo quindi a rideterminare l'importo del credito ammesso al voto della in Euro 125.962,23 (ovvero la differenza tra Parte_3
Euro 171.847,38 ed Euro 45.885,15) il totale dei crediti ammessi al voto ammonterebbe a complessivi
Euro 303.619,27 ed il quorum verrebbe rideterminato in Euro 151.809,65. Anche in tale ipotesi le maggioranze sarebbero comunque raggiunte come agevolmente riscontrabile dal riepilogo numerico sotto riportato:
Riepilogo generale Crediti ammessi Quorum Favorevoli % Contrari % Esito al voto
300.619,27 151.809,65 156.932,60 51,687 146.686,67 48,313 Approvato
Riepilogo generale per Classi Crediti ammessi al voto Quorum Favorevoli % Contrari % Esito
Banche chirografarie 125.962,23 Classe 1 125.962,23 62.981,13 0,00 0,00 100 Respinto (di cui astenuti 0,00)
Fornitori chirografi 20.724,44 Classe 2 123.011,63 61.505,83 102.287,19 83,15 (di cui astenuti 16,84 Approvato 20.724,44)
Debito 0,00 CP_9 54.645,41 27.322,72 54.645,41 100,00 0,00 Approvato (di cui astenuti CP_9 0,00) Classe 3
Pag. 9 a 12 TOTALI 303.619,27 156.932,60 146.686,67
Esito per
Approvato classe
Contr Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione della deve essere rigetta e le spese di lite tra le parti si compensano integralmente in considerazione della novità della materia trattata.
In definitiva, alla luce di tutti gli elementi forniti dalla ricorrente e delle verifiche svolte dal
Commissario Giudiziale, è possibile affermare che il concordato proposto rispetta i requisiti di legge previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. La proposta è conforme agli artt. 84, 85,
87 e 112 CCII, garantisce la corretta formazione delle classi, il rispetto della par condicio creditorum
e l'applicazione della regola di priorità assoluta nella distribuzione delle risorse. Le stime dei beni sono state confermate dal CTU, i crediti sono stati verificati e rideterminati in base alla loro effettiva esigibilità, e l'apporto di finanza esterna è certo e già vincolato alla procedura. Pertanto, il piano appare giuridicamente corretto ed economicamente fattibile. Inoltre, nessun creditore ha contestato la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria. Il concordato preventivo liquidatorio proposto dalla ricorrente deve essere dunque omologato.
9) Sulle disposizioni accessorie.
Sotto il profilo esecutivo, il concordato dovrà essere attuato, nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale. Per quanto attiene ai tempi di adempimento della proposta si precisa che la società ricorrente ipotizza che la liquidazione possa verosimilmente esaurirsi nel termine massimo di due anni successivi dalla omologa della proposta.
Va rilevato che l'art. 114 CCII attribuisce al Tribunale il potere di nominare, nella sentenza di omologazione, uno o più liquidatori e il comitato dei creditori, senza prevedere alcun vincolo rispetto alle indicazioni formulate dal debitore nel piano. Diversamente, l'art. 182 della previgente legge fallimentare conteneva l'inciso “e non dispone diversamente”, dal quale si desumeva che, ove il concordato avesse indicato i liquidatori, il Tribunale dovesse conformarsi a tale scelta, salvo incompatibilità. La soppressione di tale inciso nel nuovo testo normativo evidenzia la volontà del legislatore di rafforzare il controllo giudiziale sulla fase liquidatoria, sottraendo la nomina a condizionamenti del debitore e assicurando criteri di imparzialità, trasparenza e professionalità nella selezione dei soggetti incaricati.
Ai sensi dell' art. 114, comma 1 CCII va dunque nominato un liquidatore, scelto sulla base dei criteri previsti dagli artt. 356 e 358 CCII e che può individuarsi nella persona dell'avv. Manuela Di Cola, con studio in Via Michelangelo 88 65124 PESCARA, che alla data odierna risulta iscritta all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure
Pag. 10 a 12 di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la quale, tuttavia, accettando l'incarico, dovrà anche accettare il compenso previsto nel piano.
In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà:
1) alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive dei beni che costituiscono l'attivo concordatario con le modalità di cui all'art. 114, comma quarto, CCII (compresa la pubblicazione sul
Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490 almeno 30 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte) compiendo con pienezza di poteri e senza necessità di altre autorizzazioni in ogni atto (anche pubblico) diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni dallo stesso previste;
2) ad incassare i crediti e ad acquisire alla procedura le somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna, le disponibilità liquide etc;
3) all'apertura di uno o più conti correnti intestati alla società in concordato preventivo e con Contr indicazione del numero di ruolo presso la o la Controparte_12
, istituti convenzionati con il Tribunale, ove far confluire le somme Controparte_13
di cui sopra. La fornirà al Liquidatore il servizio di home banking informativo e dispositivo;
CP_5
4) a provvedere ai pagamenti dei creditori secondo quanto previsto nel piano e nella proposta, previa redazione di un progetto di distribuzione da sottoporre al parere del Commissario e all'approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato;
5) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione senza alcuna limitazione, compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione dello stesso anche i relativi accordi sui compensi ad essi spettanti;
6) a comunicare con periodicità semestrale al Commissario Giudiziale ex art. 114 co. 5 CCII, un rapporto riepilogativo relativo all'andamento della liquidazione, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario relativo al periodo. Il Commissario trasmetterà copia della relazione del liquidatore, con le sue eventuali osservazioni, al Pubblico Ministero, al Comitato e ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale;
7) conclusa l'esecuzione del concordato, a redigere e comunicare al Commissario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto del conto corrente bancario;
il Commissario ne darà notizia, unitamente alle sue eventuali osservazioni, al Pubblico
Ministero, al Comitato e ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale.
8) a depositare le somme spettanti ai creditori che non si presentano o sono irreperibili secondo quanto disposto dall'art. 232, co. 4 CCII.
Infine, occorre procedere alla nomina del Comitato dei creditori, come da dispositivo.
Pag. 11 a 12
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Controparte_1 visto l'art. 112 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:
Rigetta l'opposizione proposta da Controparte_5
e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
[...]
Omologa il concordato preventivo liquidatorio proposto dalla società, come da piano approvato dai creditori e relazione del Commissario Giudiziale. quale liquidatore giudiziale l'avv. Manuela Di Cola, con studio in Via Michelangelo 88 Pt_4
65124 PESCARA;
Nomina membri del Comitato dei Creditori: Parte_3
, oggi
[...] Controparte_14 Controparte_9
Dispone che il liquidatore si attenga alle disposizioni di cui in motivazione.
Dispone che il Commissario Giudiziale riferisca al giudice delegato l'eventuale esistenza di atti di frode ai sensi dell'art. 106 CCII, nonché ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla società ricorrente, al Pubblico
Ministero, al Commissario Giudiziale e al liquidatore nominato, e di trasmettere il decreto stesso per estratto all'ufficio del registro delle imprese di Pescara ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 12 a 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Sezione civile
Settore procedure concorsuali
Il Tribunale composto dai magistrati:
dott. Elio Bongrazio Presidente dott. Federica Colantonio Giudice relatore dott. Daniela Angelozzi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di omologa del concordato preventivo formulata da:
con sede legale in Loreto Aprutino (PE), C.da Paterno n. 17, Controparte_1
codice fiscale e partita IVA (PEC in persona del legale P.IVA_1 Email_1 rappresentante p.t. e Presidente del C.d'A. , nato a [...], il Controparte_2
21.09.1940, C.F. , residente in [...], C.F._1
- rappresentata e difesa dall'Avv. Duilio Manella (C.F. pec. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, alla Via Email_2
Venezia, n.4, in virtù di mandato in calce alla presente domanda
- assistita nella predisposizione di piano e proposta dagli advisor finanziari Dott. Controparte_3
(C.F. ) Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di Chieti e dalla Dott.ssa C.F._3
(C.F. ), iscritta all'ODCEC di Controparte_4 C.F._4 Parte_1
Pescara, con studio in Pescara (PE), alla Piazza Alessandrini n.25; con l'opposizione di:
(d'ora Controparte_5
Contr innanzi nel presente atto indicata anche con gli acronimi ” e “ ” o come Controparte_6
), con sede in Castiglione Messer AI (TE), al Viale Umberto I n. 13, C.F. CP_5
, indirizzo PEC: in persona del Presidente del C.d.A. in P.IVA_2 Email_3
Pag. 1 a 12 carica dott. rappresentata e difesa - in virtù di procura alle liti in calce al presente atto Parte_2
– dall'avv. Andrea Mode-sti, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata per il CodiceFiscale_5
presente giudizio presso lo studio del medesimo legale in Pescara (PE) al Viale L. Muzii n. 19, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comuni-cazioni e le notificazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: - -creditore Email_4
Oggetto: Procedura di concordato preventivo ex artt. 40 ss. CCI
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbale d'udienza del 11/11/2025.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1) Sullo svolgimento della procedura:
Con ricorso depositato in data 10/4/2025 la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., con sede legale in Loreto Aprutino (PE), ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 ss. CCII.
Il piano proposto è di natura liquidatoria (art. 84 CCII), prevedendo la dismissione dei beni aziendali, la riscossione dei crediti, l'apporto di euro 80.000,00 a titolo di finanza terza e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 34-36% (superiore al minimo di legge del
20%).
Il Tribunale di Pescara, operato un controllo di legittimità e valutata la ritualità della domanda, con decreto del 24/04/2025, nominava Commissario Giudiziale la Dott.ssa e dichiarava Persona_1
aperta la procedura di concordato preventivo, previa verifica in ordine:
alla propria competenza per territorio;
alla completezza della documentazione;
alla sussistenza della condizione di crisi della società; al contenuto del piano ed alla sua idoneità alla soddisfazione dei creditori;
alla corretta formazione delle classi ex art 85 CCII.
La proposta, previo parere acquisizione della relazione particolareggiata del Commissario ex art.105
CCII, è stata sottoposta al voto dei creditori con inizio l'1/08/2025 e con fine l'1/09/2025 nei termini e con le modalità stabilite dal decreto di apertura della procedura, ai sensi dell'art. 107 CCII.
Con decreto del 23/09/2025 il Tribunale, vista la relazione definitiva sull'esito delle votazioni depositata dal Commissario Giudiziale in data 16/09/2025, ai sensi degli artt. 109 e 110 CCII, dava atto che, rideterminando l'importo del credito spettante alla
[...] alla luce dell'escussione della garanzia statale, come da conferma Parte_3
del MedioCredito Centrale, per un importo residuo di euro 33.957,84, le maggioranze richieste dall'art. 109, comma 1, CCII per l'approvazione della proposta dovevano ritenersi raggiunte.
È stata acquisita la relazione finale del Commissario Giudiziale.
Pag. 2 a 12 E' stata presentata tempestiva opposizione da parte di Parte_3
[...]
All'udienza del 11/11/2025 la ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di omologa, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione di Parte_3 ai sensi dell'art. 108 Comma 2 CCII, mentre quest'ultima si è riportata alle
[...]
conclusioni rassegnate nella propria memoria di costituzione.
2) Sull'omologa del concordato:
Il Tribunale, ai sensi dell'art. 112 CCII, deve verificare:
a) Regolarità della procedura.
b) Maggioranze.
c) Ammissibilità della proposta.
d) Formazione delle classi e parità di trattamento.
e) Fattibilità del piano.
3) Sulla regolarità della procedura:
Sussiste, in primo luogo, il presupposto della “regolarità della procedura” in quanto va constatato che essa si è correttamente snodata attraverso le cadenze procedurali delineate dalla legge, mediante atti anche contenutisticamente conformi alle previsioni legali, portati a conoscenza dei soggetti normativamente destinatari degli stessi. Al riguardo si osserva che:
- la ricorrente ha sede principale nel circondario del Tribunale di Pescara, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCII;
- svolge attività commerciale (in particolare attività di molitura delle olive sia per conto proprio che per conto terzi ed il commercio dei suoi prodotti;
la molitura dei cereali sia per conto proprio che per conto terzi);
- supera i limiti di cui all'art. 2 CCII e co. 1 lett. d) CCII e versa in stato -quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 3 e segg. del ricorso) e nella proposta concordataria ed è suscettibile di essere sottoposta alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI, così come confermato anche dalle verifiche effettuate dal Commissario
Giudiziale;
- la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e di insolvenza è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'art. 120 bis, co. 1 CCII (all. 1 al ricorso);
- la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 39 CCII, è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
Pag. 3 a 12 -il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dal dott.
[...]
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, let. o), CCII, che attesta la Per_2
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- la Dott.ssa nella qualità di commissario giudiziale, ha provveduto ad illustrare Persona_1 la propria relazione particolareggiata ai sensi dell'art.107 co.3 CCII e la proposta definitiva del debitore con comunicazione appositamente inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nel fascicolo informatico;
- con la relazione sugli esiti della votazione depositata il 04/09/2025 il Commissario richiedeva un congruo termine per il deposito della relazione finale sull'esito della votazione al fine di determinare la corretta percentuale di voto in riferimento all'importo da assegnare al voto (negativo) espresso dalla Infatti, come rappresentato Parte_3
nella richiamata relazione del 04/09/2025, la Parte_3
con la dichiarazione di voto del 01/09/2025 aveva espresso parere contrario al
[...] concordato “limitatamente al proprio credito considerato chirografario ed altresì limitatamente alla parte incapiente del proprio credito privilegiato” senza precisare se il voto espresso fosse riferito all'intero credito ammesso al voto o solo alla quota chirografaria non coperta dalla garanzia statale. Contr Per tale ragione il Commissario aveva ritenuto opportuno chiedere alla banca (con pec in data
02.09.2025 – All.5) di precisare se vi fosse stata l'escussione della garanzia nei confronti del
Mediocredito e, in caso, affermativo per quale importo. Medesima richiesta veniva inoltrata anche al
MedioCredito Centrale.
La , con PEC in data 04.09.2025, confermava di avere già escusso tale garanzia ma di Parte_3
non avere ancora ricevuto il pagamento dal Controparte_7
Ed anche il MediCredito Centrale con PEC in data 14.09.2025 confermava l'avvenuta escussione della garanzia per le due posizioni, (la n.738546 per Euro 92.004,32 con richiesta pervenuta in data
08.07.2025 e la n.172724 per Euro 45.885,15 con richiesta pervenuta in data 06.05.2025) precisando, altresì, di aver avviato anche l'iter di liquidazione per la posizione n.172724 con pagamento in atto per Euro 45.885,15.
Con la relazione finale sui voti il Commissario Giudiziale rappresentava dunque che il voto
Contr contrario ricevuto dalla “limitatamente al proprio credito considerato chirografario ed altresì limitatamente alla parte incapiente del proprio credito privilegiato” dovesse intendersi per la parte chirografa residua al netto dell'escussione della garanzia e, quindi, per l'importo di Euro 33.957,84, con la conseguenza che le maggioranze di legge dovevano intendersi raggiunte.
4) Sulle maggioranze.
Pag. 4 a 12 Contr
All'esito dei suddetti accertamenti, il credito della , per effetto dell'avvenuta escussione della garanzia, è stato quindi quantificato in Euro 33.957,84 e, di conseguenza, i crediti ammessi al voto sono stati rideterminati in Euro 211.615,54; con i voti favorevoli pari ad Euro 156.932,60 (pari cioè al 74,16%) sono state quindi raggiunte le maggioranze richieste dall'art.109 co.1 CCII per l'approvazione della proposta, come da tabella che segue:
5) Sull'ammissibilità della proposta.
La società ha presentato domanda di concordato preventivo con Controparte_1 piano meramente liquidatorio, ai sensi degli artt. 84 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Il piano prevede la cessione integrale del complesso aziendale, costituito da fabbricato e impianto produttivo, stimato in € 584.638,00, la riscossione di crediti per € 34.543,18 e l'apporto di finanza esterna pari a € 80.000,00, già versato sul conto della procedura. Tale apporto rispetta il requisito di incremento minimo del 10% dell'attivo, imposto dall'art. 84, comma 4, CCII.
Il piano assicura la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e la parziale soddisfazione dei chirografari, con percentuale non inferiore al 20%, come richiesto dalla norma da ultimo citata. Le simulazioni effettuate dal Commissario indicano una percentuale compresa tra il
23% e il 36%, a seconda dell'esito della vendita del compendio aziendale.
La distribuzione delle risorse avverrà secondo la Absolute Priority Rule (APR), principio inderogabile che si ricava dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e dalle norme del CCII sulla graduazione dei crediti (artt. 84 e 87 CCII).
In concreto:
- Prededuzioni: pagamento integrale delle spese di procedura (art. 6 CCII).
- Creditori privilegiati e ipotecari: soddisfazione integrale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca.
- Creditori chirografari: riparto proporzionale delle risorse residue (più finanza esterna liberamente distribuibile), secondo le percentuali previste dal piano.
Pag. 5 a 12 Nessun creditore di rango inferiore riceverà utilità finché quelli di rango superiore non sono stati pagati integralmente.
L'art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII richiede che il piano indichi, “laddove necessario, fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia”.
Nel caso in esame, è stato pertanto previsto un fondo di € 81.844,28 (poi rettificato a € 90.538,00) per coprire il rischio che il Mediocredito Centrale, escusso dalla banca, eserciti rivalsa sulla società.
Questo fondo è considerato credito privilegiato e serve a garantire che, se la garanzia pubblica viene attivata (come avvenuto nel caso in esame), ci siano risorse per soddisfare il credito nelle percentuali previste dal piano.
6) Sulla formazione delle classi e parità di trattamento.
Le classi di creditori previste dal piano sono tre e sono state costituite nel rispetto dell'art. 85 CCII, che impone la suddivisione in classi quando vi sono creditori titolari di garanzie prestate da terzi o quando le posizioni giuridiche e gli interessi economici non sono omogenei.
La prima classe comprende le banche titolari di crediti chirografari derivanti da mutui e finanziamenti, accomunate dalla presenza di garanzie personali dei soci e dalla garanzia pubblica del
Fondo MC. La seconda classe raggruppa i fornitori chirografari, creditori di natura commerciale, privi di garanzie reali o personali, omogenei per tipologia di credito e rischio. La terza classe è costituita da un unico creditore ( oggi il cui credito è assistito da CP_8 Controparte_9
garanzia reale (ipoteca) su bene di terzo, circostanza che lo rende strutturalmente diverso dagli altri.
La formazione delle classi rispetta la ratio della norma: ciascuna classe riunisce creditori con interessi economici omogenei e posizione giuridica simile, evitando discriminazioni arbitrarie. In tal modo, il piano garantisce trasparenza nella votazione e conformità ai principi di par condicio creditorum.
7) Sulla fattibilità del piano.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il tribunale deve verificare la fattibilità giuridica (assenza di incompatibilità con norme inderogabili) e la fattibilità economica, intesa come assenza di manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi (Cass. Sez. Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. 15 giugno 2020, n. 11522; Cass. 17 dicembre 2020, n. 28891).
Il controllo non riguarda la convenienza, riservata ai creditori, ma la realizzabilità concreta del piano.
Nel caso in esame, il Commissario ha svolto approfondite verifiche sulla possibilità di realizzo del compendio aziendale: ha nominato un CTU (Geom. ) per una nuova stima del fabbricato Persona_3
e dell'impianto produttivo e per accertare la libera commerciabilità dei beni. La perizia ha confermato
Pag. 6 a 12 il valore indicato dalla società (€ 584.638,00) e ha escluso vincoli o difformità ostative alla vendita.
Il Commissario ha considerato anche l'ipotesi di secondo esperimento di vendita, con riduzione del prezzo del 20%, per valutare la percentuale minima di soddisfazione dei creditori (circa 23% ai chirografari). Queste verifiche confermano la congruità della stima e la fattibilità della liquidazione.
Il Commissario ha svolto poi un'analisi puntuale delle posizioni creditorie. I crediti verso clienti, inizialmente indicati dalla società in € 462.074,00, sono stati rideterminati in € 34.543,18, con una riduzione del 92,52%, sulla base di verifiche di esigibilità. Tale importo è stato confermato dal
Commissario come realisticamente incassabile e inserito nel calcolo dell'attivo disponibile.
Le disponibilità liquide indicate nel ricorso (€ 6.225,00) sono state azzerate, poiché il conto corrente risultava negativo.
Il Commissario ha poi rettificato il fabbisogno concordatario a € 972.066,10, sulla base delle dichiarazioni di credito e dei riscontri documentali ed ha comunque confermato che il piano consente il pagamento integrale di prededuzioni e privilegi e una soddisfazione parziale dei chirografari superiore al minimo di legge.
8) Sull'opposizione di Controparte_5
[...]
Con ricorso depositato il 10/10/2025 la Controparte_5
(d'ora innanzi nel presente atto indicata anche con l'acronimo
[...]
Contr
”) ha proposto opposizione all'omologazione del concordato preventivo in esame sostenendo che, alla data di chiusura delle votazioni (1/09/2025), la garanzia MC era stata escussa, ma non ancora pagata, di conseguenza, la banca era ancora titolare dell'intero credito chirografario, e il
Commissario Giudiziale avrebbe errato nel ridurre il credito ai fini del voto. Ciò in quanto la surroga del garante pubblico (MC) può avvenire solo a seguito del pagamento, non per effetto della sola escussione (che è una richiesta di pagamento, non un adempimento, e può anche essere infruttuosa).
La banca contesta anche la valenza della conferma di MC circa l'avvenuta escussione, sostenendo che solo il pagamento può determinare la surroga e la riduzione del credito.
Nel presente procedimento di concordato preventivo, si pone dunque la questione della legittimazione al voto della banca creditrice per la parte di credito assistita da garanzia pubblica rilasciata da a seguito dell'escussione della garanzia da parte Controparte_10 dell'istituto di credito, ma in assenza del pagamento effettivo da parte del garante.
La difesa della ricorrente ritiene che, in conformità all'orientamento giurisprudenziale più recente e autorevole, la banca debba essere esclusa dal voto per la porzione di credito garantita, in quanto la titolarità del credito, per effetto della surroga legale, deve ritenersi trasferita al garante pubblico già al momento dell'escussione, indipendentemente dal perfezionamento del pagamento.
Pag. 7 a 12 A sostegno di tale tesi si richiama, in primo luogo, la sentenza n. 18148/2023 della Corte di
Cassazione, che ha affermato il principio secondo cui il credito del garante pubblico sorge al momento del rilascio della garanzia, rimanendo sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore garantito. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta verificatosi l'inadempimento — condizione che si realizza con la crisi conclamata del debitore, come nel caso di accesso alla procedura di concordato preventivo — il credito del garante diviene attuale e operativo, con conseguente surroga nella posizione del creditore originario.
Tale impostazione è stata ulteriormente rafforzata dalla sentenza n. 9678 del 13 aprile 2025 della
Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la natura pubblicistica e privilegiata del credito sorto in capo a MC a seguito dell'escussione della garanzia, attribuendo al fondo pubblico la legittimazione alla riscossione coattiva tramite procedura esattoriale, senza necessità di titolo giudiziale.
In linea con tali principi, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 3/2024, ha omologato un concordato preventivo escludendo la banca dal voto per la parte di credito garantita da MC, ritenendo del tutto assimilabili le garanzie rilasciate da SACE e MC e applicando integralmente l'orientamento espresso dalla Cassazione. Il Tribunale ha motivato l'esclusione della banca dal voto sulla base della natura pubblicistica del credito garantito e della certezza del pagamento da parte del fondo, ritenendo non plausibile che il garante non adempia all'obbligazione assunta a fronte dell'escussione.
Tale impostazione, del resto, è coerente con la natura pubblicistica della garanzia, che non può essere assimilata alla fideiussione, né soggiacere alla disciplina della solidarietà passiva. La garanzia pubblica è infatti finalizzata a favorire l'accesso al credito delle PMI, e il suo funzionamento si basa su un meccanismo di trasferimento del rischio economico dal creditore al garante, che si attiva al momento dell'escussione.
Ne consegue che, una volta escussa la garanzia (a prima richiesta), il credito originario della banca si estingue pro quota, e il diritto di voto per la parte garantita deve spettare al garante pubblico, anche se il pagamento non è ancora stato effettuato, in quanto il rischio è già stato trasferito e il credito è già sorto.
Ammettere la legittimazione al voto della banca per l'intero credito, anche per la parte garantita, comporterebbe una duplicazione della titolarità e una distorsione della rappresentanza degli interessi nel procedimento concordatario, in contrasto con la ratio pubblicistica della garanzia e con il principio di correttezza nella formazione delle classi e nel calcolo delle maggioranze.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene che la banca non sia legittimata al voto per la parte di credito garantita da fondo pubblico, in quanto la titolarità del credito è da considerarsi trasferita al garante per effetto della surroga, già al momento dell'escussione e dell'inadempimento
Pag. 8 a 12 del debitore, senza necessità di attendere il pagamento materiale. L'ammissione al voto della banca per l'intero credito comporterebbe, per contro, una duplicazione della legittimazione e una distorsione della rappresentanza degli interessi nel procedimento concordatario, in contrasto con la ratio pubblicistica delle garanzie statali.
Va aggiunto che, come riferito dal Commissario, con Pec in data 14/10/2025 il CP_11
ha trasmesso “la comunicazione di surroga, ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 cc
[...]
e dell'art.2 co.4 del DM20.06.2005” per la posizione MC n.1727247 relativa al finanziamento di
Euro 110.000,00, dichiarando di essere creditore nei confronti della società Controparte_1 dell'importo complessivo di Euro 45.885,15.
[...]
Alla luce di ciò, se anche volessimo tralasciare le valutazioni in merito alla natura pubblicistica del credito e la conseguente surroga ope legis e, quindi, ai fini del diritto di voto, considerare le sole
Contr somme già pagate dal alla , dovremmo confermare il voto per il credito Controparte_11
Contr della determinato quale differenza tra l'importo del credito inizialmente vantato (Euro Contr 171.847,38) e le somme effettivamente pagate alla dal MedioCredito (Euro 45.885,15).
Contr Il credito della da ammettere al voto sarebbe quindi pari ad Euro 125.962,23. Contr Infatti, se considerassimo il solo importo già liquidato alla di Euro 45.885,15 (pagato con valuta 16.09.2025, come comunicato dal Mediocredito Centrale), e andassimo quindi a rideterminare l'importo del credito ammesso al voto della in Euro 125.962,23 (ovvero la differenza tra Parte_3
Euro 171.847,38 ed Euro 45.885,15) il totale dei crediti ammessi al voto ammonterebbe a complessivi
Euro 303.619,27 ed il quorum verrebbe rideterminato in Euro 151.809,65. Anche in tale ipotesi le maggioranze sarebbero comunque raggiunte come agevolmente riscontrabile dal riepilogo numerico sotto riportato:
Riepilogo generale Crediti ammessi Quorum Favorevoli % Contrari % Esito al voto
300.619,27 151.809,65 156.932,60 51,687 146.686,67 48,313 Approvato
Riepilogo generale per Classi Crediti ammessi al voto Quorum Favorevoli % Contrari % Esito
Banche chirografarie 125.962,23 Classe 1 125.962,23 62.981,13 0,00 0,00 100 Respinto (di cui astenuti 0,00)
Fornitori chirografi 20.724,44 Classe 2 123.011,63 61.505,83 102.287,19 83,15 (di cui astenuti 16,84 Approvato 20.724,44)
Debito 0,00 CP_9 54.645,41 27.322,72 54.645,41 100,00 0,00 Approvato (di cui astenuti CP_9 0,00) Classe 3
Pag. 9 a 12 TOTALI 303.619,27 156.932,60 146.686,67
Esito per
Approvato classe
Contr Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione della deve essere rigetta e le spese di lite tra le parti si compensano integralmente in considerazione della novità della materia trattata.
In definitiva, alla luce di tutti gli elementi forniti dalla ricorrente e delle verifiche svolte dal
Commissario Giudiziale, è possibile affermare che il concordato proposto rispetta i requisiti di legge previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. La proposta è conforme agli artt. 84, 85,
87 e 112 CCII, garantisce la corretta formazione delle classi, il rispetto della par condicio creditorum
e l'applicazione della regola di priorità assoluta nella distribuzione delle risorse. Le stime dei beni sono state confermate dal CTU, i crediti sono stati verificati e rideterminati in base alla loro effettiva esigibilità, e l'apporto di finanza esterna è certo e già vincolato alla procedura. Pertanto, il piano appare giuridicamente corretto ed economicamente fattibile. Inoltre, nessun creditore ha contestato la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria. Il concordato preventivo liquidatorio proposto dalla ricorrente deve essere dunque omologato.
9) Sulle disposizioni accessorie.
Sotto il profilo esecutivo, il concordato dovrà essere attuato, nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale. Per quanto attiene ai tempi di adempimento della proposta si precisa che la società ricorrente ipotizza che la liquidazione possa verosimilmente esaurirsi nel termine massimo di due anni successivi dalla omologa della proposta.
Va rilevato che l'art. 114 CCII attribuisce al Tribunale il potere di nominare, nella sentenza di omologazione, uno o più liquidatori e il comitato dei creditori, senza prevedere alcun vincolo rispetto alle indicazioni formulate dal debitore nel piano. Diversamente, l'art. 182 della previgente legge fallimentare conteneva l'inciso “e non dispone diversamente”, dal quale si desumeva che, ove il concordato avesse indicato i liquidatori, il Tribunale dovesse conformarsi a tale scelta, salvo incompatibilità. La soppressione di tale inciso nel nuovo testo normativo evidenzia la volontà del legislatore di rafforzare il controllo giudiziale sulla fase liquidatoria, sottraendo la nomina a condizionamenti del debitore e assicurando criteri di imparzialità, trasparenza e professionalità nella selezione dei soggetti incaricati.
Ai sensi dell' art. 114, comma 1 CCII va dunque nominato un liquidatore, scelto sulla base dei criteri previsti dagli artt. 356 e 358 CCII e che può individuarsi nella persona dell'avv. Manuela Di Cola, con studio in Via Michelangelo 88 65124 PESCARA, che alla data odierna risulta iscritta all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure
Pag. 10 a 12 di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la quale, tuttavia, accettando l'incarico, dovrà anche accettare il compenso previsto nel piano.
In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà:
1) alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive dei beni che costituiscono l'attivo concordatario con le modalità di cui all'art. 114, comma quarto, CCII (compresa la pubblicazione sul
Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490 almeno 30 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte) compiendo con pienezza di poteri e senza necessità di altre autorizzazioni in ogni atto (anche pubblico) diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni dallo stesso previste;
2) ad incassare i crediti e ad acquisire alla procedura le somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna, le disponibilità liquide etc;
3) all'apertura di uno o più conti correnti intestati alla società in concordato preventivo e con Contr indicazione del numero di ruolo presso la o la Controparte_12
, istituti convenzionati con il Tribunale, ove far confluire le somme Controparte_13
di cui sopra. La fornirà al Liquidatore il servizio di home banking informativo e dispositivo;
CP_5
4) a provvedere ai pagamenti dei creditori secondo quanto previsto nel piano e nella proposta, previa redazione di un progetto di distribuzione da sottoporre al parere del Commissario e all'approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato;
5) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione senza alcuna limitazione, compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione dello stesso anche i relativi accordi sui compensi ad essi spettanti;
6) a comunicare con periodicità semestrale al Commissario Giudiziale ex art. 114 co. 5 CCII, un rapporto riepilogativo relativo all'andamento della liquidazione, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario relativo al periodo. Il Commissario trasmetterà copia della relazione del liquidatore, con le sue eventuali osservazioni, al Pubblico Ministero, al Comitato e ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale;
7) conclusa l'esecuzione del concordato, a redigere e comunicare al Commissario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto del conto corrente bancario;
il Commissario ne darà notizia, unitamente alle sue eventuali osservazioni, al Pubblico
Ministero, al Comitato e ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale.
8) a depositare le somme spettanti ai creditori che non si presentano o sono irreperibili secondo quanto disposto dall'art. 232, co. 4 CCII.
Infine, occorre procedere alla nomina del Comitato dei creditori, come da dispositivo.
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p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Controparte_1 visto l'art. 112 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:
Rigetta l'opposizione proposta da Controparte_5
e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
[...]
Omologa il concordato preventivo liquidatorio proposto dalla società, come da piano approvato dai creditori e relazione del Commissario Giudiziale. quale liquidatore giudiziale l'avv. Manuela Di Cola, con studio in Via Michelangelo 88 Pt_4
65124 PESCARA;
Nomina membri del Comitato dei Creditori: Parte_3
, oggi
[...] Controparte_14 Controparte_9
Dispone che il liquidatore si attenga alle disposizioni di cui in motivazione.
Dispone che il Commissario Giudiziale riferisca al giudice delegato l'eventuale esistenza di atti di frode ai sensi dell'art. 106 CCII, nonché ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla società ricorrente, al Pubblico
Ministero, al Commissario Giudiziale e al liquidatore nominato, e di trasmettere il decreto stesso per estratto all'ufficio del registro delle imprese di Pescara ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
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