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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 876/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
o il alla via Bonfante n. 10 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 resso no al viale Monza n. 46 è eletto domicilio
–parte convenuta –
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte attrice Parte_1
«Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, premesso che non si accetta il contraddittorio su avverse domande nuove o modificate, preliminarmente rigettare l'avversa domanda riconvenzionale e ogni avversa domanda, istanza, eccezione in quanto totalmente infondate in fatto e diritto come in narrativa;
in via principale di merito accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto, stante l'inadempimento della sig.ra nata a [...] il [...] residente in [...] c.f. Controparte_1
, del contratto preliminare avente ad oggetto il fabbricato in Catasto Fabbricati di San Bartolomeo al Mare C.F._2 Foglio 8 part.239 cat.A/7 vani 5 ed il terreno in Catasto Terreni di San Bartolomeo al Mare Foglio 8 part.238 di mq. 352, concluso tra le parti all'esito della proposta in data 23/09/20 e dell'accettazione in data 10/10/20, e per l'effetto dichiarare nata a [...] il [...] e residente in [...] c.f. tenuta e condannarla ai C.F._2 sensi dell'art.1385 comma 2 c.c. al pagamento in favore dell'istante dell'importo di € 60.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 30.000,00 dalla stessa ricevuta per € 5.000,00 il 03/11/20 e per € 25.000,00 il 19/03/21, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi su € 5.000,00 dal 03/11/20 al saldo e su € 25.000,00 dal 19/03/21 al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa ed accessori;
inoltre, con il risarcimento del danno di cui all'art.96 c.p.c.»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1 «In via principale e nel merito: respingere la domanda attorea in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa;
accertare l'inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente al sig. e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto, con Parte_1Controparte_ diritto della signora di ritenzione della caparra ricevuta nella misura di € 30.000; In via riconvenzionale: accertare l'arricchimento senza causa dell'attore e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo commisurato ad € 600 mensili a far data 1 maggio 2021 sino alla sentenza;
In via subordinata: dichiarare risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta e, per l'effetto, dichiarare la compensazione dell'importo oggetto di caparra confirmatoria con la somma quantificata a titolo di remunerazione del godimento dell'immobile da parte del sig. , dal 01/05/2021 alla data della pronuncia. In ogni caso, con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria: chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto, da ritenersi ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione “è vero che”: 1) Il Comune di San Bartolomeo Al Mare ha riscontrato la richiesta P.E. 26/2020 della Signora relativamente all'immobile di via Ruvoa 5 con ritardi istruttori imputabili agli uffici comunali 2) Il sig. CP_1 Parte_1 era a conoscenza dei ritardi burocratici subiti dalla signora nell'accertamento della conformità urbanistica con il Comune di San CP_1 Bartolomeo al Mare 3) A seguito dell'ottenimento del certificato il sig. rifiutava di completare l'acquisto al prezzo concordato Parte_1 nella proposta irrevocabile d'acquisto 4) Il sig. nell'anno 2023 e nell'anno 2024 chiedeva sconti di prezzo 5) In data 29 gennaio Parte_1 2024 il sig. inviava messaggio al sig. e riformulava la proposta di prezzo e tempi di pagamento ai fini del rogito Parte_1 Parte_2
1 dott. Pasquale LONGARINI 6) In data 29 gennaio 2024 il sig. inviava messaggio al sig. confermando il perdurare della sua abitazione presso Parte_1 Parte_2 l'immobile della signora chiedendo denaro per rilasciarlo 7) Il sig. si è fatto tramite dal 2020 ad oggi della volontà CP_1 Parte_2 del sig. sia telefonicamente sia con messaggi rivolti all'arch 8) Il sig. conosceva l'esistenza di gravi Parte_1 Persona_1 Parte_1 problematiche di salute della signora tramite il sig. in quanto informato dall' arch. Chiede, CP_1 Parte_2 Persona_1 inoltre, essere ammessa a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammessa controparte. Indica a testi: Ing.
[...]Testimone_
, Via Ampère 9 Milano (MI) sui capitoli di prova 1) e 2) Arch. , Via Chioggia 8 Milano (MI) sui capitoli di Persona_1 prova 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Via Aurelia 222 San Bartolomeo Al Mare (IM) sui capitoli di prova 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Chiede Parte_2 prova per interpello sui capitoli di prova sub. 3) 4) 5) 6)»
Ragioni della decisione
(1) Abstract. premesso di aver sottoscritto, in data 23.9.2020, la Parte_1 proposta irrevocabile di acquisto ex art. 1329 cc avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Comune di San Bartolomeo al Mare lo. Pairola via Ruvoa n.5, per il prezzo di € 280.000 (di cui € 5.000 a titolo di caparra confirmatoria da versarsi entro 15 giorni dalla firma per accettazione della proposta;
€ 25.000, a titolo di seconda caparra da versarsi alla verificazione della condizione della vendita dell'immobile già di sua proprietà; € 250.000 da versarsi a saldo alla stipula del contratto definitivo, condizionato alla vendita dell'immobile già di sua proprietà, da stipularsi entro il 30.4.2021), allegato l'avveramento della condizione della vendita dell'immobile di sua proprietà (con rogito del 12.3.2021)/la sottoscrizione da parte di Controparte_1 della proposta irrevocabile per (in data 10.10.2020) ed il versament della somma di € 5.000 (in data 3.11.2020) e della somma di € 25.000 (in data 18.03.2021) a titolo di caparra confirmatoria, lamentato che la nonostante CP_1 numerosi solleciti, si sottraeva alla stipula del contratto definitivo tanto che, in data 24.10.2022, le inviava, senza riscontro alcuna, una diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni addivenendo alla stipula del rogito definitivo presso il Notaio di Diano Per_2
Marina, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio CP_1
instando, previa declaratoria di risoluzione del contratto preliminare avente
[...]
compendio immobiliare sito in Comune di San Bartolomeo al Mare lo. Pairola via Ruvoa n.5, concluso tra le parti all'esito della proposta del 23.9.2020 e dell'accettazione del 10.10.2020, per la sua condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 60.000, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 30.000 dalla stessa ricevuta, oltre maturati e maturandi, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, premesso che il Controparte_1 Parte_1 si era dichiarato disponibile a concludere un contratto di locazione turistico al canone di € 600 mensili dalla data di effettiva esigenza abitativa dell'immobile a quella del rogito con possibile imputazione dei versamenti a titolo di acconto in sede di rogito e che in data 20.12.2020 gli aveva concesso in comodato l'immobile con obbligo di restituzione al 30.4.2021, lamentato di aver subito l'impossibilità di procedere al rogito entro la data indicata a causa dell'inerzia della PA, dedotto l'imputabilità dell'inadempimento in capo al che, in spregio ai principi di correttezza e Parte_1 buona fede contrattuale, manifestava la volontà di variare le condizioni contrattuali al fine di concludere il rogito, opposto un arricchimento senza causa del Parte_1 che non aveva restituito l'immobile ricevuto a titolo di comodato, instava, in via principale nel merito, per il rigetto della domanda attorea, in via riconvenzionale, per la condanna del al pagamento della somma di € 600 mensili a far data dal Parte_1
1.5.2021, in via subordinata, per la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta, con compensazione dell'importo oggetto di caparra confirmatoria con la somma quantificata a titolo di remunerazione del godimento dell'immobile, con vittoria di spese ed onorari di giudizio,
2 dott. Pasquale LONGARINI 1.2) La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 05.03.2025, con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulle domande attoree. La norma di cui al terzo comma dell'art. 1385 cc, stabilendo che, se la parte non inadempiente preferisce domandare la risoluzione del contratto il risarcimento è regolato dalle norme generali, non ha inteso negare alla parte stessa il diritto di esigere il doppio della caparra versata (nella specie, in sede di stipula di un preliminare), ma le ha conferito la facoltà ulteriore di conseguire un più cospicuo risarcimento qualora il danno superi quello preventivamente determinato in sede di pattuizione di una caparra confirmatoria. Ne consegue che il promissario acquirente di un contratto preliminare di vendita, dopo avere inutilmente formulato, nei confronti del promittente venditore, diffida ad adempiere, ed aver instaurato il conseguente giudizio per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ben può, ove non abbia contestualmente avanzato richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., instare per il semplice conseguimento del doppio della caparra versata, secondo la previsione dell'art. 1385 c.c., e sul presupposto della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 stesso codice (cass. n. 319/2001). 2.1) All'esito della proposta irrevocabile del 23.9.2020 e della sua accettazione del 10.10.2020 (entro il termine del 15/10/20 convenuto all'art.3 lettera n) del contratto, e di conseguenza quest'ultimo ha assunto natura giuridica di contratto preliminare come per legge nonché per esplicita pattuizione di cui all'art.3 lettera o): non appena la parte proponente acquirente avrà avuto conoscenza dell'accettazione della stessa da parte della promittente venditrice tramite la sottoscrizione apposta in calce alla proposta medesima, la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale e varrà quindi come contratto preliminare), tra le parti si concludeva il contratto preliminare avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Comune di San Bartolomeo al Mare loc. Pairola via Ruvoa n.5 (comprendente il fabbricato in CF di San Bartolomeo al Mare F.8/Part.239/Cat.A7/Vani 5 ed il terreno in CT di San Bartolomeo al Mare F.8/Part.238/mq 352), al prezzo di € 280.000 (di cui € 5.000 a titolo di caparra confirmatoria da versarsi entro 15 giorni dalla firma per accettazione della proposta;
€ 25.000, a titolo di seconda caparra da versarsi alla verificazione della condizione della vendita dell'immobile già di sua proprietà; € 250.000 da versarsi a saldo), da tradursi in contratto definitivo, previo avveramento della clausola risolutiva prevista dal punto a) ovvero del contestuale adempimento di contratto preliminare avente ad oggetto l'abitazione già di proprietà del , Parte_1 entro il 30.04.2021. 2.2) E' documentato agli atti: (i) l'avveramento della condizione risolutiva prevista al punto a) della proposta irrevocabile, avendo il stipulato il rogito Parte_1 definitivo della vendita dell'immobile di sua proprietà il 12.3.2021 (doc. n. 2 parte attrice); (ii) il versamento della somma di € 5.000, in data 3.11.2020, a titolo di prima caparra confirmatoria (doc. 3 di parte attrice); (iii) il versamento di € 25.000, in data 18.3.2021, a titolo di seconda caparra confirmatoria (doc. n. 4 di parte attrice); (iv) l'invio, in data 24.10.2022, da parte di a della Parte_1 Controparte_1 lettera raccomandata (doc. n. 7 di parte attrice) diffidandola ad adempiere nel termine di 15 giorni addivenendo alla stipula del rogito definitivo presso il Notaio di Per_2
Diano Marina, individuato dal promissario acquirente come da contratto;
(v) il mancato riscontro alla diffida ad adempiere, sebbene regolarmente ricevuta (doc. 8 di parte attrice) 2.3) Sulla risoluzione del contratto preliminare. La diffida ad adempiere (art. 1454 cc), al pari della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cc) e del termine essenziale (art. 1457 cc), rappresenta uno strumento di autotutela in senso lato, diretto a provocare la 3 dott. Pasquale LONGARINI risoluzione del contratto in caso di inadempimento della controparte. Essa attiva un meccanismo di risoluzione stragiudiziale del contratto, affidato all'iniziativa del contraente non inadempiente, il quale può fissare alla controparte un termine per adempiere il cui inutile decorso del tempo produce lo scioglimento del vincolo negoziale. 2.3.1) Ebbene, nella specie, il promissario acquirente adempiente (avendo provveduto ad adempiere le proprie obbligazioni contrattuali corrispondendo una prima caparra confirmatoria di € 5.000,00 il 03/11/20 e una seconda caparra confirmatoria di € 25.000,00 il 18/03/21 nonché operando per il superamento della condizione apposta a clausola risolutiva al punto a) del contratto, stipulando il rogito definitivo di vendita della sua vecchia abitazione il 12/03/21 ed entro il termine – 30/04/21 – fissato in contratto), con lettera del 24.10.2022, regolarmente ricevuta, intimava per iscritto alla promittente venditrice inadempiente ( in quanto, nonostante molti solleciti e la ricezione della raccomandata del 1.06.2022 con la quale le veniva contestato l'inadempimento e lamentato che da esso conseguivano danni da aumento dei tassi di interessi, da intervenuta impossibilità di accedere ai benefici per la riqualificazione degli immobili e aumento di costi delle opere edili, si era sottratta alla la stipula del definitivo entro il 30.4.2021) ad adempire, entro il congruo termine di 15 giorni, alle obbligazione Lei assunte col contratto preliminare di compravendita stipulato in data 10.10.2020, segnatamente intervenendo alla stipula del rogito definitivo di compravendita presso il Notaio dott.ssa con studio in Diano Marina Persona_3 alla via Biancheri n.74, avvertendola che i ricorso dinanzi al Giudice.
2.3.1.1) Testualmente si legge “ …. LA INVITO E DIFFIDO AD ADEMPIERE nel termine di quindici giorni dal ricevimento della presente le obbligazioni da lei assente nel suddetto contratto preliminare di compravendita stipulato in data 10/10/20, segnatamente …. In difetto, ricorrerò al Giudice senza ulteriori avvisi, con aggravio di spese”. 2.3.2) Essenziale è la dichiarazione espressa che, nel caso di inutile decorso del termine, il contratto si intenderà risolto, assente nel caso di specie. Non è sufficiente, ai fini della produzione dell'effetto risolutivo del rapporto, la manifestazione della generica intenzione di ricorrere al Giudice senza specificare se si intenda ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto. E' necessaria la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto nel caso di mancato adempimento entro un certo termine, restando escluso che tale manifestazione possa sopraggiungere in un momento successivo alla diffida (cass. n. 3742/2006). La diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cc, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, esige comunque la manifestazione in modo inequivocabile della volontà dell'intimante, da un lato, di ottenere l'adempimento del contratto entro un certo termine e, dall'altro, di considerare risolto il contratto stesso come effetto dell'inutile decorrenza del termine. Nella specie, assente tale formula, non si ha diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cc, ma una comune intimazione di adempimento cui si ricollegano altri effetti previsti dalla legge, come la messa in mora e l'interruzione della prescrizione. Pertanto, non si è prodotto l'invocato effetto risolutorio del contratto preliminare invocato dalla parte attrice. 2.4) sulla caparra confirmatoria. La parte non inadempiente non ha esercitato il recesso, ma ha chiesto la risoluzione del contratto: (i) si legge nell'atto introduttivo del giudizio « - che al perfezionamento della fattispecie recettizia della diffida ad adempiere di cui sopra deve conseguire la risoluzione del contratto per inadempimento ed essendo al contratto stesso acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, come esposto in premessa, l'esponente nonostante i richiamati ulteriori effetti dannosi dell'avverso illecito comportamento intende limitare la propria pretesa risarcitoria alla restituzione del doppio della caparra stessa da parte della promittente
4 dott. Pasquale LONGARINI venditrice in uno con la domanda di accertamento dell'effetto risolutorio, qui semplicemente esercitando il diritto di cui all'art. 1385 comma 2 c.c.»; (ii) si legge nelle conclusioni rassegnate: «Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, premesso che non si accetta il contraddittorio su avverse domande nuove o modificate, preliminarmente rigettare l'avversa domanda riconvenzionale e ogni avversa domanda, istanza, eccezione in quanto totalmente infondate in fatto e diritto come in narrativa;
in via principale di merito accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto, stante l'inadempimento della sig.ra nata a [...] il [...] residente in [...]
Cinisello Balsamo Via Guardi 50 c.f. , del contratto preliminare avente ad C.F._2 oggetto il fabbricato in Catasto Fabbricati di San Bartolomeo al Mare Foglio 8 part.239 cat.A/7 vani 5 ed il terreno in Catasto Terreni di San Bartolomeo al Mare Foglio 8 part.238 di mq. 352, concluso tra le parti all'esito della proposta in data 23/09/20 e dell'accettazione in data 10/10/20, e per l'effetto dichiarare nata a [...] il [...] e residente in [...]
Via F. Guardi 50 c.f. tenuta e condannarla ai sensi dell'art.1385 comma 2 c.c. al C.F._2 pagamento in favore dell'istante dell'importo di € 60.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 30.000,00 dalla stessa ricevuta per € 5.000,00 il 03/11/20 e per € 25.000,00 il 19/03/21, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi su € 5.000,00 dal 03/11/20 al saldo e su € 25.000,00 dal 19/03/21 al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa ed accessori;
inoltre, con il risarcimento del danno di cui all'art.96 c.p.c». 2.4.1) Non avendo esercitato il recesso (la caparra confirmatoria consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice;
indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte. Non avendo funzione probatoria e sanzionatoria, la parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo), la parte non inadempiente si è avvalsa del rimedio ordinario della risoluzione del contratto con la conseguenza che la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacchè in tali ipotesi essa perde la funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto. 2.4.2) Pertanto, la mancata produzione dell'effetto solutorio invocato da parte attrice assorbe sia la domanda di condanna ai sensi dell'art.1385 comma 2 c.c. al pagamento in favore dell'istante dell'importo di € 60.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 30.000,00 dalla stessa ricevuta per € 5.000,00 il 03/11/20 e per € 25.000,00 il 19/03/21, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi su € 5.000,00 dal 03/11/20 al saldo e su € 25.000,00 dal 19/03/21 al saldo, sia la domanda di condanna per lite temeraria
(3) sulle domande della parte convenuta. In ragione della circostanza che la promissaria acquirente aveva bene e fedelmente adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto preliminare oggetto di contesa, va respinta la domanda svolta dalla CP_1 in via principale e, per l'effetto, la medesima non ha diritto alla ritenzione
[...] rra ricevuta nella misura di € 30.000. 3.1) In sede di costituzione, la convenuta ha chiesto, altresì, in via riconvenzionale di accertare l'arricchimento senza causa dell'attore e per l'effetto condannarlo al pagamento dell'importo commisurato a € 600 mensili a far data 1° maggio 2021 sino alla sentenza.
5 dott. Pasquale LONGARINI 3.1.1) All'art.3 punto e) del contratto preliminare le parti avevano inserito un'ipotesi di proposta “rent to buy” che non ha poi acquisito alcuna efficacia e che, in ogni caso, risulta novata dalla stipula del comodato in data 31/12/20 (doc.13 di parte attrice) con cui l'immobile è stato concesso al , fino al 30.4.2021 (data fissata per la Parte_1 stipula del rogito del definitivo), ad utilizzo abitativo e a titolo gratuito. 3.1.2) Il comodatario è tenuto alla restituzione del bene solo dietro richiesta del comodante dovendosi ritenere occupante sine titulo solo a decorrere dalla data di comunicazione della espressa richiesta di liberazione dell'immobile, cosa nel caso di specie mai avvenuta, neppure nella domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha soltanto opposto la compensazione dei presunti “canoni” di asserita occupazione ma non ha mai esercitato, l'azione di rivendica del bene dato in comodato. 3.1.3) Pertanto, la domanda riconvenzionale va respinta in quanto infondata e, in ogni caso, priva dell'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduto.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) respinga le domande attoree e le domande, principale e riconvenzionale, di parte convenuta
2) compensa le spese processuali tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 11.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 876/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
o il alla via Bonfante n. 10 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 resso no al viale Monza n. 46 è eletto domicilio
–parte convenuta –
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte attrice Parte_1
«Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, premesso che non si accetta il contraddittorio su avverse domande nuove o modificate, preliminarmente rigettare l'avversa domanda riconvenzionale e ogni avversa domanda, istanza, eccezione in quanto totalmente infondate in fatto e diritto come in narrativa;
in via principale di merito accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto, stante l'inadempimento della sig.ra nata a [...] il [...] residente in [...] c.f. Controparte_1
, del contratto preliminare avente ad oggetto il fabbricato in Catasto Fabbricati di San Bartolomeo al Mare C.F._2 Foglio 8 part.239 cat.A/7 vani 5 ed il terreno in Catasto Terreni di San Bartolomeo al Mare Foglio 8 part.238 di mq. 352, concluso tra le parti all'esito della proposta in data 23/09/20 e dell'accettazione in data 10/10/20, e per l'effetto dichiarare nata a [...] il [...] e residente in [...] c.f. tenuta e condannarla ai C.F._2 sensi dell'art.1385 comma 2 c.c. al pagamento in favore dell'istante dell'importo di € 60.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 30.000,00 dalla stessa ricevuta per € 5.000,00 il 03/11/20 e per € 25.000,00 il 19/03/21, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi su € 5.000,00 dal 03/11/20 al saldo e su € 25.000,00 dal 19/03/21 al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa ed accessori;
inoltre, con il risarcimento del danno di cui all'art.96 c.p.c.»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1 «In via principale e nel merito: respingere la domanda attorea in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa;
accertare l'inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente al sig. e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto, con Parte_1Controparte_ diritto della signora di ritenzione della caparra ricevuta nella misura di € 30.000; In via riconvenzionale: accertare l'arricchimento senza causa dell'attore e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo commisurato ad € 600 mensili a far data 1 maggio 2021 sino alla sentenza;
In via subordinata: dichiarare risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta e, per l'effetto, dichiarare la compensazione dell'importo oggetto di caparra confirmatoria con la somma quantificata a titolo di remunerazione del godimento dell'immobile da parte del sig. , dal 01/05/2021 alla data della pronuncia. In ogni caso, con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria: chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto, da ritenersi ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione “è vero che”: 1) Il Comune di San Bartolomeo Al Mare ha riscontrato la richiesta P.E. 26/2020 della Signora relativamente all'immobile di via Ruvoa 5 con ritardi istruttori imputabili agli uffici comunali 2) Il sig. CP_1 Parte_1 era a conoscenza dei ritardi burocratici subiti dalla signora nell'accertamento della conformità urbanistica con il Comune di San CP_1 Bartolomeo al Mare 3) A seguito dell'ottenimento del certificato il sig. rifiutava di completare l'acquisto al prezzo concordato Parte_1 nella proposta irrevocabile d'acquisto 4) Il sig. nell'anno 2023 e nell'anno 2024 chiedeva sconti di prezzo 5) In data 29 gennaio Parte_1 2024 il sig. inviava messaggio al sig. e riformulava la proposta di prezzo e tempi di pagamento ai fini del rogito Parte_1 Parte_2
1 dott. Pasquale LONGARINI 6) In data 29 gennaio 2024 il sig. inviava messaggio al sig. confermando il perdurare della sua abitazione presso Parte_1 Parte_2 l'immobile della signora chiedendo denaro per rilasciarlo 7) Il sig. si è fatto tramite dal 2020 ad oggi della volontà CP_1 Parte_2 del sig. sia telefonicamente sia con messaggi rivolti all'arch 8) Il sig. conosceva l'esistenza di gravi Parte_1 Persona_1 Parte_1 problematiche di salute della signora tramite il sig. in quanto informato dall' arch. Chiede, CP_1 Parte_2 Persona_1 inoltre, essere ammessa a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammessa controparte. Indica a testi: Ing.
[...]Testimone_
, Via Ampère 9 Milano (MI) sui capitoli di prova 1) e 2) Arch. , Via Chioggia 8 Milano (MI) sui capitoli di Persona_1 prova 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Via Aurelia 222 San Bartolomeo Al Mare (IM) sui capitoli di prova 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Chiede Parte_2 prova per interpello sui capitoli di prova sub. 3) 4) 5) 6)»
Ragioni della decisione
(1) Abstract. premesso di aver sottoscritto, in data 23.9.2020, la Parte_1 proposta irrevocabile di acquisto ex art. 1329 cc avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Comune di San Bartolomeo al Mare lo. Pairola via Ruvoa n.5, per il prezzo di € 280.000 (di cui € 5.000 a titolo di caparra confirmatoria da versarsi entro 15 giorni dalla firma per accettazione della proposta;
€ 25.000, a titolo di seconda caparra da versarsi alla verificazione della condizione della vendita dell'immobile già di sua proprietà; € 250.000 da versarsi a saldo alla stipula del contratto definitivo, condizionato alla vendita dell'immobile già di sua proprietà, da stipularsi entro il 30.4.2021), allegato l'avveramento della condizione della vendita dell'immobile di sua proprietà (con rogito del 12.3.2021)/la sottoscrizione da parte di Controparte_1 della proposta irrevocabile per (in data 10.10.2020) ed il versament della somma di € 5.000 (in data 3.11.2020) e della somma di € 25.000 (in data 18.03.2021) a titolo di caparra confirmatoria, lamentato che la nonostante CP_1 numerosi solleciti, si sottraeva alla stipula del contratto definitivo tanto che, in data 24.10.2022, le inviava, senza riscontro alcuna, una diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni addivenendo alla stipula del rogito definitivo presso il Notaio di Diano Per_2
Marina, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio CP_1
instando, previa declaratoria di risoluzione del contratto preliminare avente
[...]
compendio immobiliare sito in Comune di San Bartolomeo al Mare lo. Pairola via Ruvoa n.5, concluso tra le parti all'esito della proposta del 23.9.2020 e dell'accettazione del 10.10.2020, per la sua condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 60.000, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 30.000 dalla stessa ricevuta, oltre maturati e maturandi, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, premesso che il Controparte_1 Parte_1 si era dichiarato disponibile a concludere un contratto di locazione turistico al canone di € 600 mensili dalla data di effettiva esigenza abitativa dell'immobile a quella del rogito con possibile imputazione dei versamenti a titolo di acconto in sede di rogito e che in data 20.12.2020 gli aveva concesso in comodato l'immobile con obbligo di restituzione al 30.4.2021, lamentato di aver subito l'impossibilità di procedere al rogito entro la data indicata a causa dell'inerzia della PA, dedotto l'imputabilità dell'inadempimento in capo al che, in spregio ai principi di correttezza e Parte_1 buona fede contrattuale, manifestava la volontà di variare le condizioni contrattuali al fine di concludere il rogito, opposto un arricchimento senza causa del Parte_1 che non aveva restituito l'immobile ricevuto a titolo di comodato, instava, in via principale nel merito, per il rigetto della domanda attorea, in via riconvenzionale, per la condanna del al pagamento della somma di € 600 mensili a far data dal Parte_1
1.5.2021, in via subordinata, per la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta, con compensazione dell'importo oggetto di caparra confirmatoria con la somma quantificata a titolo di remunerazione del godimento dell'immobile, con vittoria di spese ed onorari di giudizio,
2 dott. Pasquale LONGARINI 1.2) La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 05.03.2025, con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulle domande attoree. La norma di cui al terzo comma dell'art. 1385 cc, stabilendo che, se la parte non inadempiente preferisce domandare la risoluzione del contratto il risarcimento è regolato dalle norme generali, non ha inteso negare alla parte stessa il diritto di esigere il doppio della caparra versata (nella specie, in sede di stipula di un preliminare), ma le ha conferito la facoltà ulteriore di conseguire un più cospicuo risarcimento qualora il danno superi quello preventivamente determinato in sede di pattuizione di una caparra confirmatoria. Ne consegue che il promissario acquirente di un contratto preliminare di vendita, dopo avere inutilmente formulato, nei confronti del promittente venditore, diffida ad adempiere, ed aver instaurato il conseguente giudizio per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ben può, ove non abbia contestualmente avanzato richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., instare per il semplice conseguimento del doppio della caparra versata, secondo la previsione dell'art. 1385 c.c., e sul presupposto della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 stesso codice (cass. n. 319/2001). 2.1) All'esito della proposta irrevocabile del 23.9.2020 e della sua accettazione del 10.10.2020 (entro il termine del 15/10/20 convenuto all'art.3 lettera n) del contratto, e di conseguenza quest'ultimo ha assunto natura giuridica di contratto preliminare come per legge nonché per esplicita pattuizione di cui all'art.3 lettera o): non appena la parte proponente acquirente avrà avuto conoscenza dell'accettazione della stessa da parte della promittente venditrice tramite la sottoscrizione apposta in calce alla proposta medesima, la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale e varrà quindi come contratto preliminare), tra le parti si concludeva il contratto preliminare avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Comune di San Bartolomeo al Mare loc. Pairola via Ruvoa n.5 (comprendente il fabbricato in CF di San Bartolomeo al Mare F.8/Part.239/Cat.A7/Vani 5 ed il terreno in CT di San Bartolomeo al Mare F.8/Part.238/mq 352), al prezzo di € 280.000 (di cui € 5.000 a titolo di caparra confirmatoria da versarsi entro 15 giorni dalla firma per accettazione della proposta;
€ 25.000, a titolo di seconda caparra da versarsi alla verificazione della condizione della vendita dell'immobile già di sua proprietà; € 250.000 da versarsi a saldo), da tradursi in contratto definitivo, previo avveramento della clausola risolutiva prevista dal punto a) ovvero del contestuale adempimento di contratto preliminare avente ad oggetto l'abitazione già di proprietà del , Parte_1 entro il 30.04.2021. 2.2) E' documentato agli atti: (i) l'avveramento della condizione risolutiva prevista al punto a) della proposta irrevocabile, avendo il stipulato il rogito Parte_1 definitivo della vendita dell'immobile di sua proprietà il 12.3.2021 (doc. n. 2 parte attrice); (ii) il versamento della somma di € 5.000, in data 3.11.2020, a titolo di prima caparra confirmatoria (doc. 3 di parte attrice); (iii) il versamento di € 25.000, in data 18.3.2021, a titolo di seconda caparra confirmatoria (doc. n. 4 di parte attrice); (iv) l'invio, in data 24.10.2022, da parte di a della Parte_1 Controparte_1 lettera raccomandata (doc. n. 7 di parte attrice) diffidandola ad adempiere nel termine di 15 giorni addivenendo alla stipula del rogito definitivo presso il Notaio di Per_2
Diano Marina, individuato dal promissario acquirente come da contratto;
(v) il mancato riscontro alla diffida ad adempiere, sebbene regolarmente ricevuta (doc. 8 di parte attrice) 2.3) Sulla risoluzione del contratto preliminare. La diffida ad adempiere (art. 1454 cc), al pari della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cc) e del termine essenziale (art. 1457 cc), rappresenta uno strumento di autotutela in senso lato, diretto a provocare la 3 dott. Pasquale LONGARINI risoluzione del contratto in caso di inadempimento della controparte. Essa attiva un meccanismo di risoluzione stragiudiziale del contratto, affidato all'iniziativa del contraente non inadempiente, il quale può fissare alla controparte un termine per adempiere il cui inutile decorso del tempo produce lo scioglimento del vincolo negoziale. 2.3.1) Ebbene, nella specie, il promissario acquirente adempiente (avendo provveduto ad adempiere le proprie obbligazioni contrattuali corrispondendo una prima caparra confirmatoria di € 5.000,00 il 03/11/20 e una seconda caparra confirmatoria di € 25.000,00 il 18/03/21 nonché operando per il superamento della condizione apposta a clausola risolutiva al punto a) del contratto, stipulando il rogito definitivo di vendita della sua vecchia abitazione il 12/03/21 ed entro il termine – 30/04/21 – fissato in contratto), con lettera del 24.10.2022, regolarmente ricevuta, intimava per iscritto alla promittente venditrice inadempiente ( in quanto, nonostante molti solleciti e la ricezione della raccomandata del 1.06.2022 con la quale le veniva contestato l'inadempimento e lamentato che da esso conseguivano danni da aumento dei tassi di interessi, da intervenuta impossibilità di accedere ai benefici per la riqualificazione degli immobili e aumento di costi delle opere edili, si era sottratta alla la stipula del definitivo entro il 30.4.2021) ad adempire, entro il congruo termine di 15 giorni, alle obbligazione Lei assunte col contratto preliminare di compravendita stipulato in data 10.10.2020, segnatamente intervenendo alla stipula del rogito definitivo di compravendita presso il Notaio dott.ssa con studio in Diano Marina Persona_3 alla via Biancheri n.74, avvertendola che i ricorso dinanzi al Giudice.
2.3.1.1) Testualmente si legge “ …. LA INVITO E DIFFIDO AD ADEMPIERE nel termine di quindici giorni dal ricevimento della presente le obbligazioni da lei assente nel suddetto contratto preliminare di compravendita stipulato in data 10/10/20, segnatamente …. In difetto, ricorrerò al Giudice senza ulteriori avvisi, con aggravio di spese”. 2.3.2) Essenziale è la dichiarazione espressa che, nel caso di inutile decorso del termine, il contratto si intenderà risolto, assente nel caso di specie. Non è sufficiente, ai fini della produzione dell'effetto risolutivo del rapporto, la manifestazione della generica intenzione di ricorrere al Giudice senza specificare se si intenda ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto. E' necessaria la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto nel caso di mancato adempimento entro un certo termine, restando escluso che tale manifestazione possa sopraggiungere in un momento successivo alla diffida (cass. n. 3742/2006). La diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cc, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, esige comunque la manifestazione in modo inequivocabile della volontà dell'intimante, da un lato, di ottenere l'adempimento del contratto entro un certo termine e, dall'altro, di considerare risolto il contratto stesso come effetto dell'inutile decorrenza del termine. Nella specie, assente tale formula, non si ha diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cc, ma una comune intimazione di adempimento cui si ricollegano altri effetti previsti dalla legge, come la messa in mora e l'interruzione della prescrizione. Pertanto, non si è prodotto l'invocato effetto risolutorio del contratto preliminare invocato dalla parte attrice. 2.4) sulla caparra confirmatoria. La parte non inadempiente non ha esercitato il recesso, ma ha chiesto la risoluzione del contratto: (i) si legge nell'atto introduttivo del giudizio « - che al perfezionamento della fattispecie recettizia della diffida ad adempiere di cui sopra deve conseguire la risoluzione del contratto per inadempimento ed essendo al contratto stesso acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, come esposto in premessa, l'esponente nonostante i richiamati ulteriori effetti dannosi dell'avverso illecito comportamento intende limitare la propria pretesa risarcitoria alla restituzione del doppio della caparra stessa da parte della promittente
4 dott. Pasquale LONGARINI venditrice in uno con la domanda di accertamento dell'effetto risolutorio, qui semplicemente esercitando il diritto di cui all'art. 1385 comma 2 c.c.»; (ii) si legge nelle conclusioni rassegnate: «Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, premesso che non si accetta il contraddittorio su avverse domande nuove o modificate, preliminarmente rigettare l'avversa domanda riconvenzionale e ogni avversa domanda, istanza, eccezione in quanto totalmente infondate in fatto e diritto come in narrativa;
in via principale di merito accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto, stante l'inadempimento della sig.ra nata a [...] il [...] residente in [...]
Cinisello Balsamo Via Guardi 50 c.f. , del contratto preliminare avente ad C.F._2 oggetto il fabbricato in Catasto Fabbricati di San Bartolomeo al Mare Foglio 8 part.239 cat.A/7 vani 5 ed il terreno in Catasto Terreni di San Bartolomeo al Mare Foglio 8 part.238 di mq. 352, concluso tra le parti all'esito della proposta in data 23/09/20 e dell'accettazione in data 10/10/20, e per l'effetto dichiarare nata a [...] il [...] e residente in [...]
Via F. Guardi 50 c.f. tenuta e condannarla ai sensi dell'art.1385 comma 2 c.c. al C.F._2 pagamento in favore dell'istante dell'importo di € 60.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 30.000,00 dalla stessa ricevuta per € 5.000,00 il 03/11/20 e per € 25.000,00 il 19/03/21, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi su € 5.000,00 dal 03/11/20 al saldo e su € 25.000,00 dal 19/03/21 al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa ed accessori;
inoltre, con il risarcimento del danno di cui all'art.96 c.p.c». 2.4.1) Non avendo esercitato il recesso (la caparra confirmatoria consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice;
indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte. Non avendo funzione probatoria e sanzionatoria, la parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella prestata senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo), la parte non inadempiente si è avvalsa del rimedio ordinario della risoluzione del contratto con la conseguenza che la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacchè in tali ipotesi essa perde la funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto. 2.4.2) Pertanto, la mancata produzione dell'effetto solutorio invocato da parte attrice assorbe sia la domanda di condanna ai sensi dell'art.1385 comma 2 c.c. al pagamento in favore dell'istante dell'importo di € 60.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 30.000,00 dalla stessa ricevuta per € 5.000,00 il 03/11/20 e per € 25.000,00 il 19/03/21, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi su € 5.000,00 dal 03/11/20 al saldo e su € 25.000,00 dal 19/03/21 al saldo, sia la domanda di condanna per lite temeraria
(3) sulle domande della parte convenuta. In ragione della circostanza che la promissaria acquirente aveva bene e fedelmente adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto preliminare oggetto di contesa, va respinta la domanda svolta dalla CP_1 in via principale e, per l'effetto, la medesima non ha diritto alla ritenzione
[...] rra ricevuta nella misura di € 30.000. 3.1) In sede di costituzione, la convenuta ha chiesto, altresì, in via riconvenzionale di accertare l'arricchimento senza causa dell'attore e per l'effetto condannarlo al pagamento dell'importo commisurato a € 600 mensili a far data 1° maggio 2021 sino alla sentenza.
5 dott. Pasquale LONGARINI 3.1.1) All'art.3 punto e) del contratto preliminare le parti avevano inserito un'ipotesi di proposta “rent to buy” che non ha poi acquisito alcuna efficacia e che, in ogni caso, risulta novata dalla stipula del comodato in data 31/12/20 (doc.13 di parte attrice) con cui l'immobile è stato concesso al , fino al 30.4.2021 (data fissata per la Parte_1 stipula del rogito del definitivo), ad utilizzo abitativo e a titolo gratuito. 3.1.2) Il comodatario è tenuto alla restituzione del bene solo dietro richiesta del comodante dovendosi ritenere occupante sine titulo solo a decorrere dalla data di comunicazione della espressa richiesta di liberazione dell'immobile, cosa nel caso di specie mai avvenuta, neppure nella domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha soltanto opposto la compensazione dei presunti “canoni” di asserita occupazione ma non ha mai esercitato, l'azione di rivendica del bene dato in comodato. 3.1.3) Pertanto, la domanda riconvenzionale va respinta in quanto infondata e, in ogni caso, priva dell'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduto.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) respinga le domande attoree e le domande, principale e riconvenzionale, di parte convenuta
2) compensa le spese processuali tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 11.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI