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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1359 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1359 del R.G.V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, promosso
DA
(CF: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(CF: , nata a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi il primo dall'Avv. PASQUALE CORIGLIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in ZZ(TA) alla Via Carlo Poerio n. 139; la seconda dall'Avv.
GIUSEPPE MASINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in ZZ(TA) al Corso Vittorio Emanuele n.99, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Rilevato che per l'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non volersi Parte_2 riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in ZZ (TA) il
20/04/2006 , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data 11/04/2011; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e quelli relativi al figlio, e che le stesse non contrastano con alcuna disposizione di legge;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in ZZ (TA) il giorno 20/04/2006 da
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
TARANTO l'11/09/1985, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di ZZ (TA) dell'anno 2006, atto n. 3, p. I, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle note scritte depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 20/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1359 del R.G.V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, promosso
DA
(CF: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(CF: , nata a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi il primo dall'Avv. PASQUALE CORIGLIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in ZZ(TA) alla Via Carlo Poerio n. 139; la seconda dall'Avv.
GIUSEPPE MASINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in ZZ(TA) al Corso Vittorio Emanuele n.99, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Rilevato che per l'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non volersi Parte_2 riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in ZZ (TA) il
20/04/2006 , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data 11/04/2011; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e quelli relativi al figlio, e che le stesse non contrastano con alcuna disposizione di legge;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in ZZ (TA) il giorno 20/04/2006 da
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
TARANTO l'11/09/1985, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di ZZ (TA) dell'anno 2006, atto n. 3, p. I, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle note scritte depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 20/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente