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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
983/2018 R.G.
Corte di appello di Napoli – sesta sezione civile
Verbale dell'udienza del 24 aprile 2025, innanzi al collegio così formato:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere
Alle ore 11.00, chiamata la causa, nessuno è presente.
La Corte, atteso l'eventuale arrivo dei difensori delle parti fino alle ore 11.47,
considerato che l'odierna udienza proviene da rinvio ex art. 309 c.p.c., provvede con la seguente sentenza.
La presidente
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 983/2018 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 174/2017 del 2 febbraio 2017
t r a
(nata il [...] a [...]; Parte_1
) e (nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_1
Sanframondi; ), eredi di (nata il 3 agosto C.F._2 Persona_1 1920 a Guardia Sanframondi ed ivi deceduta il 3 dicembre 2019), rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Di Mezza ( , con studio in C.F._3
Guardia Sanframondi al Corso Umberto I, n° 291, e domicilio digitale
Email_1
e
OR NE (nato a [...] il [...];
), (nata a [...] il 4 C.F._4 Controparte_2
novembre 1930; ) e (nata a [...] 26 C.F._5 CP_3 CP_2
aprile 1967; , rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro C.F._6
Di Monaco (con studio in alla Via Giustiniani, 21, e domicilio digitale CP_2
Email_2
(nata a [...] il [...]; CP_4
), non costituita C.F._7
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 19 ottobre 2024, all'esito della trattazione scritta disposta ex
art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2024, preso atto della richiesta di rinvio dei difensori delle parti, i quali hanno rappresentato la pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, il collegio ha fissato il nuovo termine ex art. 127-ter c.p.c. fino al 23 gennaio 2025 per il deposito delle note di parte.
Entro il termine anzidetto i difensori delle parti hanno chiesto un ulteriore rinvio, per cui è stata fissata l'udienza del 20 febbraio 2025, rinviata d'ufficio al
3 aprile 2025.
All'udienza del 3 aprile 2025 nessuno è comparso. È stata perciò fissata l'odierna udienza ai sensi dell'articolo 309 c.p.c., rimasta anch'essa deserta.
Dei provvedimenti di rinvio i difensori delle parti hanno ricevuto regolare comunicazione dalla cancelleria, ai loro domicili digitali e . Email_1 Email_2 La mancata comparizione delle parti in due udienze successive determina l'estinzione del processo (ex artt. 181 e 309 c.p.c.), da dichiarare con sentenza (ex
art. 307 ultimo comma c.p.c.).
Le spese del giudizio di appello restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ultimo comma c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso il 24 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
Corte di appello di Napoli – sesta sezione civile
Verbale dell'udienza del 24 aprile 2025, innanzi al collegio così formato:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere
Alle ore 11.00, chiamata la causa, nessuno è presente.
La Corte, atteso l'eventuale arrivo dei difensori delle parti fino alle ore 11.47,
considerato che l'odierna udienza proviene da rinvio ex art. 309 c.p.c., provvede con la seguente sentenza.
La presidente
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 983/2018 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 174/2017 del 2 febbraio 2017
t r a
(nata il [...] a [...]; Parte_1
) e (nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_1
Sanframondi; ), eredi di (nata il 3 agosto C.F._2 Persona_1 1920 a Guardia Sanframondi ed ivi deceduta il 3 dicembre 2019), rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Di Mezza ( , con studio in C.F._3
Guardia Sanframondi al Corso Umberto I, n° 291, e domicilio digitale
Email_1
e
OR NE (nato a [...] il [...];
), (nata a [...] il 4 C.F._4 Controparte_2
novembre 1930; ) e (nata a [...] 26 C.F._5 CP_3 CP_2
aprile 1967; , rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro C.F._6
Di Monaco (con studio in alla Via Giustiniani, 21, e domicilio digitale CP_2
Email_2
(nata a [...] il [...]; CP_4
), non costituita C.F._7
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 19 ottobre 2024, all'esito della trattazione scritta disposta ex
art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2024, preso atto della richiesta di rinvio dei difensori delle parti, i quali hanno rappresentato la pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, il collegio ha fissato il nuovo termine ex art. 127-ter c.p.c. fino al 23 gennaio 2025 per il deposito delle note di parte.
Entro il termine anzidetto i difensori delle parti hanno chiesto un ulteriore rinvio, per cui è stata fissata l'udienza del 20 febbraio 2025, rinviata d'ufficio al
3 aprile 2025.
All'udienza del 3 aprile 2025 nessuno è comparso. È stata perciò fissata l'odierna udienza ai sensi dell'articolo 309 c.p.c., rimasta anch'essa deserta.
Dei provvedimenti di rinvio i difensori delle parti hanno ricevuto regolare comunicazione dalla cancelleria, ai loro domicili digitali e . Email_1 Email_2 La mancata comparizione delle parti in due udienze successive determina l'estinzione del processo (ex artt. 181 e 309 c.p.c.), da dichiarare con sentenza (ex
art. 307 ultimo comma c.p.c.).
Le spese del giudizio di appello restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ultimo comma c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso il 24 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore