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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Anna Bora Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Consigliere Ausil. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 417 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(Cod. Fisc. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Pedaso (FM), alla Via Giuseppe Mazzini, 55, presso e nello studio dell'Avv. Alberto Renzi, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
CONTRO
(P. IV ), in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, Dott. elettivamente domiciliata in CP_2
Ascoli Piceno, al Viale Indipendenza, 7, presso e nello studio dell'Avv. Laura
Gibellieri, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in primo grado,
Appellata
NONCHE' CONTRO
1 P. IV ), in persona del Procuratore Controparte_3 P.IVA_2
Speciale, Dott. giusto atto per Notaio di Controparte_4 Persona_1
Roma, rep. n. 89742, raccolta n. 26098 dell'11.05.2020, elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, alla Via delle Torri, 13, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio
Cipollini, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 175/2023 del Tribunale Civile di Ascoli
Piceno, datata e depositata il 22.03.2023, notificata il 30.03.2023, relativa al procedimento civile n. 640/2021 R.G., in materia di: risarcimento danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale ex art. 1681 c.c.
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del 13 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava la domanda proposta da nei confronti della - volta ad accertarne e Parte_1 CP_1 dichiararne l'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1681 c.c., per omessa adozione di tutte le cautele atte a impedire il sinistro allo stesso occorso in data
13.11.2017 a bordo dell'autobus di proprietà della convenuta, e, per l'effetto, a ottenerne la condanna al risarcimento, in proprio favore, di tutti i danni da quantificarsi a mezzo C.T.U. medica, o nella somma ritenuta di giustizia, ovvero da liquidarsi in via equitativa - condannando l'attore a rifondere sia alla controparte che alla terza chiamata, le spese di lite liquidate in Controparte_3 rispettivi € 3.650,00= oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Nella sentenza veniva, innanzitutto, ripercorso l'iter processuale, secondo cui:
- il con atto di citazione del 13.01.2021, deduceva di avere subito Parte_1
lesioni personali, il giorno 13.11.2017, a causa della condotta negligente dell'autista dell'autobus di proprietà della diretto da Pedaso a Porto San Giorgio, CP_1
il quale, noncurante di esso attore in piedi lungo il corridoio del mezzo, poiché intento a timbrare il biglietto, ripartiva bruscamente determinandone una rovinosa caduta a terra con conseguenti trauma cranico non commotivo e trauma toracico, tanto da chiedere che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale
2 della convenuta società, ai sensi dell'art. 1681 c.c., per omessa adozione di tutte le cautele atte a impedire il suddetto evento, nonché la rispettiva condanna al risarcimento dei danni occorsi al medesimo, da quantificare in sede di C.T.U. o, comunque, da liquidare in via equitativa. Vinte le spese di lite;
- nel costituirsi in giudizio, la oltre a contestare le avverse deduzioni, CP_1 preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno invocato dall'attore, ai sensi dell'art. 2951 c.c., proprio perché questi aveva dichiarato di agire per responsabilità contrattuale, ex art. 1681 c.c., sul presupposto di un presunto, inesistente e non dimostrato inadempimento di essa convenuta in qualità di vettore nell'ambito del contratto di trasporto, giacché l'ultima lettera raccomandata del la cui citazione era stata notificata il 13.01.2021, Parte_1
recava la data del 21.11.2018, per poi sostenere essersi trattato di sinistro ascrivibile alla condotta imprudente e disattenta della stessa controparte, o, comunque, dovuto a caso fortuito, comportante l'interruzione del nesso causale tra il trasporto e la caduta, concludendo, per la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo, stante l'indeterminatezza della domanda in ordine al “quantum debeatur”, nonché per l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia di Assicurazioni, previo spostamento della prima udienza indicata in citazione, come stabilito dall'art. 269 c.p.c., affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste attoree, quest'ultima fosse condannata al pagamento delle somme eventualmente liquidate a titolo risarcitorio. Con vittoria, in ogni caso, delle spese processuali;
- costituitasi in giudizio, la terza chiamata, in Controparte_3 primo luogo contestava gli assunti della sostenendo che l'invocata CP_1
garanzia era operativa solo per domande formulate in base alle disposizioni sulla responsabilità extracontrattuale e, con riferimento alle pretese di parte attrice, eccepiva, anch'essa, l'intervenuta prescrizione del diritto a norma degli artt. 2951,
1681 e 2043 c.c., quindi concludere per la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e per la carenza, in capo alla stessa, della legittimazione passiva con rigetto della domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei propri confronti nonché, comunque, di quella del infondata in fatto e in diritto, Parte_1
e, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dell'attore, per il
3 riconoscimento di un concorso di colpa dello stesso nella causazione dell'evento e per la conseguente riduzione dell'ammontare del danno da liquidarsi in suo favore, previo accertamento dell'effettivo pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, subìto, mantenendo il relativo importo entro i limiti del rapporto assicurativo quanto a franchigie e massimali. Con vittoria di spese del giudizio.
Riguardo alle ragioni della decisione, il Tribunale, dopo aver evidenziato che la richiesta risarcitoria proposta dal nei confronti della convenuta società Parte_1
si fondava sulla responsabilità del vettore, ex art. 1681 c.c. - a norma del quale quest'ultimo, oltre al ritardo e all'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, risponde dei sinistri occorsi alla persona del viaggiatore e della perdita o avaria delle cose portate con sé se non dimostra l'avvenuta adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno -, nonché richiamato il disposto dell'art. 2951 c.c. relativo alla prescrizione in materia di spedizione e di trasporto, illustrava come, a fronte della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta in data 15.01.2021, le uniche iniziative attoree valevoli a costituire in mora la e la CP_1 [...]
risalissero, rispettivamente al 18.12.2017 e al 21.11.2018, Controparte_3 rilevando, pertanto, l'avvenuto decorso del termine annuale di prescrizione, decorrente dal giorno di verificazione del sinistro, ossia il 13.11.2017, previsto dal suddetto art. 2951 c.c. onde far valere il diritto all'invocato risarcimento;
diritto che lo stesso Giudice riteneva, altresì, essersi prescritto in applicazione del termine di due anni stabilito dall'art. 2947 c.c., sempre sulla considerazione del “difetto di allegazione e prova di atti interruttivi intervenuti tra il 21.11.2018 e il 15.01.2021”, non prima di porre in risalto l'assenza di tempestiva contestazione, da parte dell'attore, circa i fatti posti dalle controparti a sostegno della sollevata eccezione di prescrizione.
con atto ritualmente notificato, impugnava tempestivamente Parte_1
la predetta decisione, prospettando le ragioni di doglianza riportate in parte motiva, conveniva, infatti, in giudizio, la e la CP_1 Controparte_3 chiedendo, all'adita Corte, in via preliminare: di concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 351, comma 2°, e 283 c.p.c., stanti le ragioni esposte in narrativa;
nel merito: di accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, di riformare la sentenza n. 175/2023
4 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, depositata il 22.03.2023 nell'ambito del procedimento n. 64/2021 R.G., in conformità alla conclusioni rassegnate nel precedente grado processuale, quali, in via principale: di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1681 c.c., della per non CP_1 aver adottato tutte le cautele atte a impedire l'evento occorso a esso attore in tal sede e, per l'effetto, di condannare la ivi parte convenuta al risarcimento, in proprio favore, della somma da quantificare tramite C.T.U. o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, o da liquidarsi eventualmente in via equitativa, e, conseguentemente, di disattendere tutte le istanze formulate e le eccezioni sollevate, dinanzi al Tribunale, dalle società odierne appellate, con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio;
in via istruttoria: di ammettere le richieste istruttorie avanzate in primo grado e ivi rigettate o non ammesse, ossia, nello specifico, di nominare un C.T.U. medico-legale per la quantificazione del danno subito da esso come conseguenza della caduta avvenuta il Parte_1
13.11.2017, e di disporre l'audizione di conducente l'autobus al CP_5
momento del sinistro, a prova contraria sui capitoli di cui alla terza memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c..
L'appellata costituitasi in giudizio, concludeva per il rigetto della CP_1 proposta impugnazione e per l'integrale conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite del grado, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie richieste dal nonché tornando a sottolineare, come già Parte_1
argomentato dinanzi al Tribunale, che la domanda avanzata da controparte era stata basata solo su affermazioni provenienti dalla stessa, rimaste prive di dimostrazione in ordine sia agli elementi fondanti l'azionata responsabilità del vettore, sia al danno in sé, neppure mai quantificato, tanto da rimetterne la valutazione unicamente alla
C.T.U. e, quindi, tale da rendere la medesima domanda indeterminata e, perciò, affetta da nullità, oltre a non poterla considerare introdotta ai sensi dell'art. 2043
c.c., poiché, seppur “vagamente” accennato nell'atto di citazione, sia le conclusioni ivi precisate, come anche tutte le difese svolte nel corso del procedimento, risultavano dichiaratamente riferite all'esercizio dell'azione contrattuale ex art. 1681 c.c., la sola a rappresentare l'oggetto della decisione demandata al Giudice.
5 Si costituiva, altresì, in giudizio, la la quale Controparte_3 chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e la manifesta infondatezza, ex art. 348 c.p.c., nonché, in via subordinata, il rigetto del medesimo gravame, per infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda risarcitoria formulata dal non prima di quello delle Parte_1
istanze istruttorie da questi nuovamente riproposte, con vittoria di spese e competenze di ambedue i gradi di causa, evidenziando come parte attrice non avesse fornito alcun elemento probatorio circa la propria ricostruzione del semplice fatto storico, né del nesso eziologico tra lo stesso e il danno, ugualmente non dimostrato, giacché il certificato del Pronto Soccorso recava una data successiva di
4 giorni rispetto al denunciato evento, tanto che, al di là dell'intervenuta prescrizione del diritto preteso, posta l'assenza di atti interruttivi, risultava palese l'assenza di ragioni per l'accoglimento della domanda attorea e, quindi, del proposto gravame avverso il rigetto della medesima nella precedente fase processuale.
Detta appellata, infine, si opponeva alla concessione della sospensiva, richiesta dal per l'assenza dei requisiti di legge, rispetto ai quali è prevista la Parte_1 contestuale sussistenza, sottolineando, oltre al difetto del “fumus boni juris”, non esservi, con riferimento al “periculum in mora”, alcun dubbio circa la possibilità dell'ipotetico recupero delle somme da parte dell'appellante, vista la solidità economica delle società appellate.
Stante l'inibitoria richiesta dal nell'atto di citazione in appello, Parte_1
l'intestata Corte, con ordinanza del 22.11.2023, previo rilievo che “la provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c., quale anticipazione degli effetti della decisione definitiva, e la possibilità di sua sospensione, presuppongono una decisione di condanna suscettibile di esecuzione forzata”, respingeva l'istanza non avendo la pronuncia impugnata, di rigetto della domanda, natura di sentenza di condanna;
quanto, poi, alla condanna alle spese processuali, disposta nella stessa pronuncia, venivano ritenuti non emergere, dalla sommaria delibazione ammessa in tale fase,
i presupposti della manifesta fondatezza del gravame “né profili cautelari di concreto spessore, avuto riguardo all'importo liquidato e alle condizioni del creditore”.
6
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti, come in atti precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
a sostegno del proposto appello, poneva i seguenti motivi: Parte_1
1) “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2947 e 2043 c.c. - Motivazione errata”.
Secondo l'appellante l'erroneità della pronuncia impugnata risiederebbe nel non avere, il Tribunale, valutato, a seguito dell'accertamento “incidenter tantum” da effettuarsi, come da sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 27337/2008, mediante gli strumenti probatori e i criteri propri del relativo procedimento, che l'illecito civile, da esso attore dedotto quale causa del danno oggetto della domanda risarcitoria, fosse considerato dalla legge come reato, e, di conseguenza, non applicato, all'azione civile di risarcimento, il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, ai sensi dell'art. 2947, comma 3°, c.c., decorrente dalla data del fatto, lamentando quindi, sulla base del richiamato orientamento di diritto consolidatosi in proposito (Cass. Civ. n. 11270/2014 e, tra le altre, Cass. Civ. n.
02.08.2016 n. 16037), l'omesso rilievo, da parte dello stesso Giudice, della mancata prova liberatoria spettante alle controparti, attesa la presunzione di colpa gravante, ex art. 2054 c.c., sul conducente dell'autobus di proprietà della per poi CP_1 pervenire, tramite il suddetto accertamento “incidenter tantum” della sussistenza del reato di lesioni personali colpose, a ritenere la proposta domanda soggetta a prescrizione quinquennale in virtù dei principi di cui agli artt. 2947 e 2043 c.c., anziché attribuire al “trasportato danneggiato” l'assenza di dimostrazione circa l'avvenuta interruzione dei termini prescrizionali.
2) “Errata e omessa valutazione delle prove documentali”.
Altra doglianza prospettata dal avverso la pronuncia di primo grado, Parte_1
riguardava la mancata valutazione, ai fini interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento, dei documenti probatori dallo stesso prodotti con la terza memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c., come pure il conseguente assunto per cui, oltre al ritenuto decorso del termine prescrizionale di due anni stabilito dall'art. 2947, comma 2°, c.c., la dichiarata estinzione del diritto azionato sarebbe derivata anche
7 dal difetto di tempestiva contestazione, da parte attorea, dei fatti posti dalle controparti a sostegno della sollevata eccezione di prescrizione, quando invece proprio la documentazione allegata alla suddetta memoria, nello specifico una pec inviata alla il 05.08.2019 di richiesta di accesso agli atti e Controparte_3
una e-mail di risposta di quest'ultima, datata 08.08.2019, conterrebbe tutti i requisiti indicati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 3371/2020; n.
15140/2021; n. 18546/2020; n. 15714/2018; n. 24054/2015; n. 17123/2015 e n.
24656/2010) affinché uno scritto sia considerato efficace sotto il profilo della messa in mora e, quindi, a interrompere la prescrizione, la quale, pertanto, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra la predetta p.e.c. del 05.08.2019 e la notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 15.01.2021, evidentemente inferiore al biennio, non era affatto maturata, al contrario di quanto ritenuto, in applicazione del secondo comma dell'art. 2947 c.c., dal Giudice di primo grado.
Il proposto appello non merita accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata da parte appellata
[...]
relativa all'inammissibilità dell'appello per violazione del Controparte_3 disposto dell'art. 342 c.p.c. come modificato dall'art. 54 del c.d. Decreto Sviluppo
( D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012 applicabile ratione temporis a tutti gli appelli proposti successivamente al giorno 11.09.2012), di indicare le parti del provvedimento impugnato e le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione del fatto, così come operata dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la presunta violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Secondo la più recente interpretazione giurisprudenziale fornita dalla Suprema
Corte l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54 convertito in
Legge 134/2012 applicabile al caso di specie ratione temporis: “…non esige dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”, alcun vacuo formalismo fine a se stesso, alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a
8 sostegno della decisione, tali argomenti, in linea generale, consisteranno: - nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
- nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
- nel caso di censure riguardanti “errores in procedendo”, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e della diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere. (cfr. Cass. Civ. 5.02.2015
n.2143, Cass. Civ.
7.10.2015 n. 20134, Cass. Civ. Sez. Lav. 20.09.2016 n.18411
Cass. Civ. 27.09.2016 n.18932, Cass. Civ. sez. terza 5.05.2017 n.10916).
Nel caso di specie, l'esame dell'atto di appello promosso dal non lascia Parte_1 dubbi su quale fossero le doglianze dell'appellante.
Come noto, il processo civile è informato al “principio della domanda” (art. 99
c.p.c.), nel senso che il relativo impulso spetta alla parte interessata la quale, secondo il “principio dispositivo” (art. 115 c.p.c.), corollario del precedente, è tenuta a indicare i mezzi di prova a sostegno dei fatti dedotti in giudizio, la cui decisione, posto l'ulteriore cardine processuale espresso dal “principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” (art. 112 c.p.c.), sarà vincolata all'osservanza degli elementi oggettivi indentificanti l'azione, ossia del “petitum”
e della “causa petendi”, non potendo, cioè, il Giudice di merito (proprio per essergli sottratta la determinazione del “thema decidendum” ) attribuire o negare, ad alcuno dei contendenti, un bene diverso da quello richiesto, né fondare la pronuncia su fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, e tantomeno sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata, senza incorrere nel vizio di “ultra” o di
“extra” petizione (cfr. Cass. Civ. 09.10.2024 n. 26320; Cass. Civ. 05.04.2024 n.
9175; Cass. Civ. 12.12.2023 n. 34661; Cass. Civ. 25.08.2022 n. 25335; Cass. Civ.
21.08.2020 n. 17567), il quale comporta la nullità relativa della sentenza, quindi non rilevabile d'ufficio bensì da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione
(cfr. Cass. Civ. 27.06.2024 n. 17819; Cass. Civ. 14.01.2016 n. 465).
Tuttavia, costituisce prerogativa dello stesso Giudice di merito, nell'esercizio del potere-dovere di interpretazione e qualificazione della domanda, individuare le norme applicabili per la risoluzione della controversia, ovvero inquadrare, nella
9 esatta disciplina giuridica, i fatti oggetto di contestazione, tramite accertamento e valutazione del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dal tenore degli atti, dalla natura delle questioni rappresentate dalla parte e chiarite nel corso della causa, nonché dal provvedimento concretamente richiesto in relazione alla effettiva finalità perseguita (cfr. Cass. Civ. 27.06.2024 n. 17787; Cass. Civ. 08.05.2024 n.
12534; Cass. Civ. 11.07.2022 n. 21865; Cass. Civ. 06.05.2022 n. 14403; Cass. Civ.
29.03.2022 n. 10049); pertanto, la circostanza che chi proponga il giudizio indichi la normativa sulla cui base ha avanzato la propria richiesta, non è da ostacolo, anche nel grado d'appello (cfr. Cass. Civ. 17.12.2024 n. 32932; Cass. Civ. 12.03.2024 n.
6533; Cass. Civ. 15.09.2020 n. 19186), sia alla ricostruzione fattuale autonoma rispetto a quella prospettata dalla parte, sia all'emissione della pronuncia secondo una differente qualificazione giudiziale della vicenda e in applicazione di una norma diversa da quella invocata dal richiedente, purché, come in precedenza illustrato, restino inalterati i fatti già ritualmente dedotti e allegati, e, con essi, il nucleo essenziale della domanda, consistente, lo si ricorda, nel rapporto dedotto in giudizio, così da escludere la violazione del principio dettato dall'art. 112 c.p.c.
(cfr. Cass. Civ. 09.04.2024 n. 9589; Cass. Civ. 18.04.2023 n. 10271; Cass. Civ.
31.05.2022 n. 17569; Cass. Civ. 21.05.2019 n. 13602).
Altra opportuna attenzione, propedeutica alla disamina del proposto gravame, merita anche il consolidato orientamento della Suprema Corte favorevole, anche in tema di trasporto di persone, al cumulo delle azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale qualora uno stesso fatto, generatore di danno a carico del viaggiatore, costituisca, al contempo, inadempimento della prestazione di essere trasferito incolume a destinazione, ossia violazione di un obbligo derivante dal contratto, e lesione di un diritto primario indipendente dal rapporto negoziale, nel senso che la condotta del vettore sia tale da rivestire autonoma rilevanza giuridica quale atto illecito ex art. 2043 c.c. (cfr. in motivazione: Cass. Civ. 28.12.2023 n.
36270), rimettendo comunque al danneggiato la scelta dell'azione maggiormente vantaggiosa a soddisfare il proprio diritto al risarcimento, considerata la differente disciplina probatoria tra le due, come pure quella relativa alla prescrizione.
Infatti, nel caso di azione contrattuale, stante la presunzione relativa di responsabilità del vettore per gli infortuni che colpiscono il passeggero durante il
10 trasporto (art. 1681 c.c.), questi sarà tenuto a dimostrare, oltre all'esistenza ed entità del pregiudizio subìto, il nesso causale tra il trasporto e l'evento dannoso (cfr. Cass.
Civ. 10.03.2023 n. 7151; Cass. Civ. 03.05.2022 n. 13958; Cass. Civ. 13.01.2021 n.
414; Cass. Civ. 17.12.2019 n. 33449), restando a carico del vettore, per essere esentato dalla presunta responsabilità, provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi dell'evento, mentre nell'azione aquiliana (art. 2043
c.c.) chi agisce per ottenere il risarcimento dovrà fornire la prova della condotta antigiuridica e della relativa imputabilità al soggetto danneggiante, del nesso causale tra l'evento lesivo e il fatto illecito, nonché del pregiudizio subìto.
Diversi sono, poi, i termini prescrizionali del diritto risarcitorio che, ove invocato a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1681 c.c., è, secondo quanto stabilito dall'art. 2951 c.c., di un anno dal verificarsi del sinistro in occasione del trasporto, a fronte, invece, dei cinque anni se la richiesta viene avanzata in base alla responsabilità extracontrattuale, ossia da fatto illecito, sebbene quando quest'ultimo venga considerato dalla legge come reato e per questo sia prevista una prescrizione più lunga, la stessa si applica anche all'azione civile, giusta previsione di cui all'art. 2947, comma 3°, c.c. (cfr. Cass. Civ. 11.12.2024 n. 32021; Cass. Civ. 27.10.2023
n. 29859; 03.11.2020 n. 24260; Cass. Civ. 31.01.2018 n. 2350; Cass. Civ.
20.03.2017 n. 7110), senza, peraltro, bisogno di una espressa richiesta di accertamento, in via incidentale, del reato ipotizzato, poiché la deduzione circa l'applicabilità del più lungo termine prescrizionale “integra una contro eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al 'thema decidendum' se fondata su nuove allegazioni di fatto, mentre se basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamento di fatto, anche in Cassazione” (cfr. sul punto: Cass.
Civ. 05.02.2024 n. 3267).
Nel merito, dalla disamina congiunta, per ragioni di connessione, di ambedue i motivi di gravame sulla scorta delle precedenti premesse in diritto, deve dirsi che la doglianza relativa l'erronea declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno è fondata.
11 Effettivamente dal contenuto dell'atto di citazione si evince con chiarezza che la finalità perseguita dall'attore è quella di ottenere il ristoro del danno relativo alle lesioni personali dallo stesso subite mentre si trovava a bordo dell'autobus di proprietà della società convenuta e, quindi, in occasione del trasporto, rispetto al quale evento, come osservato in precedenza, ben possono concorrere la responsabilità ex art. 1681 c.c. nonché quella da fatto illecito, pure ivi accennata sebbene non richiamata nelle conclusioni, da cui la possibilità, per il Giudice di merito, di valutare le richieste del anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. senza Parte_1
comportare violazione alcuna del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con la diretta conseguenza dell'applicabilità, al diritto oggetto del
“petitum”, del termine di prescrizione quinquennale, anziché annuale (art. 2951
c.c.); termine che, stante la missiva di richiesta risarcimento danni indirizzata all'assicuratore ( in data 21.11.2018 confrontata con la data Controparte_6 della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta il 15.1.2021, non risulta affatto maturato.
La fondatezza del primo motivo di gravame, avente natura preliminare rispetto al merito della domanda, non determina, tuttavia, sempre tenendo conto dei richiamati principi di diritto, l'accoglimento della domanda risarcitoria riproposta dall'appellante nell'odierno grado di giudizio dato che le doglianze poste dall'appellante a sostegno dell'impugnazione non valgono a superare la totale mancanza di prova che la caduta sull'autobus, indicata essere causa del preteso danno, sia stata determinata da una brusca ripartenza del mezzo, ossia da fatto e colpa del relativo conducente, e che le denunciate lesioni personali siano state determinate da detto evento.
Le richieste istruttorie (prova per testi a mezzo del conducente del mezzo di trasporto pubblico, richiesta di c.t.u. medico – legale sulla persona dell'attore) riproposte da parte appellante nell'odierno grado di giudizio al fine di dimostrare la riferita dinamica di sinistro sono entrambe inammissibili per essere, la prova testimoniale, articolata tardivamente solo con la memoria ex art. 186 6° comma terzo termine, e, la richiesta di c.t.u. medico legale, di contenuto meramente esplorativo considerato che il certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Fermo, prodotto da parte attrice a dimostrare la sopportazione di lesioni, reca una
12 data (16.11.2017) successiva di tre giorni rispetto a quella riferita al dedotto evento
(13.11.2017).
In conclusione, nel caso in esame, l'attore odierno appellante non ha Parte_1 comunque adempiuto all'onere, sul medesimo incombente, di fornire elementi idonei al riscontro sia del fatto dannoso e della sua riferibilità al vettore, sia dell'entità del lamentato danno, ragioni per le quali, pur ritenendo fondata la doglianza di cui al primo motivo di gravame quanto al diverso termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, la domanda risarcitoria di parte attrice, riproposta a mezzo dell'odierna impugnazione, non può trovare accoglimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono e in osservanza tanto della normativa in materia, quanto dei richiamati orientamenti giurisprudenziali di legittimità,
l'intestata Corte, seppur con diversa motivazione, conferma la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, ricorrono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002
n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e Parte_1 CP_1 Controparte_3
nonché avverso la sentenza n. 175/2023 del Tribunale Civile di Ascoli
[...]
Piceno, datata e depositata il 22.03.2023, notificata il 30.03.2023 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattese o assorbite così provvede:
- respinge, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di risarcimento danni come proposta e conferma, seppur con diversa motivazione, la sentenza n. 175/2023 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, datata e depositata il 22.03.2023;
13 - condanna l'appellante a rifondere a parti appellate le spese di lite del grado liquidate, in favore di ciascun appellato, in complessivi € 3.500,00, di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva ed € 1.700,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Ancona, lì 30.04.2025
Il G. A. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Anna Bora
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