Articolo 292 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 278Articolo 279
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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 292. Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo 1. I crediti che la societa' o l'ente o la persona fisica esercente l'attivita' di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, ((...)) sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.
2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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