Ordinanza cautelare 21 settembre 2023
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 29/07/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02791/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01682/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2023, proposto dal Comune di Cisliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Celant e Ilaria Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
il sig. AM DI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 169257 del 26 maggio 2023 emesso dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano, avente ad oggetto “ provvedimento di reggenza sede di segreteria del Comune di CISLIANO (MI) Classe III^ - Vacante dal 01.10.2019. Reggenza/Supplenza rif. n. 2023.1079-24.05.2023 ”, con specifico riferimento alla parte in cui “ è autorizzata la reggenza presso la sede di segreteria del Comune di CISLIANO (MI), classe III^ ” “ al dott. Giampietro DI per il periodo dal 14.09.2023 al 30.11.2023 ” ;
- di ogni atto conseguente, prodromico o comunque connesso, e, ove occorrer possa, del provvedimento prot. n. 78411 del 10 marzo 2023 emesso dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. 875 del 2023;
Vista la memoria del 29 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 14 luglio 2023 e seguito da una successiva domanda cautelare del 30 agosto 2023, il Comune di Cisliano chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Milano prot. n. 169257 del 26 maggio 2023 avente a oggetto l’autorizzazione alla reggenza presso la sede di segreteria di detto Comune “ al dott. Giampietro DI per il periodo dal 14.09.2023 al 30.11.2023 ”;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- questo T.A.R., all’esito della camera di consiglio del 20 settembre 2023, respingeva l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 875 del 2023 per carenza dei presupposti applicativi;
Rilevato che:
- in prossimità della trattazione del merito, con memoria del 29 maggio 2025 il Comune ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite della sola fase di merito;
- all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, la resistente non si è opposta alla suddetta declaratoria; la causa è, quindi, passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 29 maggio 2025 la parte ricorrente ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, poiché “ sono sopravvenute nuove circostanze di fatto e di diritto in ordine alla vicenda provvedimentale gravata, alla luce delle quali l’Amministrazione comunale ricorrente ritiene odiernamente di non avere più interesse a coltivare le impugnative qui proposte ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa nonché l’espressa adesione della parte resistente giustifica la compensazione delle spese della presente fase di merito tra le parti costituite; restano salve, comunque, le spese di lite liquidate da questo Tribunale con l’ordinanza n. 875/2023 al termine della relativa fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite relative alla fase di merito, con salvezza, però, di quelle già liquidate nella fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO