Articolo 1 della Legge 13 marzo 1950, n. 114
Articolo 2
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6 aprile 1950
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall' art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285 , e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.
Entrata in vigore il 6 aprile 1950
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