Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall' art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285 , e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.
Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall' art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285 , e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.