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Sentenza 15 ottobre 2021
Sentenza 15 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2021, n. 28422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28422 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2021 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28422 Anno 2021 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: CRICENTI GIUSEPPE Data pubblicazione: 15/10/2021 SENTENZA ~~~ r1corso 11101-2019 proposto da: ENZ/1. GIUSEPPE, elettivamente domiciliato ln ROMF, 1 ~ :;":;:::!J\LE CLODIO lU, prE''SSc lo studlo df?ll 1 avvocato FRANCESCO :TNOVESE, cr1e lo rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro r~::~ECm1 ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ',. S PALLf~_NzP~"JI 1 N. 2 1 presso lo studio del l 1 avvocato V}\LERIO PE'SCATORE, rappresenta t o P di feso d.::ill 1 avvocato NA lO :~~.1\t<[) I 1_JLC); l .; '
- controricorrenti -
avverso l 'ordinanza n. 23201/2018 della CORTE SUPREMA DI C:FcS:3l~ZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
Jdito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dctt. GIOV&l\JNI BATTISTA~ NARDECCHIA RITENUTO CHE 1.- PE CO ha agito in giudizio nei confronti della Telecom spa, lamentando di aver subito una interruzione del se~v1z1o telefonico dalle 8.30 alle 17.30 di un giorno in i egli aveva necessità di prenotare un viaggio per recarsi da Messina a Reggio Emilia e sostenere un concorso pubblico. lla interruzione gli ha impedito di portare a termine la orenotazione e dunque egli non ha potuto sostenere l'esame. Lét causa na avuto vicende alterne che qu1 è irrilevante riepilcgare;
piuttosto merita ricordare la sua ultima fase: il Tribunale, che giudica in secondo grado, essendo il valore della causa di pochi euro, esclude che via sia stato danno rllevante, e questa decisione è confermata dalla Corte di c>'tS~oazlone (23201/n 2018) cui ricorre il CO, sulla .c orta anche dl una regola fissata giurisprudenziale (Sez. ur:. 26972/ 2008) per la quale per aversl danno, e non :3empl ice disagio, occorre che l'interruzione Sl sla protratta a lungo, oltre un giorno solare intero. 2 2 . - Il Cos e nza rit i ene che l ' ultima decisione de l la Corte di a s saz1on e (n . 2 321 0/ 2018 )- una pre cedent e a v eva annullato con rinv i o - sia 1ncorsa , i n un er r ore di fatto nel rigettare a d.oma nda, er rore che , c on un moti vo di ri corso , p one a base di una domanda di revocazione de lla predetta ord i nanza , ec:i a c u1 s 1 oppone l a Tel e corn s pa , con cont ro r ico rs o . Le cart: i hanno depos itato memor ie . CONSIDERATO CHE Con l'unico motivo d i r 1corso , a i sensi dell ' art icolo ::,q~ rns c .p. c . , il ri corrente chi ede la revocazione della o r d inanz a n 2320 1 / 20 18 d i que sta Corte , che ha rigettato un suo precedente rico rso . La tesi è l a seguen te. ricorrente aveva prospettato a fondamento dell a r ichiesta 'll risar c imento de l danno un preci s o f a t to s tor ico , oss ia l a circostanza che , esse ndo mancato il collegamento t elefonico , nr::, a ve va p o tuto prenotare i l viaggi o per recars i in al t r a ,=::. -c-:_d c> sc,~:t:en er e un pubblico concor so;
fatto c h e rendeva ri levant e quel la 1nt erruz ione in qua n to non n e era de r iva to T. mero dis ag1o , ma un vero e proprio pregiud i zio dovuto alla mancat a partecipaz ione a lla sel e zione . S<:~cc ndo il ricorrente la Co r t e di cassazi one , nell a u r d i.nanza ogqe t t o di r e voca z i one , s 1 sarebbe l i mi t a t a a ribad 1re c h e non sono ris a rcibili i meri disagi , occo rren do che l ' in t erru zione si prot ragga pe r un t empo apprezzabil e a 3 t ' cstitulre danno, come era orientamento precedente;
ma nel ire ciò non avrebbe tenuto conto di un fatto esistente agli atti, cssla che quella interruzione gli aveva impedito di prenotare ll viaggio e dunque aveva determinato la mancata partecipazione al concorso pubblico. L'ordinanza sarebbe viziata da errore di fatto che la rende revccabile. Il ricorso è infondato. I~ realtà la decisione che si vuole revocare ha tenuto conto fatto che il ricorrente ritiene lnvece omesso, e ne ha tenuto conto dicendo che in sede di legittimità quel fatto era più rivalutablle. _;_r: altri termini, era stato il giudice di merito a dare s arso rilievo al fatto allegato dal ricorrente, dicendo che eg Li avrebbe potuto comunque prenotare il viaggio recandosi una c farlo da sé dopo le 17.30 quando il collegamento era stato ripristinato e che dunque 'interruzione non aveva inciso sulla possibilità di compiere auell'azione. La Corte di cassazione, nella decisione che si pretende di r evcc::are, ha preso a t t o che la va l utazione compiuta dal giud1ce di merito circa l'assenza di danno risarcibile era ur::a valutazione di fatto non più discutibile 1n sede di legittimità, e che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione della regola di diritto sulla distinzione tra sagio e danno risarcibile, distinzione che ovviamente era 4 ' ' tracciata in base alla considerazione di quanto allegato dal ricorrente (p. 9) Ossia: la decisione precedente, riferendosi all'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito- il quale teneva conto della mancata prenotazione del v1agg1o- ha fatto riferimento al complessivo accertamento compiuto da Tribunale e dunque anche alla valutazione da questo cfferta eli quel pregLudizio, ritenendo quel complessivo accertamento come non più sinclacabile, e dunque in tal modo c:enendo conto del fatto ritenuto omesso, sia pure per dire che non poteva occuparsene essendo la sua valutazione una questione di merito. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La corte r:Lcretta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1300,00 euro, oltre 200,00 euro d i spese crenerali. Ai sensi dell'art. 13, COlllil',a 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che i1 tenore de1 dispositivo è tale da giustificare il ~>3:Jamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell' uJ teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 5
- ricorrenti -
contro r~::~ECm1 ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ',. S PALLf~_NzP~"JI 1 N. 2 1 presso lo studio del l 1 avvocato V}\LERIO PE'SCATORE, rappresenta t o P di feso d.::ill 1 avvocato NA lO :~~.1\t<[) I 1_JLC); l .; '
- controricorrenti -
avverso l 'ordinanza n. 23201/2018 della CORTE SUPREMA DI C:FcS:3l~ZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
Jdito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dctt. GIOV&l\JNI BATTISTA~ NARDECCHIA RITENUTO CHE 1.- PE CO ha agito in giudizio nei confronti della Telecom spa, lamentando di aver subito una interruzione del se~v1z1o telefonico dalle 8.30 alle 17.30 di un giorno in i egli aveva necessità di prenotare un viaggio per recarsi da Messina a Reggio Emilia e sostenere un concorso pubblico. lla interruzione gli ha impedito di portare a termine la orenotazione e dunque egli non ha potuto sostenere l'esame. Lét causa na avuto vicende alterne che qu1 è irrilevante riepilcgare;
piuttosto merita ricordare la sua ultima fase: il Tribunale, che giudica in secondo grado, essendo il valore della causa di pochi euro, esclude che via sia stato danno rllevante, e questa decisione è confermata dalla Corte di c>'tS~oazlone (23201/n 2018) cui ricorre il CO, sulla .c orta anche dl una regola fissata giurisprudenziale (Sez. ur:. 26972/ 2008) per la quale per aversl danno, e non :3empl ice disagio, occorre che l'interruzione Sl sla protratta a lungo, oltre un giorno solare intero. 2 2 . - Il Cos e nza rit i ene che l ' ultima decisione de l la Corte di a s saz1on e (n . 2 321 0/ 2018 )- una pre cedent e a v eva annullato con rinv i o - sia 1ncorsa , i n un er r ore di fatto nel rigettare a d.oma nda, er rore che , c on un moti vo di ri corso , p one a base di una domanda di revocazione de lla predetta ord i nanza , ec:i a c u1 s 1 oppone l a Tel e corn s pa , con cont ro r ico rs o . Le cart: i hanno depos itato memor ie . CONSIDERATO CHE Con l'unico motivo d i r 1corso , a i sensi dell ' art icolo ::,q~ rns c .p. c . , il ri corrente chi ede la revocazione della o r d inanz a n 2320 1 / 20 18 d i que sta Corte , che ha rigettato un suo precedente rico rso . La tesi è l a seguen te. ricorrente aveva prospettato a fondamento dell a r ichiesta 'll risar c imento de l danno un preci s o f a t to s tor ico , oss ia l a circostanza che , esse ndo mancato il collegamento t elefonico , nr::, a ve va p o tuto prenotare i l viaggi o per recars i in al t r a ,=::. -c-:_d c> sc,~:t:en er e un pubblico concor so;
fatto c h e rendeva ri levant e quel la 1nt erruz ione in qua n to non n e era de r iva to T. mero dis ag1o , ma un vero e proprio pregiud i zio dovuto alla mancat a partecipaz ione a lla sel e zione . S<:~cc ndo il ricorrente la Co r t e di cassazi one , nell a u r d i.nanza ogqe t t o di r e voca z i one , s 1 sarebbe l i mi t a t a a ribad 1re c h e non sono ris a rcibili i meri disagi , occo rren do che l ' in t erru zione si prot ragga pe r un t empo apprezzabil e a 3 t ' cstitulre danno, come era orientamento precedente;
ma nel ire ciò non avrebbe tenuto conto di un fatto esistente agli atti, cssla che quella interruzione gli aveva impedito di prenotare ll viaggio e dunque aveva determinato la mancata partecipazione al concorso pubblico. L'ordinanza sarebbe viziata da errore di fatto che la rende revccabile. Il ricorso è infondato. I~ realtà la decisione che si vuole revocare ha tenuto conto fatto che il ricorrente ritiene lnvece omesso, e ne ha tenuto conto dicendo che in sede di legittimità quel fatto era più rivalutablle. _;_r: altri termini, era stato il giudice di merito a dare s arso rilievo al fatto allegato dal ricorrente, dicendo che eg Li avrebbe potuto comunque prenotare il viaggio recandosi una c farlo da sé dopo le 17.30 quando il collegamento era stato ripristinato e che dunque 'interruzione non aveva inciso sulla possibilità di compiere auell'azione. La Corte di cassazione, nella decisione che si pretende di r evcc::are, ha preso a t t o che la va l utazione compiuta dal giud1ce di merito circa l'assenza di danno risarcibile era ur::a valutazione di fatto non più discutibile 1n sede di legittimità, e che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione della regola di diritto sulla distinzione tra sagio e danno risarcibile, distinzione che ovviamente era 4 ' ' tracciata in base alla considerazione di quanto allegato dal ricorrente (p. 9) Ossia: la decisione precedente, riferendosi all'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito- il quale teneva conto della mancata prenotazione del v1agg1o- ha fatto riferimento al complessivo accertamento compiuto da Tribunale e dunque anche alla valutazione da questo cfferta eli quel pregLudizio, ritenendo quel complessivo accertamento come non più sinclacabile, e dunque in tal modo c:enendo conto del fatto ritenuto omesso, sia pure per dire che non poteva occuparsene essendo la sua valutazione una questione di merito. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La corte r:Lcretta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1300,00 euro, oltre 200,00 euro d i spese crenerali. Ai sensi dell'art. 13, COlllil',a 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che i1 tenore de1 dispositivo è tale da giustificare il ~>3:Jamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell' uJ teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 5