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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 61/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. D'ANTUONO PASQUALE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOTTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in STR. CAVESTRO 12 PARMA, presso lo studio dell'avv. D'ANTUONO PASQUALE
- OPPONENTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. NACCI MICHELE, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in BORGO RONCHINI 9 PARMA, presso lo studio dell'avv. NACCI
MICHELE
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 61/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1782/2022, Parte_1
emesso dal Tribunale di Parma, per l'importo capitale di euro 15.542,80, oltre interessi moratori e spese del procedimento, in favore della società a titolo di corrispettivo Controparte_1
del noleggio di ponteggi per l'edilizia, utilizzati dall'odierna opponente nei cantieri di via Firenze e b.go Paggeria, in Parma.
I motivi esposti dall'opponente sono i seguenti:
L ha applicato un prezzo per il noleggio dei ponteggi di euro 14,00/m, benché le Controparte_1
parti abbiano, verbalmente, concordato il prezzo di euro 10,00/m; il prezzo applicato è, comunque, fuori mercato;
l'opposta deve rimborsare la fattura emessa da NA Ponteggi, per euro 3.660,00, per noleggio di ponteggi nel cantiere di via Firenze, e farsi carico dei costi di noleggio di un “ragno” nel cantiere di via Paggeria, non ancora sostenuti;
costi dovuti a mancato montaggio di un “castelletto”, nel primo cantiere, ed a parziale smontaggio, da parte dell'opposta, di propri ponteggi nel secondo, contrariamente agli accordi, per dare esecuzione ai lavori nel suo cantiere di via Rossi.
Infine, l'opponente ha svolto domanda riconvenzionale per il pagamento, in esecuzione degli accordi con essa asseritamente conclusi, della somma di euro 32.330,00, comprensiva d'Iva, pari al
10% del corrispettivo di lavori eseguiti da su incarico del via Controparte_1 Parte_2
Rossi.
Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 32.330,00, comprensiva d'Iva. In subordine, la stessa ha chiesto che i reciproci crediti siano posti, tra loro, in compensazione.
Parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'opponente, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
A parere di questo giudicante, l'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, l'ordinanza del 31.05.2024, di rigetto delle istanze istruttorie, deve essere confermata per le ragioni ivi esposte e per quelle illustrate nel prosieguo della motivazione.
L'opponente sostiene, in primo luogo, che le parti hanno pattuito il prezzo di affitto dei ponteggi, oggetto del contratto, in misura pari ad euro 10,00/m, mentre, in violazione di tale accordo,
[...]
ha applicato quello di euro 14,00/m. CP_2
L' eccezione trova smentita nella missiva del 06/07/2022, diretta da Edil Fra a L'Arte Del
Costruire, nella quale l'odierna opponente afferma che “nessun accordo è stato preso dalla scrivente società per i costi di noleggio al Mq.” (doc. 7 di parte opponente). Né ha Pt_1
formulato capitoli di prova volti a provare per testi il perfezionamento di tale accordo.
In secondo luogo, l'opponente sostiene che il prezzo applicato dall'odierna opposta è fuori mercato.
Ciò, tuttavia, trova smentita nel prezziario della Camera di Commercio per l'anno 2020, prodotto da parte opposta (doc. 2). Tenendo conto anche solo delle due voci: a. “montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni” (euro 11,42/m) e c. “smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere” (euro 2,05), si ottiene un prezzo del tutto similare a quello applicato dall'opposta.
In terzo luogo, l'opponente ha chiesto il risarcimento della somma di euro 3.600,00, quale costo sostenuto per il noleggio di un “ragno”, in sostituzione di un “castelletto” non montato da
[...]
nel cantiere di via Firenze. Non risulta, tuttavia, che il noleggio del suddetto CP_2
ponteggio sia stato pagato e che, dunque, spetti all'opponente il richiesto risarcimento.
Più in generale, si osserva che l'opponente non ha fornito prova di quanto dallo stesso allegato in merito agli inadempimenti dell'opposta. Infatti, i capitoli di prova a ciò destinati sono irrilevanti ai fini del decidere, non contenendo alcun riferimento alla condotta (inadempiente) dell'opposta (cap.
8 “Vero che per terminare i lavori nel cantiere di Via Firenze fu montato nel periodo dicembre
2021 gennaio-febbraio 2022 un ponteggio di proprietà della ditta N. NA Ponteggi Srl”; cap. 9
“Vero che la rimozione del ponteggio nel cantiere di Borgo della Paggeria non ha permesso di completare i lavori finali (rappezzi e tinteggi di parti lesionate) sulla facciata e che il montaggio degli scuri delle finestre è avvenuto senza ponteggio”).
Infine, parte opponente ha svolto domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo di euro 32.330,00, comprensivo d'Iva, asseritamente pattuito con per Controparte_2
l'esecuzione di “lavori preparativi (sopralluogo, computo metrico, redazione della documentazione necessaria per il computo metrico, calcoli e quant'altro necessario)”, a favore del committente,
a Parma. Controparte_3
Si osserva, tuttavia, che l'unico documento prodotto dall'opponente, in realtà, è uno scarno preventivo (doc. 11), mentre, a fronte delle contestazioni dell'opposta, , nella propria Pt_1
seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., ha dedotto solo un capitolo volto a provare l'accordo con (cap. 7.), ma non l'esecuzione dello stesso, necessaria per Controparte_2
giustificare la spettanza del corrispettivo.
Alla luce di quanto sora, la domanda riconvenzionale deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo. La condotta processuale chiaramente pretestuosa dell'opponente giustifica l'applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. e, dunque, la condanna della stessa al pagamento, a favore dell'opposta, di una somma che appare equo liquidare in misura pari alla metà dell'importo liquidato per l'onorario spettante al difensore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1782/2022, emesso dal Tribunale di Parma a favore di
[...]
che dichiara esecutivo. Controparte_4
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 96, 3° comma, Parte_1
c.p.c., a pagare a la somma equitativamente determinata di euro Controparte_4
3.808,00.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
7.616,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 26/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. D'ANTUONO PASQUALE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOTTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in STR. CAVESTRO 12 PARMA, presso lo studio dell'avv. D'ANTUONO PASQUALE
- OPPONENTE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. NACCI MICHELE, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in BORGO RONCHINI 9 PARMA, presso lo studio dell'avv. NACCI
MICHELE
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 61/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1782/2022, Parte_1
emesso dal Tribunale di Parma, per l'importo capitale di euro 15.542,80, oltre interessi moratori e spese del procedimento, in favore della società a titolo di corrispettivo Controparte_1
del noleggio di ponteggi per l'edilizia, utilizzati dall'odierna opponente nei cantieri di via Firenze e b.go Paggeria, in Parma.
I motivi esposti dall'opponente sono i seguenti:
L ha applicato un prezzo per il noleggio dei ponteggi di euro 14,00/m, benché le Controparte_1
parti abbiano, verbalmente, concordato il prezzo di euro 10,00/m; il prezzo applicato è, comunque, fuori mercato;
l'opposta deve rimborsare la fattura emessa da NA Ponteggi, per euro 3.660,00, per noleggio di ponteggi nel cantiere di via Firenze, e farsi carico dei costi di noleggio di un “ragno” nel cantiere di via Paggeria, non ancora sostenuti;
costi dovuti a mancato montaggio di un “castelletto”, nel primo cantiere, ed a parziale smontaggio, da parte dell'opposta, di propri ponteggi nel secondo, contrariamente agli accordi, per dare esecuzione ai lavori nel suo cantiere di via Rossi.
Infine, l'opponente ha svolto domanda riconvenzionale per il pagamento, in esecuzione degli accordi con essa asseritamente conclusi, della somma di euro 32.330,00, comprensiva d'Iva, pari al
10% del corrispettivo di lavori eseguiti da su incarico del via Controparte_1 Parte_2
Rossi.
Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 32.330,00, comprensiva d'Iva. In subordine, la stessa ha chiesto che i reciproci crediti siano posti, tra loro, in compensazione.
Parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'opponente, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
A parere di questo giudicante, l'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, l'ordinanza del 31.05.2024, di rigetto delle istanze istruttorie, deve essere confermata per le ragioni ivi esposte e per quelle illustrate nel prosieguo della motivazione.
L'opponente sostiene, in primo luogo, che le parti hanno pattuito il prezzo di affitto dei ponteggi, oggetto del contratto, in misura pari ad euro 10,00/m, mentre, in violazione di tale accordo,
[...]
ha applicato quello di euro 14,00/m. CP_2
L' eccezione trova smentita nella missiva del 06/07/2022, diretta da Edil Fra a L'Arte Del
Costruire, nella quale l'odierna opponente afferma che “nessun accordo è stato preso dalla scrivente società per i costi di noleggio al Mq.” (doc. 7 di parte opponente). Né ha Pt_1
formulato capitoli di prova volti a provare per testi il perfezionamento di tale accordo.
In secondo luogo, l'opponente sostiene che il prezzo applicato dall'odierna opposta è fuori mercato.
Ciò, tuttavia, trova smentita nel prezziario della Camera di Commercio per l'anno 2020, prodotto da parte opposta (doc. 2). Tenendo conto anche solo delle due voci: a. “montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni” (euro 11,42/m) e c. “smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere” (euro 2,05), si ottiene un prezzo del tutto similare a quello applicato dall'opposta.
In terzo luogo, l'opponente ha chiesto il risarcimento della somma di euro 3.600,00, quale costo sostenuto per il noleggio di un “ragno”, in sostituzione di un “castelletto” non montato da
[...]
nel cantiere di via Firenze. Non risulta, tuttavia, che il noleggio del suddetto CP_2
ponteggio sia stato pagato e che, dunque, spetti all'opponente il richiesto risarcimento.
Più in generale, si osserva che l'opponente non ha fornito prova di quanto dallo stesso allegato in merito agli inadempimenti dell'opposta. Infatti, i capitoli di prova a ciò destinati sono irrilevanti ai fini del decidere, non contenendo alcun riferimento alla condotta (inadempiente) dell'opposta (cap.
8 “Vero che per terminare i lavori nel cantiere di Via Firenze fu montato nel periodo dicembre
2021 gennaio-febbraio 2022 un ponteggio di proprietà della ditta N. NA Ponteggi Srl”; cap. 9
“Vero che la rimozione del ponteggio nel cantiere di Borgo della Paggeria non ha permesso di completare i lavori finali (rappezzi e tinteggi di parti lesionate) sulla facciata e che il montaggio degli scuri delle finestre è avvenuto senza ponteggio”).
Infine, parte opponente ha svolto domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo di euro 32.330,00, comprensivo d'Iva, asseritamente pattuito con per Controparte_2
l'esecuzione di “lavori preparativi (sopralluogo, computo metrico, redazione della documentazione necessaria per il computo metrico, calcoli e quant'altro necessario)”, a favore del committente,
a Parma. Controparte_3
Si osserva, tuttavia, che l'unico documento prodotto dall'opponente, in realtà, è uno scarno preventivo (doc. 11), mentre, a fronte delle contestazioni dell'opposta, , nella propria Pt_1
seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., ha dedotto solo un capitolo volto a provare l'accordo con (cap. 7.), ma non l'esecuzione dello stesso, necessaria per Controparte_2
giustificare la spettanza del corrispettivo.
Alla luce di quanto sora, la domanda riconvenzionale deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo. La condotta processuale chiaramente pretestuosa dell'opponente giustifica l'applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. e, dunque, la condanna della stessa al pagamento, a favore dell'opposta, di una somma che appare equo liquidare in misura pari alla metà dell'importo liquidato per l'onorario spettante al difensore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1782/2022, emesso dal Tribunale di Parma a favore di
[...]
che dichiara esecutivo. Controparte_4
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 96, 3° comma, Parte_1
c.p.c., a pagare a la somma equitativamente determinata di euro Controparte_4
3.808,00.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
7.616,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 26/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi