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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2355/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GU ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14322/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020905302000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1590/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed alla Regione Campania, impugnava la cartella di pagamento n.
10020250020905302000, per Tassa automobilistica, anno 2020, per l'importo complessivo di Euro
328,18, notificata in data 30/06/2025, a mezzo del servizio postale.
La parte ricorrente eccepiva: 1) l'inesigibilità del credito per l'intervenuta prescrizione delle somme azionate in quanto l'avviso di accertamento n. 064111287205, asseritamente notificato in data
14/07/2023, non lo aveva mai ricevuto;
2) la condanna alle spese delle parti resistenti.
Chiedeva la sospensione della cartella di pagamento;
l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese processuali con attribuzione al difensore antistatario.
Il difensore della ricorrente depositava, in data 16/12/2025, memoria illustrativa con la quale rappresentava che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione nulla aveva provato in merito alla notifica dell'avviso di accertamento, per cui l'azione volta al recupero dei crediti oggetto della cartella impugnata doveva ritenersi prescritta.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data
24/10/2025, e con controdeduzione rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria.
Chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e del ricorso con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
La Regione Campania, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data 8/01/2026 e con controdeduzioni chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Campania depositava, in data 8/01/2026, controdeduzioni con le quali rappresentava che, effettuate le attività istruttorie, la U.O.S.
ritenuto che
sussistessero le condizioni affinché la competente U.
O.S. Gestione Tassa Automobilistica procedesse alla valutazione dell'annullamento dell'atto impugnato.
La citata U.O.S. Gestione Tassa Automobilistica aveva, conseguentemente, provveduto ad annullare, in autotutela, l'avviso di accertamento n. 064111287205, sotteso alla cartella di pagamento n.
10020250020905302000.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, dichiara cessata la materia del contendere.
Infine, per le spese processuali, motivi di opportunità ed equità consigliano di dichiararle integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/92 ed ai sensi dell'art. 92 del c. p. c. .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Napoli il 29/01/2026
IL GIUDICE UNICO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GU ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14322/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020905302000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1590/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed alla Regione Campania, impugnava la cartella di pagamento n.
10020250020905302000, per Tassa automobilistica, anno 2020, per l'importo complessivo di Euro
328,18, notificata in data 30/06/2025, a mezzo del servizio postale.
La parte ricorrente eccepiva: 1) l'inesigibilità del credito per l'intervenuta prescrizione delle somme azionate in quanto l'avviso di accertamento n. 064111287205, asseritamente notificato in data
14/07/2023, non lo aveva mai ricevuto;
2) la condanna alle spese delle parti resistenti.
Chiedeva la sospensione della cartella di pagamento;
l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese processuali con attribuzione al difensore antistatario.
Il difensore della ricorrente depositava, in data 16/12/2025, memoria illustrativa con la quale rappresentava che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione nulla aveva provato in merito alla notifica dell'avviso di accertamento, per cui l'azione volta al recupero dei crediti oggetto della cartella impugnata doveva ritenersi prescritta.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data
24/10/2025, e con controdeduzione rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria.
Chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e del ricorso con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
La Regione Campania, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data 8/01/2026 e con controdeduzioni chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Campania depositava, in data 8/01/2026, controdeduzioni con le quali rappresentava che, effettuate le attività istruttorie, la U.O.S.
ritenuto che
sussistessero le condizioni affinché la competente U.
O.S. Gestione Tassa Automobilistica procedesse alla valutazione dell'annullamento dell'atto impugnato.
La citata U.O.S. Gestione Tassa Automobilistica aveva, conseguentemente, provveduto ad annullare, in autotutela, l'avviso di accertamento n. 064111287205, sotteso alla cartella di pagamento n.
10020250020905302000.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, dichiara cessata la materia del contendere.
Infine, per le spese processuali, motivi di opportunità ed equità consigliano di dichiararle integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/92 ed ai sensi dell'art. 92 del c. p. c. .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Napoli il 29/01/2026
IL GIUDICE UNICO