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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7371 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. TO SI, quale giudice del lavoro, all'udienza del
24.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35593/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Agostino SI Parte_1
EL SI e UI EL NT per procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. UI Cinque per procura in atti
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la per Parte_1 Controparte_1
sentir accogliere nei confronti della medesima le seguenti conclusioni: “1) condanni la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a pagare in favore del Sig. gli stipendi relativi alle Parte_1
mensilità da maggio ad agosto 2024, nonché alla 14^ mensilità del 2024, pari a complessivi €. 21.483,54 lordi o alla minore o maggior somma che il Giudice riterrà
di giustizia;
2) accerti e dichiari che il recesso dal rapporto di lavoro comunicato dal ricorrente in data 12.08.2024 al datore di lavoro è sorretto da giusta causa e, per l'effetto, dichiari la società resistente tenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso in favore del ricorrente e condannandola al pagamento del relativo importo di €. 11.208,81 lordi, o della minore o maggior somma che il Giudice riterrà
di giustizia;
3) accerti e dichiari che il datore di lavoro non ha provveduto al versamento in favore del fondo previdenziale del Trattamento di Fine Rapporto
dovuto al ricorrente per l'importo complessivo di €. 2.712,93 e, per l'effetto,
condanni la società resistente al pagamento del suddetto importo in favore del ricorrente o, in via subordinata, al fondo polizza n.82492841 attivo presso Generali
Italia S.p.A. a nome del ricorrente.In ogni caso, con rivalutazione e interessi come per legge e condanna della resistente al pagamento delle spese processuali.”
Si è costituita la società resistente chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese, competenze e onorari.
E' stata tentata inutilmente la conciliazione. Il giudice ha poi autorizzato il deposito di note illustrative.
Infine, all'odierna udienza la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa.
****
Il sig. assunto a tempo indeterminato come quadro dall'odierna convenuta Parte_1
il 26.7.2022, lamenta che quest'ultima non ha provveduto a corrispondergli le retribuzioni nei mesi da maggio ad agosto 2024 e neanche l'indennità di mancato preavviso dovendosi ritenere assistite da giusta causa le sue dimissioni comunicate al datore di lavoro il 12.8.2024. La stessa società resistente non avrebbe neppure provveduto a versare al Fondo Previdenziale Generali Italia spa il Tfr per l'importo di
€ 2.712, 93.
I fatti sono del tutto pacifici e il datore di lavoro si è difeso (v. comparsa di costituzione) in questo modo: “Non si contesta il mancato pagamento dei tre stipendi da maggio a luglio 2024, della 14^ e di un rateo della retribuzione di agosto, come rivendicati dal sig. imputabile esclusivamente alla mancanza di liquidità Parte_1
dovuta ad una situazione di grave crisi aziendale, che tuttora persiste. Cionondimeno
il ricorrente non ha dato prova di avere regolarmente svolto, nel periodo considerato, la propria attività lavorativa, la qual cosa si eccepisce alla luce del fatto che, in quel periodo, l'attività aziendale era sostanzialmente e completamente paralizzata. Consta viceversa che siano stati regolarmente coperti gli oneri previdenziali e assistenziali anche ai fini dell'accantonamento del tfr. 5.
Insussistenza della giusta causa di dimissioni: la crisi aziendale della società
convenuta – la tardività delle dimissioni. La società convenuta versa in uno stato di crisi conclamata, evincibile dai seguenti dati oggettivi e inconfutabili:
5.1 Il bilancio
2022 era già in perdita di esercizio, pur a fronte dei rilevanti investimenti iniziali
(doc. 2);
5.2 I bilanci 2023 e 2024 non sono stati mai depositati;
5.3 Negli ultimi dodici mesi hanno rassegnato le dimissioni ben 73 (settantatre) dipendenti. Alla data del 7 gennaio 2025 risultano presenti in organico appena 13 lavoratori (doc. 3). 5.4
Ancor prima del periodo contestato il sig. senza mai dolersene, ha Parte_1
ricevuto in ritardo: - il pagamento dello stipendio di dicembre 2023, avvenuto il 22
gennaio 2024,- di febbraio 2024, pagato il 20 marzo 2024, - nonché quelli di marzo e aprile pagati entrambi il 23 maggio 2024 (doc. 5).
5.5 Di fronte a simili circostanze di fatto deve escludersi la sussistenza della giusta causa di dimissioni, laddove le stesse non sono state immediate ed il ritardo nei pagamenti appare unicamente riconducibile ad uno stato di crisi aziendale che, per costante giurisprudenza, non integra “alcuna condotta, di parte datoriale, meritevole di essere sanzionata”. Così,
fra le tante, Cass. 6 marzo 2020 n. 6437: “…Questa Corte, con sentenza del
17/08/2004 n., ha preso posizione sulla questione inerente alla sindacabilità del disposto dell'art. 2119 c.c. (sulla giusta causa di licenziamento) in sede di legittimità,
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o invece dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5. Le norme giuridiche, fra le quali si annovera la richiamata disposizione codicistica in tema di giusta causa di recesso, si dicono “elastiche” perché, al fine di sanzionare fatti omissivi o commissivi illeciti posi in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie (o tenuti ad osservare determinati comportamenti),
rimandano – per quanto attiene alla definizione di illiceità della condotta – a modelli o clausole di contenuto generale, stante l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali configuranti l'illecito nonché il collegamento della previsione normativa astratta al caso concreto tanto da imporre accertamenti di fatti che si compenetrano strettamente con valutazioni di carattere giuridico. Da tali premesse consegue, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, che l'applicazione delle norme elastiche non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, nei casi in cui gli “standars” valutativi, sulla base dei quali è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti
“standars” valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la constante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità
assunta, come diritto vivente.
6. Detti principi affermati dai giudici di legittimità (cfr.
di recente Cass. 20/05/2019 n. 13534, Cass, 23/03/2018 n. 7305) trovano conforto pieno anche nella portata e nel significato che si è dato alle clausole generali di
“correttezza e buona fede” ed al principio della “ragionevolezza”, che se anche a non volerle ritenere norme flessibili o clausole generali costituiscono di certo criteri o canoni giuridici di valutazione su cui deve comunque misurarsi la tenuta di ciascuna fattispecie scrutinata, dal momento che, com'è rilevato in dottrina, il diritto non può disattendere “la ragionevolezza”, cioè tutto ciò che è “ragionevole”,
“congruo”, “adeguato” o che risponda “alla buona fede” o alla “diligenza”,
termini questi che come si è fatto rilevare anche in sede dottrinaria, ricorrono con frequenza nelle direttive Europee e nelle sentenze della Corte di Giustizia. In altri e riassuntivi termini la giusta causa di recesso integra una clausola generale (o norma elastica), che richiede di essere concretizzata dall'interprete mediante specificazioni che si traducano in parametri normativi e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi fattuali da esaminare sul piano normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e come tale incensurabile in cassazione se rispondente al requisito del minimo costituzionale del nucleo motivazione.
7. Alla stregua delle argomentazioni svolte il ricorso va, come detto,
rigettato per avere la sentenza impugnata – nel valutare la condotta delle parti come emerge dal materiale probatorio – fatto concreta applicazione dei dicta della Corte
di Cassazione sopra riportati. Va, infatti, rimarcato come la questione delle dimissioni per giusta causa presupponga la soluzione della verifica inerente alla sussistenza del requisito dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività
delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, da intendere – secondo il consolidato orientamento di queta Corte – in senso relativo;
e detta questione è
oggetto di valutazione demandata al giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se non nei ristretti limiti, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv. in L. n. 134 del 2012, nella rigorosa interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi
Cass. S. U. 7/4/2014 n. 8053 cui adde, ex aliis, Cass. 11/12/2018 n. 31999).
Collocandosi, pertanto, nel solco del ricordato insegnamento, il giudice del gravame,
scrutinando il comportamento assunto dalle parti nella vicenda considerata e muovendo dalle statuizioni dei precedenti giurisprudenziali richiamati, ha escluso la configurabilità, in concreto, di una immediatezza nella reazione del lavoratore rispetto alla maturazione del diritto, a fronte della condotta del lavoratore e della crisi in cui versava la società, alcuna condotta, di parte datoriale, meritevole di essere sanzionata. In tal senso la Corte di merito, in conformità al criterio di correttezza e buona fede che governa l'ermeneutica contrattuale ex art. 1366 c.c. e della ragionevolezza, procedendo ad un ponderato bilanciamento degli interessi delle parti, ha espletato l'esegesi della norma collettiva in esame, che risulta concordata allo scopo di favorire la garanzia per il lavoratore dei mezzi di sostentamento, a fronte di un comportamento inadempiente della parte datoriale che risulti meritevole di sanzione. All'esito del vaglio descritto, è pervenuta alla congrua conclusione che l'inadempienza della società all'obbligazione retributiva, protrattasi per un breve lasso temporale, non vulnerava l'esigenza garantistica posta dalle parti sociali a fondamento della clausola di cui all'articolo 4 c.c.n.l. di settore applicabile alla fattispecie, in presenza degli ulteriori elementi fattuali innanzi posti in rilievo con statuizione che, per quanto sinora detto, è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità…”.
6. Impossibilità di addebitare alla società convenuta il mancato accesso alla NASPI. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, all'art. 189, comma 5, ha introdotto un'ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI: quando il lavoratore è
costretto a dimettersi a causa di una crisi d'impresa, come anche precisato dall' CP_2
con circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, si è di fronte ad una fattispecie di “perdita involontaria dell'occupazione”, assimilabile alle dimissioni rassegnate per giusta causa, con conseguente riconoscimento al lavoratore dell'indennità di disoccupazione NASPI. Più nel dettaglio il diritto alla NASPI sussiste quando l'impresa, come nel caso, si trova in stato di crisi e il rapporto cessa, anzitutto, per dimissioni volontarie. In altri termini il ricorrente avrebbe dovuto dimettersi a causa della conclamata situazione di crisi in cui versa il datore di lavoro, con il beneficio di accedere “per direttissima”, alle provvidenze di legge di cui si parla. Sotto altro profilo l'art. 26, d. lgs. 14 settembre 2015 n. 151, ha introdotto un'apposita procedura telematica di formalizzazione delle dimissioni, che si applica, com'è noto,
a tutte le dimissioni rassegnate a far data dal 12 marzo 2016. Tale procedura può
svolgersi, come nel caso, ad iniziativa del lavoratore, ragion per cui non si vede come eventuali disfunzioni connesse all'esito erroneo o negativo della procedura suddetta possano (o addirittura debbano) essere ribaltate sull'azienda”.
Rispetto alla prima domanda è persino superfluo rilevare che il lavoratore ha diritto ad essere retribuito sino alla cessazione del rapporto di lavoro in assenza di un precedente formale atto estintivo senza dover fornire anche la prova di avere in concreto svolto le sue prestazioni sino a tale data considerando oltretutto che, per ammissione della stessa convenuta, il mancato svolgimento di queste non sarebbe in alcun modo imputabile al ricorrente ma proprio a ragioni oggettive dell'impresa
(sulla questione v., tra le altre, Cass. n. 7977/2020).
Il diritto del a percepire le retribuzioni da maggio ad agosto del 2024, Parte_1
nonché la 14^ per lo stesso anno, appare quindi incontestabile anche perché il datore di lavoro ha emesso per dette mensilità regolari buste paga che, come si vedrà in seguito, costituiscono prova del credito.
Più complessa è la questione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Sul punto la convenuta, senza riuscire a negare quel grave e reiterato inadempimento che secondo i principi generali costituisce giusta causa delle dimissioni del lavoratore
(Cass. n. 5146 del 23/5/98, Cass. n. 11632 del 8.5.2008 ecc.), richiama un recente orientamento della Cassazione e, più precisamente la pronuncia n. 6437/2020, che però si riferisce ad una situazione del tutto diversa, in quanto, in quel caso, la temporanea inadempienza nel pagamento delle retribuzioni dei primi 15 giorni del dicembre 2008 e della 13^ mensilità (dunque un importo alquanto ridotto) era coinciso con la richiesta, da parte della società, di ammissione al concordato preventivo, non integrando dunque la fattispecie un ritardo intollerabile del datore di lavoro nell'adempimento delle obbligazioni a suo carico tale da legittimare le dimissioni dei lavoratori per giusta causa. Insomma, nel caso trattato da Cass. n.
6437/2020, si era verificato soltanto un semplice differimento del pagamento della retribuzione del tutto eccezionale in favore dei lavoratori i quali comunque godevano della CIG corrisposta dall' in virtù di una crisi aziendale conclamata perché CP_2
riconosciuta da una procedura concorsuale (concordato preventivo).
Niente di tutto questo si è verificato nel caso di specie non risultando avviata alcuna procedura concorsuale e non essendo stata la società resistente neanche stata posta in liquidazione.
La documentazione allegata alla comparsa di costituzione potrebbe al massimo dimostrare una situazione di temporanea difficoltà economica visto che si risolve in un bilancio risalente a 3 anni fa (2022), quando l'attività era iniziata da pochi mesi,
(inizio attività nel mese di marzo 2022) e non certo una vera crisi aziendale, smentita peraltro dalla comunicazione inoltrata proprio dalla società resistente al ricorrente il
31.03.2025 (allegata come doc. 12 alle note autorizzate del , nella quale si Parte_1
fa riferimento alla “canalizzazione sulla società italiana (e quindi proprio sulla società
resistente) di importanti commesse e contratti in grado di garantirle ingenti flussi di cassa” ed alla sottoscrizione di “diversi contratti con uno Stato estero, per importi consistenti ed idonei a soddisfare integralmente le proprie esposizioni nonché a garantire il regolare svolgimento della propria attività”.
Ma vi è di più.
La società resistente, con recente e-mail del 03.05.2025, ha trasmesso anche una busta paga relativa alle spettanze di fine rapporto (doc. 13 note tra le quali, Parte_1
oltre a residui ferie, ex festività, ed altre voci che non sono oggetto di questo giudizio,
viene espressamente prevista l'indennità sostitutiva del preavviso, anche se la quantificazione appare inferiore a quella dovuta. Tale busta paga riconosce quindi, senza ombra di dubbio, la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ed il conseguente diritto al riconoscimento Parte_1
dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore di quest'ultimo.
Solo per completezza di esposizione si rileva che anche l' a seguito del ricorso in CP_2
via amministrativa proposto dal Sig. ha riconosciuto la giusta causa posta a Parte_1
base delle dimissioni, concedendo al ricorrente di accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI.
In conclusione, come per le retribuzioni non corrisposte, anche per l'indennità
sostitutiva del preavviso valgono i principi generali per i quali le buste paga provano l'esistenza del credito in esse indicato (per tutte n.13781/2020) pur se non anche,
ovviamente, pagamenti di cui non vi è prova alcuna e che sicuramente non sono avvenuti.
Tuttavia, anche se in ordine alla quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso la convenuta nella sua comparsa non aveva sollevato alcuna specifica contestazione, occorre accertare esattamente l'ammontare di quanto a tale titolo dovuto alla stregua dell'art. 247 del CCNL.
Come ben evidenziato nelle note autorizzate del che correttamente Parte_1
provvedono a ridurre la misura dell'indennità rispetto a quanto richiesto in ricorso,
detto articolo dispone che i 60 giorni di preavviso siano “di calendario” e, pertanto,
sul presupposto che i giorni lavorativi mensili sono 26 su 30 giorni, l'indennità
ammonta a complessivi €. 10.461,55 (56 X 186,81346).
**** Infine, in ordine all'ultima domanda di accertamento del mancato versamento da parte del datore di lavoro del TFR per l'importo complessivo di €. 2.712,93 in favore del fondo previdenziale, si osserva che il Sig. prendendo atto Parte_1
dell'orientamento di parte della giurisprudenza che ritiene sussistente il litisconsorzio necessario del Fondo per le domande di condanna del datore lavoro al versamento delle quote di TFR al fondo pensione, ha rinunciato alla domanda medesima,
contenuta al punto 3 delle conclusioni. Come dal medesimo ricorrente chiarito, detta rinuncia non costituisce rinuncia al diritto ma soltanto alla presente azione limitatamente alla domanda medesima, con l'espressa riserva di proporre nuovo giudizio per ottenere il pagamento delle suddette quote di TFR e delle ulteriori differenze retributive di cui alla busta paga trasmessa con email del 03.05.2025, non richieste con il presente ricorso, ove il datore di lavoro non vi provveda spontaneamente.
Per le esposte ragioni il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.
Le spese, come liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: condanna la a pagare al ricorrente le seguenti somme: Controparte_1
euro 21.483,54 a titolo di retribuzioni da maggio ad agosto 2024 e di 14^ mensilità
anno 2024; euro 10.461,55 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
condanna, infine, la a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 5700,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
[...]
iva e cpa.
Roma, 24.06.2025. Il Giudice
TO SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. TO SI, quale giudice del lavoro, all'udienza del
24.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35593/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Agostino SI Parte_1
EL SI e UI EL NT per procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. UI Cinque per procura in atti
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la per Parte_1 Controparte_1
sentir accogliere nei confronti della medesima le seguenti conclusioni: “1) condanni la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a pagare in favore del Sig. gli stipendi relativi alle Parte_1
mensilità da maggio ad agosto 2024, nonché alla 14^ mensilità del 2024, pari a complessivi €. 21.483,54 lordi o alla minore o maggior somma che il Giudice riterrà
di giustizia;
2) accerti e dichiari che il recesso dal rapporto di lavoro comunicato dal ricorrente in data 12.08.2024 al datore di lavoro è sorretto da giusta causa e, per l'effetto, dichiari la società resistente tenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso in favore del ricorrente e condannandola al pagamento del relativo importo di €. 11.208,81 lordi, o della minore o maggior somma che il Giudice riterrà
di giustizia;
3) accerti e dichiari che il datore di lavoro non ha provveduto al versamento in favore del fondo previdenziale del Trattamento di Fine Rapporto
dovuto al ricorrente per l'importo complessivo di €. 2.712,93 e, per l'effetto,
condanni la società resistente al pagamento del suddetto importo in favore del ricorrente o, in via subordinata, al fondo polizza n.82492841 attivo presso Generali
Italia S.p.A. a nome del ricorrente.In ogni caso, con rivalutazione e interessi come per legge e condanna della resistente al pagamento delle spese processuali.”
Si è costituita la società resistente chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese, competenze e onorari.
E' stata tentata inutilmente la conciliazione. Il giudice ha poi autorizzato il deposito di note illustrative.
Infine, all'odierna udienza la causa, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa.
****
Il sig. assunto a tempo indeterminato come quadro dall'odierna convenuta Parte_1
il 26.7.2022, lamenta che quest'ultima non ha provveduto a corrispondergli le retribuzioni nei mesi da maggio ad agosto 2024 e neanche l'indennità di mancato preavviso dovendosi ritenere assistite da giusta causa le sue dimissioni comunicate al datore di lavoro il 12.8.2024. La stessa società resistente non avrebbe neppure provveduto a versare al Fondo Previdenziale Generali Italia spa il Tfr per l'importo di
€ 2.712, 93.
I fatti sono del tutto pacifici e il datore di lavoro si è difeso (v. comparsa di costituzione) in questo modo: “Non si contesta il mancato pagamento dei tre stipendi da maggio a luglio 2024, della 14^ e di un rateo della retribuzione di agosto, come rivendicati dal sig. imputabile esclusivamente alla mancanza di liquidità Parte_1
dovuta ad una situazione di grave crisi aziendale, che tuttora persiste. Cionondimeno
il ricorrente non ha dato prova di avere regolarmente svolto, nel periodo considerato, la propria attività lavorativa, la qual cosa si eccepisce alla luce del fatto che, in quel periodo, l'attività aziendale era sostanzialmente e completamente paralizzata. Consta viceversa che siano stati regolarmente coperti gli oneri previdenziali e assistenziali anche ai fini dell'accantonamento del tfr. 5.
Insussistenza della giusta causa di dimissioni: la crisi aziendale della società
convenuta – la tardività delle dimissioni. La società convenuta versa in uno stato di crisi conclamata, evincibile dai seguenti dati oggettivi e inconfutabili:
5.1 Il bilancio
2022 era già in perdita di esercizio, pur a fronte dei rilevanti investimenti iniziali
(doc. 2);
5.2 I bilanci 2023 e 2024 non sono stati mai depositati;
5.3 Negli ultimi dodici mesi hanno rassegnato le dimissioni ben 73 (settantatre) dipendenti. Alla data del 7 gennaio 2025 risultano presenti in organico appena 13 lavoratori (doc. 3). 5.4
Ancor prima del periodo contestato il sig. senza mai dolersene, ha Parte_1
ricevuto in ritardo: - il pagamento dello stipendio di dicembre 2023, avvenuto il 22
gennaio 2024,- di febbraio 2024, pagato il 20 marzo 2024, - nonché quelli di marzo e aprile pagati entrambi il 23 maggio 2024 (doc. 5).
5.5 Di fronte a simili circostanze di fatto deve escludersi la sussistenza della giusta causa di dimissioni, laddove le stesse non sono state immediate ed il ritardo nei pagamenti appare unicamente riconducibile ad uno stato di crisi aziendale che, per costante giurisprudenza, non integra “alcuna condotta, di parte datoriale, meritevole di essere sanzionata”. Così,
fra le tante, Cass. 6 marzo 2020 n. 6437: “…Questa Corte, con sentenza del
17/08/2004 n., ha preso posizione sulla questione inerente alla sindacabilità del disposto dell'art. 2119 c.c. (sulla giusta causa di licenziamento) in sede di legittimità,
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o invece dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5. Le norme giuridiche, fra le quali si annovera la richiamata disposizione codicistica in tema di giusta causa di recesso, si dicono “elastiche” perché, al fine di sanzionare fatti omissivi o commissivi illeciti posi in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie (o tenuti ad osservare determinati comportamenti),
rimandano – per quanto attiene alla definizione di illiceità della condotta – a modelli o clausole di contenuto generale, stante l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali configuranti l'illecito nonché il collegamento della previsione normativa astratta al caso concreto tanto da imporre accertamenti di fatti che si compenetrano strettamente con valutazioni di carattere giuridico. Da tali premesse consegue, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, che l'applicazione delle norme elastiche non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, nei casi in cui gli “standars” valutativi, sulla base dei quali è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti
“standars” valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la constante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità
assunta, come diritto vivente.
6. Detti principi affermati dai giudici di legittimità (cfr.
di recente Cass. 20/05/2019 n. 13534, Cass, 23/03/2018 n. 7305) trovano conforto pieno anche nella portata e nel significato che si è dato alle clausole generali di
“correttezza e buona fede” ed al principio della “ragionevolezza”, che se anche a non volerle ritenere norme flessibili o clausole generali costituiscono di certo criteri o canoni giuridici di valutazione su cui deve comunque misurarsi la tenuta di ciascuna fattispecie scrutinata, dal momento che, com'è rilevato in dottrina, il diritto non può disattendere “la ragionevolezza”, cioè tutto ciò che è “ragionevole”,
“congruo”, “adeguato” o che risponda “alla buona fede” o alla “diligenza”,
termini questi che come si è fatto rilevare anche in sede dottrinaria, ricorrono con frequenza nelle direttive Europee e nelle sentenze della Corte di Giustizia. In altri e riassuntivi termini la giusta causa di recesso integra una clausola generale (o norma elastica), che richiede di essere concretizzata dall'interprete mediante specificazioni che si traducano in parametri normativi e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi fattuali da esaminare sul piano normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e come tale incensurabile in cassazione se rispondente al requisito del minimo costituzionale del nucleo motivazione.
7. Alla stregua delle argomentazioni svolte il ricorso va, come detto,
rigettato per avere la sentenza impugnata – nel valutare la condotta delle parti come emerge dal materiale probatorio – fatto concreta applicazione dei dicta della Corte
di Cassazione sopra riportati. Va, infatti, rimarcato come la questione delle dimissioni per giusta causa presupponga la soluzione della verifica inerente alla sussistenza del requisito dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività
delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, da intendere – secondo il consolidato orientamento di queta Corte – in senso relativo;
e detta questione è
oggetto di valutazione demandata al giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se non nei ristretti limiti, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv. in L. n. 134 del 2012, nella rigorosa interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi
Cass. S. U. 7/4/2014 n. 8053 cui adde, ex aliis, Cass. 11/12/2018 n. 31999).
Collocandosi, pertanto, nel solco del ricordato insegnamento, il giudice del gravame,
scrutinando il comportamento assunto dalle parti nella vicenda considerata e muovendo dalle statuizioni dei precedenti giurisprudenziali richiamati, ha escluso la configurabilità, in concreto, di una immediatezza nella reazione del lavoratore rispetto alla maturazione del diritto, a fronte della condotta del lavoratore e della crisi in cui versava la società, alcuna condotta, di parte datoriale, meritevole di essere sanzionata. In tal senso la Corte di merito, in conformità al criterio di correttezza e buona fede che governa l'ermeneutica contrattuale ex art. 1366 c.c. e della ragionevolezza, procedendo ad un ponderato bilanciamento degli interessi delle parti, ha espletato l'esegesi della norma collettiva in esame, che risulta concordata allo scopo di favorire la garanzia per il lavoratore dei mezzi di sostentamento, a fronte di un comportamento inadempiente della parte datoriale che risulti meritevole di sanzione. All'esito del vaglio descritto, è pervenuta alla congrua conclusione che l'inadempienza della società all'obbligazione retributiva, protrattasi per un breve lasso temporale, non vulnerava l'esigenza garantistica posta dalle parti sociali a fondamento della clausola di cui all'articolo 4 c.c.n.l. di settore applicabile alla fattispecie, in presenza degli ulteriori elementi fattuali innanzi posti in rilievo con statuizione che, per quanto sinora detto, è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità…”.
6. Impossibilità di addebitare alla società convenuta il mancato accesso alla NASPI. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, all'art. 189, comma 5, ha introdotto un'ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI: quando il lavoratore è
costretto a dimettersi a causa di una crisi d'impresa, come anche precisato dall' CP_2
con circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, si è di fronte ad una fattispecie di “perdita involontaria dell'occupazione”, assimilabile alle dimissioni rassegnate per giusta causa, con conseguente riconoscimento al lavoratore dell'indennità di disoccupazione NASPI. Più nel dettaglio il diritto alla NASPI sussiste quando l'impresa, come nel caso, si trova in stato di crisi e il rapporto cessa, anzitutto, per dimissioni volontarie. In altri termini il ricorrente avrebbe dovuto dimettersi a causa della conclamata situazione di crisi in cui versa il datore di lavoro, con il beneficio di accedere “per direttissima”, alle provvidenze di legge di cui si parla. Sotto altro profilo l'art. 26, d. lgs. 14 settembre 2015 n. 151, ha introdotto un'apposita procedura telematica di formalizzazione delle dimissioni, che si applica, com'è noto,
a tutte le dimissioni rassegnate a far data dal 12 marzo 2016. Tale procedura può
svolgersi, come nel caso, ad iniziativa del lavoratore, ragion per cui non si vede come eventuali disfunzioni connesse all'esito erroneo o negativo della procedura suddetta possano (o addirittura debbano) essere ribaltate sull'azienda”.
Rispetto alla prima domanda è persino superfluo rilevare che il lavoratore ha diritto ad essere retribuito sino alla cessazione del rapporto di lavoro in assenza di un precedente formale atto estintivo senza dover fornire anche la prova di avere in concreto svolto le sue prestazioni sino a tale data considerando oltretutto che, per ammissione della stessa convenuta, il mancato svolgimento di queste non sarebbe in alcun modo imputabile al ricorrente ma proprio a ragioni oggettive dell'impresa
(sulla questione v., tra le altre, Cass. n. 7977/2020).
Il diritto del a percepire le retribuzioni da maggio ad agosto del 2024, Parte_1
nonché la 14^ per lo stesso anno, appare quindi incontestabile anche perché il datore di lavoro ha emesso per dette mensilità regolari buste paga che, come si vedrà in seguito, costituiscono prova del credito.
Più complessa è la questione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Sul punto la convenuta, senza riuscire a negare quel grave e reiterato inadempimento che secondo i principi generali costituisce giusta causa delle dimissioni del lavoratore
(Cass. n. 5146 del 23/5/98, Cass. n. 11632 del 8.5.2008 ecc.), richiama un recente orientamento della Cassazione e, più precisamente la pronuncia n. 6437/2020, che però si riferisce ad una situazione del tutto diversa, in quanto, in quel caso, la temporanea inadempienza nel pagamento delle retribuzioni dei primi 15 giorni del dicembre 2008 e della 13^ mensilità (dunque un importo alquanto ridotto) era coinciso con la richiesta, da parte della società, di ammissione al concordato preventivo, non integrando dunque la fattispecie un ritardo intollerabile del datore di lavoro nell'adempimento delle obbligazioni a suo carico tale da legittimare le dimissioni dei lavoratori per giusta causa. Insomma, nel caso trattato da Cass. n.
6437/2020, si era verificato soltanto un semplice differimento del pagamento della retribuzione del tutto eccezionale in favore dei lavoratori i quali comunque godevano della CIG corrisposta dall' in virtù di una crisi aziendale conclamata perché CP_2
riconosciuta da una procedura concorsuale (concordato preventivo).
Niente di tutto questo si è verificato nel caso di specie non risultando avviata alcuna procedura concorsuale e non essendo stata la società resistente neanche stata posta in liquidazione.
La documentazione allegata alla comparsa di costituzione potrebbe al massimo dimostrare una situazione di temporanea difficoltà economica visto che si risolve in un bilancio risalente a 3 anni fa (2022), quando l'attività era iniziata da pochi mesi,
(inizio attività nel mese di marzo 2022) e non certo una vera crisi aziendale, smentita peraltro dalla comunicazione inoltrata proprio dalla società resistente al ricorrente il
31.03.2025 (allegata come doc. 12 alle note autorizzate del , nella quale si Parte_1
fa riferimento alla “canalizzazione sulla società italiana (e quindi proprio sulla società
resistente) di importanti commesse e contratti in grado di garantirle ingenti flussi di cassa” ed alla sottoscrizione di “diversi contratti con uno Stato estero, per importi consistenti ed idonei a soddisfare integralmente le proprie esposizioni nonché a garantire il regolare svolgimento della propria attività”.
Ma vi è di più.
La società resistente, con recente e-mail del 03.05.2025, ha trasmesso anche una busta paga relativa alle spettanze di fine rapporto (doc. 13 note tra le quali, Parte_1
oltre a residui ferie, ex festività, ed altre voci che non sono oggetto di questo giudizio,
viene espressamente prevista l'indennità sostitutiva del preavviso, anche se la quantificazione appare inferiore a quella dovuta. Tale busta paga riconosce quindi, senza ombra di dubbio, la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ed il conseguente diritto al riconoscimento Parte_1
dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore di quest'ultimo.
Solo per completezza di esposizione si rileva che anche l' a seguito del ricorso in CP_2
via amministrativa proposto dal Sig. ha riconosciuto la giusta causa posta a Parte_1
base delle dimissioni, concedendo al ricorrente di accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI.
In conclusione, come per le retribuzioni non corrisposte, anche per l'indennità
sostitutiva del preavviso valgono i principi generali per i quali le buste paga provano l'esistenza del credito in esse indicato (per tutte n.13781/2020) pur se non anche,
ovviamente, pagamenti di cui non vi è prova alcuna e che sicuramente non sono avvenuti.
Tuttavia, anche se in ordine alla quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso la convenuta nella sua comparsa non aveva sollevato alcuna specifica contestazione, occorre accertare esattamente l'ammontare di quanto a tale titolo dovuto alla stregua dell'art. 247 del CCNL.
Come ben evidenziato nelle note autorizzate del che correttamente Parte_1
provvedono a ridurre la misura dell'indennità rispetto a quanto richiesto in ricorso,
detto articolo dispone che i 60 giorni di preavviso siano “di calendario” e, pertanto,
sul presupposto che i giorni lavorativi mensili sono 26 su 30 giorni, l'indennità
ammonta a complessivi €. 10.461,55 (56 X 186,81346).
**** Infine, in ordine all'ultima domanda di accertamento del mancato versamento da parte del datore di lavoro del TFR per l'importo complessivo di €. 2.712,93 in favore del fondo previdenziale, si osserva che il Sig. prendendo atto Parte_1
dell'orientamento di parte della giurisprudenza che ritiene sussistente il litisconsorzio necessario del Fondo per le domande di condanna del datore lavoro al versamento delle quote di TFR al fondo pensione, ha rinunciato alla domanda medesima,
contenuta al punto 3 delle conclusioni. Come dal medesimo ricorrente chiarito, detta rinuncia non costituisce rinuncia al diritto ma soltanto alla presente azione limitatamente alla domanda medesima, con l'espressa riserva di proporre nuovo giudizio per ottenere il pagamento delle suddette quote di TFR e delle ulteriori differenze retributive di cui alla busta paga trasmessa con email del 03.05.2025, non richieste con il presente ricorso, ove il datore di lavoro non vi provveda spontaneamente.
Per le esposte ragioni il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.
Le spese, come liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: condanna la a pagare al ricorrente le seguenti somme: Controparte_1
euro 21.483,54 a titolo di retribuzioni da maggio ad agosto 2024 e di 14^ mensilità
anno 2024; euro 10.461,55 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
condanna, infine, la a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 5700,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
[...]
iva e cpa.
Roma, 24.06.2025. Il Giudice
TO SI