Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/1975, n. 1276
CASS
Sentenza 8 aprile 1975

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Massime7

La clandestinita, riferita al momento effettuale dello spossessamento, ricorre tutte le volte in cui questo sia avvenuto mediante Atti che non possano venire a conoscenza di colui che e stato privato del possesso o della detenzione; per cui cio che e rilevante e non tanto che il possessore o il detentore abbia ignorato lo spoglio, ma soprattutto che egli, usando l'ordinaria diligenza e avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si e verificato ed e stato mantenuto, si sia trovato nella impossibilita di averne conoscenza. L'accertamento della possibilita per lo spogliato di avere conoscenza del sofferto spoglio, usando dell'ordinaria diligenza, deve essere compiuto dal giudice del merito attraverso la valutazione delle circostanze in cui e stato commesso lo spoglio ed e stato mantenuto lo spossessamento, nonche delle particolari condizioni in cui si e trovato il possessore o il detentore. Il relativo accertamento, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto, si sottrae al Sindacato di legittimita.*

L'Azione di reintegrazione, nel caso in cui lo spoglio sia stato commesso da piu soggetti, non da luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo essere utilmente esperita anche nei confronti di uno soltanto degli autori dello spoglio, in quanto tende all'attuazione dell'Obbligo giuridico di reintegrare lo spogliato nel possesso o nella detenzione autonoma di cui e stato privato. Non e, quindi configurabile una causa inscindibile, con la conseguente necessita di disporre, ai sensi dell'art 331 cod civ, l'integrazione del contraddittorio in Sede di impugnazione. ( V 322/74, mass n 367980).*

L'Azione di reintegrazione prevista dall'art 1168 cod civ, avendo funzione esclusivamente recuperatoria, ha come necessario presupposto che il possessore o il detentore autonomo sia privato del possesso o della detenzione e che lo spoliator sostituisca il proprio all'altrui possesso o ne renda comunque impossibile l'Esercizio mediante un impedimento non di natura transitoria, ma di carattere duraturo, anche se non definitivo. ( V 1273/75).*

L'accertamento degli estremi - oggettivi o soggettivi - dello spoglio e rimesso al giudice del merito; ed il relativo apprezzamento, involgendo una valutazione delle risultanze probatorie, e incensurabile in Sede di legittimita, ove sia sorretto da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici ed errori di diritto.*

E clandestino lo spoglio commesso all'insaputa del possessore o del detentore, il quale, sia egli assente o non dal luogo in cui la cosa si trova, venga a conoscenza dello spoglio, anche se noto ad altri, in un momento successivo.*

I fatti non controversi (cd fatti pacifici) sono da considerare tali, si da poter essere posti a base della decisione, non soltanto quando i fatti allegati da una parte siano esplicitamente ammessi dall'altra, ma anche quando questa non li contesti specificamente, ma imposti il proprio sistema difensivo su altri elementi. ( Conf 1284/73, mass n 363878).*

Differendo l'Azione possessoria e l'Azione petitoria sia per la causa petendi - la quale, mentre nell'Azione possessoria si concreta nel possesso o, nel caso della Azione di reintegrazione, anche nella detenzione autonoma, nell'Azione petitoria consiste, invece, nel diritto di proprieta o in un altro diritto reale o nel diritto alla detenzione autonoma - sia per il petitum (reintegrazione nel possesso o nella detenzione o cessazione della molestia, nella Azione possessoria; condanna alla consegna o al rilascio del bene ed accertamento positivo o negativo del diritto reale in re aliena, nell'Azione petitoria), la proposizione dell'una non puo ritenersi implicita in quella dell'altra, sicche, anche se non e richiesto, come per proporre qualunque domanda giudiziale,l'impiego di formule sacramentali, la proposizione cumulativa di esse deve risultare in modo non equivoco dalle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, interpretate in correlazione con il complesso delle ragioni e deduzioni prospettate a sostegno e giustificazione delle conclusioni stesse. L'accertamento relativo, comportando l'interpretazione del contenuto e delle finalita della domanda giudiziale, e riservato al giudice del merito e, ove sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto, si sottrae al Sindacato di legittimita, salvo che non sia denunciato un error in procedendo, nel qual caso la Corte di Cassazione ha il potere di interpretare la domanda con piena autonomia di indagine e di apprezzamento.*

Commentario1

  • 1il requisito del possesso "
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 12 marzo 2003

    L'usucapione, disciplinata dagli artt.1158-1167 Codice Civile è, come sostenuto dalla prevalente dottrina, “il mezzo in virtù del quale, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e, talora, di altri requisiti, si produce l'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento” (Torrente). Le ragioni che giustificano l'istituto dell'usucapione nel nostro diritto sono, da una parte, l'esigenza di rendere certa e stabile una situazione giuridica attiva quale la proprietà, dall'altra quella di favorire, rispetto al proprietario inerte, colui che si occupa di un bene e lo rende produttivo nei confronti della comunità. L'inerzia del titolare è quindi un presupposto necessario …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/1975, n. 1276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1276
Data del deposito : 8 aprile 1975

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