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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2138 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, in persona dl legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Maurizio Santori e Roberto Pessi, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara D'Onofrio e Matteo Controparte_1
Adducci, elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLATO–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 982/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
02/02/2022.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello. RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere dipendente della Controparte_1 Parte_1
Part dal 30.6.1997, inquadrato nel livello 3° del CCNL con qualifica di tecnico della produzione, sede di Milano, e di svolgere frequenti trasferte per eventi sportivi, culturali e religiosi;
di avere ricevuto una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava di avere richiesto, con riferimento ad una trasferta del mese di aprile 2019, il rimborso di spese ed indennità non dovute e di essergli stata irrogata la sanzione della sospensione per sei giorni dal lavoro e dalla retribuzione, sanzione illegittima per violazione del principio di immediatezza, del diritto di difesa e per essere sproporzionata rispetto ai fatti addebitati, ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “1… dichiarare l'illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei giorni, comminata a carico del Signor ed annullare la sanzione disciplinare Controparte_1
indicata in narrativa, con ogni conseguenziale statuizione;
2. accertare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del ricorrente, anche in ossequio alla prassi aziendale, tenuto conto dell'inquadramento del lavoratore, dell'orario di lavoro espletato nel periodo di riferimento dei fatti contestati, dell'anzianità di servizio e delle dimensioni dell'azienda.
3. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, oltre spese generali ed accessori di legge, in applicazione del D.M. n.
55/2014, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari”.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto: “in accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dalla resistente in data 30.3.2019, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni sei;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Il primo giudice di prime, richiamata integralmente la contestazione disciplinare e rilevato che la stessa riguardava in realtà solo la missione “Auditorium Parco della Musica” essendo il richiamo alla missione “ Messa delle Palme” solo un refuso, ha disatteso le censure con cui il ricorrente aveva lamentato la violazione del principio di immediatezza e del diritto di difesa ed ha ritenuto fondata quella relativa alla sproporzione tra i fatti addebitati e la sanzione argomentando che: i) l'azienda aveva contestato al ricorrente di avere falsamente attestato di avere effettuato il giorno 17.4.2019 un pasto ( a cena) del valore di euro 40,00 presso il ristorante pizzeria “ Il Colibrì” di A. RI & RI, come da ricevuta rilasciata dal ristorante con l'annotazione manoscritta “concordato”; ii) l'azienda riteneva che il dipendente aveva pagato, in realtà, un importo inferiore per la consumazione del pasto, fondando tale affermazione su un dossier investigativo redatto dalla società incaricata CP_2
Part di seguire altro dipendente in trasferta da Milano a Roma per la missione Persona_1 “Auditorium”, i cui spostamenti erano stati documentati fotograficamente dagli investigatori, in particolare i pasti dallo stesso consumati presso il ristorante “Il Colibrì” nella giornata del 19 aprile
2019, a pranzo, e nella giornata del 20 aprile 2019, a pranzo e a cena;
iii) gli investigatori avevano riportato nel dossier che nelle giornate di osservazione avevano sentito il gestore del ristorante rivolgersi al e ai suoi colleghi ( tre persone il 19 e quattro persone il 20 aprile) Persona_1
chiedendogli quante bollette da 40 euro dovessero essere fatte, vedendo poi consegnare un numero di bollette di 40 euro pari al numero dei commensali che pagavano conti di importo economico inferiore;
iv) l'azienda non aveva, però, allegato che uno dei commensali fosse il ricorrente ed il pasto oggetto della contestazione disciplinare era quello del giorno 17.4.2019, diverso da quelli del 19 e 20 aprile oggetto della osservazione investigativa, e la stessa relazione effettuata sulla persona del riferiva di “ 4 colleghi provenienti da Bologna” mentre lo proveniva Persona_1 CP_1
da Milano: non vi era, quindi, alcuna prova che il ricorrente avesse effettuato consumazioni per un importo inferiore a 40 euro di cui alla fattura;
v) la società aveva anche contestato al dipendente di non avere indicato l'ora di partenza e di arrivo sulla “Distinta delle spese di Trasferta”, consegnata all'ufficio del personale il 30.4.2019, inerente all'autorizzazione al viaggio per la trasferta a Roma con lo scopo missione “Auditorium Parco della Musica”, in cui il ricorrente aveva dichiarato tra le “ spese varie documentate” la somma di € 41,90 per un taxi del giorno 17.4.19 e di euro 33,00 per altro taxi del giorno 21.4.2019: vi) l'unico fatto dimostrato, la mancata regolare compilazione della scheda di rimborso con riferimento all'orario di partenza e di arrivo del taxi, aveva una connotazione solo formale e la sanzione della sospensione per giorni sei, prevista dal codice disciplinare per ipotesi più gravi di quelle contestate al ricorrente, appariva sproporzionata rispetto all'unico fatto effettivamente sussistente e provato;
vii) non poteva essere invece accolta la domanda con cui lo aveva CP_1 chiesto di “accertare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del ricorrente, anche in ossequio alla prassi aziendale, tenuto conto dell'inquadramento del lavoratore, dell'orario di lavoro espletato nel periodo di riferimento dei fatti contestati, dell'anzianità di servizio e delle dimensioni dell'azienda”, in quanto sprovvista del necessario interesse ad agire e comunque formulata in termini eccessivamente vaghi;
viii) la parziale soccombenza del ricorrente e la complessità delle questioni trattate giustificava la compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la che ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata, con un unico ed articolato motivo, lamentando l'erronea valutazione delle prove documentali in atti. Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare come la fattispecie in giudizio presentava elementi sostanzialmente identici sotto il profilo spazio-temporale con quelli Part emersi nell'analogo procedimento tra la il dipendente in cui il Tribunale di Persona_1
Roma, con ordinanza resa in data 20.7.2021 ex art. 1, co. 47 legge 92/2012, aveva accertato la Part sussistenza di un patto illecito fra gestore del ristorante Il Colibrì e i dipendenti della in trasferta a Roma nello stesso periodo. La sussistenza dei fatti contestati rendeva la sanzione del tutto proporzionata ai sensi dell'art. 29 del CCL Rai 2004-2007, essendo gli addebiti puniti ancora più severamente dal punto 5 del Regolamento disciplina Rai.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, il rigetto delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_3
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
In via preliminare rileva la Corte che non hanno formato oggetto di impugnazione, nemmeno in via incidentale, le statuizioni con cui il Tribunale ha disatteso sia le eccezioni del ricorrente relative alla violazione del principio di immediatezza della contestazione e del diritto di difesa, sia la domanda di accertamento del corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del ricorrente di cui al punto n. 2 delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio. Non è stata impugnata neppure la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto dimostrato l'addebito della mancata indicazione, nella distinta delle spese di trasferta, dell'ora di partenza e di arrivo con il taxi, unico addebito provato per il quale il Tribunale ha ritenuto sproporzionata la sanzione irrogata.
L'ambito del presente gravame è, pertanto, limitato alla cognizione dell'unico motivo di appello formulato dalla con cui è stata criticata la sentenza impugnata per non Parte_1 avere ritenuto dimostrati i fatti materiali contestati relativi alla ricevuta di 40 euro del ristorante “Il
Colibrì”, rispetto ai quali la sanzione disciplinare comminata doveva essere valutata del tutto proporzionata.
Tanto premesso, l'appello non è fondato mentre le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice nella sentenza impugnata sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con la comunicazione del 18.11.2019 la contestava al dipendente Parte_1
quanto segue “Lei è un tecnico della produzione di livello 3, inquadrato Controparte_1
presso la Direzione Produzione TV, CPTV Milano. A seguito di verifiche concluse in data 23 ottobre
2019, che hanno avuto la finalità di accertare la correttezza delle spese sostenute nelle trasferte effettuate a Roma con scopo missione “Messa delle Palme” e “Auditorium Parco della Musica” sono emerse anomalie ed incongruenze nella rendicontazione delle spese di trasferta da Lei effettuate e di seguito indicate nonché nell'allegata documentazione giustificativa. In particolare, risulta che nella
“Distinta delle spese di trasferta” da Lei sottoscritta e consegnata all'ufficio del personale il 30 aprile 2019) inerente all'autorizzazione di viaggio n. relativa alla trasferta da Lei effettuata Nume_1 nel periodo dal 17.4.2019 al 21.4.2019 a Roma, con scopo missione “Auditorium Parco della
Musica”. Lei abbia dichiarato: - alla voce 2° pasto del 17 aprile 2019 l'importo di euro 40,00
(quaranta/00) allegando quale giustificativo di spesa la ricevuta del 17.4.2019 n. 624918 emessa dal
Ristorante Pizzeria “Il Colibrì” di A. RI & RI V. snc CF. e P.I. P.IVA_1 P.IVA_2
Via Famagosta 69/71, Roma, attestante l'importo di euro 40,00 (quaranta/00) per il menu a prezzo fisso con annotazione manoscritta “concordato”; - alla voce “Spese varie documentate” gli importi di euro 41,90 (quarantuno/90) e 33,00 (trentatré/00) per n. 2 taxi allegando, quali giustificativi di spesa, le ricevute rispettivamente del 17 e 21 aprile 2019, entrambe pari ai suddetti importi, con indicazione della licenza del taxi, del percorso, della data e importo nonché della firma del conducente. Al riguardo rileviamo come, a seguito di verifiche, è emerso che la fattura sopraindicata emessa dal Ristorante Pizzeria "Il Colibrì", da Lei allegata quale giustificativo di spesa, ai fini del rimborso, alla citata "Distinta delle Spese di Trasferta" non risulti corrispondente all'importo effettivamente dal Lei pagato al ristoratore per la consumazione del pasto ivi indicato e, dunque, né autentica, né veritiera. Da ultimo, in riferimento alle ricevute del taxi del 17 e 21 aprile 2019 rileviamo come è emerso che le stesse non risultino conformi alla normativa in materia di trasferte attesa la mancata indicazione dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo. Con il suo comportamento, consistente nell'aver volontariamente alterato la documentazione giustificativa delle spese di trasferta ed il modulo segnalazioni prestazioni al fine di trarne un indebito vantaggio, lei ha commesso una grave violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede derivati dal rapporto di lavoro, determinando sfiducia nel corretto adempimento dei suoi obblighi, in violazione dell'art. 2104 c.c. del vigente regolamento di disciplina aziendale, del codice etico nonché in particolare, della vigente normativa aziendale in tema di “Gestione delle trasferte” esponendo la Part d ingiustificati oneri. Quanto sopra le contestiamo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e degli articoli 28 e 29 del vigente contratto collettivo di lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da e dalle società del gruppo. Parte_1
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della presente lettera, potrà far pervenire le sue giustificazioni, avvalendosi eventualmente dell'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La invitiamo ad inviare ogni comunicazione relativa al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti (ivi comprese le giustificazioni) all'indirizzo
e-mail ovvero con la raccomandata a/r alla RAI Radiotelevisione italiana spa Email_1
Direzione Risorse Umane ed Organizzazione – Disciplina, viale Mazzini, 14 00195 –…Ci riserviamo di recuperare quanto lei eventualmente abbia indebitamente percepito per i titoli di cui sopra, salvo il risarcimento del danno”. All'esito dell'incontro in cui il dipendente rendeva le sue giustificazioni Part la con lettera del 30 marzo 2020, comminava allo la sanzione disciplinare della CP_1
sospensione di giorni 6 dal lavoro e dalla retribuzione.
Dal tenore della contestazione emerge con evidenza che i fatti addebitati riguardano la sola missione
“Auditorium Parco della Musica” per la giornata del 17.4.2019, relativamente alla cena consumata presso il Ristorante pizzeria “Il Colibrì”, e per le giornate del 17.4.2019 e 21.4.2019, per le ricevute del taxi di cui l'originario ricorrente aveva chiesto il rimborso senza avere indicato gli orari di partenza e di arrivo.
Afferma l'appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il Dossier investigativo n. 319756 del 14.5.2019, redatto dalla società aveva documentato comportamenti del CP_2 personale del CTPV di Milano, in occasione delle trasferte “Messa delle Palme” e “Auditorium Parco della Musica”, contrari ai doveri di fedeltà e correttezza, “tra cui l'utilizzo delle ricevute emesse dal ristorante “ Il Colibrì” al fine di provocare un ingiusto arricchimento, in danno dell'azienda appellante, per effetto dell'accordo raggiunto con il gestore del ristorante, volto a fidelizzare i Part dipendenti in trasferta”. Sostiene l'appellante che il Tribunale del Lavoro di Roma, con l'ordinanza del 20.7.2021 relativa ad altro dipendente, sulla base del report Persona_1
investigativo, aveva accertato la sussistenza di un patto illecito tra il gestore del ristorante Il Colibrì Part e i dipendenti er effetto del quale a fronte di un importo inferiore sarebbero state emesse ricevute sempre dell'importo di 40 euro, come doveva ritenersi anche nel caso dello CP_1
Osserva il Collegio che l'osservazione investigativa aveva avuto ad oggetto la trasferta del dipendente e di suoi colleghi provenienti da Bologna, ed era avvenuta, quanto alla Persona_1 consumazione dei pasti presso il ristorante “Il Colibrì”, in giorni differenti (il 19 e il 20 aprile 2019) rispetto alla cena del 17 aprile effettuata dallo Il giudice di prime cure ha correttamente CP_1
rilevato che non era stato allegato dalla società resistente che il ricorrente fosse tra i commensali del cui era riferita la documentazione fotografica e le annotazioni delle conversazioni Persona_1 sentite dagli investigatori intercorse tra il gestore del ristorante e, oltre con il con “4 Persona_1 colleghi provenienti da Bologna” ed ha, pertanto, escluso che fosse stata raggiunta la prova che l'appellato avesse consumato pasti ad un prezzo inferiore a quello di 40 euro indicato nella fattura Part presentata alla per il rimborso spese, non potendo utilizzarsi i risultati dei controlli investigativi disposti nei confronti di altri dipendenti e che non avevano in alcun modo riguardato lo CP_1
L'appello non si confronta con tale motivazione limitandosi parte appellante a ribadire in modo apodittico quanto già sostenuto nella precedente fase del giudizio ed in particolare riguardo la prova presuntiva grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. da attribuire al report investigativo al quale, invece, per come sopra esposto non può riconoscersi alcuna valenza probatoria nell'ambito del presente procedimento.
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha quindi ritenuto sproporzionata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni sei con riferimento all'unico fatto dimostrato, vale a dire la mancata regolare compilazione della scheda di rimborso per le spese del taxi per non essere stati indicati gli orari di partenza e di arrivo. Valutazione del tutto condivisibile considerando che il Regolamento di Disciplina Rai, punto 4, prevede la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da quattro a sei giorni per ipotesi ben più gravi rispetto alla fattispecie contestata all'appellato, avente una connotazione del tutto formale (la mancata indicazione degli orari di arrivo e partenza taxi), non essendo posto in dubbio l'effettivo utilizzo del mezzo di trasporto e dell'avvenuto pagamento.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento, con integrale conferma della gravata sentenza.
Non ritiene la Corte di accogliere la richiesta, avanzata dalla parte appellata, di condanna dell' appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del
13/09/2018). Dunque, la condanna ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. presuppone l'accertamento della mala fede o della colpa grave dell'appellante, che, nel caso di specie, per come sopra esposto, non risulta non apparendo la proposta impugnazione prima facie pretestuosa e/o palesemente infondata e/o inammissibile.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € 4.500,00, oltre rimborso spese Controparte_1
generali nella misura del 15%. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, così deciso 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa