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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1060/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] il Parte_1
28.09.1976, C.F. nato ad [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
PP SC ed elettivamente domiciliati in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 23.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 8.06.2000 e che dalla loro unione sono nate tre figlie, Per_ il 3.11.2004, il 20.08.2007 e il 25.09.2013, hanno esposto che, a causa di Per_1 Per_2
dissidi e dissapori, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Con note scritte depositate per l'udienza del 29.09.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1060/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] il Parte_1
28.09.1976, C.F. nato ad [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
PP SC ed elettivamente domiciliati in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 23.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 8.06.2000 e che dalla loro unione sono nate tre figlie, Per_ il 3.11.2004, il 20.08.2007 e il 25.09.2013, hanno esposto che, a causa di Per_1 Per_2
dissidi e dissapori, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Con note scritte depositate per l'udienza del 29.09.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
1/2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2